CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 10.25.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante Pag. 174nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD)¸ relatrice, riferisce che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge in titolo.
  Il testo in esame si compone di 16 articoli e risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica con riferimento a precedenti provvedimenti di urgenza in materia di sicurezza, in particolare in sede di emanazione del decreto-legge n.113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019. A seguito dell'entrata in vigore dei citati provvedimenti e della loro prima applicazione è emersa infatti la straordinaria necessità ed urgenza di chiarirne alcuni profili tramite alcune modifiche che tenessero conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della IX Commissione, segnala in particolare le seguenti disposizioni.
  L'articolo 1, comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.
  La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel testo unico sull'immigrazione immigrazione dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis).
  Rispetto a tale previsione, è disposta l'esclusione dei provvedimenti di limitazione o divieto per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati. Si dispone inoltre che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare espressamente riferimento all'ingresso delle medesime.
  A tale riguardo ricorda che la disciplina prevede un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, per motivi di ordine pubblico nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
  Nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione, che punisce la navigazione in zone vietate con la reclusione fino a due anni e la multa (fino ad euro 516), elevata per la violazione in esame ad un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000.
  Sono contestualmente oggetto di abrogazione, da parte dell'articolo 1, le previsioni inserite dal predetto decreto-legge 53 del 2019 agli articoli 11 e 12 del testo unico sull'immigrazione che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi.
  Riguardo all'esplicito riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, limitatamente Pag. 175alla violazione delle leggi di immigrazione vigenti, contenuto nel citato comma 2 dell'articolo 1 in commento, preannuncia che intende svolgere un ulteriore approfondimento anche in vista della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.
  L'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione (ossia il Servizio polizia postale e delle comunicazioni), di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria su richiesta della direzione Centrale di servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza (si veda l'articolo 1 della legge n. 16 del 1991) l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento nel contempo ai provider così da impedire l'accesso ai siti indicati.
  Ai sensi del comma 2, i provider sono chiamati a provvedere, entro sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti segnalati siti web attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia.
  A garanzia degli obblighi gravanti sui crediti fornitori di rete, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'accertamento della violazione provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni; mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli Ispettorati territoriali del Ministero per lo sviluppo economico.
  La disposizione esclude la possibilità di pagamento in misura ridotta (di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981).
  Il comma 4 demanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, la devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Le risorse devono essere destinate al Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dalla disposizione in esame e al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi alle attività di irrogazione delle sanzioni.

  Alessandro MORELLI (LEGA) esprime innanzitutto un orientamento del tutto sfavorevole sul provvedimento d'urgenza adottato dal Governo volto a superare l'impianto dei precedenti decreti-legge in materia di sicurezza , approvati dal precedente Governo.
  Fornisce quindi una serie di dati sull'immigrazione clandestina in Italia, manifestando forti preoccupazioni sia sul piano della sicurezza sanitaria sia sul versante del contrasto al terrorismo. In particolare, segnala che di circa 30 mila clandestini arrivati in Italia, diverse centinaia sono risultati positivi al Coronavirus e che la stessa ministra Lamorgese ha recentemente dichiarato che circa il cinquanta per cento sono cittadini tunisini appartenenti alla media borghesia, con ciò sconfessando il racconto portato avanti dall'attuale maggioranza che l'immigrazione clandestina riguardi essenzialmente persone in difficoltà e in fuga da persecuzioni e torture. Ribadisce, inoltre, come i recenti fatti terroristici di Nizza hanno evidenziato come vi sia oltretutto un problema di garantire la sicurezza dei Paesi ove i clandestini possono circolare liberamente, sfuggendo al controllo delle autorità preposte.
  Segnala inoltre che, a differenza dei cittadini italiani ai quali viene richiesto il Pag. 176rispetto di numerose prescrizioni sanitarie e limitazioni della libertà personale, ai clandestini che sbarcano in Italia si consente al contrario ampia libertà di circolazione.
  Passando al merito delle disposizioni in esame, si chiede se di fronte all'attuale emergenza sanitaria e di fronte ad una perdurante crisi economica assai profonda, risponda effettivamente a motivi di urgenza quella di intervenire sulla disciplina in materia di sicurezza ed immigrazione, essendo oltretutto oramai trascorsi due anni dall'adozione dei cd. decreti «sicurezza» e un anno e mezzo dalla caduta del primo governo Conte.
  Stigmatizza quindi il comportamento delle organizzazioni non governative coinvolte nelle operazioni di immigrazione clandestina, riportando come siano le stesse Capitanerie di porto a rimarcare il mancato rispetto del diritto internazionale da parte di tali organizzazioni.
  Sottolinea quindi che il Governo, con questo provvedimento, intende evidentemente sostenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, eliminando oltretutto le sanzioni a carico delle navi utilizzate per consentire l'ingresso di clandestini in Italia, sanzioni che a suo giudizio hanno evitato un numero eccessivo di sbarchi.
  Preannuncia, più in generale, che il gruppo della Lega intende contrastare le scelte compiute dal Governo con questo provvedimento, anche mediante la presentazione di numerose proposte emendative al fine di rovesciare l'impianto delle misure proposte.
  Ritiene, infine, che il riferimento, nella relazione illustrativa svolta dalla collega Bruno Bossio, al necessario concerto del Ministro dell'interno con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'informativa al Presidente del Consiglio, potrà certamente rivelarsi utile, anche in sede processuale, a difesa delle ragioni della condotta dell'allora ministro Salvini.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel comprendere le ragioni anche politiche dell'intervento del collega Morelli sul tema dell'immigrazione, ribadisce come gran parte degli immigrati clandestini siano persone che fuggono da guerre e da persecuzioni e che proprio per questo al momento dello sbarco in Italia perdono la qualifica di clandestini e diventano soggetti richiedenti asilo.
  Ricorda come a causa della misura dei porti chiusi il precedente governo abbia in realtà causato migliaia di morti, mentre con il provvedimento in esame si cerca di individuare le migliori soluzioni per salvare vite umane.
  Al riguardo ritiene quanto mai urgente riuscire ad imporre nell'agenda delle istituzioni europee la questione della modifica del Trattato di Dublino che nella versione attuale e nel combinato disposto con le disposizioni della legge Bossi-Fini non fa che complicare la situazione dell'Italia, che dovrebbe avere solo il ruolo di porta di accesso per l'Europa mentre si trova in solitudine ad affrontare un fenomeno assai complesso.
  Nel ricordare come in passato il governo Renzi abbia sempre sostenuto la questione della modifica del Trattato di Dublino come priorità, soprattutto nel semestre di presidenza europea, ritiene che sul fenomeno dell'immigrazione clandestina e sul contrasto del terrorismo sia necessario avere una visione alquanto più articolata di quella proposta dal gruppo della Lega.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  Luciano CANTONE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge in titolo e la Pag. 177Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIV Commissione Politiche europee.
  Analizzando in primo luogo il disegno di legge di delegazione europea ricorda che esso è predisposto ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tale disegno di legge.
  La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge 234 del 2012 reca disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte ad attuare delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale; a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea e disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare direttive nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge. Possono inoltre essere previste disposizioni che, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle deleghe appena descritte. Oltre a ciò la legge di delegazione può contenere deleghe legislative per regolamentare la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea ovvero per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei.
  Il disegno di legge di delegazione europea 2019/2020 oggi all'esame della Commissione si compone di 29 articoli, riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 14 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive.
  Come di consueto le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Tra le direttive oggetto di recepimento se ne segnalano dieci di interesse della Commissione. Per tre di queste direttive sono anche specificati principi e criteri direttivi per il recepimento mentre sette direttive sono riportate solamente nell'allegato A.
  Tutti gli atti di recepimento delle direttive citate saranno oggetto dell'esame parlamentare.
  Tra queste direttive, alcune sono estremamente significative per la Commissione Trasporti. In questa relazione si soffermerà quindi sui principi e criteri direttivi speciali previsti per il recepimento delle direttive, rinviando sin d'ora per gli specifici e ampi contenuti delle direttive medesime alla documentazione disponibile.
  Segnala inoltre che sono d'interesse della Commissione per materia, i principi e criteri direttivi concernenti l'adeguamento delle disposizioni interne ad un Regolamento.
  La prima direttiva d'interesse della Commissione, per il recepimento della quale sono stati inseriti principi e criteri direttivi specifici nell'articolato, è la direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Sono indicati, all'articolo 3, per il suo recepimento, ben 12 principi di delega, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si richiede al Governo in particolare di: riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni Pag. 178 e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato (lettera a); prevedere misure che assicurino un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, compresi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video prevedendo che i compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, siano affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore (lettera b) nonché di garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, includendo, a seguito di una modifica prevista nel corso dell'esame in Senato l'obbligo per i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, di fornire agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo (lettera g); prevedere inoltre, secondo un'altra modifica introdotta nel corso dell'esame in Senato, che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandola ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili (lettera h) e che, sempre secondo una modifica introdotta al Senato, vi sia l'obbligo di garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari (lettera i); prevedere specifiche misure che tutelino i consumatori di servizi di media audiovisivi, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi con regolazione di tali procedure in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lettera c); prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, vale a dire i video on demand, individuandone alcune modalità, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici digitali (lettera d); prevedere misure finalizzate all'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e misure volte a rivedere i limiti di affollamento pubblicitario nella fascia oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci in un'ottica di maggiore flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità; con una modifica inserita nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali nelle trasmissioni televisive in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (lettera f); prevedere specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false (lettera g, ultimo inciso); promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video (lettera l) e aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, nell'ottica dell'ulteriore rafforzamento delle prerogative di indipendenza (lettera m); aggiornare infine, sempre con un principio di delega introdotto al Senato, l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico Pag. 179dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia (lettera n). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 19 settembre 2020. In ragione di ciò è ragionevole ritenere che l'esame dello schema di decreto legislativo contenente il nuovo testo unico dei servizi di media digitali, dovrà essere rapidamente portato all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari.
  La seconda direttiva per il recepimento della quale sono stati inseriti principi e criteri direttivi è la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Per tale direttiva, all'articolo 4, sono inseriti 11 principi e criteri direttivi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si richiede al Governo in particolare di: riordinare le disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), attraverso l'adozione di un nuovo codice per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (lettera a); prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ed alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze (lettera b); introdurre misure «di semplificazione» (come precisato al Senato) per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga «sia fisse che mobili» (secondo la specifica introdotta al Senato), garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, «evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale» (come specificato al Senato), a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti (lettera c); assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972 (principio introdotto al Senato, lettera d); definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà in capo alle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (principio introdotto al Senato, lettera e); prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi (lettera f); prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, c.d. wholesale only (lettera g)); aggiornare i compiti AGCOM, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza (lettera h); provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (lettera i); provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (lettera l); provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e il telemarketing (principio introdotto al Senato, Pag. 180 lettera m). Il termine di recepimento della direttiva è il 21 dicembre 2020.
  Con riguardo ai principi e ai criteri direttivi recepiti con riferimento alla direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (art. 5), segnala alcuni che concernono profili di competenza della nostra Commissione. In particolare i seguenti principi richiedono al Governo: di favorire la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica (lettera i); favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 (lettera n); introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera z) e introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera aa).
  L'articolo 18 del disegno di legge contiene principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»). Con riferimento all'adeguamento delle disposizioni nazionali il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi: designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 (lettera a); individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a) (lettera b); definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni (che non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza (lettera c); prevedere il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento (lettera d).
  Il termine per l'attuazione della delega è di 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge il cui disegno di legge è all'esame.
  L'articolo 28 contiene i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo deve inoltre: introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, Pag. 181nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali (lettera a); valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare (lettera b). Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 2 agosto 2021.
  Passando all'esame delle ulteriori direttive inserite solo nell'allegato, per le quali è conferita al Governo la delega per il recepimento delle stesse, in primo luogo entra in considerazione la Direttiva (UE) 2019/520 avente ad oggetto l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 19 ottobre 2021. La direttiva mira a garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete urbana e interurbana dell'UE, agevolando al tempo stesso lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali dell'Unione. La finalità perseguita è quella di disporre di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi ed adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione nonché alla futura evoluzione tecnologica. Si intende così mettere i fornitori del servizio europeo di telepedaggio (SET) in condizione di accedere al mercato in maniera più semplice, rimuovendo barriere amministrative onerose, procedure autorizzative o specificazioni locali non standard. Sono previste specifiche disposizioni volte a definire i principi di riconoscimento dei dispositivi destinati a tali funzioni.
  In secondo luogo segnala la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 28 giugno 2021. La direttiva ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, allineando la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino.
  Segnala inoltre la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, il cui termine di recepimento è fissato al 2 agosto 2021. La direttiva promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base solida per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore. A tale scopo interviene sulla direttiva 2009/33/CE, che, al fine di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, aveva integrato la normativa dell'Ue sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunto criteri di sostenibilità, per superare le criticità che, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione non avevano assicurato l'implementazione dei principi in essa contenuti in termini soddisfacenti.
  Appare inoltre d'interesse della Commissione la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Il recepimento della direttiva è previsto entro il 1° luglio 2021.
  La direttiva armonizza alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, accrescere la certezza Pag. 182 giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Per espressa disposizione dell'articolo 3, la direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde – o si impegna a corrispondere – un prezzo o dati personali. Esplicite eccezioni sono elencate al par. 5.
  Segnala infine le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online (termine di recepimento: 7 giugno 2021) e direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021) che presentano anch'esse profili di interesse della Commissione.
  Passando ora all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, ricorda che si tratta di un documento molto articolato che nella prima parte, illustra il quadro istituzionale e delle politiche macroeconomiche. Nella seconda parte sono descritte le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate dal Governo, nei vari settori di intervento di competenza dell'Unione. La parte terza descrive l'attuazione delle politiche di coesione mentre la parte quarta tratta del coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Per l'analisi approfondita dei contenuti, anche con riferimento alle politiche settoriali di interesse, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Si limita sinteticamente a ricordare i più importanti temi d'interesse trattati nel documento.
  Con riguardo al settore delle comunicazioni si dà conto, tra l'altro, dello stato di attuazione delle iniziative connesse al mercato unico digitale, allo sviluppo del 5G e delle reti di ultima generazione, nonché delle iniziative in corso volte a rafforzare la cybersicurezza.
  Con riferimento al settore dei trasporti, oltre a dar conto delle attività svolte dal Governo con riferimento alla definizione delle disposizioni relative all' omologazione dei veicoli, il Governo dà conto delle attività riferite al pacchetto dei regolamenti sull'autotrasporto, con riferimento al cabotaggio delle merci, recentemente pubblicati.
  Inoltre con riferimento alla discussione in corso sulla revisione della rete trans-europea globale in termini di inclusione di nuovi nodi e aggiornamento dello stato di sezioni stradali, ferroviarie e fluviali, si dà conto delle trattative alle quali l'Italia ha partecipato e delle posizioni assunte, con particolare riferimento ai profili concernenti il finanziamento di tali infrastrutture.
  Con riferimento al trasporto aereo, ampio spazio è dedicato alla descrizione delle attività finalizzate alla conclusione di accordi globali e Common Aviation Area (CAA) condotti dalla Commissione europea, nonché alle iniziative per la protezione ambientale nel trasporto aereo con l'obiettivo di riduzione delle emissioni gassose, al fine di garantire l'impegno internazionale, comunitario e nazionale per il contenimento dei cambiamenti climatici.
  Segnala, in conclusione, che con riferimento al settore marittimo si dà conto delle attività del Governo in relazione all'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE).

  Raffaella PAITA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 novembre 2020.

Pag. 183

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante «Disciplina del volo da diporto o sportivo».
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

Audizione di rappresentanti del Ministero della difesa.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli operatori e dei piloti dell'aviazione generale d'Italia (AOPA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 11 novembre 2020.

Modifiche al codice della strada.
C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801-A.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.