CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 settembre 2020
432.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 52

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo PD, è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonello Giacomelli, mentre ha cessato di farne parte il deputato Mario Morgoni.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Atto n. 190.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 53giorno, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2020.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (vedi allegato 1).

  Marco MAGGIONI (LEGA), considerato che il provvedimento si limita a disciplinare i profili sanzionatori connessi al Protocollo di Nagoya, dichiara l'astensione del gruppo della Lega.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Atto n. 191.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Leonardo Salvatore PENNA (M5S), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) e che il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 2 maggio 2020 e prorogato, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, al 2 agosto 2020, risulta ulteriormente prorogato al 2 novembre 2020.
  Ricorda quindi che il Regolamento (UE) n. 655/2014, al quale lo schema di decreto legislativo in esame intende adeguare la normativa processuale italiana, istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. L'introduzione di uno specifico strumento comunitario mira in particolare a tutelare in modo uniforme il creditore europeo, impedendo al debitore di sottrarre danaro da uno o più conti bancari posti nel territorio dell'Unione europea, superando l'inadeguatezza degli strumenti nazionali (cautelativi ed esecutivi) derivanti da differenti regolamentazioni interne degli Stati membri e l'insufficienza delle norme sul titolo esecutivo europeo dettate dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (che aveva istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati), realizzando la necessaria armonizzazione di una procedura cautelare avente impatto sull'esecuzione forzata del credito e sui rapporti commerciali transfrontalieri. Finalità del Regolamento è dunque quella di munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare l'esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore. Questo strumento è l'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari (OESC), la quale è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno.
  In merito al contenuto dello schema di decreto in oggetto, evidenzia che esso è composto di 11 articoli, il primo dei quali prevede che ai procedimenti previsti dal Regolamento UE n. 655/2004 e dal relativo regolamento di esecuzione UE n. 2016/1823 si applicano le norme di dettaglio contenute nel decreto legislativo in esame e le norme del codice di procedura espressamente indicate dal medesimo decreto, o comunque richiamate con il limite della compatibilità; si tratta delle disposizioni contenute nei Libri III (Del processo di esecuzione) e IV, titolo I, capo III (Dei procedimenti cautelari). L'articolo Pag. 542, in conformità con quanto indicato nell'articolo 6 del citato Regolamento 655/2014 e in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a) della legge di delegazione europea 2018, prevede che nel caso di domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico stesso è stato formato.
  L'articolo 3 disciplina la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili al debitore. A tal fine, l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore è individuata nel Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, o, in mancanza di tali informazioni, nel Presidente del Tribunale di Roma, che provvede con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile. L'articolo 4 prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge, anche parzialmente, la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari è proposto al Tribunale in composizione collegiale (dalla cui composizione è escluso il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato). L'articolo 5 prevede che l'ordinanza europea di sequestro conservativo è eseguita, ai sensi dell'articolo 678 c.p.c., secondo la procedura del pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 655/2014.
  Gli articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto concernono i mezzi di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, disciplinati dal Capo 4 del Regolamento. In particolare, gli articoli 6 e 7 dettano le regole in materia di competenza giurisdizionale stabilendo, rispettivamente, che sul ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro decide il giudice che ha emesso l'ordinanza medesima, mentre l'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro viene decisa dal Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o la sede.
  Con l'articolo 8 si stabilisce che alle impugnazioni in tema di sequestro conservativo europeo, incluse quelle di modifica o di revoca dell'ordinanza in ragione del mutare delle circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento, si applica la disciplina prevista per il reclamo contro i provvedimenti cautelari contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
  L'articolo 9 interviene in materia di patrocinio legale, stabilendo che nei procedimenti di impugnazione, come indicati nel capo 4 del Regolamento, è necessaria l'assistenza di un difensore. La disposizione in esame non appare discendere strettamente da una prescrizione del Regolamento, che non prevede l'obbligo di una rappresentanza legale, quanto da un'autonoma scelta del legislatore italiano in analogia con quanto stabilito per procedimenti simili di diritto interno per i quali è prevista l'assistenza di un difensore. La norma di delega prevede peraltro la possibilità di «apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno» (articolo 5, comma 3, lettera l), della legge n. 117/2019).
  L'articolo 10 interviene in materia di contributo unificato per le procedure introdotte con il provvedimento in esame, modificando il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Viene in particolare inserito, nell'articolo 13 del Testo unico, il comma 6-quater che stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi ed azioni procedurali connesse all'emissione e all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro.
  L'articolo 11 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.Pag. 55
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 settembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 18.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2020.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (vedi allegato 2).

  Marco MAGGIONI (LEGA) esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, motivandolo con due ordini di ragioni: la prima di natura tecnica in quanto a suo avviso il provvedimento si pone in contrasto con gli articoli 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi agli ambiti di competenza dell'Unione; la seconda di natura politica, atteso che il provvedimento riconosce diritti di esplorazione e sfruttamento delle risorse marine e ciò appare in contrasto, a suo avviso, con l'orientamento contrario allo sfruttamento delle risorse naturali tradizionalmente assunto dal Movimento 5 stelle.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.05.

Pag. 56