CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 174

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
S. 1474.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale Pag. 175 nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
  L'articolo 2 reca invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico. In particolare, per «libero professionista» si intende il professionista per il quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.
  L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applichi solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
  L'articolo 4 stabilisce invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, sia equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applichino anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
  Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
  L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.
  L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.
  Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le Pag. 176quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
  Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.
  L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.
  L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
  L'articolo 11 autorizza il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento, pur coinvolgendo la tutela della salute dei professionisti, appare principalmente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), piuttosto che alle materie di competenza concorrente «professioni» e «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); il provvedimento attiene infatti a modalità di esercizio delle professioni che, per evidenti esigenze unitarie, devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento non appare dunque presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e una condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25 novembre 2020.

  Il deputato Davide GARIGLIO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e una condizione (vedi allegato 2).

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), chiede un chiarimento sull'osservazione relativa all'articolo 147.

  Davide GARIGLIO, presidente e relatore chiarisce che l'articolo in questione dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido. La disposizione prevede, tra le altre cose, per la ripartizione delle risorse, un'intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto possa essere comunque adottato. L'osservazione è volta a rilevare che il termine di quindici giorni potrebbe risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione e propone pertanto di ampliarlo a 30 giorni, in coerenza Pag. 177con quanto previsto in generale per la stipula delle intese dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Non essendoci altre richieste di intervento, pone quindi in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, ricorda che sul provvedimento la Commissione si è già espressa nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 5 agosto 2020. In quell'occasione, la Commissione ha approvato un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi di alcune delle direttive inserite nell'allegato A alla legge. Si trattava in particolare:

   della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale;

   della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

   della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;

  L'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali era stato altresì richiesto per gli schemi di decreto legislativo di attuazione dei seguenti articoli:

   articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche);

   articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

   articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare);

   articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza);

   articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica).

  L'osservazione non è stata recepita; segnala che solo con riferimento all'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) sull'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista – fin dal testo originario del provvedimento – l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Propone che l'osservazione sia comunque riproposta nel parere che la Commissione è chiamata a dare.
  Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dal Senato. In particolare, sono stati inseriti dal Senato:

   l'articolo 21, che contiene la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1153; la direttiva interviene per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati;

   l'articolo 22 che contiene la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904; la direttiva reca disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

   l'articolo 23, che contiene la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone Pag. 178 che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

   l'articolo 24 che reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; in sostanza il regolamento impone ai consulenti finanziari di fornire informazioni trasparenti sui rischi di sostenibilità degli investimenti proposti;

   l'articolo 25 che reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per le procedure di cartolarizzazione;

   l'articolo 26 che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite;

   l'articolo 27 che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento;

   l'articolo 28 che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

   l'articolo 29 che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

  Inoltre, nell'allegato A sono state inserite alcune ulteriori direttive da recepire con decreto legislativo sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1. Si tratta delle seguenti:

   la direttiva 2019/2235 in materia di IVA: la direttiva introduce una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e delle accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune al di fuori dello Stato membro a cui appartengono;

   la direttiva 2020/262 che procede alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise; in particolare la direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità; su alcol e bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

   la direttiva 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE sull'IVA con la finalità di far fronte alle frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero;

   la direttiva 2020/285; anche questa direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, con riferimento questa volta al regime speciale IVA per le piccole imprese, in modo da ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese.

  Le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici con riferimento all'ambito di competenza della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.