CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 settembre 2020
430.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 17.10.

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che la Commissione deve esprimere il parere in questa seduta, in quanto l'Assemblea inizierà l'esame del provvedimento domani alle ore 10 e le Commissioni I e VIII concluderanno il loro esame, di conseguenza, entro le ore 18 di oggi.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, nel rimarcare l'importanza del decreto in esame, che contiene interventi rilevanti in molti settori e anche rientranti nell'ambito di competenza della VII Commissione, si rammarica per il poco tempo che la Camera dei deputati avrà a disposizione per l'esame del decreto-legge. Dopo aver quindi ricordato che il decreto-legge è stato oggetto di numerose modifiche e aggiunte da parte del Senato, avverte che la relazione farà riferimento alle sole norme di interesse della VII Commissione.
  L'articolo 8, comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, prevedendo che, quando l'attività è prevista in forma indiretta, cioè attraverso soggetti privati, essa possa essere affidata non solo attraverso lo strumento della concessione, come già previsto, ma anche mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata. Ricorda che per «appalti pubblici di servizi» si intendono contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori o opere. È inoltre precisato che nella gestione indiretta le amministrazioni possono progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo il rischio operativo a carico del privato, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il decreto interviene poi anche sulle modalità di gestione dei servizi integrati Pag. 375presso gli istituti e i luoghi di cultura. Ricorda che per servizi integrati si intende la gestione integrata dei servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico e di quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria. Il decreto in esame stabilisce che, qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia a oggetto una concessione di servizi, l'integrazione tra i servizi in questione può essere realizzata anche indipendentemente dal valore economico dei servizi considerati.
  L'articolo 8, comma 8, cui il Senato ha apportato solo modifiche formali, affida al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (Arcuri) l'acquisto e la distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, necessari per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, e il contrasto dell'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il compito è affidato fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente prorogato fino al 15 ottobre. Come noto, il 9 luglio il Commissario straordinario ha indetto una gara per l'acquisizione e la distribuzione di 2 milioni di kit per test sierologici prioritariamente destinati agli operatori scolastici e il 20 luglio ha indetto una ulteriore gara per l'acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull'intero territorio nazionale per un massimo di tre milioni di banchi.
  L'articolo 19, comma 1, lettera a), cui il Senato ha apportato solo modifiche formali, elimina le condizioni a cui era subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna per sperimentare modelli organizzativi e funzionali diversi. Ricorda che la legge n. 240 del 2010 dispone che le università, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, diversi da quelli previsti dalla legge, anche per quanto riguarda le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e l'organizzazione della didattica e della ricerca. La libertà di introdurre questi modelli funzionali e organizzativi sperimentali era però concessa solo alle università che avessero conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio e risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca. Con l'intervento disposto dal decreto in esame, queste due condizioni vengono meno e la possibilità di innovare le forme organizzative è quindi estesa a tutti gli atenei. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati saranno stabiliti con decreto ministeriale, fermo restando che dovrà essere rispettato il limite massimo delle spese di personale.
  L'articolo 19, comma 1, lettera b), precisa con quale cadenza temporale debba avvenire la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento dei professori e dei ricercatori universitari al fine della rendicontazione delle loro attività di ricerca. Più precisamente la disposizione stabilisce che questa quantificazione avviene su base mensile, se non diversamente chiesto dai soggetti finanziatori. L'intervento – chiarisce la relazione del Governo – serve a semplificare le modalità di rendicontazione delle attività dei progetti di ricerca universitari, che attualmente, in assenza di una specifica disposizione chiarificatrice, è svolta su base giornaliera anche quando non sia previsto nei bandi emessi per i singoli progetti.
  L'articolo 19, comma 1, lettera c), interviene sulla mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori universitari. Nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, il decreto prevede, a regime, che i trasferimenti tra professori e ricercatori universitari consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa. Inoltre, l'articolo puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di professore di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università. Il testo originario del decreto-legge prevedeva che la nuova disciplina sugli scambi contestuali Pag. 376tra soggetti con qualifica diversa si applicasse solo in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 19 – al comma 1, lettere d) e d-bis), e al comma 1-bis – reca interventi in materia di commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale e di reclutamento di professori universitari. Su questo punto il Senato è intervenuto con diverse modifiche e integrazioni del testo iniziale del decreto-legge. Innanzitutto viene chiarito – con una norma di interpretazione autentica – che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari finalizzate alla costituzione delle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) è quella relativa ai risultati dell'attività di ricerca, secondo i criteri individuati dall'ANVUR, e non quella relativa all'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti. Poi, viene chiarito qual è la platea dei soggetti che rientrano nella quota di un quinto dei posti disponibili per il reclutamento di professore di ruolo riservata a soggetti esterni all'università. Ai fini di questa quota, il servizio non deve essere stato prestato né in qualità di professore ordinario di ruolo, né in qualità di professore associato di ruolo, di ricercatore a tempo indeterminato, di ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B. Precisa che il riferimento al ruolo anche per i professori ordinari costituisce l'oggetto della modifica approvata dal Senato. Restano ferme le previsioni che includono nei soggetti interni all'università i titolari di assegni di ricerca e gli iscritti ai corsi universitari nello stesso ateneo. Sempre in tema di chiamata nel ruolo dei professori universitari si prevede che le università «virtuose» (cioè quelle con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento) possono attivare procedure per la chiamata in ruolo di professori di prima e di seconda fascia o di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso università «non virtuose» (quelle con spese di personale superiori all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria deliberata dagli organi competenti). In tal modo si stabilizza un meccanismo che era stato introdotto temporaneamente (fino al 31 dicembre 2018) dalla legge di bilancio per il 2018. È stabilito anche che, nei dodici mesi successivi alla deliberazione di chiamata, le assunzioni di personale nell'università che ha disposto la chiamata sono sospese, ad eccezione di quelle per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B e di quelle concernenti categorie protette.
  L'articolo 19, comma 1, lettera e), modificato dal Senato, consente di rinnovare gli assegni di ricerca per una durata anche inferiore ad un anno, ma esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale. Ad ogni modo la durata non deve essere inferiore a sei mesi. Ricorda che la legge n. 240 del 2010 prevedeva che gli assegni di ricerca potessero avere una durata compresa solo tra uno e tre anni, e quindi non inferiore ad un anno.
  L'articolo 19 – al comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), e al comma 6-ter – detta disposizioni relative ai ricercatori universitari a tempo determinato. In primo luogo, si prevede la possibilità che il ricercatore a tempo determinato di tipo B passi nel ruolo dei professori associati già dopo il primo anno di contratto, a condizione di esito positivo della valutazione, che, in questo caso, deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Ricorda che la legge n. 240 del 2010 prevedeva che il passaggio del ricercatore di tipo B potesse avvenire solo al terzo anno di contratto. In secondo luogo, il decreto in esame interviene sulla materia del congedo di maternità obbligatorio per le ricercatrici: in particolare, stabilisce che per le ricercatrici a tempo determinato di tipo B il periodo di astensione obbligatoria è computato nella durata triennale del contratto; alla scadenza dello stesso, in caso di esito positivo della valutazione, le interessate possono essere inquadrate nel ruolo dei professori associati, a meno che chiedano Pag. 377la proroga della durata del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità. La previsione si applica anche ai contratti in corso.
  In terzo luogo, sono introdotti ulteriori criteri per la ripartizione delle risorse che il decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato alla stipula, a decorrere dal 2021, di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B nelle università. Ricorda che l'articolo 238 del citato decreto-legge ha autorizzato nel 2021 l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B nel limite di spesa di 200 milioni annui. Per il riparto delle risorse, il decreto-legge in esame prevede ora che si proceda con decreto del Ministro dell'università. Il riparto deve avere l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine il decreto specifica che si fa riferimento, in ogni ateneo – per il 30 per cento delle chiamate e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia – al numero dei ricercatori di tipo B che sono in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori in servizio.
  L'articolo 19, comma 1-ter, introdotto dal Senato, abroga l'obbligo previsto per i professori universitari di risiedere nella sede dell'università o dell'istituto cui appartengono.
  L'articolo 19, comma 2, modificato dal Senato, modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari, attualmente prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, demandando la sua definizione ad un regolamento di delegificazione.
  L'articolo 19, comma 3, modificato dal Senato, equipara al master di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario. Stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei corsi di queste Scuole i candidati che abbiano prima conseguito la laurea, la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa.
  L'articolo 19, comma 4, modifica la disciplina sulla nomina del presidente e dei componenti del collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato. È confermato che sono gli statuti a stabilire le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio, ma si semplificano le modalità di scelta del presidente: mentre in base alla legislazione vigente il presidente è designato dagli enti di riferimento con le modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione degli enti medesimi, il decreto in esame stabilisce che il presidente deve essere nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Quanto ai componenti titolari e supplenti del collegio, si conferma il numero (minimo tre e massimo cinque componenti titolari e un numero adeguato di supplenti), ma si modifica il meccanismo per la loro nomina. In base al decreto in esame, almeno due componenti titolari sono nominati dalla fondazione su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, laddove la legislazione vigente prevedeva che fossero designati dagli enti di riferimento. Inoltre, si amplia la platea dei soggetti designabili in quanto i componenti – anche se devono essere «prioritariamente» individuati tra i dipendenti dei due Ministeri anzidetti – possono anche non essere tali. Inoltre, viene meno per i componenti del collegio il requisito dell'aver svolto per almeno cinque anni le funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie; questo requisito resta solo per il presidente.
  Il comma 5 dell'articolo 19 modifica la disciplina che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici Pag. 378alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi. Tale ambito era costituito finora dai concorrenti già in possesso di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica, sempre con riferimento all'area medica. A seguito dell'estensione, l'ambito di esclusione riguarda anche i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale. La relazione del Governo chiarisce che la misura ha lo scopo di ridurre il fenomeno della migrazione da un corso di specializzazione ad un altro: fenomeno che determina una dispersione di risorse finanziarie.
  L'articolo 19, comma 6, modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020. Fermo restando che quattro dei cinque membri sono designati – uno ciascuno – dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation, si prevede ora che il quinto membro sia designato dal presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, e non più dal vice presidente del CEPR (Comitato di esperti per la politica della ricerca).
  L'articolo 19, comma 6-quater, introdotto dal Senato, stabilisce che – in considerazione dell'emergenza sanitaria – i collegi universitari di merito mantengono il loro status a prescindere dal rispetto o meno dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento basati sui dati dell'anno accademico 2019/2020. Ricorda che i collegi universitari sono strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative. I collegi universitari di merito sono quelli riconosciuti con decreto del Ministro. Il riconoscimento avviene sulla scorta della verifica di una serie di requisiti, la cui permanenza deve essere accertata ogni anno.
  L'articolo 38-bis, introdotto dal Senato, prevede – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 – che per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche si possa procedere con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato. Si fa eccezione nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
  L'articolo 55-bis, introdotto dal Senato, dispone che, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti sportivi – già prevista dall'articolo 62 del decreto-legge n. 50 del 2017 – si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, comunque nel rispetto della salvaguardia degli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, che saranno individuati con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'intervento è finalizzato a prevenire il consumo di suolo e a rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché a garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.

  Simone VALENTE (M5S), con riferimento alla norma di cui all'articolo 55-bis, sottolinea quanto sia importante promuovere la riqualificazione degli impianti sportivi senza consumare nuovo suolo, in modo da favorire le società sportive professionistiche, permettendo loro di aumentare la propria offerta nei confronti dei tifosi e di allargare il proprio business. Auspica che misure di sostegno analoghe siano adottate anche per la riqualificazione Pag. 379dei palazzetti dello sport che versano in condizioni di degrado e che, in generale, si trovano in condizioni perfino peggiori degli stadi. Sottolinea che misure di questo tipo favoriscono le comunità e le amministrazioni locali. Conclude giudicando favorevolmente le misure proposte dall'articolo citato, sia di carattere economico sia di semplificazione delle procedure.

  Patrizia PRESTIPINO (PD) esprime anch'ella apprezzamento per le disposizioni relative all'impiantistica sportiva, che rivelano l'attenzione del Governo per un settore in sofferenza, quello dello sport, che ha bisogno di ripartire con nuovo slancio. Sottolinea la necessità di intervenire anche in favore degli impianti dedicati allo sport di base, sia di proprietà pubblica che privata, con investimenti mirati che andrebbero a vantaggio del futuro delle nuove generazioni.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), associandosi alle considerazioni del relatore sul poco tempo che è rimasto alla Camera dei deputati per discutere un decreto che interviene su diversi temi di particolare interesse per la VII Commissione, esprime comunque il proprio apprezzamento per il provvedimento, in particolare per le disposizioni del decreto in materia di università, che aiuteranno queste a funzionare meglio, per le misure previste a sostegno della ripartenza delle scuole, con l'incarico conferito al commissario straordinario, e per la semplificazione delle procedure che riguardano il settore dei beni culturali, soprattutto in relazione alla partecipazione dei privati alle azioni di tutela del patrimonio culturale.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, alla luce del dibattito svolto e tenuto conto del poco tempo a disposizione per l'approfondimento e del lavoro comunque approfondito svolto dal Senato, propone di esprimere parere semplicemente favorevole.

  La viceministra Anna ASCANI, dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento, che aggiunge tasselli importanti al processo di semplificazione dell'azione amministrativa, si dice convinta che analoghe misure di semplificazione delle procedure siano opportune anche in materia di edilizia scolastica, per assicurare un celere avvio degli interventi in questo campo, la cui urgenza è emersa con particolare evidenza in questi ultimi mesi, e per evitare lo spreco di risorse economiche.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 17.30.