CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

  La seduta comincia alle 14.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Esame C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2427, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
  Segnala quindi, in linea generale, come il provvedimento, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla II Commissione, si componga di 13 articoli, attraverso i quali si propone di:

   ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;

   individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

  In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, modificandone la rubrica per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, è modificata anche la rubrica del capo II del titolo citato nei seguenti termini: «dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali»
  All'interno di tale capo, il provvedimento:

   modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (di cui all'articolo 439 del codice penale) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (di cui all'articolo 440 del codice penale), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;

   modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (di cui all'articolo 441 del codice penale), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza Pag. 28aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;

   inserisce i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (di cui al nuovo articolo 440-bis del codice penale), punito con la reclusione da 2 a 8 anni, di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (di cui al nuovo articolo 440-ter del codice penale), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (di cui al nuovo articolo 440-quater del codice penale), punito con la reclusione da 1 a 4 anni;

   abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (di cui all'articolo 442 del codice penale) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (di cui all'articolo 444 del codice penale);

   inserisce nel codice penale il delitto di disastro sanitario (di cui al nuovo articolo 445-bis del codice penale), punito con la reclusione da 6 a 18 anni: tale fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali o di altre cose in danno alla salute, di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi o dal loro omesso ritiro dal mercato, di diffusione di informazioni commerciali pericolose, di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti o in modo pericoloso per la salute pubblica, derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone, nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

   aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (di cui all'articolo 448 del codice penale);

   aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (di cui all'articolo 452 del codice penale).

  L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale.
  In particolare, il disegno di legge:

   integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;

   crea un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare;

   inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari, tramite alcune modifiche dell'articolo 517-quater;

   introduce i nuovi reati di agropirateria (di cui al nuovo articolo 517-quater.1 del codice penale: consistente nella commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (di cui al nuovo articolo 517-sexies del codice penale, che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, il quale viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (di cui al nuovo articolo 517-septies del codice penale), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (all'articolo 517-octies del codice penale);

   introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

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  L'articolo 3 interviene sull'articolo 240-bis del codice penale, ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (di cui al nuovo articolo 517-sexies del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (di cui al nuovo articolo 517-septies del codice penale).
  L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari.
  In particolare, il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (di cui all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo articolo 6-bis) e l'integrazione del catalogo dei «reati presupposto», ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari sia quelle a tutela della salute pubblica (attraverso la modifica dell'articolo 25-bis e l'introduzione degli articoli 25-bis.2 e 25-bis.3).
  L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi.
  In particolare:

   si disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

   si introducono ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;

   si disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

  L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.
  L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più di illecito amministrativo) la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.
  L'articolo 9, a fini di coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.
  L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.
  L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.
  Gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie, nonché la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente Pag. 30definite, rileva come tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura penale, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti. Il provvedimento è dunque riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale», attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Francesco Paolo SISTO (FI) esprime la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento, dichiarando quindi il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2576, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. Osserva, in particolare, come l'Accordo sia finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, che è costituito da 25 articoli e 2 annessi che ne formano parte integrante, segnala che l'articolo 1 reca le definizioni dei termini ricorrenti nell'Accordo medesimo.
  L'articolo 2 rinvia alle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali.
  L'articolo 3 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio e di traffico per sviluppare i servizi previsti all'Annesso 1.
  In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura, nell'ambito della propria giurisdizione, per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 4 definisce i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente. In particolare, viene stabilito che ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare uno o più vettori per l'esercizio dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o modificare tali designazioni. Quanto ai requisiti, si fa riferimento a quelli richiesti dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori. Pag. 31
  L'articolo 5 concerne i casi di ritiro, revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.
  L'articolo 6 disciplina la concorrenza tra le imprese operanti nel settore, vietando iniziative volte a distorcere o restringere la concorrenza medesima.
  L'articolo 7 definisce i princìpi generali che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti.
  L'articolo 8, in materia di applicabilità delle leggi e dei regolamenti, prevede l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. Sono previsti controlli semplificati ed esenzioni doganali, fatte salve le disposizioni di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, nel caso di transito nel territorio dell'altra Parte contraente senza lasciare l'area aeroportuale riservata a tale scopo.
  L'articolo 9 concerne le tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese, designate dalle Parti sulla base di considerazioni di mercato. È prevista la facoltà di ciascuna Parte di contestare le tariffe applicate nel caso di abuso di posizione dominante o di comportamento anticoncorrenziale.
  Gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, il regime di esenzione da dazi doganali e altri diritti e il regime relativo alla tassazione del carburante per aviazione.
  L'articolo 12 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili e definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (safety), mentre l'articolo 13 stabilisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (security).
  L'articolo 14, in materia di servizi di assistenza a terra (ground handling), prevede che – fatti salvi le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte (nonché, nel caso dell'Italia, dell'Unione europea) – le compagnie designate, nel territorio dell'altra Parte, abbiano il diritto di provvedere autonomamente ai predetti servizi (self handling) ovvero, a loro scelta, di effettuare una selezione tra i fornitori che offrano i servizi medesimi. Laddove il self handling sia precluso dalla legislazione locale e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori le compagnie designate hanno diritto a ricevere un trattamento non discriminatorio.
  L'articolo 15, relativo alla conversione e trasferimento degli introiti, consente e disciplina il cambio ed il trasferimento delle eccedenze degli introiti in valuta locale.
  L'articolo 16, al fine di favorire le opportunità commerciali, stabilisce il diritto di ciascuna Parte di mantenere sul territorio dell'altra Parte, nel rispetto delle norme ivi vigenti, il personale necessario allo svolgimento dei servizi commerciali per la promozione e la vendita dei servizi aerei.
  L'articolo 17, relativo agli oneri d'uso, disciplina l'imposizione di oneri per l'uso di strutture e servizi dell'altra Parte contraente e sancisce il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.
  L'articolo 18 prevede consultazioni tra le Parti ai fini dell'attuazione o della modifica dell'Accordo.
  L'articolo 19 regola la composizione delle controversie.
  L'articolo 20 disciplina la procedura per l'adozione di emendamenti all'Accordo.
  L'articolo 21 prevede per ciascuna Parte la facoltà di recesso dall'Accordo (il recesso ha effetto dodici mesi dopo la ricezione della relativa notifica).
  L'articolo 22 regola il riconoscimento di certificati e licenze. Pag. 32
  L'articolo 23 prevede la registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
  L'articolo 24 reca una clausola di conformità a convenzioni internazionali che entrino in vigore per ambedue le Parti contraenti, prevedendo che in tal caso l'Accordo si intenda conseguentemente emendato.
  L'articolo 25 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2577, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come i due trattati di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
  Per quanto riguarda in particolare il contenuto del Trattato di estradizione, che si compone di un breve preambolo e di 24 articoli, segnala che ai sensi dell'articolo 1, in materia di obbligo di estradare, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo (estradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (estradizione esecutiva).
  Le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'articolo 2: la norma precisa che l'estradizione può essere concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti (principio di doppia incriminazione) e punibili con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'estradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei mesi. Costituisce altresì presupposto per l'estradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati (in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di un anno).
  L'articolo 3 riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione. In particolare, la norma prevede il diniego nei casi di Pag. 33reati politici, reati militari, quando vi sia motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a discriminazioni per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, quando sussistano motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato richiesto, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato. La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i princìpi costituzionali della Parte richiesta, ovvero se la richiesta contrasta con i princìpi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta o con i trattati sui diritti umani in vigore per entrambe le Parti.
  Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi, ai sensi dell'articolo 4 l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito ovvero per motivi umanitari riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta.
  Con l'articolo 5 si stabilisce che la cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'estradizione. Ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione, l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
  L'articolo 6 sancisce il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita dallo Stato richiedente né estradata verso uno Stato terzo per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione, salvo che vi acconsenta ovvero che si trattenga o rientri volontariamente nello Stato richiedente.
  L'articolo 7 prevede procedure semplificate qualora la persona richiesta abbia prestato il proprio consenso all'estradizione, mentre gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione.
  L'articolo 11 prevede che lo Stato richiesto possa chiedere, in qualsiasi momento, garanzie che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la medesima non sia sottoposta a sparizione forzata, tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  Gli articoli 12 e 13 disciplinano rispettivamente l'arresto provvisorio e il concorso di richieste di estradizione.
  Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato (articolo 16).
  Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso una delle due Parti contraenti.
  Gli articoli 19 e 20 recano disposizioni in materia, rispettivamente, di ripartizione delle spese e di controversie.
  L'articolo 21 prevede l'applicazione temporale del Trattato a reati commessi sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello stesso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente.
  L'articolo 22 riguarda la tutela della riservatezza delle informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione
  L'articolo 23 reca norme in materia di entrata in vigore e cessazione del Trattato.
  Per quanto riguarda il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana in materia penale, che si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo, rileva come esso impegni le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni Pag. 34 e sequestri, confische, scambio di informazioni anche relative a movimenti bancari e finanziari, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
  L'articolo 1 obbliga le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. L'assistenza, inoltre, può essere prestata anche quando il fatto non è previsto come reato dalla legge dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 definisce nel dettaglio il campo di applicazione dell'assistenza giudiziaria.
  L'articolo 3 individua le Autorità centrali ai fini dell'applicazione del Trattato (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 4 individua la legge applicabile, in via suppletiva rispetto alle disposizioni del Trattato, in quella della Parte richiesta.
  L'articolo 5 disciplina dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta, mentre l'articolo 6 prevede che la richiesta, la documentazione allegata e le informazioni supplementari debbano essere accompagnate dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.
  L'articolo 7 disciplina le ipotesi di rifiuto o differimento dell'assistenza. In particolare, l'assistenza può essere rifiutata parzialmente o totalmente per motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto; se la richiesta è contraria a princìpi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle disposizioni del Trattato; se la richiesta si riferisce a fatti per i quali la persona è già stata condannata o assolta nella Parte richiesta ovvero qualora il reato sia prescritto per la Parte richiedente; nel caso di reati militari non previsti dalle legislazione penale comune; qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, origine etnica, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche.
  Gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la validità dei documenti, per la quale non sono richiesti particolari requisiti formali, e la riservatezza e i limiti di utilizzazione delle informazioni acquisite.
  Gli articoli da 10 a 20 contengono una disciplina dettagliata delle modalità di esecuzione dell'assistenza giudiziaria e dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di assistenza: assunzione di prove; audizione in videoconferenza ovvero comparizione di testimoni, periti, vittime, indagati o imputati; trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni; localizzazione e identificazione di persone e oggetti; trasferimento temporaneo di persone detenute; misure sui beni.
  Sottolinea, in particolare, che l'articolo 16 reca norme di garanzia a tutela della persona citata a comparire dinanzi alle autorità dello Stato richiedente, la quale non può essere perseguita per fatti o condanne antecedenti al suo ingresso nello Stato medesimo. Ove non sia possibile fornire tale garanzia la persona citata ne deve essere informata affinché possa decidere circa la sua comparizione tenendo conto di tale circostanza. La predetta garanzia cessa comunque qualora la persona si trattenga o rientri volontariamente nello Stato richiedente.
  L'articolo 21 reca disposizioni in materia di spese, mentre l'articolo 22 prevede ulteriori forme di cooperazione quali scambio di esperienze, formazione e aggiornamento.
  L'articolo 23 disciplina dettagliatamente la possibilità di costituire squadre investigative comuni.
  L'articolo 24 prevede che nell'ambito della cooperazione giudiziaria bilaterale ciascuna delle Parti possa effettuare consegne controllate nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di acquisire elementi di prova necessari, ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili di reati. La decisione di effettuare consegne controllate è adottata caso per caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale. Le consegne si effettuano secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta, le cui autorità mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo delle operazioni. Pag. 35
  L'articolo 25 precisa che il Trattato non impedisce alle Parti di ricorrere a ulteriori strumenti di cooperazione sulla base di accordi specifici o prassi condivise.
  L'articolo 26 riguarda le consultazioni e le controversie mentre l'articolo 27 reca disposizioni finali in materia di modifiche, entrata in vigore e cessazione del Trattato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede una clausola finanziaria relativa a talune disposizioni del Trattato, rinviando per la copertura di eventuali spese a un provvedimento legislativo ad hoc.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
C. 2579 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2579, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
  Quanto al contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente come l'impatto del Protocollo di cui si propone la ratifica sulla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale – la quale del resto è ormai risalente, essendo in vigore dal 1° ottobre 1985 – sia di notevole portata, modificando quasi tutti gli articoli della Convenzione stessa, e dando vita, nella sostanza, a un nuovo strumento di regolamentazione settoriale.
  Segnala quindi come la predetta Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981, rappresenti il primo strumento internazionale vincolante volto alla protezione delle persone contro gli abusi nel trattamento automatizzato dei dati di carattere personale; essa disciplina altresì il flusso transfrontaliero dei dati.
  Oltre a prevedere tutta una serie di garanzie per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, la Convenzione vieta, in assenza di garanzie previste dal diritto interno di ciascun Paese, il trattamento dei dati «sensibili» sull'origine razziale, le opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali.
  La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone a conoscere le informazioni raccolte su di loro e ad esigere, se del caso, delle rettifiche; l'unica restrizione a tale diritto può aversi solo nel caso in cui prevalga un interesse maggiore, quale la sicurezza pubblica, la difesa.
  La Convenzione impone altresì limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli Stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente. Pag. 36
  Della Convenzione sono attualmente Parti 55 Stati, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa e 8 Stati non membri.
  Per quanto riguarda il Protocollo emendativo del 2018, non ancora in vigore, che è stato sinora ratificato da 7 Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Mauritius in quanto Stato non membro, esso è stato firmato, senza dar seguito alla ratifica, da 34 Stati – tra cui l'Italia – dei quali 31 appartenenti al Consiglio d'Europa e 3 Stati non membri.
  Il Protocollo di emendamento si propone di modernizzare e migliorare la Convenzione, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. L'aggiornamento della Convenzione affronta i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rafforza il meccanismo della Convenzione, per garantirne l'effettiva applicazione. Il Protocollo istituisce un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile, destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo nel contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Il Protocollo, peraltro, si pone nell'epoca della globalizzazione al crocevia tra diverse aree del mondo e tra varie cornici normative, compreso in particolare il nuovo Regolamento dell'Unione europea, in vigore dal 25 maggio 2018, che fa riferimento alla Convenzione del 1981 nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati.
  Tra le novità recate del Protocollo:

   la previsione di esigenze più rigorose riguardanti i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati;

   l'ampliamento delle categorie di dati noti come «sensibili», che comprenderanno d'ora in poi i dati genetici e biometrici, quelli indicanti l'adesione a sindacati e l'origine etnica;

   l'obbligo di notificare la violazione dei dati;

   una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati;

   l'introduzione di nuovi diritti delle persone riguardo a processi decisionali basati su algoritmi, che assumono una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale;

   il rafforzamento della responsabilità degli addetti al controllo dei dati;

   l'obbligo dell'applicazione del principio della «tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione»;

   l'applicazione dei principi relativi alla protezione dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, comprese quelle effettuate per motivi di protezione della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un controllo e di una sorveglianza efficaci e indipendenti;

   l'istituzione di un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati;

   il rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione internazionale.

  In dettaglio, rileva come il Protocollo emendativo si componga di un preambolo e 40 articoli, oltre ad un'appendice. Dei 40 articoli i primi 35 emendano direttamente la Convenzione, mentre gli articoli da 36 a 40 contengono norme precipue del Protocollo.
  Passando a illustrare il testo della Convenzione, come emendato dal Protocollo, essa si compone di un preambolo e 31 articoli.
  Il Capo I della Convenzione contiene disposizioni generali. Già nel preambolo l'impatto dell'articolo 1 del Protocollo emendativo è molto notevole: in particolare, la nuova formulazione evidenzia come sia necessario garantire i diritti di dignità e libertà individuale in rapporto alla diversificazione, all'intensificazione e alla globalizzazione Pag. 37 del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, nonché il diritto della persona a controllare i propri dati e il trattamento di essi. Il nuovo preambolo, inoltre, propugna la necessità di una promozione a livello globale del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali.
  L'articolo 1 della Convenzione, interamente riformulato dall'articolo 2 del Protocollo, fissa lo scopo della Convenzione nella protezione di ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in particolare all'affermazione del diritto alla privacy.
  L'articolo 2 della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 3 del Protocollo, reca una serie di definizioni di termini utilizzati nel testo della Convenzione, aggiornandone il novero e la portata.
  L'articolo 3 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 4 del Protocollo, reca l'impegno delle Parti ad applicare la Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla loro giurisdizione tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, garantendo in tal modo una tutela completa del diritto individuale alla protezione dei dati personali. Viene specificato che la Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività meramente personali o domestiche.
  Il Capo II (composto dagli articoli da 4 a 13) reca i principi di base per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 4 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 6 del Protocollo, vincola le Parti ad adottare le misure necessarie per l'attuazione della Convenzione e la sua effettiva applicazione: tali misure entreranno in vigore al momento in cui i singoli Stati diverranno pienamente Parti della Convenzione. In particolare, ciascuna delle Parti si impegna a consentire al Comitato della Convenzione – nuovo organismo introdotto dal Protocollo – una valutazione delle misure che ha adottato nella sua legislazione.
  L'articolo 5 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, prevede la proporzionalità del trattamento dei dati agli scopi legittimamente perseguiti, in un giusto equilibrio tra interessi pubblici o privati in gioco e i diritti e le libertà delle persone. In questo senso il trattamento dei dati non si può effettuare che sulla base di un consenso libero, informato e assolutamente chiaro dell'interessato, ovvero sulla base di altro fondamento previsto dalla legge.
  L'articolo 6 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 8 del Protocollo, individua categorie speciali di dati «sensibili» di una persona, quali dati genetici, informazioni relative ad infrazioni, procedimenti e condanne penali, dati biometrici, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute, la vita sessuale. Rispetto a tali dati l'elaborazione è consentita solo in presenza nei singoli ordinamenti giuridici nazionali di precise garanzie di legge, che prevengano qualunque rischio per gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo al rischio di subire discriminazioni.
  L'articolo 7 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 9 del Protocollo, è dedicato alla sicurezza dei dati, e stabilisce che ciascuna delle Parti disponga che il titolare e/o il responsabile del trattamento adottino adeguate misure contro gli accessi accidentali o non autorizzati ai dati personali, che possano operarne la distruzione, la modifica o la divulgazione. In questo quadro il titolare del trattamento notificherà senza indugio all'autorità di controllo nazionale competente in ordine alle violazioni di dati suscettibili di interferire gravemente con i diritti fondamentali delle persone interessate.
  Il nuovo articolo 8 della Convenzione, introdotto dall'articolo 10 del Protocollo, concerne la trasparenza del trattamento e prevede da parte del titolare dello stesso la comunicazione agli interessati della sua identità, della base giuridica e delle finalità del trattamento, delle categorie di dati personali trattati, dei destinatari eventuali di tali dati, nonché dei mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9. Qualora tuttavia Pag. 38i dati personali non siano raccolti direttamente presso l'interessato, il titolare non fornisce tali informazioni se il trattamento è espressamente previsto dalla legge, ovvero se la comunicazione sia manifestamente impossibile.
  L'articolo 9 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 11 del Protocollo, enumera i diritti dell'interessato: in particolare ogni persona ha diritto a che una decisione che la riguardi non si basi esclusivamente sul trattamento automatizzato di dati, ma tenga debito conto anche delle opinioni dell'interessato. La persona interessata ha altresì diritto, su sua richiesta, a tutta una serie di informazioni sul trattamento dei dati che la riguardano, nonché sul ragionamento che ha guidato l'elaborazione dei dati, nel momento in cui i risultati di tale elaborazione le vengano applicati. L'interessato potrà inoltre opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardino, salvo il rinvio del titolare a motivi legittimi che prevalgano sugli interessi e sui diritti individuali. L'interessato potrà anche ottenere gratuitamente, su sua richiesta, una tempestiva rettifica o cancellazione dei dati che lo riguardino, se trattati in violazione della Convenzione. L'interessato ha altresì diritto a un rimedio giuridico quale previsto dall'articolo 12 qualora i suoi diritti sanciti dalla Convenzione siano stati violati; e inoltre potrà beneficiare, senza riguardo alla sua nazionalità o residenza, dell'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15.
  Il nuovo articolo 10 della Convenzione, introdotto dall'articolo 12 del Protocollo, detta obblighi aggiuntivi, e in particolare prevede che ciascuna delle Parti della Convenzione disponga a che i titolari e/o i responsabili del trattamento si conformino agli obblighi della Convenzione e della legislazione nazionale di settore, esaminando anche preventivamente l'impatto dell'elaborazione dei dati sui diritti fondamentali delle persone interessate, al fine di minimizzare il rischio di interferenze con questi ultimi.
  L'articolo 11 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 14 del Protocollo, contiene una serie di eccezioni e restrizioni: le eccezioni devono comunque essere previste dalla legge e rispettare l'essenziale dei diritti fondamentali, costituendo una misura proporzionata in una società democratica al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la difesa nazionale, interessi economici e finanziari dello Stato di particolare rilevanza, l'indipendenza del potere giudiziario, ovvero il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali o la libertà di espressione. Per quanto invece concerne le restrizioni rispetto alle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9, queste possono essere previste dalla legge ma in relazione al trattamento dei dati nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e qualora non si rinvengano rischi di violazione dei diritti fondamentali degli interessati.
  L'articolo 12 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 15 del Protocollo, prevede l'impegno delle Parti a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della Convenzione.
  L'articolo 13 della Convenzione, non modificato dal Protocollo, salvaguarda la facoltà di ciascuna Parte della Convenzione di accordare agli interessati una protezione più estesa di quella prevista dalla Convenzione medesima.
  Il Capo II (composto dall'articolo 14) è dedicato ai flussi transfrontalieri di dati personali.
  In tale ambito l'articolo 14 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 17 del Protocollo, prevede la libera circolazione dei dati personali tra le giurisdizioni delle Parti contraenti della Convenzione, salvo che ciò non comporti rischi di violazione delle disposizioni della Convenzione stessa.
  Si prevede che una Parte potrà inoltre vietare o limitare il trasferimento di dati personali qualora vincolata da norme di protezione armonizzate tra gli Stati appartenenti a un'organizzazione regionale – il caso più rilevante è senz'altro quello degli Stati membri dell'Unione europea. Peraltro, se il destinatario dei dati è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte Pag. 39della Convenzione, il trasferimento potrà avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione ai sensi della Convenzione. Tali garanzie possono provenire da una legge statale o da normative di una organizzazione regionale, ovvero da accordi internazionali applicabili; oppure da garanzie dirette standardizzate fornite da strumenti giuridicamente vincolanti adottati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento dei dati. In ogni caso, ciascuna delle Parti può autorizzare il trasferimento di dati personali se l'interessato ha fornito un consenso esplicito e libero, oppure nell'interesse specifico della persona, o per prevalenti interessi legittimi, soprattutto di natura pubblica, previsti dalla legge.
  Il punto 3 dell'articolo 17 del Protocollo emendativo stabilisce che il testo del nuovo articolo 14 della Convenzione integra le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo del 2001, in materia di flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che non è soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione. Il predetto Protocollo aggiuntivo del 2001 è in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 2004 ma l'Italia ha meramente firmato tale strumento, che quindi non è in vigore nel nostro Paese. Peraltro l'articolo 37, paragrafo 4, del Protocollo emendativo prevede che al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo sia abrogato il Protocollo addizionale del 2001.
  Il Capo IV (composto dall'articolo 15) è dedicato alle autorità di controllo.
  In tale ambito il nuovo articolo 15 della Convenzione, introdotto dall'articolo 19 del Protocollo, concerne le autorità di controllo, che ciascuna delle Parti designa quali responsabili del rispetto delle disposizioni della Convenzione – una Parte può individuare a tale scopo una o più autorità. Le autorità di controllo hanno poteri di investigazione e di intervento; approvano misure di sicurezza standardizzate in relazione al trasferimento dei dati di cui al precedente articolo 14; emettono decisioni sulla violazione della Convenzione, potendo imporre in particolare sanzioni amministrative; possono portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni della Convenzione. Le autorità di controllo promuovono inoltre la consapevolezza pubblica sui loro poteri e funzioni, nonché sui diritti degli interessati e sui responsabili e/o sui titolari del trattamento. Le autorità di controllo vengono consultate su proposte di misure a livello legislativo o amministrativo relative al trattamento dei dati personali. Ogni autorità di controllo cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati, tenendoli informati sui relativi sviluppi. Ciascuna autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni e competenze: in tal senso le autorità di controllo non richiedono né accettano istruzioni. Alle autorità di controllo è garantita da ciascuna delle Parti l'erogazione delle risorse necessarie. Ciascuna delle autorità di controllo pubblica una relazione periodica sulle sue attività. Il personale delle autorità di controllo e i membri di esse sono vincolati dalla riservatezza in ordine alle informazioni cui hanno o hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro competenze. Contro le decisioni delle autorità di controllo è possibile agire in via giudiziaria. Segnala come l'articolo 19 del Protocollo emendativo stabilisca che il testo del nuovo articolo 15 della Convenzione integra le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001, in materia di autorità di controllo.
  Il Capo V (composto dagli articoli da 16 a 21) riguarda la cooperazione e assistenza reciproca.
  In tale ambito l'articolo 16 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 21 del Protocollo, concerne la designazione delle autorità di controllo, i cui riferimenti le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a vantaggio della cooperazione tra le Parti nell'attuazione della Convenzione.
  Il nuovo articolo 17 della Convenzione, introdotto dall'articolo 22 del Protocollo, prevede che la cooperazione tra le autorità di controllo designate da ciascuna delle Parti avvenga dando vita a una rete tra di esse, allo scopo soprattutto di scambiarsi informazioni utili, di coordinare i loro interventi anche conducendo azioni congiunte, Pag. 40 nonché di fornire informazioni e documentazione sulle rispettive legislazioni e prassi amministrative concernenti la protezione dei dati.
  L'articolo 18 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 23 del Protocollo, riguarda l'assistenza che ciascuna delle Parti fornirà a qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, tra l'altro facilitando al massimo grado la presentazione delle relative richieste.
  L'articolo 19 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 24 del Protocollo, concerne la salvaguardia delle informazioni che un'autorità di controllo ha ricevuto da un'altra autorità di controllo: dette informazioni non verranno utilizzate per fini diversi da quelli specificati nella richiesta.
  L'articolo 20 della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 25 del Protocollo, prevede l'obbligo per un'autorità di controllo di dar corso a una richiesta rivoltale ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione, salvo che tale richiesta sia incompatibile con i poteri dell'autorità interpellata, ovvero la domanda non sia conforme alle disposizioni della Convenzione: un rifiuto potrà essere inoltre motivato con l'eventuale incompatibilità della richiesta con la sovranità o la sicurezza nazionale della Parte che ha designato l'autorità interpellata, come anche con i diritti fondamentali dei cittadini di quella Parte.
  L'articolo 21 della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 26 del Protocollo, prevede che la cooperazione reciproca tra le Parti e l'assistenza fornita alle persone interessate non originano costi ulteriori rispetto a quelli sostenuti per le prestazioni di esperti e interpreti – costi che rimangono a carico della Parte che presenta la richiesta. La persona interessata non è tenuta a pagare somme ulteriori per attività intraprese per suo conto nel territorio di un'altra Parte contraente, rispetto a quelle che sosterrebbe nel proprio Paese.
  Il Capo VI (composto dagli articoli da 22 a 24) riguarda il Comitato della Convenzione.
  L'articolo 22 della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 28 del Protocollo, introduce il Comitato della Convenzione, composto da un rappresentante e un supplente per ciascuna delle Parti della Convenzione.
  L'articolo 23 della Convenzione, sostanzialmente modificato dall'articolo 29 del Protocollo, enuncia le funzioni del Comitato della Convenzione, il quale può formulare raccomandazioni per migliorare l'applicazione della Convenzione, ovvero proposte di emendamento alla medesima. Il Comitato inoltre emette un parere su ogni proposta di emendamento, e può esprimere una propria posizione su questioni relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione. Il Comitato valuta il livello di protezione dei dati personali in un determinato Stato prima della sua eventuale adesione alla Convenzione, può esprimere il proprio parere su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale in ordine al livello di protezione dei dati personali da essi fornita. Il Comitato riesamina inoltre l'attuazione della Convenzione e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una Parte si discosti dalle disposizioni di essa; e inoltre facilita la soluzione amichevole di tutte le difficoltà collegate con l'applicazione della Convenzione.
  L'articolo 24 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 30 del Protocollo, contiene le procedure per il funzionamento del Comitato della Convenzione, a partire dalla convocazione di esso. Dopo ogni riunione il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sull'andamento dell'applicazione della Convenzione. Le modalità di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno.
  Il Capo VII (composto dall'articolo 25) riguarda le procedure di emendamento.
  L'articolo 25 della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 31 del Protocollo, stabilisce che gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da una delle Parti, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato Pag. 41della Convenzione. In particolare, ogni emendamento proposto da una delle Parti o dal Comitato dei Ministri sarà comunicato al Comitato della Convenzione, che esprimerà in materia un suo parere al Comitato dei Ministri. L'esame e l'eventuale approvazione dell'emendamento, nonché di eventuali pareri presentati dal Comitato della Convenzione, spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che trasmette poi il testo dell'emendamento alle Parti per la loro accettazione.
  Il Capo VIII (composto dagli articoli da 26 a 31) contiene le clausole finali della Convenzione.
  L'articolo 26 della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 32 del Protocollo, prevede l'apertura alla firma della Convenzione agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati membri dell'Unione europea. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa – che funge dunque da Depositario della Convenzione.
  L'articolo 27 della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 33 del Protocollo, prevede che dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con il consenso unanime delle Parti della Convenzione, e alla luce del parere del Comitato della Convenzione, può invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla Convenzione.
  L'articolo 28 della Convenzione, sostanzialmente modificato dall'articolo 34 del Protocollo, concerne la clausola territoriale a disposizione di ciascuna delle Parti della Convenzione per specificare i territori nei quali si intende applicare la medesima Convenzione.
  Infine gli articoli da 29 a 31 della Convenzione, che il Protocollo emendativo lascia sostanzialmente intatti, prevedono l'inammissibilità di riserve alle disposizioni della Convenzione, nonché la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciare in qualsiasi momento la Convenzione, con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di cui si specifica ulteriormente il ruolo di Depositario della Convenzione.
  Gli articoli da 36 a 40 del Protocollo emendativo non apportano modifiche alla Convenzione, ma contengono norme sostanziali del Protocollo medesimo.
  L'articolo 36 prevede l'apertura alla firma del Protocollo agli Stati contraenti della Convenzione, i cui strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Non sarà possibile successivamente divenire Parte della Convenzione senza aderire contemporaneamente al Protocollo.
  L'articolo 37 preveda la facoltà per una delle Parti della Convenzione, al momento della firma o in qualsiasi momento successivo, di dichiarare di voler applicare il Protocollo a titolo provvisorio – in tal caso le disposizioni del Protocollo si applicheranno solo nei confronti delle altre Parti della Convenzione che hanno fatto un'analoga dichiarazione.
  L'articolo 39 prevede che anche nei confronti del Protocollo emendativo non potrà essere apposta alcuna riserva.
  Ai sensi dell'articolo 40 il Segretario Generale del Consiglio d'Europa fungerà da Depositario anche nei confronti del Protocollo emendativo del 2018.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 e l'articolo 2 riportano come di consueto le clausole, rispettivamente, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione.
  L'articolo 3 concerne l'autorità di controllo da individuare ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione come modificata dal Protocollo emendativo: per l'Italia tale autorità è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della Convenzione come emendata dal Protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 5 prevede Pag. 42l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Osserva quindi come il disegno di legge, oltre che da un'ampia e circostanziata relazione introduttiva, sia accompagnato da un'analisi tecnico-normativa (ATN), che riporta una sintetica analisi del quadro normativo nel quale si inserisce la ratifica del Protocollo emendativo del 2018. In particolare, l'ATN rileva come la protezione dei dati personali costituisca uno dei diritti fondamentali dell'individuo già in base all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sul piano più strettamente normativo, il diritto dell'Unione europea assicura la protezione dei dati personali con il Regolamento n. 679 del 2016. In Italia tale Regolamento è stato trasposto dal decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Proprio grazie alla vigente normativa europea e al suo recepimento nell'ordinamento nazionale italiano, la relazione introduttiva al disegno di legge conclude che la ratifica del Protocollo emendativo non necessita di norme di adattamento al diritto interno italiano.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Esame testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
  Rileva preliminarmente come il testo unificato, che si compone di 16 articoli, detti disposizioni dirette a garantire la cura delle malattie rare e il sostegno alla ricerca ed alla produzione dei farmaci orfani finalizzati alla terapia delle medesime malattie.
  In particolare, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento, identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare (come definite dall'articolo 2) mediante misure dirette a garantire:

   l'uniformità della erogazione sul territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani (definiti all'articolo 3);

   il coordinamento, l'aggiornamento periodico dei livelli di assistenza e dell'elenco delle malattie rare;

   il coordinamento, il riordino ed il potenziamento della rete nazionale per le malattie rare istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (recante il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni Pag. 43 sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1998,), comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee (ERN), per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

   il sostegno alla ricerca.

  L'articolo 2 qualifica come rare le malattie, incluse quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza, mentre l'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento CE n. 141/2000. Al riguardo rileva come i farmaci detti «orfani» siano destinati alla cura delle malattie rare.
  L'articolo 4, comma 1, rimette ai centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato che comprende i trattamenti e i monitoraggi di cui necessita una persona affetta da malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta.
  Il piano, corredato da una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della rete delle malattie rare, che hanno il compito di attivarlo dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.
  Il comma 2 specifica che i trattamenti sanitari inclusi nel piano e indicati come essenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 3 stabilisce che vengano inseriti nel livelli essenziali di assistenza (di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza), nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento, una serie di prestazioni e cure, vale a dire:

   le prestazioni rese nel percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formazione della diagnosi, anche nel caso in cui la diagnosi non venga confermata;

   le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

   le terapie farmacologiche, anche innovative, ed i medicinali erogabili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e artificiali allestite presso le farmacie ospedaliere; le cure palliative e le varie prestazioni di riabilitazione di terapia psicologica, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare; le prestazioni sociosanitarie di cui al Capo IV del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza.

  Al comma 4 viene inoltre specificato che sono a carico del Servizio sanitario nazionale i dispositivi medici o di presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici per l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare,compresi la manutenzione ordinaria, straordinaria e l'addestramento all'uso.
  Nelle more del perfezionamento della procedura prevista per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, il comma 5 prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate dal Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità sulla base della classificazione orphan code presente sul portale Orphanet, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare. Per le finalità sopra indicate le malattie sono individuate per gruppi aperti, per garantire che tutte le malattie rare afferenti ad un determinato gruppo siano comprese nell'elenco.
  L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.
  Il comma 1 prevede che i farmaci prescritti ai pazienti affetti da una malattia rara vengono erogati dalle farmacie dei presìdi sanitari, dalle aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente – anche nel caso di diagnosi della malattia Pag. 44rara in una regione diversa da quella di residenza – dalle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso viene richiamato il rispetto degli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001.
  Il comma 2 stabilisce che per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre qualora previsto dal piano terapeutico assistenziale di cui al comma 1. Ciò in deroga alle disposizioni in tema di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge n. 724 del 1994, il quale prevede che la prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.
  Ai sensi del comma 3 i farmaci di cui al comma 1 sono comunque resi disponibili dalle regioni anche nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012.
  Il comma 4 consente, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997 (recante Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero), l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei Piani diagnostici terapeutici assistenziali di cui all'articolo 4, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996. Per l'applicazione di tale disposizione tuttavia il farmaco deve essere richiesto da una struttura ospedaliera, anche se utilizzato per assistenze domiciliari ed è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.
  Al comma 5 viene altresì previsto che per l'attuazione degli articoli 4 e 5 il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  L'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura ed assistenza delle persone affette da tale patologia, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessitano di assistenza continua.
  Ai sensi del comma 2 tale Fondo, a decorrere dal 2021, viene finanziato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, nonché da donazioni e lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
  In base al comma 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale è adottato il regolamento di attuazione dell'articolo.
  Ai sensi del comma 4, mediante tale regolamento, al fine di assicurare interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate le misure dirette a:

   riconoscere benefici e contributi ai familiari e a coloro che si prendono cura delle persone affette da malattie rare;

   garantire il diritto all'educazione ed alla formazione delle persone affette da malattie rare nelle scuole, assicurando che il piano terapeutico sia svolto anche in ambiente scolastico con il supporto necessario a tal fine;

   favorire l'inserimento lavorativo e la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma della persona affetta da malattia rara.

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  L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), istituito dal decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016 (recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità), prevedendo che esso svolga attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse. Il Centro è la sede del Registro nazionale delle malattie rare e promuove attività operative finalizzate al suo mantenimento e sviluppo.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute – con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – del Comitato nazionale per le malattie rare.
  Il Comitato, la cui composizione assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interessi del settore (tra i quali rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'Università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni, dell'Aifa, dell'ISS dell'Agenas, dell'Inps), svolge funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.
  I componenti del Comitato non percepiscono alcuna indennità o emolumento, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi della normativa vigente. Le attività di supporto tecnico sono svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 9 prevede che ogni tre anni venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare, che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
  Si prevede inoltre che, mediante l'Accordo sopracitato, sia disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolate nelle reti regionali e interregionali, dei centri di riferimento e dei centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee (ERN), previsti all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014 (recante Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro).
  L'articolo 10 prevede che le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico, anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.
  L'articolo 11 dispone che il fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, sia integrato con un ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.
  Il Fondo, per la parte delle risorse di cui al comma 1, è destinato alle seguenti attività:

   studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare;

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   studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia;

   programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sulla efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine;

   ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati;

   progetti di sviluppo di test per screening neonatale per diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.

  L'articolo 12, ai commi da 1 a 4, concede, a decorrere dal 2021, un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. L'agevolazione opera in favore dei soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca, ovvero dei soggetti che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati.
  I commi 5 e 6 prevedono e disciplinano l'accesso, da parte delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla ricerca o produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi, agli incentivi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 1999, recante il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).
  Viene poi stabilito che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, che per ciascuna delle attività di cui al comma 21 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale (si tratta di progetti presentati da piccole e medie imprese, attività di ricerca da svolgere nelle «zone economicamente depresse», attività svolte in quota parte da partner di altri Stati membri della UE o da enti pubblici di ricerca o università) siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 13 prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca e le regioni, promuovano il tema delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.
  L'articolo 14 concerne le attività di formazione ed informazione sulle malattie rare, prevedendo al comma 1 che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuova azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.
  Secondo il comma 2 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con Accordo perfezionato in sede di Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.
  In base al comma 3 i centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si dotano di strumenti adeguati, al fine di fornire le informazioni necessarie per l'accesso e l'ottimale utilizzo delle reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.
  Ai sensi del comma 4 il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente. Pag. 47
  Il comma 5 prevede che il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del citato Comitato, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.
  L'articolo 15 detta le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il testo unificato, dettando una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la cura delle malattie rare e il sostegno alla produzione dei farmaci orfani destinati al trattamento delle stesse, attenga alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Rileva, inoltre, come il provvedimento preveda anche l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei farmaci e trattamenti farmacologici destinati alla cura delle malattie rare; per tale aspetto entra quindi in gioco la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12, assume rilievo anche la materia sistema tributario dello Stato, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  A fronte di tale intreccio di competenze osserva che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.
  In tale contesto, con riferimento all'articolo 6, comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, segnala l'opportunità di fare riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 5).

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva l'opportunità che l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere formulata dal relatore sia trasformata in condizione, essendo in tale materia il coinvolgimento delle autonomie territoriali imprescindibile.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, accede alla proposta del deputato Sisto, anche in considerazione della delicatezza della materia, e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (vedi allegato 6).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Doc. XXII, n. 45.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 48

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Esteri, il Doc. XXII, n. 45, recante proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è stata istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, si è costituita il 3 dicembre 2019 e dovrebbe concludere i propri lavori dopo dodici mesi dalla data della sua costituzione, ovvero entro il 3 dicembre 2021.
  Rileva come la Commissione abbia sviluppato, sin dal suo insediamento, un'intensa attività, procedendo all'audizione dei magistrati della procura della Repubblica di Roma che conducono le indagini sull'omicidio del ricercatore italiano, e della famiglia Regeni, che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento nella mobilitazione pubblica per la ricerca della verità e della giustizia.
  Osserva che tali audizioni hanno consentito di fornire alla Commissione numerosi elementi conoscitivi essenziali per sviluppare un programma di lavoro strutturato ed articolato su una pluralità di filoni d'indagine diretti da approfondire gli aspetti politici, diplomatici, economici e accademici che caratterizzano la tragica vicenda di Giulio Regeni, unitamente al percorso investigativo compiuto anche in ordine alla cooperazione giudiziaria italo egiziana.
  Rileva quindi come la ripresa delle attività, dopo due mesi di forzata inattività legata all'emergenza pandemica, sia stata inizialmente condizionata dall'opportunità di svolgere audizioni tramite videoconferenza e che ciò ha comportato l'esigenza di rimodulare il programma dei lavori della Commissione, senza peraltro compromettere la raccolta di elementi conoscitivi e di valutazione ai fini dell'inchiesta.
  Venendo al contenuto della proposta in esame, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata delibera istitutiva, la Commissione ha il compito di raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni, nonché quello di verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità.
  Ai sensi dell'articolo 7 della citata delibera la Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
  In tale contesto la proposta in esame, che consta di un unico articolo che interviene sul citato articolo 7, prorogando il termine per la conclusione dei lavori da dodici a ventidue mesi dalla costituzione della Commissione (dunque, dal 3 dicembre 2020 al 3 ottobre 2021). Resta invariato il termine («entro i successivi due mesi») per la presentazione della relazione finale alla Camera.
  Nella relazione illustrativa che accompagna la proposta in esame si rileva come, nonostante l'intenso lavoro compiuto, la Commissione ben difficilmente potrebbe, per il poco tempo residuo, concludere le attività già programmate per adempiere al proprio mandato, anche in considerazione del fatto che l'attività finora svolta ha fatto emergere elementi e spunti tali da richiedere ulteriori approfondimenti istruttori e nuove acquisizioni documentali. Nella medesima relazione si rileva altresì come la disponibilità di un ulteriore spazio temporale potrebbe consentire alla Commissione lo svolgimento delle ipotizzate missioni in Egitto e nel Regno Unito, finora impedito dalla situazione di emergenza sanitaria.
  La relazione precisa, inoltre, come non si sia ritenuto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 5 della delibera istitutiva relativo alla dotazione finanziaria della Commissione, considerando sufficiente Pag. 49 l'importo dello stanziamento originario, nonostante il prolungamento dei lavori rispetto alla scadenza inizialmente prevista.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive Assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni, che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.
  Rileva, infine, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «organi dello Stato», attribuita alla competenza legislativa statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, chiede chiarimenti circa il regime di pubblicità degli atti della Commissione d'inchiesta oggetto della proposta in esame, sottolineando come sarebbe opportuno disporre fin d'ora di tali atti, al fine di poter valutare compiutamente l'attività svolta dalla Commissione medesima.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, osserva come la Commissione darà conto Pag. 50della propria attività nella relazione conclusiva che sarà presentata alla Camera.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 3 proposte emendative (vedi allegato 8), per le parti attinenti agli ambiti di competenza della I Commissione, al disegno di legge C. 2670, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
  Informa altresì che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 9), la quale è a disposizione dei componenti della Commissione.
  Segnala quindi che si procederà prima all'esame degli emendamenti e poi alla votazione della proposta di relazione del relatore.
  Da quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Macina 1.1, che necessita di ulteriori approfondimenti, ed esprime parere contrario sull'emendamento Donzelli 11.1.
  Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 31.1, osservando come esso intenda fugare eventuali incertezze interpretative sulle previsioni dell'articolo 31.

  La Ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Donzelli 11.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1 del relatore.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Macina 1.1 si intende accantonato.

  La Commissione respinge l'emendamento Donzelli 11.1 e approva l'emendamento 31.1 del relatore.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della Pag. 51spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 213.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 213). Ricorda quindi che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 23 novembre 2020.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).
  Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
  Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
  Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).
  In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni Ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.
  In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare Pag. 52 alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995.
  L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
  Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.
  L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il 2010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11, di tale DPCM ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2 per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 «Associazioni combattentistiche»). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.
  Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito dalla legge n. 248 del 2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2018, l'ammontare del contributo è stato di 359.368 euro.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto interministeriale, sottolinea come l'articolo 1 disponga l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni Pag. 53 ed altri organismi) – piano gestionale 1.
  Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

   Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), euro 1.525.833,66;

   Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), euro 234.743,64;

   Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), euro 195.619,70.

  Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 27 giugno 2020, l'ANPPIA e l'ANED il 30 giugno 2020).
  Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a euro 1.956.197 (nel 2019 l'importo è stato pari a euro 1.922.264).
  Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto in esame ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  Ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.
  L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995).
  Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2019, che sono allegati allo schema di decreto: l'ANVCG il 27 giugno 2020, l'ANPPIA e l'ANED il 30 giugno 2020.
  I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame.
  Per quanto riguarda le caratteristiche associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta 30.414 associati. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
  L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2018 risultano iscritti 3.750 soci. Pag. 54
  L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. A inizio 2019 i soci ANED risultano essere 2.472.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in una successiva seduta, accedendo a una richiesta in tal senso pervenutagli per le vie brevi da parte di alcuni gruppi, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

  Francesco Paolo SISTO (FI) apprezza la decisione del relatore di rinviare la predisposizione della proposta di parere al fine di consentire un ulteriore approfondimento, rilevando come l'erogazione dei contributi oggetto dello schema di decreto ministeriale in esame abbia già nel passato suscitato talune perplessità in ordine sia all'entità dei contributi medesimi sia ai criteri di assegnazione.

  Emanuele FIANO (PD), ferma restando la piena legittimità dei dubbi avanzati dal deputato Sisto, ricorda come negli anni precedenti, in particolare nella scorsa legislatura su iniziativa di un deputato del gruppo Movimento 5 stelle, sia stato condotto un approfondito esame dei rendiconti presentati dalle associazioni destinatarie dei contributi e come da tale esame non sia emerso alcun elemento che non fosse pienamente conforme alla legge o che comunque fosse ostativo alla concessione dei contributi.

  Francesco Paolo SISTO (FI) esprime rammarico per l'intervento del deputato Fiano, rilevando come esso evidenzi una reazione viziata da un approccio ideologico rispetto alla richiesta di un doveroso approfondimento, che deve prescindere dagli orientamenti politici.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55 e dalle 17.05 alle 17.10.