CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 settembre 2020
430.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Lunedì 7 settembre 2020. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 16.40.

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
C. 2648 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che le Commissioni riunite I e VIII sono chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2648, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
  Al riguardo fa presente che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha già stabilito l'avvio della discussione generale sul provvedimento alle ore 10 di domani, martedì 8 settembre: pertanto l'esame in sede referente dovrà svolgersi necessariamente nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre.
  In tale contesto, le Presidenze, acquisito l'assenso unanime dei rappresentanti dei gruppi, hanno convenuto sull'organizzazione dei lavori, tenendo conto del fatto che il provvedimento non appare ulteriormente modificabile, considerata la prossima scadenza del termine di conversione (14 settembre).
  In particolare, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 11 di oggi e si è convenuto di svolgere l'esame in un ambito temporale compreso tra le 16,30 e le 18,30 di oggi, procedendo continuativamente all'esame preliminare e alla fase di votazione.
  In tale contesto segnala che la Presidenza è tenuta a garantire il buon andamento dei lavori delle Commissioni e, con questo, l'adempimento dei loro obblighi istituzionali – nel caso di specie l'obbligo di riferire sul provvedimento in tempo utile per consentirne l'avvio della discussione in Assemblea.
  Pertanto, dopo l'illustrazione del provvedimento da parte dei relatori e gli eventuali interventi del rappresentante del Governo e dei deputati che chiedano di Pag. 4intervenire in fase di esame preliminare, procederò a dichiarare concluso l'esame preliminare, passando quindi alle votazioni sulle proposte emendative e alle relative dichiarazioni di voto.
  Avverte quindi che, al fine di rispettare il termine di conclusione dell'esame, intorno alle ore 18,15 la Presidenza porrà in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative ammissibili.

  Umberto BURATTI (PD), relatore per l'VIII Commissione, avverte che procederà all'illustrazione dei contenuti del Titolo I e IV del provvedimento, che attengono principalmente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, lasciando alla collega relatrice per la I Commissione l'illustrazione dei Titoli II e III.
  Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 11-bis, riguarda le semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia.
  L'articolo 1, modificato al Senato, reca disposizioni derogatorie del codice in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, applicabili se il procedimento è stato avviato entro il 31 dicembre 2021 (il termine originariamente previsto dal testo era il 31 luglio 2021).
  Il comma 1 dispone altresì che la selezione del contraente avviene entro due mesi dalla data di adozione dell'avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando (salvo casi in cui siano intervenuti provvedimenti giudiziari). Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all'operatore economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  Il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura (tra cui la progettazione), di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede: a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento.
  Viene altresì disciplinata l'eventuale pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.
  Il comma 3 disciplina la scelta del contraente che, nel caso dell'affidamento diretto avviene con la determina a contrarre, mentre per la procedura negoziata si può adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, previa esclusione delle offerte anomale.
  Il comma 4, per le procedure disciplinate dalla norma in commento, esclude che la stazione appaltante richieda le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo particolari esigenze, per le quali il relativo ammontare è comunque dimezzato.
  Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure relative alle prove dei concorsi pubblici, fino all'importo di 750.000 euro.
  Il comma 5-bis novella l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice.
  Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi Pag. 5pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.
  L'articolo 2, anch'esso modificato al Senato, reca disposizioni derogatorie del codice in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici pari o superiori alle soglie comunitarie, applicabili, ai sensi del comma 1, se l'atto che ha avviato il procedimento è adottato entro il 31 dicembre 2021 (il termine originariamente previsto dal testo era il 31 luglio 2021). Anche in tal caso, come per l'articolo 1, la procedura si deve concludere entro sei mesi dall'avvio, salvo provvedimenti dell'autorità giudiziaria, pena l'imputazione di conseguenze per il responsabile unico del procedimento o per l'operatore economico.
  Il comma 2 prevede al riguardo termini ridotti per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, qualora sussistano i presupposti normativi, la procedura competitiva o di dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del codice.
  Il comma 3 consente l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 – i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, procedendo comunque alla previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara. La procedura negoziata può essere altresì utilizzata anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del codice dell'ambiente.
  Il comma 4 indica una serie di settori per i quali si opera in deroga ad ogni disposizione di legge, salvo il rispetto della legge penale, della normativa antimafia, della disciplina inderogabile dell'Unione europea e dei principi inderogabili del codice (tra cui la sostenibilità energetica e ambientale). I settori elencati sono: edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (mentre il testo originario fa invece riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica), e interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.
  In base al comma 5, il responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
  Il comma 6 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali, con richiamo della normativa in materia di trasparenza. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del codice è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
  L'articolo 2-bis prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.
  L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali.
  L'articolo 3 mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle Pag. 6pubbliche amministrazioni: a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1); b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).
  La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell'interno l'individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità. Il comma 7, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell'interno possa stipulare protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.
  L'articolo 4, al comma 1, novella l'articolo 32, comma 8 del codice, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto deve avere luogo (anziché ha luogo come previsto dal testo sino ad ora vigente) entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.
  Viene limitata quindi la possibilità di un differimento concordato tra le parti e si esplicita che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Infine, si prevede che le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
  I commi da 2 a 4 – oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge – recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.
  Più nel dettaglio, il comma 2 riguarda l'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2. Il comma 3 interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento (ovvero quegli interventi riferiti ai settori elencati nell'articolo 2, comma 3 del decreto). Il comma 4 modifica disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici – cosiddetto «abbreviato», prevedendo come «regola» la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare e fissando il termine di quindici giorni dall'udienza di discussione per il deposito della sentenza o la pubblicazione del dispositivo.
  L'articolo 4-bis reca alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero. In particolare, i commi 1 e 2 consentono la revoca dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto in caso di incremento di importo superiore al 20 per cento.
  L'articolo 5, modificato al Senato, detta disposizioni a carattere transitorio applicabili fino al 31 dicembre 2021 (il testo Pag. 7originario del decreto prevede fino al 31 luglio 2021) agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento, al fine di consentire la rapida ripresa della sua esecuzione.
  L'articolo 6, modificato dal Senato, prevede, fino al 31 dicembre 2021, (il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio 2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (comma 1).
  Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio, formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste.
  Il comma 3 dispone sulle modalità operative del collegio, prevedendo che l'inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza, invece, delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dalle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato irrituale, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
  Il comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi precedenti: le parti possono a tal fine stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
  Il comma 5 attribuisce – anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto – la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura. Si dettano in tal caso le modalità di scelta dei tre componenti. Le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del comma 5 non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del primo comma, in materia di collegi obbligatori.
  Il comma 6 disciplina lo scioglimento del collegio consultivo tecnico, al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.
  Il comma 7 reca disposizioni sui compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico.
  Il comma 8 stabilisce dei limiti agli incarichi per i componenti e le decadenze in caso di ritardo nell'adozione di determinazioni.
  Il comma 9 abroga le disposizioni del decreto – legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che aveva recato la disciplina concernente l'eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opera in esecuzione, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal codice dei contratti pubblici, che non può essere utilizzato per Pag. 8la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti. Si istituisce poi un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro dal 2022.
  L'articolo 8 ai commi da 1 a 4 reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 (il testo originario ne prevedeva l'applicazione fino al 31 luglio 2021).
  In particolare, il comma 1 prevede che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza e si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un loro aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.
  Il comma 2 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini.
  In base al comma 3, le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all'aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all'esecuzione degli stessi.
  Il comma 4 reca poi una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il comma 5 reca novelle al Codice che riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (articolo 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (articolo 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (articolo 83), sulla finanza di progetto (articolo 183).
  Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche previste dal comma 5.
  Il comma 6-bis prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.
  Il comma 7 novella alcune disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge Pag. 9n. 32 del 2019. In particolare, proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di cosiddetto appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Proroga al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal decreto-legge n. 32 medesimo. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti. Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.
  Il comma 8, a cui in prima lettura sono state apportate modifiche formali, affida – fino alla scadenza dello stato di emergenza – al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un'apposita contabilità speciale. Le procedure di affidamento possono essere anche avviate prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale.
  Il comma 9 consente al Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.
  Il comma 10 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.
  Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede – per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.
  Il comma 11 prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011 relativo Pag. 10ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
  L'articolo 8-bis modifica alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture – relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione – degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.
  L'articolo 9, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto «sblocca cantieri» (comma 1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2); all'attribuzione dei poteri dei commissari «sblocca cantieri» a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3). Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).
  In particolare, il comma 1 prevede la proroga dei termini per l'emanazione dei decreti di individuazione degli interventi e di nomina dei relativi commissari, ormai scaduto nel dicembre 2019 viene differito al 31 dicembre 2020, mentre il termine per l'adozione di ulteriori decreti di nomina, fissato al 31 dicembre 2020, viene prorogato al 30 giugno 2021. Inoltre, A differenza del testo previgente, che prevede la nomina di commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il nuovo testo fa riferimento agli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.
  Si elimina l'obbligatorietà del parere delle Commissioni parlamentari, che deve essere reso entro 20 giorni. Pertanto, decorso inutilmente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere stesso. Ancora, si prevede l'intesa con il Presidente della Regione interessata, nel caso di interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale. Si dispone l'identificazione degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 32/2019 con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.
  Si prevede altresì che il Commissario straordinario nominato provveda alla convocazione, prima dell'avvio degli interventi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  Quanto ai poteri attribuiti ai commissari, la norma in commento limita i poteri di deroga in materia di contratti pubblici, nel senso che non può pregiudicare il rispetto di alcuni principi previsti dal codice e, segnatamente, i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (articolo 30), i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (articolo 34) e le disposizioni sui conflitti di interesse (articolo 42). Ancora, precisa, in relazione ai vincoli derivanti dal diritto europeo, che non è sufficiente rispettare i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE (come previsto dal testo previgente) ma occorre anche rispettare quelli derivanti dalle direttive europee in materia di appalti e le norme in materia di subappalto. Infine prevedere che, per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante (già attribuite ai commissari dal testo previgente e confermate dalla riscrittura in esame) con i poteri derogatori testé menzionati, i commissari straordinari provvedono anche a mezzo di ordinanze.
  Il medesimo comma 1 introduce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, al fine di autorizzare l'apertura di apposite contabilità Pag. 11speciali intestate ai commissari, introdurre disposizioni di carattere contabile nonché regola sul controllo dei provvedimenti e dell'attività dei commissari, nel senso della sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti, nonché alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dei provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai commissari.
  Il comma riscrive anche il comma 4 dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, al fine di prevedere l'onere per i commissari di trasmissione al CIPE, oltre che dei progetti approvati, del cronoprogramma dei lavori, del relativo stato di avanzamento, come già previsto dal testo previgente, anche del quadro economico degli interventi e amplia il novero dei soggetti interessati da tali disposizioni, comprendendovi anche i Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, il Commissario unico nazionale per la depurazione, e i Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN).
  La lettera e) del comma 1 riscrive il comma 5 dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32, precisando le procedure di definizione dei termini, delle modalità, delle tempistiche, dell'eventuale supporto tecnico, delle attività connesse alla realizzazione dell'opera e del compenso per i commissari straordinari, e precisa che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi.
  Il comma 1-bis prevede che al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso – sono attribuiti i suddetti poteri derogatori e si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 91/2014, che disciplina l'attività e le facoltà attribuite ai Presidenti delle regioni nella loro veste di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni stesse.
  Il comma 2 reca una modifica puntuale al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 – che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 – volta ad estendere tale facoltà di avvalimento anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.
  Il comma 3 dispone l'applicazione dei poteri commissariali previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto «sblocca cantieri» (decreto – legge n. 32 del 2019) a tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali la sulla base di specifiche norme di legge, fino all'ultimazione degli interventi medesimi. Il quarto periodo del comma in esame limita i poteri derogatori attribuiti ai Commissari nei confronti della disciplina sui contratti pubblici recata dal codice, specificando che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.
  Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 i commissari nominati con ordinanze di protezione civile, i commissari straordinari del Governo, il Commissario per la ricostruzione del «ponte Morandi», i commissari per l'edilizia scolastica e i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.
  L'articolo 10, modificato dal Senato, novella il Testo unico dell'edilizia e reca ulteriori disposizioni in materia edilizia.
  In particolare, il comma 1 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e Pag. 12assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo. In estrema sintesi, le modifiche sono volte a: incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, rimuovendo per essi il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, e stabilendo che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito; ridefinire gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, prevedendo, tra l'altro, che nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati; favorire le attività di edilizia libera con riferimento alle strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo; modificare la disciplina in materia di documentazione amministrativa attestante lo stato legittimo dell'immobile; modificare la disciplina in materia di interventi subordinati a permesso di costruire espungendo il riferimento alle modifiche dei prospetti e qualificando come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio; apportare modifiche in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire, formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, segnalazione certificata ai fini dell'agibilità, nonché in materia di parziali difformità mediante l'introduzione nel Testo unico del nuovo articolo 34-bis in materia di tolleranze costruttive.
  I commi da 2 a 7 recano, poi, ulteriori disposizioni che non incidono sul Testo unico dell'edilizia. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione».
  Il comma 3 riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relative alle seguenti tipologie: rimozione di barriere architettoniche, opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e specifica che le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario. Inoltre, dispone l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 13 del 1989 secondo cui alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
  Il comma 4, nel testo modificato dal Senato, prevede la proroga rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, in presenza di talune condizioni.
  Il comma 4-bis dispone la proroga di tre anni del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020. Pag. 13
  Il comma 5 dispone che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Il secondo periodo della norma in esame dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
  Il comma 6 integra l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinando la procedura per la verifica dei titoli edilizi necessari per il rilascio dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016.
  Il comma 7 novella l'articolo 12 del decreto – legge n. 23 del 2020, introducendovi alcune disposizioni che specificano i requisiti necessari per le cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini dell'accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa. Le norme introdotte stabiliscono altresì un sistema di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile e modulano la durata della sospensione delle rate in base alla percentuale di soci assegnatari che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al Fondo.
  Il comma 7-bis prevede l'introduzione di tre nuovi commi (dal 2-ter al 2-quinquies) all'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 che ha disciplinato l'emanazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché relative alla progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
  Il comma 7-ter, introdotto al Senato, reca modifiche in materia di semplificazione dei titoli edilizi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali.
  L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, riscrive l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo che, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.
  L'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali si applichino, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, a tutte le gestioni commissariali in corso.
  Il comma 2 attribuisce poi al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, dettandosi disposizioni sui relativi compensi, e autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021.
  Il comma 3 prevede che, fermo restando il protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione Pag. 14privata sia per l'affidamento sia per la progettazione che dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi immediati sul patrimonio culturale di cui all'articolo 15-bis del DL n. 189 del 2016.
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, è volto a novellare il comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto «decreto Genova») in materia di procedure di condono. Con la novella si riscrive il secondo periodo della disposizione in parola, prevedendo che successivamente all'accoglimento delle istanze di condono previste dalla norma, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma resta comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.
  Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, posticipa il termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012 che viene adesso fissato al 31 dicembre 2021, rispetto al 31 dicembre 2020 prevista dal testo vigente (data decorsa la quale vi è un obbligo di restituzione dei finanziamenti, in base alla normativa).
  L'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sulla ricostruzione pubblica, disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i territori colpiti dal sisma dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, al fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, prevedendo, in particolare, che l'invito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara. La norma estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Si differisce, inoltre, al 30 novembre 2020 il termine della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione degli edifici inagibili.
  Nell'ambito del Titolo IV, composto dagli articoli da 38 a 65, recante semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy, l'articolo 38, modificato dal Senato, introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica. Esso riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché il procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e gli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5). Ulteriori semplificazioni sono state introdotte al Senato con riferimento ad alcune autorizzazioni generali (comma 1, lettere d-bis ed e-bis).
  Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (comma 1. lettera c) nonché per l'utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per l'installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3).
  È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6). Con una modifica introdotta al Senato si introduce inoltre una norma di interpretazione autentica relativamente alle modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM (comma 6-bis).
  L'articolo 38-bis, introdotto in prima lettura, sostituisce – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 – ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.Pag. 15
  L'articolo 39, ai commi 1 e 2, introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese (c.d. «Nuova Sabatini»). Tale articolo, in primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevedendo un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.
  Al Senato, è stato introdotto un comma 2-bis, il quale include, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 39-bis, introdotto al Senato, apporta integrazioni e modifiche alla disciplina della Piattaforma telematica «Incentivi.gov», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Il comma 1, alle lettere a) e b) ridefinisce contenuti e finalità della Piattaforma. Nel dettaglio, la lettera a) dispone che la Piattaforma deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi. La lettera b) prevede che una sezione della Piattaforma sia dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali.
  Il comma 1, lettera c), abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, istitutivi di una struttura di cooperazione interorganica avente il compito di garantire il monitoraggio delle informazioni che confluiscono nella Piattaforma e di definire proposte per la sua ottimizzazione.
  Il comma 1, lettera d), specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico attuativo della disciplina della Piattaforma deve anche definire le modalità per assicurare l'interoperabilità della Piattaforma con il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Quanto alla tempistica di emanazione della normativa attuativa, si dispone, al comma 2, il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 39-ter, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità di emanazione della disciplina relativa al cosiddetto Fondo Blockchain. La nuova disciplina prevede ora l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Rispetto alla formulazione vigente è innovata la procedura di emanazione della disciplina attuativa, giacché attualmente la definizione di tale normativa è rimessa a un regolamento di attuazione da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; è inoltre espunto il riferimento alla necessità che detta normativa provveda anche all'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse; un'ulteriore innovazione risiede nell'introdurre l'espressa previsione per cui per l'attuazione dell'intervento il MISE si avvale della società Infratel Italia S.p.A.; si dispone infine che ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse del Fondo.
  L'articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. La disposizione poi oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, interviene anche in materia di enti cooperativi. Infine nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotti due nuovi commi recanti rispettivamente modifiche Pag. 16alla disciplina dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio e agli articoli 2492 e 2495 del codice civile.
  L'articolo 40-bis, introdotto dal Senato, prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. A tal fine, stabilisce che la disciplina regolamentare in materia di servizi sostitutivi di mensa provveda anche all'individuazione delle modalità attuative della nuova disposizione.
  L'articolo 40-ter, introdotto dal Senato, prevede modalità semplificate per l'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici. In particolare dispone che le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (disciplinato dall'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006). La norma provvede quindi all'istituzione di un registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata.
  L'articolo 40-quater, aggiunto dal Senato, modifica in più parti il testo unico immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1991) nella parte in cui reca disposizioni sull'ingresso e il soggiorno per gli investitori ed il rilascio del «visto investitori» (articolo 26-bis).
  L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). Stabilisce inoltre che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione.
  Con una modifica introdotta dal Senato, si interviene sulla procedura di esame della comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali prevista dalla cosiddetta clausola del 34 per cento per le regioni del Mezzogiorno. In particolare, si specifica che la comunicazione dell'elenco dei programmi è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.
  L'articolo 42 reca norme in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  Il comma 1 dispone l'estensione anche agli anni 2021 e 2022 della applicazione della disposizione ivi prevista (originariamente applicabile per gli anni 2019-2020) che ha disciplinato l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE relativi alle infrastrutture strategiche, prevedendo che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario (lettera a). Si aggiunge poi la previsione che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione (lettera b); in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE (lettera c).
  Il comma 2 interviene sull'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici in materia di finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie; si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'utilizzo di eventuali ribassi di gara Pag. 17o risorse liberatesi in corso d'opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della stessa opera.
  Il comma 3 novella l'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, aggiungendovi una disposizione in base alla quale sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il comma 4 interviene sulla normativa contabile (che stabiliva la trasmissione in via telematica alle Camere da parte dei CIPE delle proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione o dalla adozione), prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.
  L'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo.
  Ai commi 1 e 2, si prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi.
  Il comma 3 apporta talune modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche e modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad adempiere.
  Il comma 4 interviene sul testo unico del vino, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita.
  Al comma 4-bis, inserito dal Senato, si dispone che, in caso di coltivazione con metodo biologico delle culture arboree su terreni di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso riscontrato dall'organismo di controllo e attribuibile alla contaminazione da suolo non dà luogo ad irrogazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.
  Al comma 5 di dispone in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica, inserendo una deroga all'applicabilità delle stesse.
  Il comma 6 interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l'ICQRF per l'espletamento delle analisi a campione sui prodotti.
  Al comma 7 viene introdotta la comunicazione individuale, al posto dell'attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell'INPS, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.
  Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati poi aggiunti i commi 7-bis e 7-ter, in base ai quali è data la facoltà di evidenziare il luogo di produzione per i prodotti agricoli e alimentari somministrati nell'ambito dell'attività agrituristica e di somministrazione commerciale di cibi e bevande; il comma 7-quater consente di derogare alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci che devono essere riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata» o altri sistemi di certificazione volontari conformi agli standard internazionali di sostenibilità È fatto, comunque, divieto di deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del Reg. n. 1107/2009.
  L'articolo 43-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero della salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione Pag. 18sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, provenienti dai Paesi dell'Unione europea ovvero da Paesi terzi.
  L'articolo 43-ter – introdotto dal Senato- novella l'attuale disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
  L'articolo 43-quater, inserito dal Senato, modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere a tal fine oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, allo stato previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno.
  L'articolo 44 introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del quorum richiesto (comma 1), ivi comprese le società a responsabilità limitata (comma 2). Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si tratta sia di modifiche a carattere provvisorio (comma 3), destinate ad applicarsi fino alla data del 30 giugno 2021, sia di modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente (comma 4). Queste ultime, oltre ad introdurre alcune precisazioni in merito alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, introducono un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un'apposita relazione devono indicare le ragioni dell'esclusione della limitazione del diritto di opzione.
  L'articolo 44-bis, introdotto dal Senato, elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.
  L'articolo 45 proroga al 31 dicembre 2020 il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario.
  L'articolo 45-bis, introdotto dal Senato, differisce i termini per adeguare le aerostazioni ad alcune regole tecniche antincendio.
  L'articolo 46, comma 1, lettera a), novella la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei Commissari Straordinari del Governo che presiedono i Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l'amministrazione delle ZES dalla normativa vigente. La norma in esame attribuisce al Commissario poteri di coordinamento ed impulso, nonché di rappresentanza del Comitato di indirizzo. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito del Piano di Sviluppo Strategico delle ZES e a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale, la quale provvede a tali compiti con le risorse previste a legislazione vigente.
  La lettera b), modificata dal Senato, pone in capo al Commissario straordinario ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento – affidato al Comitato di indirizzo – tra gli sportelli unici ed il SUA – Sportello Unico Amministrativo. Pag. 19
  Si interviene, infine, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali.
  L'articolo 47 reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad atti ed attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse. A tal fine, la norma in commento integra la normativa (recata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 69 del 2013) che prevede una corsia preferenziale di tipo istruttorio/amministrativo per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei, estendendo gli obblighi di trattazione prioritaria attualmente previsti in capo alle amministrazioni, anche ai procedimenti relativi ad attività connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea.
  L'articolo 48, modificato dal Senato, introduce, ai commi da 1 a 3, misure di semplificazione relativamente alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla riperimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità. Con una modifica approvata al Senato si prevedono nuove disposizioni in materia di revoca del mandato del Presidente e di scioglimento del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale e si precisa la modalità di esecuzione dei dragaggi nei bacini portuali anche se non rientranti tra i siti da bonificare di interesse nazionale.
  I commi 4 e 5 recano alcune modifiche alle norme che disciplinano il finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. Si prevede inoltre la ridefinizione del rapporto con UIRnet, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti.
  Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, modifica il comma 8 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 per consentire l'utilizzo di più decreti (e non esclusivamente di un decreto) per determinare le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, prevista dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  I commi 6 e 7 introducono disposizioni volte a sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo (comma 6). Si prevede inoltre di estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto (comma 7).
  Il comma 7-bis – introdotto dal Senato – esclude l'applicazione degli oneri generali di sistema, «data la natura addizionale dei suddetti prelievi», alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. La clausola d'invarianza finanziaria rinvia a un intervento dell'ARERA per la determinazione dei conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
  L'articolo 48-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sui documenti relativi alla sicurezza della navigazione, intervenendo su alcuni aspetti relativi alla loro denominazione, ai loro contenuti, nonché al rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità.Pag. 20
  L'articolo 48-ter, introdotto dal Senato, modifica la disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche in materia di spese per i collaudi e le ispezioni.
  L'articolo 48-quater, introdotto dal Senato, estende agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale (comma 1) e proroga al 31 dicembre 2020 la deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, in materia di forma dei contratti di arruolamento prevista dall'articolo 103-bis, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31 agosto 2020 (comma 2).
  L'articolo 48-quinquies, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di Zone Logistiche Semplificate, autorizzando ad istituire una seconda ZLS qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una di tali Autorità ricadano scali siti in regioni differenti. In tali nuove ZLS non si applicano le agevolazioni relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.
  L'articolo 49, ai commi da 1 a 5, opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (comma 4). Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo comma 4) con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei commi 1-3) per le gallerie della rete stradale e autostradale. Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.
  Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, interviene in materia di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC estendendo tale possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante.
  I commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti dal Senato, apportano numerose di modifiche al Codice della strada, in materia di: definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche; possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile; conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta; semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida. Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi. Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.
  L'articolo 49-bis, introdotto dal Senato, prevede la facoltà dell'intestatario del veicolo di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo.
  L'articolo 50, modificato durante l'esame al Senato, apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308.
  Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale; il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS; la Pag. 21fase di avvio del procedimento di VIA; la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA; la trasmissione all'autorità competente e la successiva pubblicazione della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse; la disciplina degli scarichi di acque termali; il supporto e la formazione del personale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. È inoltre prevista l'emanazione di decreti del Ministero dell'ambiente finalizzati al recepimento delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 50-bis, inserito dal Senato, novella l'articolo 119 del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010) al fine di assoggettare al rito abbreviato di cui al medesimo articolo 119 le controversie relative all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, nonché le controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), ai provvedimenti che definiscono l'intesa Stato-Regione.
  L'articolo 51 contiene disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.
  L'articolo 52, modificato dal Senato, introduce l'articolo 242-ter nel Codice dell'ambiente, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto «Sblocca Italia»), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di determinate opere.
  L'articolo 52-bis – introdotto dal Senato – prevede che le procedure semplificate di dismissione continuano ad applicarsi anche agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023 (in luogo dell'attuale riferimento al triennio dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza), salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
  L'articolo 53, modificato dal Senato, introduce – con una novella all'articolo 252 del Codice dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) – una procedura preliminare che consente l'effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA).
  Si prevede, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi. Pag. 22
  Si prevede il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, in base a determinate condizioni, e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cosiddetti siti «orfani».
  Si interviene, poi, per disciplinare gli interventi dei soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di bonifica, e in materia di oneri reali e di transazioni finanziarie gravanti sui SIN.
  Si individua, inoltre, quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli), e si interviene in materia di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale.
  L'articolo 54, modificato dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidente delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
  La disposizione attribuisce alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI); con una modifica del Senato, si propone di attribuire tali facoltà al Segretario generale delle autorità distrettuali di bacino. Con altra modifica del Senato si propone l'introduzione di un nuovo comma 2-bis, recante novelle all'articolo 66 del codice dell'ambiente in materia di Piani di bacino, e si interviene in materia di adozione dei Piani.
  Infine, si delineano alcuni adempimenti per le occupazioni di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree che occorrono per la realizzazione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario.
  L'articolo 55, modificato dal Senato, novella la legge 6 dicembre 1991 (legge quadro sulle aree protette). Le modifiche riguardano la nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, la procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, gli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.
  In particolare, la lettera a) inserisce il divieto di nominare Presidente dell'Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, definisce il termine di 5 anni per la durata dell'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e sancisce la possibilità per gli enti parco di stipulare convenzioni con la società Sogesid spa per la realizzazione di servizi. Con la modifica apportata dal Senato si prevede che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
  La lettera b) prevede un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'Ente parco nell'adozione del regolamento del parco e fissa dei termini temporali nella procedura di approvazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente.
  La lettera c) interviene sulla procedura di approvazione del piano parco modificandone alcuni termini temporali e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS).
  La lettera d) inserisce disposizioni sugli interventi di natura edilizia nelle aree di promozione economica e sociale.
  La lettera e) prevede la concessione gratuita per nove anni all'Ente parco di beni demaniali governativi presenti nel territorio del parco nazionale e la possibilità per quest'ultimo di concederli in un uso a terzi dietro pagamento di un canone.
  Il comma 2 chiarisce la decorrenza del termine relativo all'iscrizione dall'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e il comma 3 novella un articolo della legge n. 353 del 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) riguardante il rimboschimento delle aree percorse da fuoco. Con la modifica apportata dal Senato si prevedono, tra l'altro, ulteriori novelle in materia di zone economiche ambientali.Pag. 23
  L'articolo 55-bis, introdotto dal Senato, dispone che, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, pur nel rispetto della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, individuati con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'intervento è dichiaratamente finalizzato a prevenire il consumo di suolo e a rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché a garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.
  L'articolo 56, modificato dal Senato, reca norme volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.
  L'articolo 57, modificato dal Senato, definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
  Con la modifica al comma 5, introdotta dal Senato, si prevede che in caso di sosta nelle apposite aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.
  Con il comma 13-bis, introdotto dal Senato, si consente la trasformazione dei veicoli in veicoli ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a trazione elettrica.
  L'articolo 58 consente di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'Unione europea di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA, sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema.
  Con riguardo all'articolo 59, si evidenzia che nel corso dell'iter al Senato, è stato soppresso il comma 1, volto a estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto «altrove» previsto dall'articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009 (che costituisce una forma agevolata di accesso al mercato per soggetti che oltre a consumare energia abbiano anche il ruolo di produttore di energia, in particolare da fonti rinnovabili). Il comma 2 interviene sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto cosiddetto «altrove».
  L'articolo 60 dispone semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali), in particolare stabilendo che siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.
  L'articolo 60-bis, introdotto dal Senato, reca norme che disciplinano l'individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, Pag. 24i progetti sperimentali di esplorazione e la possibile stipula di appositi contratti di programma.
  L'articolo 61 prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Esse assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture.
  Si prevede che le regioni adeguino le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida e che siano applicabili i principi generali dell'attività amministrativa, nelle more dell'adozione delle linee guida medesime, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
  Le disposizioni dell'articolo prevedono, infine, che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica venga altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.
  L'articolo 62 innova la vigente disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica, al fine di semplificarne i procedimenti per l'adeguamento degli impianti di produzione e accumulo di energia.
  L'articolo 62-bis, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 640 del 1950, recante la «Disciplina delle bombole per metano».
  L'articolo 62-ter, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. I maggiori oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta sono pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per esigenze indifferibili.
  L'articolo 63 prevede un Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, da parte del MIPAAF con la partecipazione del MATTM e del MIBAC. Si consente inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'EIPLI.
  L'articolo 63-bis, introdotto dal Senato, novella l'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di rifiuti sanitari, al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, che sono soggetti al regime dei rifiuti urbani, espungendo da tale norma il limite temporale della vigenza solo fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, previsto dalla disposizione vigente.
  L'articolo 64, nell'ottica della semplificazioni delle procedure per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, prevede, al comma 1, che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili – la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 – possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli «produttivi» (secondo una modificazione ampliativa apportata dal Senato) con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento Pag. 25e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
  Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio.
  Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
  Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
  Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green new deal istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A.
  Il comma 5-bis – introdotto dal Senato – prevede che le garanzie concesse dal Ministro dell'economia a valere sul fondo per il green new deal possono ora riguardare il sostegno di programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili.
  Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie.
  Il comma 7 prevede che per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.
  L'articolo 64-bis, inserito dal Senato, prevede, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli previsti dalla vigente normativa regolamentare, che i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Si demanda all'INAIL la definizione della procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi aventi le suddette caratteristiche con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche; l'INAIL invia altresì al MISE, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica concernente l'attuazione delle disposizioni sopra descritte.
  L'articolo 64-ter reca la clausola di salvaguardia, secondo cui le disposizioni del decreto-legge in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e l'articolo 65 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 17 luglio 2020.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, fa presente che, nell'ambito del Titolo II, composto dagli articoli da 12 a 23, recante semplificazioni procedimentali e responsabilità, l'articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.Pag. 26
  In primo luogo, con la nuova lettera 0a), inserita nel corso dell'esame al Senato, è integrato l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 disponendo che i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  Alcune previsioni riguardano i termini del procedimento amministrativo e recano l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (comma 1, lettera a), n. 1), e lettera l); nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la pubblicità dei tempi è garantita dalle amministrazioni mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente».
  È altresì disposto – per le pubbliche amministrazioni statali – l'obbligo di aggiornare i termini dei procedimenti di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata (comma 2). Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di garantire la piena operatività dei meccanismi di silenzio assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine (comma 1, lettera a), n. 2).
  Un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento amministrativo (comma 1, lett. b), c) e d)).
  Viene modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla motivazione del diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole (comma 1, lettera e) e lettera i).
  Con ulteriori novelle alla legge n. 241 del 1990 in materia di attività consultiva delle pubbliche amministrazioni, si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere (comma 1, lettera f). Viene introdotto un meccanismo per superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (comma 1, lettera g).
  Si interviene in materia di autocertificazione per aggiornare la normativa e valorizzarne l'applicazione (comma 1, lettera h) e comma 3).
  Nell'intenzione espressa nella relazione illustrativa le modifiche alla legge n. 241 del 1990 sono unite dalla finalità di garantire maggiore certezza e speditezza all'azione amministrativa, mediante correttivi e aggiustamenti ad alcuni istituti disciplinati della legge, individuati sulla base delle criticità applicative emerse.
  L'articolo 12-bis modifica alcune norme relative a procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  Il comma 1 estende il principio del silenzio-assenso a tutti i provvedimenti autorizzativi (di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro), ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza.
  Il comma 2 modifica la disciplina delle modalità delle procedure amministrative o conciliative (di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che presuppongano finora la presenza fisica del richiedente.
  Le novelle di cui alla lettera a) del comma 3 concernono la procedura di diffida per i casi in cui, nell'ambito dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro.
  La lettera b) del medesimo comma 3 riformula una normativa di chiusura sugli accertamenti e le relative disposizioni assunte dal personale ispettivo.
  L'articolo 13 prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria. Pag. 27
  La relazione illustrativa evidenzia che la finalità della norma è quella di «introdurre semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del Covid-19».
  L'articolo 14, al fine di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qualificato come onere fiscalmente detraibile.
  In tale quadro, si dispone che nella categoria degli oneri regolatori sono inclusi gli oneri amministrativi ed informativi, mentre sono esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea nonché, come aggiunto nel corso dell'esame al Senato, gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti.
  La disposizione aggiunge un comma 1-bis all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, (cosiddetto statuto delle imprese) che contiene il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.
  In esso si afferma che «negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale».
  L'articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 da effettuare entro il 30 ottobre 2020 (termine modificato nel corso dell'esame al Senato, rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge). È previsto inoltre il completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e – come aggiunto nel corso dell'esame al Senato – sentiti gli ordini e le associazioni professionali. La ricognizione è finalizzata ad individuare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplificazione. È inoltre prevista l'estensione dell'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata.
  Il comma 2 sopprime l'obbligo di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, integra l'articolo 53, comma 6, del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) al fine di includere le prestazioni, oltre ai compensi, inerenti le attività (quali la collaborazione con riviste o giornali, la partecipazione a seminari) escluse dall'applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall'articolo 53 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre specificato al comma 3 – nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria – che le misure previste dall'articolo 15 sono adottate «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Il comma 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di riportare anche in formato digitale la documentazione illustrativa – richiesta dalla legge e fornita in accompagnamento ai prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale – relativa alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
  L'articolo 16 reca alcune disposizioni che intervengono sulle procedure relative al voto degli italiani all'Estero per il referendum Pag. 28confermativo sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei seggi parlamentari del 20 e 21 settembre 2020.
  In particolare si prevede: l'anticipazione di 48 ore del termine entro il quale devono pervenire agli uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli elettori all'estero (martedì 15 anziché giovedì 17 settembre); la possibilità che la spedizione delle buste con le schede votate dagli italiani all'estero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata da un corriere; l'aumento del numero di elettori necessario per la costituzione dei seggi elettorali con la conseguente diminuzione del numero dei seggi medesimi; l'aumento del 50 per cento dell'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali.
  La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione intende far fronte alle severe limitazioni del traffico aereo imposte dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte dai vari Paesi del mondo e alla necessità di ridurre il numero di seggi elettorali, in modo da contenere il più possibile il numero di persone presenti nei locali adibiti allo scrutinio e quindi le possibilità di contagio. L'incremento degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali è disposta in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio.
  L'articolo 16-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 estendendo l'elenco dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale.
  In base alla modifica si aggiungono ai soggetti abilitati a procedere all'autenticazione i membri del Parlamento, i consiglieri regionali e gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.
  L'articolo 16-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 93 del codice della strada escludendo dai divieti ivi previsti in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero una serie di categorie.
  Si tratta, in particolare: dei residenti di Campione d'Italia; del personale civile e militare dipendente da PP.AA. in servizio all'estero; dei lavoratori frontalieri; del personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero; del personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.
  L'articolo 16-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione di un codice alfanumerico unico per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (ai servizi per l'impiego competenti) in materia di rapporti di lavoro e delle comunicazioni mensili UNIEMENS all'INPS.
  La norma prevede che tale codice sia attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro, curato dal medesimo CNEL, e che i criteri di composizione del codice siano definiti dal medesimo CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.
  L'articolo 16-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, amplia l'ambito delle produzioni di sostanze attive – destinate esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali (per uso umano) – che non richiedano una specifica autorizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
  La disposizione vigente (articolo 54, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 219 del 2006) esclude dalla procedura di autorizzazione le produzioni suddette di sostanze attive per l'ipotesi in cui siano destinate a sperimentazioni cliniche di fase I (fase con la quale ha inizio la sperimentazione del principio attivo sull'uomo, allo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale), a condizione che le medesime produzioni siano effettuate, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, in un'officina autorizzata alla produzione Pag. 29di sostanze attive e siano precedute da una notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina.
  La disposizione in esame estende l'esclusione dalla procedura di autorizzazione alle corrispondenti ipotesi in cui la destinazione sia una sperimentazione clinica di fase II (con la fase II inizia a essere indagata l'attività terapeutica del potenziale farmaco, cioè la sua capacità di produrre sull'organismo umano gli effetti curativi desiderati).
  L'articolo 17 dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
  In particolare: il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL è rinviato al 30 settembre 2020. I comuni, nei confronti dei quali i termini sono scaduti il 30 giugno, sono rimessi nei termini; il termine per la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da parte dell'ente locale in stato di dissesto, (prevista dall'articolo 259, comma 1, del TUEL) è rinviato al 30 settembre 2020; l'applicazione della procedura che conduce alla deliberazione di dissesto, in caso di mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine previsto dall'articolo 243-bis, comma 5 del TUEL è sospesa fino al 30 giugno 2021: è sufficiente che l'ente abbia presentato un piano di riequilibrio tra il 31 dicembre 2017 e il 31 gennaio 2020, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nello stesso periodo; viene modificato l'articolo 243-quater del TUEL, disponendo che il comma 7 di tale articolo trovi applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020; gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale; viene abrogato il comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), il quale prevedeva, per gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l'ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l'ipotesi della reiterazione e comporta pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto; viene soppresso l'ultimo periodo del comma 889 della legge n. 205 del 2017 che disponeva che per gli enti per i quali la Corte dei conti abbia già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano comporta per l'ente l'avvio della procedura per deliberare lo stato di dissesto; il termine di restituzione alla SOSE s.p.a. dei questionari FP20U, da parte delle province e delle città metropolitane, e FC50U da parte dei comuni, nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard è prorogato fino al 31 dicembre 2020; per le province in dissesto finanziario, che al 31 dicembre 2020 presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni entro cui l'ente deve raggiungere l'equilibrio di bilancio (comma 1-ter dell'articolo 259 del TUEL), decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; il termine per la presentazione delle richieste da parte dei comuni di Pag. 30ammissione al finanziamento per l'installazione di sistemi di videosorveglianza comunale è rinviato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020.
  L'articolo 17-bis novella la disciplina inerente all'accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.
  L'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19.
  Nello specifico, esso sopprime l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale prevedeva che i sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza: i) in contrasto con le misure statali e regionali; ii) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali.
  La norma è finalizzata a ripristinare pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità, essendo ora venuta meno la ratio sottesa alla norma di cui si dispone l'abrogazione.
  L'articolo 19, comma 1, lettera a), novellando l'articolo 1 della legge n. 240 del 2010, elimina le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale.
  La lettera b) precisa la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile.
  La lettera c) prevede, a regime, che i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche, a determinate condizioni, attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa.
  Inoltre si puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di professore ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università.
  La lettera d) nonché la lettera d-bis) del comma 1 e il comma 1-bis recano novità concernenti i requisiti per la partecipazione alle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari – e il reclutamento di questi ultimi.
  In particolare: il comma 1-bis reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge n. 240 del 2010, concernente la valutazione dei professori ordinari ai fini della partecipazione alle commissioni per il conseguimento dell'ASN; la lettera d) del comma 1 reca novità concernenti il reclutamento dei professori universitari, specificando meglio la platea dei soggetti che rientrano nella quota di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo riservata a soggetti esterni all'università, di cui all'articolo 18, comma 4, della medesima legge n. 240 del 2010; la lettera d-bis) del comma 1 inserisce nello stesso articolo 18 della legge n. 240 del 2010 il comma 4-bis, disciplinando la possibilità di chiamata, da parte di università «virtuose», di professori di prima e di seconda fascia o Pag. 31di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso università «non virtuose».
  La lettera e) del comma 1 consente di rinnovare assegni di ricerca per una durata anche inferiore ad un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca.
  La lettera f) del comma 1 prevede la possibilità, a determinate condizioni, di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati. In particolare, si prevede che, in tali casi, la valutazione ha ad oggetto anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
  Le lettere f-bis) e f-ter) del medesimo comma 1 dispongono in materia di congedo di maternità obbligatorio per le ricercatrici: in particolare, si prevede che per le ricercatrici a tempo determinato di tipo B il periodo di astensione obbligatoria è computato nella durata triennale del contratto e, alla scadenza dello stesso, in caso di esito positivo della valutazione, le interessate possono essere inquadrate nel ruolo dei professori associati, a meno che non chiedano la proroga della durata del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità. La previsione si applica anche ai contratti in corso.
  Il comma 6-ter individua ulteriori criteri per la ripartizione delle risorse destinate dal decreto-legge n. 34 del 2020 alla stipula, a decorrere dal 2021, di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B nelle università.
  Il comma 1-ter elimina per i professori universitari l'obbligo di risiedere nella sede dell'università o dell'istituto cui appartengono.
  Il comma 2, novellando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari, attualmente prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, demandando la sua definizione ad un regolamento di delegificazione.
  Il comma 3 equipara al master di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario.
  Si stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima conseguito la laurea, la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Tali previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa.
  Il comma 4 detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio.
  Il comma 5 modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.
  La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento all'area medica) di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.
  Il comma 5-bis prevede la possibilità dello svolgimento di attività di medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato e degli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di servizio e previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale. Il comma demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e Pag. 32il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti della suddetta possibilità; si prevede che in ogni caso l'attività in oggetto sia esercitata su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari e limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio.
  Il comma 6 modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020.
  Il comma 6-bis modifica le norme in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.
  Il comma 6-quater stabilisce che – a causa dell'emergenza sanitaria – i collegi universitari di merito mantengono il loro status a prescindere dal rispetto dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento basati sui dati dell'anno accademico 2019/2020.
  Il comma 6-quinquies modifica il comma 4-novies dell'articolo 25 del decreto – legge n. 162 del 2019 (cosiddetto proroga termini), riguardante la disciplina del riconoscimento dei contributi a sostegno delle aziende ospedaliero-universitarie. La modifica prescrive un nuovo termine ordinatorio per la sottoscrizione del protocollo di intesa tra azienda ospedaliera e regione, necessario a consentire l'erogazione dei contributi previsti, prevedendo che la citata sottoscrizione debba avvenire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, anziché dall'entrata in vigore della legge regionale con la quale è definita la costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria.
  L'articolo 20 reca disposizioni in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la finalità, tra le altre, di operare una valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  In particolare, l'articolo: modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005, prevedendo che il periodo di permanenza minimo nella sede di prima assegnazione per i vigili del fuoco, dopo lo svolgimento del corso di formazione, sia ridotto da cinque a due anni; ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità); incrementa la misura delle componenti di natura accessoria dei vigili del fuoco, compresi quelle destinate al personale che espleta funzioni specialistiche; ridefinisce la retribuzione del personale direttivo e dirigente del Corpo.
  L'articolo 20-bis contiene disposizioni per il personale degli Uffici delle Motorizzazioni Civili ai fini della ammissione al ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
  L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.
  L'articolo 22 interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei «principali piani, programmi Pag. 33e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale». In tali casi, il risultato dell'accertamento è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento dei controlli, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti provvede a individuare gli uffici competenti e ad adottare le misure organizzative conseguenti.
  L'articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale) per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie, ossia alla tipologia di violazioni – da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni – che determina l'integrazione del delitto stesso.
  Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.
  Nell'ambito del Titolo III, composto dagli articoli da 23-bis a 37-bis, recante misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, l'articolo 23-bis prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguino alle previsioni in materia di cittadinanza digitale e di accesso ai servizi digitali, recate dal capo I del titolo III del decreto – legge, a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario da Covid-19, fissata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020).
  L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili quali: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti); gli indici nazionali dei domicili digitali, con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto; il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; l'identità digitale, quanto a verifica ed effetti; i gestori dell'identità digitale accreditati.
  Si prevede altresì che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.
  Inoltre, si stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale – onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili – entro il 28 febbraio 2021.
  Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
  Dallo stesso termine del 28 febbraio 2021 è posto il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
  Viene altresì posta una specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche.
  L'articolo 24-bis, al comma 1 pone come finalità della norma la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, la semplificazione delle modalità Pag. 34di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, il contrasto all'evasione e la riduzione dei titoli di viaggio cartacei.
  Per tali finalità, il comma 2 conferisce ai Comuni la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche per tramite delle aziende di trasporto pubblico locale.
  Il comma 3 rinvia quindi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, la definizione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle modalità operative per assicurare: a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme del Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni; b) l'interazione di sistemi esistenti con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.
  Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 25 reca una serie di novelle incidenti su una duplice disciplina, circa il servizio di: conservazione dei documenti informatici; gestione dell'identità digitale.
  Per un primo riguardo, esso apporta una serie di novelle al Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).
  Relativamente all'articolo 34, comma 1-bis del Codice, secondo il quale – nel testo previgente al decreto-legge – le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID, si incide sulla lettera b), prevedendo che la conservazione dei documenti informatici da parte di soggetti esterni all'amministrazione interessata debba uniformarsi – nel rispetto della disciplina europea – alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice nonché ad un regolamento, le une come l'altro adottati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
  Il regolamento determina i criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, affinché sia assicurata la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.
  Le Linee guida determinano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione, che i soggetti conservatori debbono possedere.
  Fino all'adozione del regolamento e delle Linee guida, in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.
  Altra novella incide – a fini di mero coordinamento rispetto a quella appena illustrata – sull'articolo 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice.
  Esso tratta della specifica funzione di vigilanza dell'AgID su: i servizi fiduciari; i gestori di posta elettronica certificata; i soggetti, pubblici e privati, che partecipano al Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID); «i conservatori di documenti informatici accreditati».
  Quest'ultima dicitura è sostituita dal rinvio all'articolo 34, comma 1-bis come sopra riscritto, il quale menziona i soggetti che ottemperino alle condizioni lì previste.
  Altra novella incide sull'articolo 29 del Codice dell'amministrazione digitale, il quale prevedeva che «I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere Pag. 35l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida».
  La novella restringe il «campo» della disposizione alla fornitura di servizi e alla loro qualificazione, espungendo – per ragioni diverse – sia i gestori dell'identità digitale sia i soggetti chiamati alla conservazione dei documenti informatici (ed il loro accreditamento). Inoltre si prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, disciplini i requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi, compatibili con la disciplina europea, nonché garanzie assicurative adeguate, rispetto all'attività svolta.
  Di coordinamento rispetto a quanto sopra novellato è la modifica all'articolo 30, comma 1 del Codice, onde chiarire che l'iscrizione (da parte dell'AgID) del richiedente la qualificazione in un apposito elenco di fiducia pubblico, concerna solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata (non anche i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici).
  La novella incidente sull'articolo 32-bis, comma 1, del Codice concerne le sanzioni, introducendo una specifica previsione riguardante i soggetti tenuti agli obblighi inerenti alla conservazione dei documenti informatici.
  Infine è novellato l'articolo 44, comma 1-ter, del Codice, onde introdurre la «clausola»: «in tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati».
  Altro ordine di novelle incide sul decreto legislativo n. 141 del 2010 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»).
  Una prima novella ne modifica in particolare l'articolo 30-ter, il quale istituisce (nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze) un sistema pubblico di prevenzione (basato su un archivio centrale informatizzato) sul piano amministrativo delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.
  Secondo la disposizione previgente, partecipano al sistema di prevenzione delle frodi vari soggetti, come le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi digitali, i soggetti autorizzati ad attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato), le imprese di assicurazione, i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi: la novella integra tale previsione, introducendovi la menzione dei gestori dell'identità digitale.
  Analoga integrazione è poi dettata con riferimento all'articolo 30-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, onde consentire ai gestori dell'identità digitale l'accesso gratuito all'archivio centrale informatizzato limitatamente alle verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso al sistema SPID.
  L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, al fine di definire una più puntuale e analitica disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma.
  In particolare, al comma 1, incidendo sul dettato della legge n. 160 del 2019 si prevede che PagoPa affidi «in tutto o in parte» lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999 (Poste italiane spa), anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente, di proprietà di quel medesimo fornitore.
  Si modifica dunque il soggetto affidatario dello sviluppo della piattaforma, eliminando la menzione di Sogei, sostituita da quella di Poste italiane spa.
  Il comma 2 reca un'enumerazione, a fini definitori, di quel che si intenda per: gestore della piattaforma; piattaforma; Pag. 36amministrazioni; destinatari; delega e delegati (da parte dei destinatari, in ordine all'accesso alla piattaforma); avviso di avvenuta ricezione; identificativo unifico della notificazione (ossia il codice univoco attribuito dalla piattaforma ad ogni notificazione richiesta dalle amministrazioni); avviso di mancato recapito (con indicazione e delle sue ragioni e delle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto della notificazione).
  La piattaforma digitale per effettuare le notificazioni con valore legale è utilizzata delle amministrazioni pubbliche. Se ne avvalgono altresì gli agenti della riscossione nonché (limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati) gli altri soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate per conto degli enti locali.
  Ai sensi del comma 3 le amministrazioni pubbliche hanno facoltà – non già obbligo – di rendere disponibili sulla piattaforma i documenti informatici ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (anche in materia tributaria) – ed anche per atti per i quali non viga un obbligo di notificazione al destinatario.
  Resta dunque ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.
  La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma, avviene nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e delle Linee guida adottate in sua attuazione dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
  Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni.
  Il gestore della piattaforma rende a sua volta disponibili i documenti ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o mediante delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni.
  Ciascuna amministrazione individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (gli agenti della riscossione e gli altri soggetti per l'accertamento e la riscossione di tributi individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali).
  I dipendenti incaricati di attestare la conformità sono pubblici ufficiali.
  L'articolo 27, ai commi 1 e 2, interviene sulle procedure di verifica dell'identità dell'utente ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata, individuando tre strumenti alternativi di identificazione per l'effettuazione di tale verifica:
   credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario;
   Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica;
   carta di identità elettronica.

  Il comma 3 apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio.
  Viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente, che consiste nell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.Pag. 37
  Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto il comma 3-bis, per effetto del quale la piena operatività della riforma delle banche popolari è posticipata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
  L'articolo 27-bis modifica l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), inserendovi un comma 7-bis, in base al quale l'obbligo di identificazione dei richiedenti SIM, previsto dal comma 7 dell'articolo 55, non si applica alle schede SIM utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, che siano installate senza possibilità di essere estratte, all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire di servizi di connessione ad Internet.
  L'articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni.
  La norma prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.
  Sono infine disciplinati i casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC.
  L'articolo 29, al comma 1 apporta modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici».
  Le modifiche sono volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro, secondo quanto proposto con una modifica del Senato (il testo originario del decreto – legge faceva riferimento ad un fatturato di novecento milioni di euro).
  Il comma 2 modifica l'articolo 1, commi 489 e 491, della legge n. 145 del 2018 (Bilancio 2019), al fine di destinare il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (»Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»).
  L'articolo 29-bis concerne gli accertamenti dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici per i soggetti portatori di handicap.
  In particolare, il comma 1 prevede che i verbali delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali – commissioni competenti, con l'integrazione al loro interno di un medico dell'INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza dei soggetti portatori di handicap.
  Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una revisione della disciplina relativa alle condizioni per l'applicazione ai soggetti portatori di handicap dell'aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.
  L'articolo 29-ter detta alcune disposizioni di semplificazione nell'ambito dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap.
  Più in particolare, viene stabilito che le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e Pag. 38dell'handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza sia di revisione anche solo sugli atti, senza quindi procedere ad una visita diretta, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
  Viene poi previsto che la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata, o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale ultimo caso sarà la commissione preposta all'accertamento ad indicare quale sia la documentazione sanitaria da produrre. Soltanto nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta.
  L'articolo 30 novella l'articolo 62 – riferito all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – del Codice dell'amministrazione digitale.
  Il comma 1 novella l'articolo 62 del Codice, il quale ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale unitaria base di dati (di interesse nazionale) subentrante ai preesistenti Indice nazionale delle anagrafi ed Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.
  Secondo la disposizione previgente – su cui incide una prima novella recata dall'articolo – l'ANPR consente «esclusivamente» ai Comuni la certificazione dei dati anagrafici anche in modalità telematica.
  La novella sopprime quell’»esclusivamente», facendo venire meno l'esclusività in capo ai Comuni della funzione di rilascio della certificazione.
  Si dispone inoltre che la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica sia assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Altra novella aggiunge la previsione che l'ANPR attribuisca a ciascun cittadino un codice identificativo univoco, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
  L'adeguamento anche tecnico della piattaforma di funzionamento dell'ANPR è demandato in via applicativa ad uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, è previsto che su detti decreti esprima il parere anche la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
  Queste disposizioni mirano a rendere accessibile (anche da remoto) in via diretta ai cittadini tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la produzione dei certificati anagrafici in modalità telematica.
  Il comma 2 incide sul decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
  In tale ambito si prevede che talune dichiarazioni anagrafiche siano rese «anche» in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.
  Sono le dichiarazioni relative a:
   a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
   b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
   c) cambiamento di abitazione.

  Ancora in tema di certificati anagrafici, si prevede che il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica sia effettuato mediante i servizi dell'ANPR (con le modalità indicate nell'articolo 62, Pag. 39comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, come novellato dall'articolo).
  Nel corso dell'esame presso il Senato detta disposizione è stata integrata con la previsione che il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica effettuato mediante i servizi dell'ANPR trovi applicazione a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei.
  La novella prevede che la firma dell'ufficiale di anagrafe sia sostituita dal sigillo elettronico qualificato (previsto dal citato Regolamento (UE) n. 910/2014 cd. eIDAS), nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR.
  Il comma 3 prevede che l'attuazione delle disposizioni dell'articolo sia operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
  L'articolo 30-bis estende a tutti i soggetti privati, a prescindere dal loro consenso, l'applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) che disciplinano la produzione di atti e documenti.
  L'articolo 31 detta plurime disposizioni che incidono sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre previsioni in materia di lavoro agile.
  Inoltre le previsioni dell'articolo concernono l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), nonché il difensore civico digitale.
  Si escludono altresì le centrali di committenza – in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
  Si istituisce anche una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno e si prevede una funzione per SOGEI di innovation procurement broker.
  L'articolo 32 prevede (mediante l'introduzione di un apposito articolo 13-bis entro il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 de 2005) un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.
  Finalità del codice di condotta tecnologica è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni.
  Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.
  L'articolo 33 alla lettera a) del comma 1 dispone in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, oggetto dell'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale, predisponendo un meccanismo «sanzionatorio» per i dirigenti responsabili di inadempimento.
  La lettera b) del medesimo comma 1, introducendo nel Codice dell'amministrazione digitale un nuovo articolo 50-quater, dispone l'obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti.
  L'articolo 34 riscrive l'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), il quale ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019, disciplinando la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione della predetta Piattaforma, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.
  Tale impianto permane nella nuova formulazione dell'articolo 50-ter recata Pag. 40dall'articolo 34, benché venga ora meno l'esclusione dal campo di applicazione della Piattaforma dei dati detenuti dalle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  La novella aggiunge ora soprattutto una più puntuale determinazione della Piattaforma, che viene definita quale infrastruttura tecnologica che renda possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
  Tale interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.
  Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.
  La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di «interfacce di programmazione delle applicazioni» (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che «interfaccia», rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili).
  Si prevede inoltre che le interfacce sono sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità e sono raccolte in un «catalogo API», reso disponibile, ai soggetti accreditati, dalla medesima Piattaforma.
  Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati. Questo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Dunque la Piattaforma fa perno sulla condivisione dei dati attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni – non già sull'acquisizione di dati detenuti dalle varie amministrazioni convergenti verso un «centro».
  Le linee guida circa: gli standard tecnologici; i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma; il processo di accreditamento; la fruizione del catalogo API – sono elementi che l'AgID definirà, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed acquisito il parere della Conferenza unificata.
  L'accesso dei dati da parte della Piattaforma non modifica la titolarità del dato, ferme restando le specifiche responsabilità del trattamento in carico al soggetto gestore della Piattaforma ovvero ai soggetti fruitori dei servizi di accesso ed elaborazione.
  In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con i seguenti sistemi informativi:
   l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011);
   la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
   l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di cui all'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale);
   le banche dati dell'Agenzie delle entrate, individuate dal Direttore della medesima Agenzia.

  Nella Piattaforma non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico finanziaria.
  L'articolo 35, novellando disposizioni dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni).Pag. 41
  L'articolo pone alle amministrazioni pubbliche un obbligo di «migrazione» dei loro CED (perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni cloud).
  La disposizione disciplina inoltre le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.
  L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale – facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico – per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale e all'innovazione tecnologica.
  In particolare, il comma 1 prevede che le imprese sperimentatrici di attività tecnologiche o di digitalizzazione innovative «possono» presentare i relativi progetti alla Presidenza del Consiglio, presso la struttura di questa competente per la trasformazione digitale.
  Contestualmente i soggetti interessati formulano la richiesta di una temporanea deroga alle norme statali impeditive della sperimentazione.
  Ai sensi del comma 3 sono sottratte al procedimento derogatorio così congegnato: le disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici; le disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  Non possono inoltre essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
  La presentazione del progetto alla Presidenza del Consiglio deve contenere una serie di indicazioni (titolare della richiesta e responsabile della sperimentazione; i connotati innovativi, la durata, le finalità; i risultati e benefici attesi; modalità di valutazione e monitoraggio; rischi connessi).
  È la struttura della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale, a disporre circa l'autorizzazione sui progetti di sperimentazione e sulle domande di temporanea deroga di normative.
  Secondo le modalità previste dal comma 2 è tuttavia previsto un coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico, in quanto la decisione ultima della struttura della Presidenza del Consiglio, ai fini autorizzatori, è d'intesa con tale dicastero ed è affidato al Ministero dello sviluppo economico il vaglio istruttorio (sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) circa le domande.
  Le domande sono esaminate nel termine di trenta giorni dal ricevimento, termine che può essere interrotto, onde acquisire maggiori chiarimenti e integrazioni (obbligatori se richiesti, pena il rigetto della domanda).
  L'autorizzazione è resa per i progetti che presentino profili innovativi sul piano tecnologico, con positivo impatto sulla qualità della vita e dell'ambiente, e con prospettive di «successo». La medesima autorizzazione determina: la durata della sperimentazione, non superiore ad un anno (prorogabile, una sola volta); le modalità di svolgimento; le misure per mitigare eventuali rischi.
  Non si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 relative alla segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso. Dunque l'accoglimento della domanda non può essere tacito, e ad esso è condizionato l'avvio dell'attività di sperimentazione.
  L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, se di competenza di altre amministrazioni statali.
  Circa un coinvolgimento «consultivo» di altre amministrazioni, se interessate, la disposizione fa richiamo alle disposizioni della legge n. 241 relative alle conferenze di servizi, alla conferenza semplificata, alla conferenza simultanea, alla decisione della conferenza di servizi ed ai rimedi per le amministrazioni dissenzienti. Per tutte queste fattispecie procedimentali, è disposto il dimezzamento dei termini lì previsti.Pag. 42
  Il comma 4 attribuisce alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale – d'intesa con il Ministero per lo sviluppo economico – altresì la vigilanza sulla sperimentazione in corso (pena la revoca dell'autorizzazione, innanzi a talune inottemperanze) – nonché la valutazione, anche sulla scorta di una documentata relazione presentata dalla impresa sperimentatrice (ai sensi del comma 5).
  In quest'ultima competenza è insita anche la proposta (nella forma di parere indirizzato al Presidente del Consiglio o del Ministro delegato) di eventuali interventi normativi opportuni nelle materie ed attività oggetto di sperimentazione.
  A tale sollecitazione il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato (di concerto con il Ministro competente per materia) danno seguito – entro un termine di novanta giorni, come prevede il comma 6 – promuovendo le «iniziative normative e regolamentari» eventualmente necessarie.
  Ai sensi del comma 7 l'autorizzazione ricevuta dall'impresa «non esclude o attenua» la sua responsabilità per danni cagionati a terzi nella sperimentazione.
  Lo speciale procedimento autorizzatorio non si applica ad alcune tipologie di attività, enumerate dal comma 8. Esse concernono la sperimentazione in materia di: attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento (mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti) dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati; raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione; sicurezza nazionale; anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica; elettorale e referendaria; procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza (dunque prefetture e questure) relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
  Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 37 reca disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.
  In particolare, il comma 1 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1o ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.
  Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo.
  È inoltre disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.
  Il comma 1 abroga inoltre la vigente disciplina relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 2, novellando la disciplina vigente in materia, disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.
  L'articolo 37-bis è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d'ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

  Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA) chiede che la pubblicità dei lavori Pag. 43dia assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dei sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi chiuso l'esame preliminare del provvedimento.
  Passando all'esame degli emendamenti, avverte che sono state presentate circa 850 proposte emendative (vedi allegato).
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Nello specifico segnala che le Presidenze delle Commissioni, in considerazione dell'estrema ampiezza del provvedimento, il cui contenuto si è quasi raddoppiato nel corso dell'esame al Senato, e che affronta un ventaglio molto ampio e variegato di misure, unificate in termini finalistici dall'obiettivo comune di operare interventi di semplificazione di molteplici settori dell'ordinamento e di sostenere l'innovazione del sistema nel suo complesso, anche nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché in ragione delle particolari condizioni in cui le Commissioni stesse si trovano a dover svolgere l'esame del provvedimento, hanno ritenuto di applicare in questo caso criteri di ammissibilità ampi.
  Alla luce di tali criteri, non si rinvengono proposte emendative ictu oculi inammissibili, fermo restando che le Presidenze si riservano di svolgere ulteriori valutazioni in merito qualora, nel corso dell'esame delle medesime proposte emendative, emergessero evidenti profili di inammissibilità.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Il Sottosegretario Salvatore MARGIOTTA concorda con i relatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede ai gruppi come intendono procedere nell'esame delle proposte emendative, ovvero se esaminarle singolarmente o procedere ad una votazione riassuntiva su tutte le proposte emendative presentate.

  Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA) ritiene opportuno che vengano esaminate singolarmente tutte le proposte emendative.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Cortelazzo 1.2, Colletti 1.1, Rixi 1.3, Mazzetti 1.4, Colletti 1.5, Rixi 1.6, Mazzetti 1.7, Ruffino 1.8, Colletti 1.10, Rixi 1.11, Rizzetto 1.9, Colletti 1.12, Labriola 1.13, Cortelazzo 1.15 e 1.14, Rixi 1.16, Labriola 1.17, Cortelazzo 1.18, Mazzetti 1.19, Parolo 1.20, Colletti 1.21, Mazzetti 1.22, Colletti 1.23, Ferrari 1.01, Cortelazzo 1.02, Colletti 2.1 e 2.2, Labriola 2.3, Rixi 2.4, Cortelazzo 2.5 e 2.6, Mazzetti 2.7 e 2.01 nonché Sarro 2.02 e 2.03.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende decaduto l'emendamento Colletti 3.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Sarro 3.2, Sisto 3.3, Turri 3.4, Sisto 3.01, Lucchini 4.1, Labriola 4.2, Turri 4.3.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende decaduto l'articolo aggiuntivo Colletti 4.01.

  Le Commissioni respingono la proposta emendativa Casino 5.1.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende decaduto l'emendamento Colletti 6.1.

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  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Mazzetti 6.2, Cortelazzo 6.3, Sarro 6.4, Ruffino 6.5, Sisto 6.6, Cortelazzo 6.7, le identiche proposte emendative Bellachioma 7.1 e Benvenuto 7.2, le identiche proposte emendative Bellachioma 7.3 e Lucchini 7.4, le identiche proposte emendative Bellachioma 7.5 e Benvenuto 7.6, nonché l'emendamento Rixi 7.7, le identiche proposte emendative Cortelazzo 8.1 e Sisto 8.2. Respingono quindi le proposte emendative Cortelazzo 8.3, Tartaglione 8.4, Mazzetti 8.5, Ruffino 8.6, Sarro 8.7, Labriola 8.8, Mazzetti 8.11 e 8.9, Ruffino 8.10, Sisto 8.12, gli identici emendamenti Cortelazzo 8.13 e Rixi 8.14 nonché le proposte emendative Sarro 8.15, Tartaglione 8.16, Benvenuto 8.17, Sarro 8.19, gli identici emendamenti Sarro 8.18 e Patassini 8.20, nonché l'emendamento Sisto 8.21.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende decaduto l'emendamento Colletti 8.22.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Rixi 8.23, Sisto 8.24, gli identici emendamenti D'Eramo 8.25, Boldi 8.26 e Badole 8.27. Respingono quindi le proposte emendative Sisto 8.29 e 8.30, Sarro 8.31, Mandelli 8.32, 8.33 e 8.34, Tartaglione 8.28, Sisto 8.35 e 8.36, Sarro 8.37, Sisto 8.38, Benvenuto 8.39, gli identici emendamenti Andreuzza 8.40 e Sarro 8.42 nonché le proposte emendative Sisto 8.41, Tartaglione 8.01, Mazzetti 8.02 e Rixi 9.1.

  Antonio FEDERICO (M5S) invita il presidente, per esigenze di economia dei lavori, a valutare l'opportunità di dichiarare decadute le proposte emendative i cui sottoscrittori risultino assenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, concorda con il deputato Federico e avverte che procederà quindi alla verifica della presenza dei sottoscrittori prima di porre in votazione le proposte emendative.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Rixi 9.2, Cortelazzo 9.3, gli identici emendamenti Maccanti 9.4 e Benvenuto 9.8, gli identici emendamenti Lucchini 9.6 e Bellachioma 9.7 nonché gli emendamenti Belotti 9.5 e Furgiuele 9.9.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decadute le proposte emendative Labriola 9.10 e Mazzetti 9.03.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Andreuzza 9.04 e 9.05.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decadute le proposte emendative Tartaglione 9.02, Bond 9.01, Colletti 10.1 e 10.2, Mazzetti 10.3 e 10.4, Sarro 10.5 e 10.7, nonché gli identici emendamenti Cortelazzo 10.9 e Rampelli 10.10.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucchini 10.11.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende decaduto l'emendamento Mazzetti 10.6.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.8.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decadute le proposte emendative Rampelli 10.12 e Mazzetti 10.18.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 10.14.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Sarro 10.19 e Mazzetti 10.16.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Valbusa 10.15 e Belotti 10.17.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Sarro 10.20, Mazzetti 10.21, 10.22 e 10.23, Sarro 10.24, nonché gli identici emendamenti Sarro 10.25 e Rufino 10.26.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.27.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Rampelli 10.13 e Cortelazzo 10.29.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.31.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Sarro 10.30, Rampelli 10.28, Sarro 10.32, Cortelazzo 10.33 e Rampelli 10.34.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.36.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Cortelazzo 10.35, Sisto 10.37, Rampelli 10.38 e Mazzetti 10.39.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.40.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Sisto 10.41, 10.42 e 10.43.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.44.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Rampelli 10.45, Sarro 10.46, Mazzetti 10.48, Sarro 10.49 e Sisto 10.50.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rixi 10.47.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intendono decaduti gli emendamenti Sarro 10.51 e 10.52, Mazzetti 10.53 e 10.54, Rampelli 10.55 e Sarro 10.56 e 10.58.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Raffaelli 10.57 e Belotti 10.59.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sarro 10.60, 10.61 10.63 e 10.64, Casino 10.65: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Andreuzza 10.62 e 10.66 e Guidesi 10.67.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cortelazzo 10.68 e Sarro 10.69: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Belotti 10.73, Tarantino 10.72, Vallotto 10.70, gli identici emendamenti Valbusa 10.71 e Belotti 10.74 nonché l'emendamento Belotti 10.75.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mazzetti 10.82 e Sisto 10.76: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bordonali 10.77.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mazzetti 10.83 e Sarro 10.84: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Andreuzza 10.78.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sarro 10.85: s'intende che vi abbia rinunciato.

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  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bitonci 10.79 e Vallotto 10.80 nonché l'emendamento Patassini 10.81.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sarro 10.86 e degli articoli aggiuntivi Mazzetti 10.01, Labriola 10.02, Sisto 10.03, Cortelazzo 10.04, Mazzetti 10.05, Sisto 10.06, 10.07 e 10.08, Tartaglione 10.09, Sarro 10.010, 10.011, 10.012 e 10.013, Versace 10.014, Sarro 10.015 e 10.016, Bergamini 10.017, Sarro 10.018, Sisto 10.019, Sarro 10.020, Sisto 10.021, Spena 10.022, Sisto 10.023 e 10.024: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi De Martini 10-bis.01 e Benvenuto 10-bis.04, nonché gli articoli aggiuntivi Andreuzza 10-bis.02, 10-bis.03 e 10-bis.05.

  Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA) chiede alla presidenza una breve sospensione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di un confronto informale tra i gruppi, in vista della definizione di più adeguate modalità di prosecuzione dell'iter.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo la richiesta testé formulata, sospende brevemente i lavori.

  La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 17.15.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, ritiene opportuno valutare se i gruppi intendano segnalare specifiche proposte emendative ritenute di particolare importanza, facendo notare che, altrimenti, la presidenza potrebbe valutare modalità di prosecuzione dell’iter che consentano alle Commissioni di concludere l'esame entro i termini concordati.

  Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA) condivide la proposta della relatrice, giudicando opportuno che l’iter di esame si concluda entro i termini preventivamente concordati.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce degli orientamenti emersi nell'odierno dibattito, preso atto che non vi sono richieste di segnalazione di specifiche proposte emendative da sottoporre a votazione, ritiene opportuno – al fine di rispettare l'obbligo di riferire tempestivamente all'Assemblea entro i termini originariamente concordati – proseguire l'esame procedendo ad un'unica votazione riassuntiva sul complesso delle proposte emendative ancora da esaminare.

  Le Commissioni, con votazione riassuntiva, respingono tutte le proposte emendative non ancora esaminate.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende quindi i lavori, facendo presente che essi riprenderanno alle ore 18,15, con lo svolgimento di eventuali dichiarazioni di voto e la votazione del mandato al relatore.

  La seduta, sospesa alle 17.20, è ripresa alle 18.25.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni procederanno ora alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA) rileva preliminarmente come le modalità di esame del provvedimento siano state tali da non consentire una discussione adeguata e stigmatizza come il procedimento di conversione dei decreti-legge si vada orientando verso una sorta di monocameralismo di fatto.
  Venendo al merito del provvedimento, dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori, rilevando come nel corso dell'esame da parte del Senato siano state accolte alcune proposte migliorative del testo, non sufficienti, tuttavia, per poter esprimere una valutazione favorevole. Richiama, Pag. 47in particolare, l'attenzione sull'assenza di norme in grado di incidere virtuosamente sui meccanismi di economia circolare o di effettiva semplificazione sul versante fiscale. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 10, che reca misure le quali, a suo avviso, vanno in direzione opposta rispetto all'obiettivo della semplificazione. Esprime, inoltre, stupore per il fatto che la maggioranza, e in particolare il Movimento 5 Stelle, abbia acconsentito alla sospensione fino al 2023 dell'obbligo del dibattito pubblico preventivo sulle opere pubbliche evidenziando come, alla luce dei fatti, la ministra De Micheli non abbia rimarcato alcuna differenza con il suo predecessore Toninelli.

  Paola DEIANA (M5S) comprende le critiche espresse dalle forze di opposizione sulle modalità di esame, pur ricordando, in primo luogo al deputato Benvenuto, che si tratta di un metodo che è stato seguito anche nella prima fase della legislatura, quando la Lega apparteneva alla maggioranza. Quanto al merito, ritiene che si tratti di un provvedimento molto atteso, che si propone di dare slancio al Paese, attraverso misure di semplificazione che favoriscano la più rapida esecuzione dei lavori, senza però pregiudicare l'imprescindibile esigenza di tutela ambientale e paesaggistica del territorio.
  Ritiene, con specifico riguardo alla riforma del codice degli appalti, che si tratti di un intervento di carattere sostanziale che risponde all'esigenza da tutti invocata di riformare la normativa per evitare il massiccio ricorso alle sue deroghe.
  Reputa altresì che le numerose disposizioni che trattano la materia ambientale, ad esempio in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale, di dissesto idrogeologico e di semplificazione degli Enti parco, vanno nella direzione giusta.
  Esprime dunque ampia soddisfazione per i contenuti di un testo che, essendo così complesso, reca inevitabilmente alcuni profili meritevoli di essere approfonditi e migliorati con successivi provvedimenti.
  Precisa infine che la nuova disciplina in materia di dibattito pubblico, cui ha fatto riferimento il deputato Benvenuto, non esclude del tutto il coinvolgimento dei soggetti interessati, in quanto semplicemente si trasforma quello che era un obbligo in una facoltà che comunque le pubbliche amministrazioni possono esercitare laddove lo ritengano opportuno.
  Dichiara pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) esprime il proprio stupore per il fatto che da parte degli stessi esponenti della maggioranza si affermi la necessità di intervenire nuovamente sulle norme recate dal provvedimento in esame. Quanto al contenuto del provvedimento medesimo, rileva come si voglia rafforzare con questo decreto-legge il principio del controllo ex ante, ispirato a una cultura del sospetto nei confronti delle attività intraprese dai privati. Stigmatizza, inoltre, con forza, giudicandola del tutto incomprensibile e frutto di una vera e propria «follia», la modifica della disciplina penale dell'abuso d'ufficio, rilevando come la norma recata dal provvedimento in esame, che espunge il riferimento a parametri quali le norme regolamentari e di condotta, sia suscettibile di determinare la paralisi dell'attività amministrativa e di ampliare a dismisura l'arbitrio del giudice. Rileva, inoltre, come nel corso dell'esame da parte del Senato non siano state accolte le proposte emendative volte a delimitare i margini di intervento del giudice amministrativo, in particolare in materia di appalti pubblici e di opere pubbliche.
  Osserva altresì come non si sia colta l'occasione per intervenire con misure di semplificazione sulle norme adottate nel corso dell'emergenza sanitaria, che hanno costituito un vero e proprio diritto emergenziale e delle quali non sono state valutate adeguatamente le ricadute, anche in termini di contenzioso.
  Alla luce di tali considerazioni, e ritenendo insufficienti gli interventi modificativi approvati nel corso dell'esame da parte del Senato, in quanto non hanno inciso sull'impianto complessivo del provvedimento, dichiara il voto contrario del Pag. 48gruppo di Forza Italia sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori.
  Esorta la maggioranza a prendere in considerazione la possibilità di interventi migliorativi nel prosieguo dell'esame, assicurando in tal caso la piena disponibilità al confronto da parte del gruppo di Forza Italia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i pareri delle Commissioni VI, VII, IX, X e XI e che le Commissioni II, III, IV, XII, XIII e XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderanno il loro parere, mentre la V Commissione e il Comitato per legislazione si esprimeranno direttamente all'Assemblea.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Baldino per la I Commissione e Buratti per la VIII Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.50.

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