CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2020
408.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 232

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. Il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, come risultante dall'esame in sede referente consta di 59 articoli. Per quanto di stretto interesse della X Commissione si segnalano le seguenti disposizioni. L'articolo 11 Pag. 233che reca disposizioni di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche estendendo alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore che devono essere installati al fine di prevenire gli incendi. L'articolo 13 in materia di tutela delle microimprese che interviene sul Codice del consumo estendo i diritti ivi riconosciuti alle microimprese medesime rispetto alle categorie attuali identificate nei consumatori e negli utenti. L'articolo 16 che reca una semplificazione dei pagamenti di contributi escludendo gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 21 in materia di esercizio dell'attività di manutenzione del verde che estende alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività. L'articolo 34 che al comma 1 estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018. Al comma 2 estende poi il credito di imposta a sostegno del Made in Italy per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera. L'articolo 41 che dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni previste dal provvedimento si fa presente quanto segue.
  L'articolo 1 reca misure di sostegno, anche di carattere tributario, al reddito degli agricoltori. L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant'anni finalizzati all'acquisto di macchine agricole. L'articolo 3 inserito nel corso dell'esame in Commissione istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000 che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli. La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento e l'altra consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35 per della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate. L'articolo 5 reca norme in materia di contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro. L'articolo 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l'accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale. L'articolo 7 reca norme in materia di periodo vendemmiale e l'articolo 8 interviene su alcune disposizioni del Testo unico del vino. L'articolo 9 interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative agricole. L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione e inserendo i fabbricati rurali destinati all'agriturismo tra quelli che possono essere oggetto di riduzioni tariffarie e esenzioni da parte dei comuni. L'articolo 12 prevede, tra l'altro, la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica.Pag. 234
  L'articolo 14 modifica la normativa ai contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ed identificato nel coltivatore diretto. L'articolo 15 reca l'esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. L'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui. Gli articoli 18 e 19 recano rispettivamente norme in materia di lombricoltura e apicoltura. L'articolo 20 reca disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali. L'articolo 22 reca semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci.
  L'articolo 23 prevede, tra l'altro, la possibilità per le piccole e medie imprese tra loro collegate attraverso un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA per i finanziamenti erogati a loro favore nonché la possibilità da parte di ISMEA di sottoscrivere garanzie a titolo gratuito per lo sviluppo di tecnologie innovative a favore delle imprese agricole singole o associate sono gratuite. L'articolo 24 interviene in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato mentre l'articolo 25 reca semplificazioni in materia di pluriattività. L'articolo reca norme in materia di 26 attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice. L'articolo 27 modifica la legge per le zone montane prevedendo norme in materia di assunzioni a tempo parziale. L'articolo 28 reca semplificazioni in materia di indennità di maternità. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. L'articolo 30 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo. L'articolo 31 estende ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi. L'articolo 32 reca disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. L'articolo 33 interviene sull'esenzione dell'imposta di bollo e di ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi.
  L'articolo 35 prevede un credito di imposta per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta. L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori. L'articolo 37 estende il c.d. bonus verde per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali. L'articolo 39 reca una delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole. L'articolo 40 reca semplificazioni in materia di fatturazione mentre gli articoli 42 e 43 recano semplificazioni rispettivamente in materia di donazioni e patti di famiglia e in materia di lavorazione del mirto. L'articolo 44 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi includendo nell'attività di allevamento degli animali sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi. L'articolo 45 interviene in materia di esonero IVA delle zone agricole svantaggiate. L'articolo 46 equipara l'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali. L'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione. L'articolo 48 sopprime il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi. L'articolo 49 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. L'articolo 50 reca norme in materia di difesa fitosanitaria. L'articolo 51 prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020.Pag. 235
  L'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo. L'articolo 53 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo.
  L'articolo 54 reca norme in materia di razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo. L'articolo 55 reca semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici. L'articolo 56 contiene una delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.
  L'articolo 57 apporta talune modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale. L'articolo 58 prevede norme in materia di raccolta dei dati per la riproduzione animale e l'articolo 59 reca semplificazioni in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore Lacarra, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  È all'esame della Commissione, in sede consultiva per rendere il parere alla III Commissione, la proposta di legge Di Stasio C. 2313 concernente l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. La relazione introduttiva al provvedimento ne rinviene i presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
  La Convenzione si configura come un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. La ratio della Convenzione deve essere rinvenuta nel superamento delle quattro Convenzioni adottate nella Conferenza di Ginevra del 29 aprile 1958, che coprivano le materie dell'alto mare, del mare territoriale e della zona ad esso contigua, della piattaforma continentale, della pesca e preservazione delle risorse biologiche marine.
  La necessità di superare le Convenzioni del 1958 va posta in relazione a profondi mutamenti dell'assetto degli equilibri, a partire dagli anni Sessanta, quando subì una forte accelerazione il processo di decolonizzazione, con il relativo forte incremento nel numero degli Stati del mondo, molti dei quali naturalmente portati a rivendicare i propri diritti sulle risorse naturali di loro prossimità, potenzialmente esposte, tuttavia, allo sfruttamento completo solo da parte degli Stati più industrializzati, in possesso delle più avanzate tecnologie. Inoltre, il rapido progresso delle prospezioni petrolifere marine poneva nuovi problemi inerenti alla salvaguardia del patrimonio ittico e dell'ambiente marino.
  La messa a punto della Convenzione di Montego Bay adeguava il diritto del mare anzitutto al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva. La zona economica Pag. 236esclusiva, disciplinata dalla Parte V della Convenzione, può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della PC, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.
  Nel Bacino mediterraneo a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente o con la finalità proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno già istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE. In questo senso si sono orientati alcuni Stati contigui o frontisti dell'Italia e segnatamente la Croazia, la Spagna, la Tunisia, la Libia. Tra gli altri Stati mediterranei che hanno proceduto ad istituire proprie ZEE si ricordano Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia.
  Quanto al contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, al comma 1, autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano definendo modalità e forma per perfezionare la predetta istituzione. Con una modifica nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che l'ampiezza della zona economica esclusiva italiana è pari a 200 miglia marine dalla linea di base. Nei casi in cui il rispetto di tale prescrizione risulti impossibile, il limite della zona economica esclusiva non può essere inferiore alla linea di equidistanza tra la costa italiana e quella dello stato controparte.
  L'articolo 2, come modificato in sede referente dalla III Commissione prevede che all'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
  Infine l'articolo 3, comma 1, è dedicato ai diritti degli altri Stati all'interno della ZEE proclamata dall'Italia: in particolare, sono salvaguardati, in applicazione dell'UNCLOS nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti, l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, nonché di messa in opera di condotte e cavi sottomarini.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 182.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2020.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 182).
  Avverte che in data 10 luglio il Presidente della Camera ha concesso la proroga di 10 giorni per l'espressione del parere. Pertanto il termine scadrà il 23 luglio prossimo.

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  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, si impegna ad anticipare quanto prima ai colleghi commissari la sua proposta di parere, in corso di elaborazione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.25.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 14.25.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019.
Doc. LXVII, n. 3.

(Rinvio dell'esame).

  La Commissione inizia l'esame della Relazione in titolo.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame della relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019 (Doc. LXVII, n. 3).
  Ricorda, altresì, che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990 prevede che il Governo presenti annualmente al Parlamento la relazione oggetto dell'esame odierno. Il documento è stato presentato al Parlamento il 7 maggio 2020 e trasmesso – in considerazione dei diversi profili di competenza – alle Commissioni Affari esteri, Difesa e Attività produttive.
  Dà la parola alla relatrice Nardi.

  Martina NARDI (PD), relatrice, in considerazione della considerevole articolazione del contenuto della relazione, ritiene opportuno condurre ulteriori approfondimenti, allo scopo di permettere alla Commissione di esaminare il documento avendo a disposizioni tutti gli elementi di giudizio necessari.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, alla luce delle considerazioni della relatrice, rinvia l'esame della Relazione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  La proposta di legge C. 1492 reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (cosiddetta «Legge Prodi-bis») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni (cosiddetta «Legge Marzano»).
  L'esigenza di tale riforma discende, in primo luogo, dalla necessità di dare ordine Pag. 238alla normativa specificamente dedicata all'insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, anche a causa del susseguirsi, nell'ultimo decennio, di una serie di interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sotto altro profilo, in sede di unificazione dei modelli procedurali, si è ritenuto – stante il progressivo ridursi del numero di grandi imprese presenti nel territorio italiano, con gravi conseguenze sul piano sociale e occupazionale – di favorire l'accesso all'amministrazione straordinaria e di estendere il perimetro applicativo della relativa normativa attraverso la riduzione dei requisiti dimensionali e l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'avvio della procedura.
  La proposta di legge in esame (C. 1494) si compone di due articoli e riproduce il testo del disegno di legge S. 2831, approvato dalla Camera nella XVII legislatura (C. 3671-ter) e trasmesso l'11 maggio 2017 al Senato, dove l'iter di approvazione non si è poi concluso.
  L'articolo 1 delinea l'oggetto della delega al Governo – ovvero la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria – e la procedura per il suo esercizio.
  L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo.
  In particolare, il comma 1 contiene una articolata serie di principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni.
  L'intento principale è di creare una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese (comma 1, lettera a)).
  Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel decreto legislativo n. 270/1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione).
  In tale quadro si inseriscono i diversi profili innovativi contenuti nel disegno di legge. In primo luogo, ferma restando la necessaria sussistenza di uno stato di insolvenza, sono modificati gli ulteriori presupposti di accesso alla procedura.
  Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (lettera b) n. 3)). Inoltre, il requisito dimensionale, dunque il concetto di «grande impresa», è ancorato non al solo numero degli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (lettera b) n. 2)). Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata altresì introdotta l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta (lettera b) n. 4)).
  Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera c)), nonché alla necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (comma 1, lettera d)).
  Si interviene, inoltre, in merito all'avvio della procedura, prevedendo un termine di dieci giorni dal deposito della domanda del debitore, entro il quale il tribunale – accertati i requisiti – dichiari lo stato di Pag. 239insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria nominando il giudice delegato (comma 1, lettera e)).
  Con specifico riguardo alla procedura di ammissione all'amministrazione, si prevede che il tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura, previa acquisizione del parere favorevole del Ministro (che si delinea come obbligatorio e vincolante) ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario. È prevista anche la possibilità che il tribunale, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione; in alternativa il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale (comma 1, lettera l)).
  Punto qualificante della nuova disciplina è altresì l'istituzione – presso il MISE – e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza (comma 1, lettera f)). Sono altresì specificate le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario (ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità) (comma 1, lettera g)). Il commissario straordinario potrà essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza (comma 1, lettera h)). Inoltre, è stata inserita la specificazione dei criteri e delle modalità di remunerazione del commissario (che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata (comma 1, lettera i)).
  Altro criterio di delega attiene alla rivisitazione della procedura cd. di «accesso diretto» di cui alla «Legge Marzano» (decreto-legge n. 347 del 2003). Il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario. La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al Tribunale, che provvede entro breve termine (comma 1, lettera m)).
  Si delega il Governo a disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale (comma 1, lettera n)).
  Il Governo dovrà, inoltre, disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore (comma 1, lettera o)).
  Altri criteri di delega prevedono che sia assicurata la flessibilità, in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento, nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali (comma 1, lettera p)); la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria (comma 1, lettera q)); l'accesso delle imprese in amministrazione Pag. 240straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti (comma 1, lettera r)).
  Si delega, infine, il Governo a prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale, in linea con la riforma delle procedure di insolvenza del decreto legislativo n. 14 del 2019. Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone infine che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera s)).
  In ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame della proposta di legge, condivide la proposta informalmente a lui avanzata da parte del gruppo Lega di svolgere un breve ciclo di audizioni, allo scopo di acquisire elementi di giudizio dai soggetti portatori di interesse. In ogni caso, l'esame del provvedimento dovrà svolgersi, a suo avviso, in maniera tale da garantirne la conclusione entro la fine della legislatura, per consentire agli operatori economici di affrontare la grave situazione economica con strumenti normativi più moderni. Infine, rimane a disposizione dei colleghi per qualsiasi richiesta di approfondimento del contenuto della proposta di legge.

  Gianluca BENAMATI (PD), primo firmatario della proposta di legge, ricorda che essa riproduce il contenuto di una proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera, il cui esame non si è potuto concludere a causa della fine della scorsa legislatura. Tale proposta di legge, inoltre, derivava dallo stralcio da un disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato e divenuto legge. La materia, pertanto, necessita di un ulteriore intervento, mirato alla revisione della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, tuttora regolata dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, due strumenti che si sono rivelati validi ma che, essendo risalenti nel tempo, non appaiono più idonei a fronteggiare l'attuale situazione di crisi. Auspica, pertanto, una rapida approvazione della proposta di legge, per consentire agli operatori economici di contare, entro la fine della legislatura, su una disciplina più ampia, articolata e rispondente alle nuove e pressanti esigenze.

  La sottosegretaria Alessia MORANI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della proposta di legge.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.