CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2020
452.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 194

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto della Nota, rileva come questa presenti, in primo luogo, una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre conseguente alla maggiore durata del periodo di chiusura delle attività produttive. In particolare, il DEF di aprile prevedeva un calo del PIL nel 2020 dell'8 per cento che ora la NADEF quantifica al 9 per cento. Per il 2021 il DEF di aprile prevedeva un «rimbalzo» del PIL con un + 4,7 per cento che ora è elevato al 5,1 per cento in termini tendenziali e in termini programmatici (scontando cioè l'effetto delle misure che il Governo ha in cantiere) del 6 per cento. Per il 2022 la Nota prevede un aumento del PIL del 3 per cento in termini tendenziali e del 3,8 per cento in termini programmatici.
  La nota precisa che il rialzo delle stime di crescita del PIL scontano, con riferimento al contrasto dell'epidemia in corso, una gestione controllata dei focolai ma non ipotizzano un nuovo lockdown a livello nazionale. Inoltre, la previsione per il Pag. 1952021 considera i progressi registrati nello sviluppo e nella produzione dei vaccini anti Covid-19 e ipotizza che una distribuzione su ampia scala possa essere avviata già a partire dalla primavera 2021, determinando un graduale ritorno alla normalità e un incremento dell'attività economica intorno a metà anno.
  Con riferimento ai saldi di finanza pubblica la NADEF fissa un livello di deficit tendenziale al 10,8 per cento del PIL rispetto al 7,1 per cento segnalato dal DEF di aprile. Per il 2021 la NADEF fissa invece il deficit tendenziale al 5,7 per cento nel 2021; al 4,1 per cento nel 2022 e al 3,3 per cento nel 2023. In termini programmatici invece il deficit corrisponde al 10,8 per cento tendenziale nel 2020 ed è fissato al 7 per cento nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023. In altre parole, si prevede una manovra espansiva di 1,3 punti percentuali di PIL nel 2021 e di 0,6 punti percentuali nel 2022, per poi avviare un percorso di correzione dei conti pubblici nel 2023 con una correzione di 0,3 punti percentuali di PIL.
  Gli obiettivi programmatici della NADEF prevedono poi un rapporto debito/PIL del 154,5 per cento nel 2020, del 152,3 per cento nel 2021, del 150,3 per cento nel 2022 e del 148,6 per cento nel 2023; il DEF di aprile prevedeva invece un rapporto debito/PIL del 152,3 per cento nel 2020 e del 149,4 per cento nel 2021.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva che molti dei disegni di legge che nella NADEF sono annunciati come collegati alla manovra di finanza pubblica investono aspetti di competenza legislativa concorrente o residuale regionale. Segnala in particolare il disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e turismo; il disegno di legge di riordino della normativa ambientale; il disegno di legge delega di riforma fiscale; il disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; il disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca; il disegno di legge sulla semplificazione e riordino in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative; il disegno di legge sulla revisione organica degli incentivi alle imprese; il disegno di legge per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese; il disegno di legge di riforma della legge quadro per l'artigianato. Di particolare interesse per la Commissione, infine, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge sull'implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche al fine di ridurre il contenzioso costituzionale e il disegno di legge di revisione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
  In questo quadro rileva l'opportunità di prevedere un ampio ricorso, per il vasto processo riformatore che l'ampio elenco dei provvedimenti collegati prefigura, allo strumento della legge delega (attualmente solo due disegni di legge collegati, quello già richiamato sulla riforma fiscale e quello di riforma della giustizia tributaria sono indicati come «disegni di legge delega»). In particolare poi le leggi delega in questione dovrebbero contenere procedure che consentano da un lato, un adeguato coinvolgimento del sistema delle conferenze in sede di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, e dall'altro lato, un forte parere parlamentare sui medesimi (ad esempio attraverso la procedura del «doppio parere»), non solo da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia ma anche, laddove il ruolo delle competenze regionali assuma maggiore rilevanza, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il ricorso a leggi delega organiche potrebbe inoltre ridimensionare l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, che rischia di comprimere eccessivamente le esigenze di adeguato confronto parlamentare; esso infine potrebbe rispondere anche all'esigenza di prevedere un ordinato e meditato utilizzo delle risorse stanziate dal Recovery Fund europeo. Pag. 196
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI BP-UDC) con riferimento alle stime ottimistiche relativamente all'aumento del PIL nei prossimi anni, contenute nella NADEF e rilasciate anche dal Ministro dell'economia, Gualtieri, pur auspicando che tale ottimismo possa rivelarsi veritiero, rileva come invece la proroga dello stato di emergenza – fattore che oggettivamente è un ostacolo alla ripartenza dell'economia – dovrebbe indurci alla prudenza, come ha fatto l'ufficio parlamentare di bilancio che ha rilevato alcune criticità circa le previsioni per il 2022 e il 2023. Con riferimento ai 22 disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nell'auspicare che possano essere approvati, ricorda come l'esperienza ci insegni invece che spesso questi disegni di legge non giungono a compimento, se non nella misura massima di 2 o 3 all'anno, per tacere dei decreti attuativi che giacciono a centinaia e impediscono che le norme divengano veramente operanti. Sottolinea poi come l'operato del Governo dovrebbe ragionare meno in termini di assistenzialismo e più in termini di investimenti. Ricorda poi il preoccupante dato sulla disoccupazione e fa notare come probabilmente la realtà sia anche superiore ai dati ufficiali, che ne stimano un aumento del 2 per cento: la CGIA di Mestre ha ad esempio previsto un aumento del numero dei disoccupati di circa 3.600.000 unità.
  Con riferimento allo smart working nella pubblica amministrazione rileva come questo finisca per creare grossi disagi per i cittadini che non riescono ad usufruire dei servizi e ad avere risposte, circostanza particolarmente grave in questo momento in cui sono in corso le procedure per l'ottenimento dell'ecobonus e del superbonus; sarebbe a suo avviso più opportuno potenziare le precauzioni da utilizzare sui luoghi di lavoro. Rileva inoltre l'impossibilità di realizzare un vero e proprio smart working in una pubblica amministrazione che non è digitalizzata, volerlo attivare a tutti i costi crea soltanto scompensi. Oltre a ciò ricorda che nelle zone dove ci sono uffici l'allontanamento dei lavoratori ha generato una crisi economica negli esercizi commerciali e nei locali di ristorazione che, in molti casi, non sono stati in condizioni di riaprire la loro attività dopo il lockdown. Dunque, ritiene necessario riflettere su un sistema complessivo che possa sostenere lo smart working. Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

  Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI), nell'associarsi alle considerazioni della collega Toffanin, sottolinea come la NADEF non rechi gli elementi quantitativi sottostanti alle stime sulla ripresa del PIL e sulle previsioni di finanza pubblica, entrambe estremamente ottimistiche. Rispetto a questo ottimismo, ricorda come l'aumento dell'iva al 22 per cento che avrebbe dovuto portare un aumento degli incassi portò una diminuzione del 6 per cento. Peraltro, rileva come una pressione fiscale che si aggira al 62 per cento può quasi trasformare l'evasione in legittima difesa.
  Oltre a ciò sottolinea come non vi sia allineamento tra gli obiettivi della NADEF e gli obiettivi della Commissione europea. Con riferimento alle competenze della Commissione stigmatizza la mancata indicazione delle risorse che dovrebbero essere utilizzate a livello regionale. Dichiara pertanto il proprio voto contrario.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel ricordare l'importante ruolo assunto nel corso dell'epidemia dalla Conferenza Stato-regioni, che è ormai diventato un luogo permanente di confronto che anticipa il lavoro con il Parlamento, sottolinea la necessità di provvedere a una riforma del Parlamento al fine di riassorbire questo cambiamento nell'attività parlamentare.
  Con riferimento ai rilievi sull'eccessivo ottimismo che caratterizzerebbe in questa fase il Governo, invita a tenere conto quanto la politica europea sia cambiata negli ultimi sei mesi, in particolare con la Pag. 197decisione di avviare il Recovery Fund. Questo cambiamento deve essere una sorta di onda che deve essere accompagnata da un lavoro di semina di una nuova consapevolezza anche su problemi temi atavici del nostro Paese come l'evasione fiscale. Sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile in un lavoro comune di ricerca umana e tecnologica perché il Paese possa esprimere la volontà di camminare con le proprie gambe per un cambiamento che si sta già attuando.
  Dichiara quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Testo unificato C. 1008 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S), presidente constatata l'assenza della relatrice sul provvedimento, invita il deputato Federico ad assumerne le funzioni.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nell'illustrare il provvedimento in esame, ricorda preliminarmente che la materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (si pensi alla tutela dell'ecosistema, competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006). A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede, come è noto, l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi invece procedere – si deve desumere – negli altri casi (prevalenza di una competenza statale o possibilità di definire in modo chiaro un numero limitato di competenze coinvolte, sia statali sia concorrenti o residuali) con la previsione del parere.
  L'articolo 1, composto di un solo comma, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo unificato in esame, consistenti in: a) sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; b) incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; c) sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; d) assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
  L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, Pag. 198il riordino e l'aggiornamento della normativa. Vengono quindi dettati specifici princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 3 prevede interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale e, a tale fine, estende le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, comprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita. Viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione di tali interventi.
  L'articolo 4 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle dieci tonnellate, a tal fine aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250.
  L'articolo 4-bis estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250 nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che sono associati in qualità di soci di cooperative di pesca.
  L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, tra le altre cose, la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
  L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1o gennaio 2021, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 sull'imposta di bollo.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 (Licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Il comma 2 dispone che la tassa è, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Il comma 3 prevede che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o Pag. 199viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza. Il comma 4 dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi. Il comma 5 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. Anche in questo caso, è previsto un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole.
  Al riguardo, segnala l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia – in maniera consistente – la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 4 e 5.
  L'articolo 8-bis esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641.
  L'articolo 9 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (comma 1); il comma 2 prevede che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nello svolgimento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; il comma 3 sostituisce la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.
  L'articolo 10 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.
  L'articolo 10-bis prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possano fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.
  Al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia – in maniera consistente – una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo, in particolare, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), Pag. 200con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ne modifica la composizione.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. In particolare, tale disposizione prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime lacuali e fluviali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Si dispone, inoltre, che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.
  L'articolo 13 istituisce nuovamente la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura (attualmente non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012); si prevede che tale commissione svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.
  L'articolo 13-bis reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, la composizione.
  L'articolo 13-ter prevede che il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le competenze del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.
  L'articolo 14 dispone che un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini l'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 14 settembre 2016 n. 2016/1627. Il comma 3 prevede che il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali promuova una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa. L'ultimo capoverso stabilisce che la filiera, su base volontaria, vedrà l'adesione del maggior numero di operatori nazionali e sarà valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.
  L'articolo 15 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).Pag. 201
  L'articolo 15-bis modifica la disciplina delle garanzie concesse dall'ISMEA ai sensi dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  L'articolo 15-ter interviene in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti territoriali, integrando l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  L'articolo 15-quater modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 15-quinquies introduce, nell'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della Lithophaga litophaga (cosiddetto dattero di mare);
  L'articolo 15-sexies modifica la disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne, integrando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  L'articolo 16 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 9.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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