CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30

Decreto-legge 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
S. 1928 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, invita il deputato Federico ad assumerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame della Camera, esprimendo un parere favorevole con una condizione nella seduta del 5 agosto 2020 riassume brevemente il contenuto del decreto-legge che è composto da 4 articoli e da un allegato e detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19.
  Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio Pag. 100in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.
  In tale contesto, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
  Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame della Camera, esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ciò attraverso una modifica della lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020).
  Il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal medesimo decreto-legge n. 33.
  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge stesso, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, prevedendo che le relative disposizioni «vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».
  Ai sensi del comma 4 viene stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020.
  L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della sua presentazione alle Camere per la conversione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite si rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione.
  Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, comma 6, vengono altresì in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Ricorda che, nel parere precedentemente espresso, la Commissione aveva richiesto, con una condizione, il coordinamento tra il contenuto dell'articolo 3, Pag. 101comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, alla luce del fatto che il provvedimento proroga le misure adottabili ai sensi di entrambi i decreti-legge; l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, prevede infatti che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti mentre l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.
  Segnala, infine, che la condizione è stata recepita in quanto, come già accennato, l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda come la proposta di legge sostituisca il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Il testo attuale prevede che il Senato sia eletto «a base regionale», fatta eccezione per i seggi attribuiti nella Circoscrizione Estero. La proposta prevede invece che il Senato sia eletto su «base circoscrizionale».
  La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di affrontare il problema di riduzione della rappresentatività posto dalla riforma che riduce il numero di parlamentari (da 630 a 400 deputati alla Camera; da 315 a 200 senatori elettivi al Senato; la riforma come è noto sarà sottoposta a referendum confermativo il prossimo 20 e 21 settembre). In proposito, la relazione argomenta che l'attuale sistema elettorale (basato su un terzo di parlamentari eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale in collegi plurinominali), «in caso di approvazione della revisione costituzionale del numero dei parlamentari, determinerebbe, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali, la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi (per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio) e un'accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media». In tal senso, la proposta, prosegue la relazione, modifica il «principio di elezione a base regionale attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendovi la base circoscrizionale. Si rimette così alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori». In questo modo, peraltro, la riforma elettorale pure in discussione presso la I Commissione Affari costituzionali della Camere potrebbe rendere più omogenei i sistemi per l'elezione di Camera e Senato, non essendovi più per il Senato il vincolo dell'elezione su base regionale.
  Come è noto, l'Assemblea costituente discusse a lungo se fare del Senato una Camera di rappresentanza degli enti territoriali. L'ipotesi fu alla fine accantonata, ma rimase di quell'impostazione la previsione dell'elezione «su base regionale» e quanto disposto dal terzo e quarto comma Pag. 102dell'articolo 57. Il terzo comma prevede infatti che «nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno». La riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari riduce il numero minimo di senatori per Regione a tre e fissa il medesimo limite per ciascuna delle Province autonome. Il quarto comma prevede invece che «La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero di seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
  Dalla previsione dell'elezione su base regionale dell'articolo 57 sono fin qui derivate alcune conseguenze sulla legge elettorale del Senato: è stata esclusa l'applicazione del sistema del collegio unico nazionale, che quindi farebbe venire meno l'ancoraggio dei membri regionali con la base regionale in cui sono eletti; si dubita che sia legittimo prevedere al Senato l'attribuzione di un premio di maggioranza a livello nazionale; sussiste l'obbligo di adottare almeno un numero di collegi pari a quello delle regioni, perché ovviamente se la base è regionale non si può avere un ritaglio delle circoscrizioni che ne escluda una o più; i collegi devono essere contenuti tutti all'interno di una sola regione, senza che siano ammesse circoscrizioni pluriregionali. Va anche ricordato che la legge elettorale vigente (legge n. 165 del 2017) prevede però una soglia di sbarramento nazionale anche per il Senato, analogamente a quanto stabilito per la Camera, ferma restando la previsione, per il Senato, anche di una soglia di sbarramento regionale.
  La riforma è quindi pensata, come già si è accennato, per far venire meno questi vincoli nella predisposizione della nuova legge elettorale per il Senato.
  Al riguardo, rileva come la Commissione possa avanzare due osservazioni. In primo luogo, in termini generali, il venir meno del riferimento alla «base regionale», per quanto tale riferimento abbia un impatto unicamente sul sistema elettorale del Senato, come si è visto, rafforza comunque, sul piano politico, l'esigenza di individuare forme nuove per convogliare in Parlamento le istanze del sistema delle autonomie territoriali. Richiama in proposito l'esame in corso al Senato del disegno di legge S. 1825 volto ad introdurre nel Titolo V una clausola di supremazia dell'interesse statale e nel contempo a costituzionalizzare il sistema delle Conferenze, sul quale pure la nostra Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere.
  In secondo luogo, rileva la necessità di approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni.
  Infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali. Inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57.
  L'articolo 2 sostituisce il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica. Il testo attuale prevede che all'elezione partecipino tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La proposta prevede invece che i delegati eletti siano due per ogni Regione, sempre eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.Pag. 103
  La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di «riequilibrare l'incidenza dei delegati regionali sulla composizione del Parlamento in seduta comune» in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica «riducendo di un terzo il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei parlamentari». Appare evidente che, in applicazione della riforma, ciascun Consiglio regionale dovrebbe eleggere un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza.
  L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, subordinandola a quella della riforma costituzionale che riduce il numero di componenti di Camera e Senato. Si prevede infatti, al comma 1, che la riforma entri in vigore alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Qualora invece la legge sia pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», successivamente alla sua promulgazione, dopo l'entrata in vigore della riduzione del numero dei parlamentari, allora la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il comma 2 precisa infine che la riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica troverà applicazione a decorrere dalla prima Legislatura eletta successivamente all'entrata in vigore della riforma di riduzione del numero dei parlamentari.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Alla XIII Commissione della Camera: Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
Nuovo testo C. 229.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, nel sottolineare l'importanza del provvedimento, a cui si dichiara particolarmente interessata in virtù del fatto che si tratta di norme a tutela di prodotti provenienti dal territorio campano, da cui lei stessa proviene, riassume brevemente il contenuto del provvedimento. In particolare, ricorda che questo si compone di 7 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, il quale intende valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.
  L'articolo 2 prevede che la produzione a denominazione garantita del pomodoro San Marzano, insieme con i terreni di produzione e i processi storici di lavorazione, rappresenta un patrimonio culturale nazionale.
  In base all'articolo 3, i comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, sono chiamati ad adottare specifici piani affinché i terreni siti nella zona siano destinati alla coltivazione del pomodoro San Marzano.
  A tal fine gli stessi comuni sono chiamati ad effettuare una ricognizione complessiva dello stato dei terreni, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi.
  Nel caso in cui siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione, anche a titolo gratuito, a terzi, per un periodo non inferiore a dieci anni, con preferenza per le domande presentate da coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.
  Nel caso, invece, in cui i terreni appartengano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con Pag. 104canone d'uso indicizzato, dietro presentazione, da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.
  L'articolo 4, comma 1, istituisce il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino; ai sensi del comma 2 le aziende agricole possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporne la vendita, richiedendo il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.
  In tale ambito il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, la definizione delle modalità attuative dell'istituzione delle «Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano».
  In base all'articolo 5, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a destinare annualmente una quota, nel limite massimo di 500 mila euro, delle risorse già disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.
  In aggiunta, ai sensi del comma 2, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere l'intesa con la regione interessata con riferimento all'attuazione delle misure di sostegno della filiera di cui all'articolo 5, comma 2, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
  In base all'articolo 6, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è chiamato a definire un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021, finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.
  L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è chiamato a promuovere specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento investa in via principale la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ferma restando, per taluni profili, la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 settembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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