CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2020
440.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale.
C. 1704 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1704, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

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  Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva preliminarmente come gli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS) siano finalizzati ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi. Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che prevede misure per proteggere i cetacei contro la caccia, la cattura o la detenzione, nonché contro qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.
  In particolare, le modifiche riguardano:
   1) la denominazione dell'Accordo, per adeguarla all'estensione alle acque territoriali di Spagna e ZEE del Portogallo che interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessità di modificarne la denominazione rinominando l'Area atlantica contigua in «Area atlantica vicina» (Neighbouring Atlantic Area);
   2) la sostituzione dell'articolo 1.a), recante la definizione geografica, precisando estensione e delimitazioni delle acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica;
   3) la sostituzione dell'articolo 1, paragrafo 3.j), precisando che per «sub-regione», a seconda dei vari contesti, si intende sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica;
   4) la sostituzione dell'articolo XIV, relativo all'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo che l'Accordo entra in vigore nel terzo mese successivo alla ratifica di almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo, o di organizzazioni di integrazione economica regionale dell'area che hanno firmato senza riserva di ratifica o abbiano già depositato gli strumenti di ratifica;
   5) la sostituzione della seconda parte dell'Annesso 1, con la «Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica vicina» cui si applica l'Accordo;
   6) la sostituzione del paragrafo 3 dell'Annesso 2, relativo alla «Conservazione dei cetacei» con un nuovo paragrafo denominato «Protezione dell'habitat», con il quale le Parti si impegnano a creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei, corrispondenti alle aree che costituiscono il loro habitat. Tali aree dovrebbero essere istituite nel quadro delle convenzioni marittime regionali di settore e di altri strumenti giuridico-internazionali appropriati.

  La relazione illustrativa presentata dal Governo precisa che l'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva.
  Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Ad oggi, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e anche all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli Emendamenti al testo principale. Pag. 14
  La relazione sottolinea altresì l'esigenza di procedere alla ratifica dell'Emendamento e, di conseguenza, di approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo, contribuendo così a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.
  Inoltre, si fa presente che l'avvio dell’iter di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Emendamenti all'Accordo in questione.
  L'articolo 3, comma 1, contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2231, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo con la Repubblica Kirghisa abbia l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e di lingua italiana in Kyrgyzstan. Tale rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici, formulati nell'articolo 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale.Pag. 15
  Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 14 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 individua le finalità dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle Parti, mediante creazioni di condizioni favorevoli alla cooperazione.
  L'articolo 2 individua i settori di cooperazione, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione.
  L'articolo 3, relativo all'università e alla ricerca, intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre, è prevista la promozione, diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia.
  L'articolo 4, riguardante il settore dell'istruzione, prevede la realizzazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana.
  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore culturale e artistico, incoraggiando altresì la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.
  L'articolo 7 regolamenta le iniziative volte al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, prevedendo altresì uno scambio di informazioni al riguardo.
  L'articolo 8 riguarda i media, lo sport e le politiche giovanili e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili.
  L'articolo 9 individua attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni.
  L'articolo 10 individua le autorità coordinatrici dell'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kyrgyzstan le autorità statali competenti in materia di cultura, istruzione e scienza.
  L'articolo 11 detta norme in materia di informazione, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 12 istituisce un'apposita Commissione mista, col compito di redigere i programmi esecutivi.
  L'articolo 13 stabilisce che eventuali divergenze tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale.
  L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'Accordo stesso potrà essere denunciato dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 30 ottobre 2019, esso si compone di 5 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativa all'attuazione dell'Accordo. Il comma 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, autorizza la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a Pag. 16139.620 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 contiene, al comma 1, una clausola d'invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, osserva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, come essa, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consti di diciannove articoli.
  La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, riguarda la coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, la commercializzazione, la qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
  Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di:
   prodotti vegetali;
   materiale di propagazione sia ornamentale e che non ornamentale.

  Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi:
   floricoltura;
   produzione di organi di propagazione gamica;
   vivaismo ornamentale;
   vivaismo frutticolo;
   vivaismo non ornamentale.

  Ai sensi del comma 4, esso comprende attività di tipo agricolo e attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare:
   i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che Pag. 17producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati e impiantistica;
   i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

  Nell'ambito degli intermediari sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde.
  L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro, venga istituito un Programma per l'istituzione di percorsi didattici di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale.
  Attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pregresso svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale.
  L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale siano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate.
  Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.
  Si prevede, inoltre, che la detrazione del 36 per cento per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.
  L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, specificando in particolare, al comma 1 che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
  L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione, nella manipolazione e nella commercializzazione del vegetale e può essere svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP).
  L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale. Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente – e sembrano in tal senso vincolare le scelte regionali – le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.
  Il comma 4 prevede che una volta costituiti i distretti, occorrerà adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
  Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.
  Ai sensi del comma 3, nei distretti possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi.
  L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, Pag. 18con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.
  Il comma 2 disciplina la composizione del tavolo (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.
  Il comma 12 specifica che il Tavolo svolge un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e, in particolare, è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
  L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.
  Al riguardo, rileva come la disposizione appaia modificare, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa; in proposito ricorda che la lettera circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 prescrive (al paragrafo 3, lettera e) di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge. Ricorda inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sia disciplinata con regolamenti di delegificazione.
  L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy.
  L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) e individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di:
   aggiornamento normativo;
   formazione professionale;
   valorizzazione e qualificazione delle produzioni;
   ricerca e sperimentazione;
   innovazione tecnologica;
   certificazione di processo e di prodotto;
   comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

  L'articolo 10 reca disposizioni per il settore distributivo florovivaistico, le quali hanno natura sostanzialmente equivalente a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3.
  Segnala al riguardo l'opportunità di espungere dal testo l'articolo in esame, o Pag. 19comunque di evitare sovrapposizioni tra il medesimo articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 3.
  L'articolo 11 prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è inoltre chiamato a promuovere i marchi nazionali e favorisce la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.
  L'articolo 12 è dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevedendo in particolare, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.
  L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Esse operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio.
  Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo al riguardo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016.
  L'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.
  L'articolo 16 prevede che il Ministero delle politiche agricole incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
  Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.
  L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 19 reca la copertura finanziaria.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
  Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera e); l'organizzazione amministrativa (lettera g); l'ordinamento civile e Pag. 20penale (lettera l), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera q); la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s).
  Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
  In questo quadro, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:
   il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 prevedono l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 rispettivamente per la definizione dei requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; al riguardo ricorda che il citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);
   il comma 5 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche; al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale, l'intesa in luogo del parere; in proposito ricorda che la giurisprudenza costituzionale (rispetto alla quale richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale;
   il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;
   il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggi.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 settembre 2020.

Pag. 21

  Fausto RACITI, presidente, informa che sono pervenute circa 800 proposte emendative (vedi allegato 4) alla proposta di legge costituzionale C. 2238, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
  Al riguardo ricorda in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
  Nel caso specifico, il perimetro dell'intervento legislativo è ovviamente definito dal contenuto della proposta di legge C. 2238, la quale ha contenuto limitato nelle dimensioni e molto puntuale e specifico nel suo ambito materiale, riguardando esclusivamente la modifica di due norme costituzionali (il primo comma dell'articolo 57 e il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione) relativi, rispettivamente, alla base territoriale di elezione del Senato e al numero dei delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica, senza intervenire su altri aspetti del sistema elettorale ovvero sul funzionamento o sui poteri delle Camere, né su altri aspetti delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica o sui suoi poteri.
  Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.
  Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   Rospi 1.3, che sostituisce gli articoli 55 (in materia di funzioni delle Camere), 57 (in materia di composizione ed elezione del Senato) e 58 (in materia di eleggibilità al Senato), modifica l'articolo 59, relativo ai senatori a vita, sostituisce l'articolo 60 (in materia di durata della Camera), modifica gli articoli 63, 64 e 66, sostituisce l'articolo 67, modifica l'articolo 69, sostituisce l'articolo 70, modifica o sostituisce gli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 94, 96, 134;
   Sisto 1.4, il quale sostituisce integralmente l'articolo 57 della Costituzione, non limitandosi a intervenire sul primo comma ma mutando la denominazione del Senato in Senato federale della Repubblica, incidendo sulla composizione, sulla natura, sulla struttura e sul numero dei componenti del Senato, nonché stabilendo che partecipano all'attività del Senato federale rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;
   Sisto 1.6, 1.7 e 1.8 e Iezzi 1.17, i quali inseriscono un nuovo comma nell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;
   Iezzi 1.78, il quale muta la denominazione del Senato, modificando anche l'articolo 55 della Costituzione;
   Sisto 1.211, ai sensi del quale partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;
   Sisto 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, ai sensi dei quali partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni o delle autonomie locali;
   Iezzi 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, i quali intervengono, oltre che sull'articolo Pag. 2255, anche sul dettato degli articoli 55, 60 e 96 della Costituzione, per mutare la denominazione del Senato della Repubblica;
   Rospi 1.01, il quale interviene sul terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione, relativamente al numero minimo di senatori di ciascuna regione;
   Iezzi 1.02, il quale introduce un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in materia di voto elettronico per gli italiani all'estero;
   gli identici Iezzi 1.03 e Sisto 1.04, nonché Sisto 1.05, i quali intervengono sui requisiti di eleggibilità dei senatori;
   Iezzi 1.06, 1.07 e 1.08, i quali intervengono sull'articolo 58, relativamente all'elettorato attivo per il Senato;
   Iezzi 1.09, Sisto 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 1.015, Iezzi 1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025, i quali intervengono sull'articolo 59 della Costituzione, relativamente alla nomina dei senatori a vita;
   Iezzi 1.026 e 3.01, i quali stabiliscono un quorum rinforzato per l'approvazione delle leggi elettorali ed intervengono in merito alla decorrenza delle stesse leggi elettorali;
   Sisto 1.027, il quale modifica il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione, relativamente al quorum e alle modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera;
   Sisto 1.028, il quale sostituisce l'articolo 66 della Costituzione, relativamente ai poteri di ciascuna Camera circa i titoli di ammissione dei suoi componenti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità;
   Sisto 1.029, il quale modifica l'articolo 76 della Costituzione, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui progetti dei decreti legislativi;
   Sisto 1.030, riferito all'articolo 80 della Costituzione, relativamente alla ratifica dei trattati internazionali, apportando peraltro modifiche meramente formali a tale articolo;
   Sisto 1.031, il quale modifica l'articolo 82 della Costituzione, relativamente all'istituzione di Commissioni d'inchiesta da parte della Camera;
   Meloni 2.4, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ai suoi poteri, nonché gli articoli 92, 93, 95, 96 e 104 della Costituzione, in riferimento alla disciplina del Governo, al rapporto di fiducia con le Camere e alla Presidenza del Consiglio superiore della magistratura;
   Lollobrigida 2.5, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, e 86 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica;
   Prisco 2.6, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, e 87 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ai suoi poteri;
   Iezzi 2.7, il quale prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica;
   Iezzi 2.8, il quale sostituisce integralmente l'articolo 83, limitatamente al primo periodo del primo comma e al secondo periodo, laddove prevede che il del Presidente della Repubblica sia eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e non dal Parlamento in seduta comune e stabilisce che l'elezione abbia luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi;
   Sisto 2.131, limitatamente al capoverso comma 2, il quale interviene sulla maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica;
   Parolo 2.01, il quale modifica l'articolo 2 della Costituzione, introducendovi il princìpio secondo cui la Repubblica e i cittadini agiscono secondo buona fede;Pag. 23
   Morelli 2.02, il quale integra l'articolo 2 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona;
   Toccalini 2.03, il quale modifica gli articoli 48 e 58 della Costituzione per abbassare a sedici anni l'elettorato attivo;
   gli identici Iezzi 2.04 e Sisto 2.05, i quali intervengono sull'articolo 84 della Costituzione per ridurre l'età minima del Presidente della Repubblica;
   Sisto 2.06, il quale modifica l'articolo 85 della Costituzione relativamente alla tempistica per l'elezione del Presidente della Repubblica;
   Sisto 2.07, volto a modificare l'articolo 86 della Costituzione, in materia di supplenza del Capo dello Stato, aggiungendo al testo vigente la dicitura «della Repubblica» e apparendo pertanto anche privo di contenuto normativo;
   Iezzi 3.02, il quale stabilisce in merito alla decorrenza delle leggi elettorali.

  Risultano altresì inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Iezzi 1.9, limitatamente alla lettera a), 1.33, 1.34, 1.35, 1.36. 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.61, 1.62, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.119 e 1.278, che fanno riferimento a organi non esistenti nell'ordinamento costituzionale o che presuppongono l'introduzione di un assetto costituzionale non rispondente al vigente, in ogni caso intervenendo, in tal modo, su materie non trattate dal provvedimento; analogamente sono da considerare inammissibili gli emendamenti volti a modificare la rubrica dell'articolo 1 – Iezzi 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276 e 1.279 – facendo anch'essi riferimento a organi costituzionali non esistenti nell'ordinamento ovvero ad un diverso assetto costituzionale, intervenendo anch'essi, in tal modo, su materie non trattate dal provvedimento;
   Colucci 1.14, 1.15 e 1.16, Iezzi 1.57, 1.58, 1.59, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.99, 1.105, 1.106, 1.107, 1.113, 1.114, 1.120, 1.121, 1.122, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 e 1.133, che individuano come principio per la ripartizione della base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica entità amministrative, suddivisioni territoriali o criteri di ripartizione non giuridicamente definiti nell'ordinamento né nell'emendamento o incomprensibili, non applicabili a tutto il territorio nazionale ovvero del tutto irragionevoli, e pertanto incongrui rispetto al contesto logico normativo, ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare del Presidente della Camera sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997;
   Sisto 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145,1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.163, 1.165, 1.167, 1.169, 1.171, 1.173, 1.175, 1.177, 1.179, 1.181, 1.183, 1.185, 1.187, 1.189, 1.191, 1.193, 1.195, 1.197, 1.199, 1.201 e Iezzi 1.138, 1.162, 1.164, 1.166, 1.168, 1.170, 1.172, 1.174, 1.176, 1.178, 1.180, 1.182, 1.184, 1.186, 1.188, 1.190, 1.192, 1.194, 1.196, 1.198 e 1.200, volti ad escludere una o più regioni dalla ripartizione della base elettorale per il Senato della Repubblica su base circoscrizionale, senza tuttavia indicare in quale modo per queste regioni tale base debba essere individuata, determinando, così, un vuoto nel sistema costituzionale;
   Sisto 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.268, 2.269, 2.270, 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275, 2.276, Pag. 242.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320 e 2.321, che, lasciando in generale fermo il numero dei 2 delegati per regione, assegnano a singole regioni o a un numero estremamente limitato di esse un numero di delegati superiore a quello attribuito alle altre, creando, in tal modo, una manifesta disparità che appare del tutto ingiustificata e in palese contrasto con i princìpi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione.

  Vi è poi un elevato numero di emendamenti che aumentano considerevolmente il numero dei delegati regionali, determinando una modifica – anche molto significativa – dell'equilibrio fra parlamentari e delegati nella base elettorale del Presidente della Repubblica, e che la Presidenza ha comunque ritenuto di ammettere. Tra questi, gli emendamenti Sisto 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104, sono volti ad incrementare il numero dei delegati regionali in modo differenziato tra regioni o tra gruppi di regioni, senza che emerga il criterio posto alla base del trattamento differenziato fra regioni che tali emendamenti prefigurano.
  Considerato che tali emendamenti sono riferiti a una proposta di legge costituzionale, la Presidenza – pur nutrendo dubbi sulla loro coerenza rispetto ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale – ha ritenuto comunque di ammetterli, pur segnalando l'esigenza che la Commissione, nel successivo corso dell'esame, compia un'attenta valutazione di tali proposte, anche attraverso i necessari elementi di chiarimento in ordine alla loro ratio che i presentatori potranno fornire nel dibattito, al fine di compiere sul punto scelte legislative meditate e rispettose del contesto costituzionale in cui esse si inserirebbero.
  Segnala, infine, che gli emendamenti Iezzi 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.66, 1.68, 1.92, 1.93, 1.126, 1.240, 1.277, 2.135, 2.138, 2.139, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.156, 2.159, 2.226, 2.228, 2.322, 2.323, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 3.54, 3.32, 3.33, 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.63, 3.68, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.84, 3.85, 3.87, 3.93 e 3.94 risultano essere privi di contenuto normativo e pertanto meramente formali: ai sensi del paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, essi non saranno posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.
  Avverte quindi che la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità alle ore 12 di lunedì 28 settembre.

  Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia la Presidenza per la fissazione di un termine congruo per la presentazione dei ricorsi, esprimendo tuttavia perplessità per le valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, presentati dal suo gruppo, volti a introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini. Ritiene, infatti, che tale tema non possa essere considerato estraneo all'oggetto del provvedimento, il quale, all'articolo 2, interviene anche sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica riducendo in modo considerevole la rappresentanza delle regioni nel collegio elettorale. Pag. 25Preannuncia, quindi, la richiesta di riammettere le proposte emendative citate, in quanto esse, alla luce del contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, non possono essere considerate estranee al perimetro della materia oggetto di esame da parte della Commissione.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), pur riservandosi di svolgere i necessari approfondimenti in ordine alle valutazioni testé svolte dalla Presidenza, ritiene, da una prima analisi, che il giudizio di ammissibilità sia stato improntato a criteri troppo severi, attesa la gran quantità di proposte emendative dichiarate inammissibili. Dopo aver fatto presente che il suo gruppo si riserva di svolgere le opportune valutazioni in sede di formulazione dei ricorsi, ritiene altresì singolare che la Presidenza, pur ammettendo alcune proposte emendative, abbia segnalato l'esigenza che la Commissione ne svolga un'attenta valutazione nel corso dell'esame, non comprendendo appieno la portata di un simile giudizio, né le modalità con cui si svolgerà l'esame di tali proposte emendative.

  Fausto RACITI, presidente, in risposta al deputato Iezzi, fa presente che la Presidenza, relativamente a talune proposte emendative sui quali sussistevano alcuni dubbi di inammissibilità, nel valutarle ammissibili, ha semplicemente ritenuto opportuno segnalare l'esigenza che la Commissione, nel successivo corso dell'esame, ne compia una meditata valutazione, tenuto conto del contesto costituzionale in cui esse si inserirebbero.
  Nel prendere atto delle questioni poste nell'odierno dibattito, fa notare, in conclusione, che le considerazioni espresse saranno anch'esse oggetto delle valutazioni che la Presidenza svolgerà in sede di decisione sui ricorsi che saranno presentati sui giudizi di inammissibilità testé pronunciati.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Fausto RACITI, presidente, fa presente che la seduta per l'esame, ai fini della formulazione di rilievi o osservazioni alla Commissione Bilancio, dello schema di Relazione all'Assemblea, elaborata dalla stessa V Commissione, relativa all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, avrà luogo al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, presumibilmente intorno alle 17,30, in quanto la Commissione Bilancio non ha ancora trasmesso tale schema di Relazione.

  La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 17.35.

Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione all'Assemblea in oggetto.

  Fausto RACITI, presidente avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini della formulazione di rilievi o osservazioni alla Commissione Bilancio, lo schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund elaborata dalla stessa V Commissione.
  Segnala come la procedura definita per l'esame di tale documento preveda che la Commissione Bilancio predisponga, al termine di una attività di carattere istruttorio, una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera una utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo Pag. 26al Governo, prima della presentazione da parte del Governo stesso del Recovery Plan, che dovrebbe avvenire unitamente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020. In tale contesto le Commissioni di settore sono chiamate a formulare eventuali rilievi e osservazioni alla V Commissione sullo schema di relazione predisposta dalla stessa Commissione.
  Informa quindi che l'esame proseguirà nella seduta di martedì 29 settembre; secondo la tempistica al momento indicata per le vie brevi dalla V Commissione, i rilievi o le osservazioni sul documento dovranno essere deliberate entro le ore 11 circa della stessa giornata di martedì 29.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, illustrando il contenuto dello schema di relazione trasmesso dalla V Commissione, rileva preliminarmente, per quanto riguarda il contesto europeo in cui si inserisce il documento, come il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo abbia raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma Next Generation EU.
  Il programma Next Generation EU prevede risorse complessive, pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, reperiti mediante la raccolta di fondi sui mercati per canalizzarli verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro (pari complessivamente ad oltre il 28 per cento delle risorse totali del programma di Next Generation EU) di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81,8 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.
  I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR degli Stati membri) potranno essere presentati alla Commissione soltanto nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1o gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani.
  La Commissione europea esprimerà le sue valutazioni entro 2 mesi, ai fini della proposta al Consiglio Ecofin del Piano nazionale. L'Ecofin dovrà approvare il piano a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea.
  Considerato che, di fatto, la RPP diverrà operativa nella seconda metà del 2021, è stata prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti nel 2021 per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo. Inoltre, potranno essere incluse spese fatte a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri dello strumento RRF.
  I programmi di spesa finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) dovranno essere completati entro il 2026.
  La Commissione europea ha specificato che i contenuti ed i principi ispiratori dei PNRR nazionali dovranno basarsi su alcune direttrici comuni: contribuire alla transizione ambientale; alla resilienza e sostenibilità sociale; alla transizione digitale, innovazione e competitività.
  In tale quadro, la proposta della Commissione Europea – attualmente in fase di negoziazione con il Consiglio e il Parlamento europeo – stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR.
  La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme, ed essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di policy individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del Just Transition Fund e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE. Pag. 27
  Oltre alla coerenza con le Raccomandazioni, sono prioritari il rafforzamento del potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della resilienza economica e sociale dello Stato membro. Dovrà inoltre darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione, con target intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore. Il Governo, allo scopo di avviare già a partire dal mese di ottobre un dialogo informale con la Commissione, ha elaborato una proposta di Linee guida per la definizione del PNRR, da sottoporre all'esame del Parlamento nazionale.
  All'esito di questo primo vaglio parlamentare e in considerazione delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare al Governo, sarà elaborato lo schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma. Il Parlamento, che sarà chiamato a partecipare a tutte le fasi interlocutorie prima dell'adozione definitiva del Piano, avrà pertanto un ruolo fondamentale nel valutare, indirizzare e contribuire a definire le scelte del Governo.
  Nella proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, si fissano i criteri stringenti di ammissibilità alle risorse del Recovery fund per i progetti da finanziare.
  Come precisato nella lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Camera di accompagnamento alla presentazione delle Linee guida, il documento è stato elaborato dal Governo all'esito di un lavoro istruttorio, che si è giovato anche del contributo del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con D.P.C.M. del 10 aprile 2020, in coerenza con il Piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio e discusso nel corso della consultazione nazionale «Progettiamo il rilancio», che si è svolta dal 13 al 21 giugno scorso, alla quale hanno partecipato sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile.
  Tale piano di rilancio – basato sull'analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi causata dalla pandemia – ha indicato tre linee strategiche per accelerare lo sviluppo del Paese e migliorarne la sua sostenibilità economica, sociale e ambientale, che possono essere così sintetizzate:
   1) modernizzazione del Paese, finalizzata a dotare il Paese di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, e a creare un ambiente favorevole all'innovazione;
   2) transizione ecologica, indicata come la base del nuovo modello di sviluppo su scala globale;
   3) inclusione sociale e territoriale e parità di genere, volta a ridurre le diseguaglianze, la povertà e i divari sociali e territoriali.

  Nel piano si individuano, altresì, nove direttrici di intervento per la realizzazione della strategia di rilancio del Paese, che costituiscono il quadro generale entro cui si inserisce il PNRR:
   1) un Paese completamente digitale;
   2) un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti;
   3) un Paese più verde e sostenibile;
   4) un tessuto economico più competitivo e resiliente;
   5) un piano integrato di sostegno alle filiere produttive;
   6) una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese;
   7) maggiori investimenti in ricerca e formazione;
   8) un'Italia più equa e inclusiva;
   9) un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.

  Molti delle iniziative previste nel piano di rilancio del giugno scorso sono state Pag. 28inserite nella proposta di Linee guida per la definizione del PNRR.
  Le Linee guida presentate dal Governo, che si inquadrano in questa più generale strategia di rilancio, si aprono con l'illustrazione degli elementi di contesto ed illustrano la strategia complessiva del Piano nazionale di riforma e resilienza italiano e la sua articolazione in: sfide che il Paese intende affrontare, missioni del programma, cluster di progetti per la realizzazione delle missioni e ambiti di riforma e di interventi di politica economica.
  Le sfide incluse nel PNRR sono 4:
   il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia;
   la riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere;
   il sostegno alla transizione verde e digitale;
   l'aumento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

  Le missioni indicate del PNRR sono 6 e rappresentano le seguenti aree tematiche strutturali di intervento:
   1) digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
   2) rivoluzione verde e transizione ecologica;
   3) infrastrutture per la mobilità;
   4) istruzione, formazione, ricerca e cultura;
   5) equità sociale, di genere e territoriale;
   6) salute.

  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della I Commissione, segnala, in particolare, la missione n. 1, Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, con la quale il Governo punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco.
  Al riguardo, segnala innanzitutto come il Consiglio dell'Unione europea, con le raccomandazioni annuali sul Piano Nazionale di Riforma dell'Italia, abbia costantemente invitato il nostro Paese a «migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali» (Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, in particolare la Raccomandazione n. 3).
  La Commissione Europea, nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (Country Report 2020) del 26 febbraio 2020 ha preso atto che si sono verificati alcuni progressi nell'aumentare l'efficienza e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda in modo specifico l'attuazione della succitata Raccomandazione del 2019, infatti, la Commissione ha registrato alcuni progressi nel miglioramento del livello di efficacia e digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza dei servizi pubblici locali.
  Il Report invita a proseguire la digitalizzazione dei servizi pubblici per favorirne rapidamente l'accesso per cittadini e imprese e a dotarsi di una strategia integrata per rafforzare la capacità amministrativa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, l'attuazione delle norme in materia di appalti pubblici e l'assorbimento dei fondi UE.
  Nelle Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 maggio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato l'Italia ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a realizzare «un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali» (Raccomandazione n. 3) e a «migliorare [...] il funzionamento della pubblica amministrazione» (Raccomandazione n. 4), nella considerazione che «un'amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire che le Pag. 29misure adottate per affrontare l'emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione.»
  Il Governo, nel PNR 2020 (trasmesso alle Camere l'8 luglio 2020) sottolinea in primo luogo che il piano rilancio e si baserà su un incremento della spesa, tra cui quella per l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
  La modernizzazione del Paese, intesa anzitutto, come disponibilità disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino, costituisce una delle tre linee strategiche attorno a cui è costruito il piano di rilancio (assieme a Transizione ecologica e Inclusione sociale e territoriale, parità di genere).
  Le politiche strutturali con le quali Governo si impegna ad agire su innovazione e digitalizzazione della PA sono finalizzate a superare la frammentazione degli interventi, le duplicazioni e la scarsa interoperabilità.
  Un ruolo centrale in questo ambito è ricoperto dalla semplificazione amministrativa e normativa, attraverso anche lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è più avvertito dai cittadini e dalle imprese l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici.
  La necessità di migliorare l'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione è stata ribadita nella Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020, successiva all'adozione del PNR.
  In occasione della discussione parlamentare sul PNR, nella seduta del 29 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato una risoluzione (n. 6-00124) che impegna il Governo ad un significativo incremento della spesa per l'innovazione e la digitalizzazione, e alla predisposizione di una riforma della Pubblica Amministrazione.
  Nello schema di Relazione, nel paragrafo 4.1 si ricorda – per quanto attiene a tali parti di competenza della I Commissione – che il Governo intende puntare alla «digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco. In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa saranno dotati di un'identità digitale unica. La diffusione delle tecnologie digitali richiederà il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, con il completamento della rete nazionale di telecomunicazioni ottica e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G».
  Nel paragrafo 5.1 dello schema di Relazione, il quale reca una serie di indicazioni ai fini della selezione degli interventi volti a rafforzare la produttività, gli investimenti e la crescita, si segnala, tra l'altro, al riguardo, come la mole delle nuove risorse che affluiranno dal Recovery Fund e le esigenze di rapidità nel loro utilizzo rappresenti anche una sfida sotto il profilo amministrativo per le pubbliche amministrazioni, le quali spesso rivelano scarsa capacità progettuale e difficoltà nell'utilizzo delle risorse che devono gestire.
  In tale contesto si sottolinea l'importanza di procedere lungo la strada della semplificazione delle procedure e del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso l'estensione del principio «Once only» (in base al quale il cittadino o l'impresa non può essere chiamata a fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altri atti o documenti di cui la pubblica amministrazione nel suo complesso già dispone). Tale processo di semplificazione ed efficientamento potrà a sua volta essere favorito dalla digitalizzazione della PA e dal miglioramento della qualificazione del personale pubblico.
  Ulteriormente, nel paragrafo 5.2 dello schema di Relazione, dedicato al collegamento tra spesa e riforme, si segnala come la macchinosità della pubblica amministrazione e il suo orientamento a schemi di funzionamento di carattere per lo più amministrativistico, costituiscano uno dei fattori di freno rispetto alla capacità degli investimenti di aumentare la produttività e la crescita economica del Paese, assieme alle inefficienze del mercato del lavoro, agli effetti penalizzanti del sistema fiscale e alla lentezza della giustizia.Pag. 30
  Nel paragrafo 5.3 dello schema di Relazione si fa altresì presente come gli interventi a sostegno delle aree più deboli del Paese, intesi a superare gli attuali divari territoriali, devono essere ispirati alla creazione di un ambiente, anche regolamentare, idoneo allo sviluppo delle attività di impresa.
  Nel paragrafo 5.4 dello schema, dedicato alle questioni relative alla trasparenza e al controllo delle decisioni di spesa connesse all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, che possono rappresentare un fattore di criticità, si prospetta l'ipotesi di creare un'infrastruttura di servizio a livello nazionale, composta da soggetti pubblici, tra i quali si richiama specificamente l'ISTAT, e da soggetti privati, che fornisca le competenze necessarie a elaborare i dati necessari per la scelta, l'elaborazione e la valutazione di progetti da realizzare.
  Sempre quanto attiene agli ambiti di competenza della I Commissione segnala, inoltre, tra le missioni del PNRR, indicate nella proposta di Linee guida e nello schema di Relazione, la missione n. 5 – Equità sociale, di genere e territoriale – laddove, in particolare, il Governo fa riferimento alla parità di genere, indicando che un'attenzione particolare sarà riservata all’empowerment femminile (in termini di formazione, occupabilità e autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili e ad incentivare le capacità imprenditoriali femminili.
  Al riguardo ricorda che il Governo, nell'ambito del già richiamato piano di rilancio, per quanto riguarda l'inclusione sociale e territoriale, fa presente che la realizzazione della parità di genere richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione «in essere nei confronti delle donne, che riguardano, prioritariamente, la partecipazione al mondo del lavoro, la retribuzione e la qualità del lavoro, l'accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nell'allocazione del tempo dedicato al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di genere nell'accesso alle posizioni decisionali a livello, politico, economico e sociale.
  A tal fine il Governo prevede di adottare un ampio ventaglio di misure, per ridurre i divari che purtroppo ancora permangono nel nostro Paese. Un'attenzione particolare sarà riservata all’empowerment femminile (in termini di formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili, nonché a incentivare le capacità imprenditoriali attraverso la costituzione di un Fondo per le micro e piccole imprese femminili.
  Nello schema di Relazione si evidenzia infatti, nel già citato paragrafo 5.1, come l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro possa potenziare il contributo positivo che l'occupazione può dare alla crescita economica, in una misura quantificata in oltre mezzo punto percentuale l'anno.
  Rileva, altresì, come il Piano sarà costruito raccogliendo le proposte formulate dalle Amministrazioni e dagli enti territoriali, selezionate secondo criteri oggettivi volti a garantire il conseguimento delle missioni fondamentali.
  Ai fini della valutazione positiva dei progetti, allo scopo di rendere la selezione più precisa e granulare, le linee guida specificano i criteri aggiuntivi di valutazione, rispetto a quelli previsti dalla proposta di regolamento della Commissione:
   creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);
   rapida attuabilità/cantierabilità del progetto;
   monitorabilità del progetto in termini di traguardi intermedi e finali, e collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;
   effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari;
   introduzione di forme di partenariato pubblico-privato, ovvero di capitali privati per la loro realizzazione;Pag. 31
   stima affidabile del beneficio occupazionale;
   basso consumo di suolo e utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali;
   concorso al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

  Al fine di evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra di loro, le Linee guida recano altresì l'indicazione di specifici criteri di valutazione negativa, che consentano l'esclusione di determinati progetti (ad esempio, qualora siano finanziabili tramite altri fondi UE e QFP 2021-27; non abbiano impatti duraturi su PIL e occupazione o che non presentino stime attendibili sull'impatto economico atteso, ovvero qualora presentino noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine).
  In questo contesto il Governo ha costituito una task force coordinata dal Comitato tecnico di valutazione (CTV), l'organismo di supporto al CIAE, ha raccolto le proposte pervenute dalle Amministrazioni, dalle Regioni e dai Comuni e ne ha intrapreso la sistematizzazione/organizzazione, valutazione e selezione.
  Nella strategia del Piano rientrano, inoltre, iniziative di riforma e politiche di supporto, collegate ad uno o più cluster di intervento, che rafforzino l'ambiente imprenditoriale, riducano gli oneri burocratici e i vincoli che hanno finora rallentato la realizzazione o la produttività degli investimenti pubblici. In questo contesto, le Linee guida indicano, quali tasselli necessari per accompagnare le misure del PNRR:
   misure di sostegno agli investimenti;
   la riforma della pubblica amministrazione;
   l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo;
   la riforma del fisco;
   la riforma della giustizia;
   la riforma del mercato del lavoro.

  Da ultimo lo schema di Relazione evidenzia – nel paragrafo 5.6, relativo al coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione e attuazione del PNRR – come «si potrebbe prevedere, da un lato, la trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano».
  In conclusione, rilevata l'importanza che il Parlamento sia parte attiva nella procedura in esame, auspica si svolga un articolato dibattito nel quale approfondire con serietà le questioni in gioco, al fine di fornire un utile indirizzo al Governo. Si riserva di formulare una proposta di rilievi nel prosieguo dell'esame, anche sulla base della discussione che si articolerà in Commissione.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritiene necessario sin da subito affrontare con serietà le questioni connesse all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, affinché il Parlamento sia concretamente coinvolto nello svolgimento di tale procedura e possa fornire un reale contributo.
  Ritiene, anzitutto, che vi sia una discrasia tra le linee guida predisposte dal Governo in carica e quelle formulate dalla Commissione europea lo scorso 17 settembre, laddove quest'ultima ha definito una guida strategica per l'attuazione del Recovery Fund nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile del 2021. Fa notare, infatti, come la Commissione europea abbia incoraggiato gli Stati membri a includere nei loro Recovery Plan nazionali investimenti e riforme su sette aree di intervento, tra cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi, Pag. 32nonché l'aumento delle capacità del data cloud industriale europeo e lo sviluppo dei processori più potenti e sostenibili.
  Rileva, dunque, come le linee guida presentate dal Governo risultino già ampiamente superate da tali indirizzi europei. Vi è pertanto il rischio, a suo avviso, che l'Esecutivo sia costretto a rielaborare tutto il PNRR in funzione di tali linee guida europee, perdendo altro tempo utile. Considerando i tempi necessari alle istituzioni europee per la valutazione dei piani è quindi assai probabile, a suo avviso, che le prime risorse non si vedranno se non nella seconda metà del prossimo anno, chiedendosi, pertanto, con quali risorse il Governo riuscirà ad affrontare i prossimi mesi.
  Ravvisa inoltre una certa complessità procedurale, a causa della quale non sarà possibile disporre di risorse aggiuntive in sede di bilancio. Dopo aver rilevato, infatti, che le linee guida presentate dal Governo dovrebbero essere correlate alla nota di aggiornamento al DEF entro il 27 settembre e che successivamente – entro il 15 ottobre – seguirà la presentazione di ulteriori linee guida in sede di elaborazione del documento programmatico di bilancio, non sarà possibile, a suo avviso, disporre in sede di bilancio di una quantificazione di risorse da considerare ai fini della definizione dello scostamento. Ritiene, dunque, che non vi sarà alcuna traccia dei 209 miliardi che l'Europa ha concesso al nostro Paese, considerato, inoltre che non vi è alcuna indicazione sulle risorse relative a strumenti economico-finanziari quali SURE, MES e BEI, che ammontano quasi a 100 miliardi.
  Evidenzia, inoltre, gravi lacune nelle linee guida del Governo per quanto concerne argomenti di diretto interesse della I Commissione. Evidenzia, infatti, che non si riscontra alcuna organica valutazione di un intervento complessivo sulla pubblica amministrazione, anche con riguardo agli enti locali, facendo notare che, se le linee guida saranno acriticamente recepite nei successivi documenti previsti in itinere per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si produrranno inevitabilmente effetti negativi sul funzionamento della pubblica amministrazione e, in particolare, degli enti locali.
  Appare poi molto generica, a suo avviso, la determinazione delle linee guida in merito alla revisione della disciplina in materia di lavori pubblici e infrastrutture europee, così come in materia di ordine pubblico e sicurezza nazionale rispetto alla diffusione del Covid-19. A tale ultimo proposito, ravvisa la necessità di definire interventi specifici, al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei cittadini, anche riferimento alla mobilità infra regionale.
  Ritiene inoltre molto carente la visione del Governo su un altro aspetto fondamentale, quello dall'immigrazione, al contrario di quanto avviene in altri Paesi – come in Francia – che in tale campo hanno definito risposte adeguate alle esigenze di sicurezza.
  Fa notare, infine, che la valutazione della capacità di risposta della mano pubblica e della funzionalità operativa dell'apparato burocratico appare decisiva in vista di una valutazione positiva dell'Europa sul Piano nazionale e di ripresa. Sotto tale aspetto, osserva che le linee guida del Governo appaiono estremamente carenti, con il rischio di condizionare il giudizio positivo dell'Unione europea.

  Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 29 settembre prossimo.

  La seduta termina alle 17.55.

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