CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che il relatore Losacco, impossibilitato a prendere parte ai lavori della seduta odierna, ha chiesto di rinviare alla giornata di domani l'esame del provvedimento. Avverte, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea 2019-2020, è conseguentemente posticipato alle ore 18 di domani, mercoledì 28 ottobre.

  La Commissione prende atto.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813 e abb., approvata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI (M5S), relatore, riferisce che la proposta di legge C. 1813, adottata come testo base dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 6 ottobre scorso, è stata approvata in prima lettura dal Senato il 30 aprile 2019. Osserva, quindi, che l'iniziativa legislativa interviene in materia di divieto di finanziamento relativamente alla Pag. 38produzione e all'impiego di mine anti-persona e di messa al bando di munizioni a grappolo, vietando, altresì, al riguardo, di svolgere attività di ricerca tecnologica. Ricorda che un'analoga proposta di legge era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cosiddetta «clausola di salvaguardia penale» per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Essa, infatti, prevedeva per la medesima condotta dolosa due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – secondo l'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore.
  Passando ai contenuti di dettaglio del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, vieta il finanziamento di imprese, in qualsiasi forma costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgano attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona e di munizioni e submunizioni a grappolo, cosiddette cluster, di qualunque natura o composizione, o anche di parti di esse. Ricorda, al riguardo, che la legge n. 374 del 1997 già sanziona penalmente chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa e detiene mine anti-persona. Non punisce, invece, il finanziamento di imprese che svolgano tali attività, nonostante la convenzione di Ottawa obblighi gli Stati membri a «non aiutare, incoraggiare o indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi delle attività vietate». Viene, altresì, vietato di svolgere attività di ricerca tecnologica oltre al già previsto divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, nonché di esportazione, importazione e detenzione delle munizioni o di parti di esse. Sul punto la Convenzione di Oslo, adottata il 30 maggio 2008, vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo. Anche in tal caso gli Stati membri si sono impegnati a non aiutare chiunque svolga le attività vietate. Sottolinea, inoltre, che la legge n. 95 del 2011 ha sanzionato penalmente tali condotte, punendo anche il finanziamento. La portata innovativa del provvedimento in esame risiede quindi nell'introduzione del divieto di svolgere ricerca tecnologica. Fa, poi, presente che mentre il comma 1 fa riferimento alle attività vietate senza specificare i soggetti responsabili dell'illecito, il comma 4 specifica che i divieti valgono per tutti gli intermediari abilitati come individuati dall'articolo 2, quasi a voler individuare un ambito soggettivo diverso dalla generalità.
  Il comma 2 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Il comma 3 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni a grappolo di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.
  L'articolo 2, al comma 1, reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento. In particolare, la lettera c) precisa che per «mina antipersona» si intende ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione; la lettera d) definisce «mina» una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo; la lettera e) reca la definizione di «munizioni e submunizioni a grappolo», che comprende ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive Pag. 39ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi. Anche per tale sistema d'arma la proposta di legge rinvia al diritto pattizio internazionale e, segnatamente, alle definizioni codificate dall'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.
  La proposta di legge definisce, poi, i compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), i compiti per gli intermediari (articolo 4), le verifiche del rispetto dei divieti posti dalle norme in esame (articolo 5) nonché le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto previsti e ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati, per i quali ultimi, viene prevista la clausola «salvo che il fatto non costituisca reato» (articolo 6).
  La disciplina del quadro sanzionatorio integra quindi quanto già previsto a legislazione vigente, dove, come ho già accennato, sono già punite penalmente la produzione di mine antipersona e di munizioni a grappolo, incluso, in questo secondo caso, anche il relativo finanziamento.
  Tutto ciò considerato preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.