CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2020
440.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza della presidente Maura TOMASI.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
Nuovo testo C. 2329 Brescia e abb.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2329 adottato come testo base e rilevato che:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   all'articolo 1 del testo unico delle elezioni della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) potrebbe risultare opportuno mantenere, per una maggiore coerenza interna al testo, la previsione di cui al secondo periodo del comma 4 in base alla quale i seggi della Camera sono ripartiti con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, previsione che invece l'articolo 1, comma 1, lettera c), sopprime;
   con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera z), numero 3 e all'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 1, potrebbe risultare opportuno, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, specificare criteri e modalità in base ai quali gli uffici elettorali procedono, all'interno della circoscrizione (alla Camera) o della regione Pag. 4(al Senato), all'individuazione del collegio plurinominale (o dei collegi plurinominali) a cui sono attribuiti i seggi assegnati per «diritto di tribuna» a quella circoscrizione o a quella regione;
   con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n), che prevede che al Senato, nel caso in cui alla regione Trentino Alto Adige sia assegnato un numero di seggi superiore a 6, siano proclamati eletti anche i candidati non vincenti nei collegi plurinominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l'ufficio centrale regionale del Trentino Alto-Adige sia chiamato a determinare la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale e la relativa graduatoria nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali;
   nell'ambito della delega per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 3, il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), prevede che il numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione sia determinato in modo tale che in ciascun collegio plurinominale sia assegnato un numero di seggi di norma non inferiore a tre e non superiore ad otto; al riguardo si segnala la necessità di una riformulazione del principio, tenendo conto che per il Senato le circoscrizioni sono regionali e che l'articolo 57, terzo comma, della Costituzione prevede che il numero di seggi della regione Molise sia pari a due;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera a) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 57, terzo comma della Costituzione.

  Il Comitato osserva altresì:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettere c) e z), numero 3 e dell'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 1 e lettera n).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.05.