CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2020
365.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 377

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio, Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019, già approvato dal Senato.
  Rammenta che il progetto SKA (Square Kilometre Array) prevede la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato. L'infrastruttura, oltre a potenziare enormemente la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta «multi-beam» che, a regime, è destinata ad avere applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.
  Ricorda che la Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array-SKAO, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019, istituisce l'osservatorio Square Kilometre Array – SKAO, organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, che si pone quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array. Le trattative Pag. 378formali per la stesura della Convenzione sono iniziate nel 2015 e si sono concluse con la firma della Convenzione a Roma il 12 marzo scorso. Tra i primi firmatari figurano Australia, Cina, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. A questi sette membri fondatori dello SKA Observatory dovrebbero affiancarsi India e Svezia, che hanno partecipato ai negoziati, ed altri Stati.
  Nel passare ad esaminare il testo della Convenzione in esame, che si compone di 20 articoli e di due allegati, fa presente che si soffermerà ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rinviando per gli altri profili alla documentazione predisposta dagli uffici. In particolare, rileva che l'articolo 4 della Convenzione stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato A, che è parte integrante della Convenzione (paragrafo 1). Tali privilegi e immunità saranno garantiti al solo fine di facilitare le attività ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi (paragrafo 2).
  Rileva che il richiamato Allegato A contiene infatti il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Osservatorio che dispone, in particolare, all'articolo 2, che nell'ambito delle sue attività ufficiali lo SKAO goda dell'immunità da procedimenti legali. Sono previste comunque delle eccezioni a tale immunità, in particolare: nella misura in cui, in un caso particolare, con decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci; in relazione ad un'azione civile da parte di terzi per danni causati per un incidente da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un'infrazione stradale; in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, e cioè per risolvere le controversie tra Membri, o tra un Membro o più Membri e lo SKAO; nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del suo personale; in relazione ad una controdenuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 3 del protocollo prevede l'inviolabilità dei locali. L'articolo 7 e l'articolo 8 del medesimo protocollo, nel disporre di privilegi e delle immunità, rispettivamente del personale, compreso il Direttore Generale (articolo 7) e dei rappresentanti (l'articolo 8), prevedono, in particolare, che gli stessi godano della immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Si prevede altresì che tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o della carica di rappresentante e che non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidata.
  Osserva che l'articolo 11 del protocollo nel precisare che lo scopo di tali privilegi e immunità è esclusivamente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono concessi (paragrafo 1), dispone che le autorità competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunità, laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO (paragrafo 2).
  Fa presente, infine che l'articolo 11 della Convenzione è dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.
  Con riguardo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame, rileva che lo stesso si compone di 5 articoli. In particolare, Pag. 379gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Fa presente, da ultimo, che il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento (A.S. 1376) il 30 gennaio 2020, in un testo modificato con riferimento al solo articolo 3 e limitatamente all'aggiornamento della decorrenza degli oneri finanziari.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.