CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2447, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il decreto-legge, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, intenda tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.
  Ricorda che per primo il decreto-legge n. 6 del 2020, di cui l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone l'abrogazione, ha individuato alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge Pag. 12medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di DPCM, nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.
  In tale contesto il decreto-legge, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni di alcuni diritti di libertà (tra cui richiama in particolare gli articoli 13, 14, 16, 17 e 41 della Costituzione), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della Costituzione), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.
  Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.
  Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 6 articoli, ricorda come l'articolo 1 al comma 1 disponga che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal decreto-legge medesimo, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
  In proposito la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione evidenzia che la previsione nel decreto-legge del termine dello stato d'emergenza ha come conseguenza che la sua durata potrà essere prorogata soltanto con un atto avente forza di legge.
  Il comma 2 definisce quindi tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Le misure sono elencate nella loro totalità, ma a seconda delle diverse situazioni, territoriali, o temporali, potrà essere prevista l'applicazione di una o più di esse.
  Le misure riguardano:
   la limitazione della circolazione delle persone, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (ai sensi della lettera a));
   la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (ai sensi della lettera b));
   la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (ai sensi della lettera c));
   l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (ai sensi della lettera d));
   il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (ai sensi della lettera e)). Con riferimento a tale divieto, anche tenuto conto che la Pag. 13violazione dello stesso è configurata dal decreto-legge come reato contravvenzionale (ai sensi dell'articolo 4, comma 6), richiama l'opportunità di specificare maggiormente, a livello normativo di rango primario, il procedimento e i presupposti che configurano la misura della quarantena per le persone risultate positive al virus, diversa dalla misura della quarantena precauzionale di cui alla lettera d));
   la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (ai sensi della lettera f));
   la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (ai sensi della lettera g));
   la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto (ai sensi della lettera h));
   la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (ai sensi della lettera i));
   la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza (ai sensi della lettera l));
   la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (ai sensi della lettera m));
   la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (ai sensi della lettera n));
   la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (ai sensi della lettera o));
   la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (ai sensi della lettera p));
   la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (ai sensi della lettera q));
   la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (ai sensi della lettera r));
   sono comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (ai sensi della lettera s); al riguardo ricorda che, per quanto concerne specificamente l'attuazione del lavoro agile conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Pag. 14sono state semplificate le relative modalità di attuazione, prevedendo che tale modalità possa applicarsi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e che gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica;
   la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione di tali misure nei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (ai sensi della lettera t));
   la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (ai sensi della lettera u));
   la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (ai sensi della lettera v));
   la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità, previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (ai sensi della lettera z));
   la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (ai sensi della lettera aa));
   la previsione di specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (ai sensi della lettera bb));
   la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni (ai sensi della lettera cc));
   la previsione di obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute (ai sensi della lettera dd));
   l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (ai sensi della lettera ee));
   la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (ai sensi della lettera ff));
   la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anticontagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (ai sensi della lettera gg));Pag. 15
   l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche sopra indicate, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate (ai sensi della lettera hh)).

  Il comma 3 prevede che per la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, può essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito senza formalità le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.
  Evidenzia poi come l'articolo 2, al comma 1, stabilisca le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1.
  Più in particolare, tali misure sono adottate con:
   uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il decreto-legge n. 6 del 2020);
   uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (ipotesi non prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020).

  In ogni caso, i provvedimenti sopra citati, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
  Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, per la realizzazione degli interventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.
  In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, il comma 2 dà facoltà al Ministro della salute di adottare, con ordinanze di carattere contingibile e urgente (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978), le misure previste dall'articolo 1 del decreto-legge.
  A tale proposito, ricorda che lo stesso articolo 32 della legge n. 833 prevede l'emanazione di analoghe ordinanze del Presidente della giunta regionale e del Sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. Sono fatti salvi i poteri Pag. 16degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
  Rileva come molte delle misure e restrizioni adottate nel periodo emergenziale siano state inizialmente previste dalle ordinanze del Ministero della salute relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La principale caratteristica delle misure contenute in tali ordinanze è data dall'indicazione della loro efficacia, ovvero del loro mantenimento o modifica, per un periodo di tempo limitato o vincolato alla verifica quotidiana dell'andamento epidemiologico effettuata dai Tavoli di coordinamento delle regioni con le autorità centrali. Per il carattere fortemente limitativo delle libertà personali, tali misure sono state successivamente trasfuse nei DPCM citati.
  Il comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 833 del 1978. Sono pertanto fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei seguenti atti: decreti del Presidente del Consiglio; decreti dei Presidenti delle regioni; ordinanze del Ministro della salute; ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai sindaci e dai presidenti delle regioni. Continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data del 26 marzo, data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni (fino al 4 aprile 2020).
  In analogia con quanto già stabilito dal decreto-legge n. 6 del 2020, per gli atti adottati ai sensi del decreto-legge, il comma 4 prevede che i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti (di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000), siano dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 241 del 1990.
  Ricorda che, in base alla disciplina dei termini temporali suddetti (di cui al citato articolo 27, comma 1, della legge n. 340), gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.
  Il comma 5 stabilisce che i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del provvedimento in esame.
  L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità.
  Vengono così disciplinati, circoscrivendoli nei presupposti, nel contenuto e nell'efficacia, i poteri delle regioni (al comma 1) e dei comuni (al comma 2) di adottare misure di contrasto all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti (al comma 3).
  L'articolo intende rafforzare il potere di coordinamento statale nella gestione dell'emergenza, rispetto a quanto già previsto Pag. 17nel decreto-legge n. 6 del 2020 e nel decreto-legge n. 9 del 2020 (di cui il decreto-legge, all'articolo 5, dispone peraltro un'abrogazione parziale). La finalità è quella di evitare che l'efficacia di misure statali dirette a contenere la diffusione del virus, che presuppone comportamenti uniformi su ampia scala, possa essere ridotta dalla compresenza di altre iniziative istituzionali in contrasto. Siffatto coordinamento normativo, inoltre, rende più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l'individuazione delle disposizioni alle quali attenersi.
  La disposizione conferisce dunque ai DPCM centralità nella gestione dell'emergenza, attribuendo ad ogni altro provvedimento emergenziale un ruolo definibile come sussidiario, in quanto adottabile solo nelle more dell'adozione di tali decreti, con efficacia limitata a tale momento e con un contenuto tipico. L'articolo limita inoltre i poteri delle regioni e dei comuni nella gestione dell'emergenza in modo per molti aspetti analogo (ancorché più restrittivo) rispetto a quanto prevede l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge nei confronti del potere di ordinanza del Ministro della sanità, esercitabile solo per l'adozione di misure che manterranno la propria vigenza sino all'entrata in vigore dei DPCM.
  Dal momento in cui viene adottata una misura statale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge per fronteggiare l'emergenza in atto, essa prevale dunque (anche) su eventuali provvedimenti regionali (ai sensi del comma 1) e sulle ordinanze sindacali (ai sensi del comma 2), anche nel caso in cui tali provvedimenti siano posti in essere per ragioni di sanità sulla base della legge previgente (ai sensi del comma 3).
  Più nello specifico, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, qualora:
   a) ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario;
   b) tali situazioni interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso).

  La regione, nella definizione delle misure da adottare, è tenuta ad attenersi alle misure elencate all'articolo 1, comma 2.
  Il potere regionale è, inoltre, esercitabile nelle more dell'adozione dei citati DPCM e l'efficacia delle misure introdotte si esaurisce nel momento della loro adozione.
  Il comma 1 precisa inoltre che le misure regionali possono essere introdotte «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza» e «senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».
  In sintesi, le regioni possono emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni (essendo invece rimesso al sindaco analogo potere se l'emergenza è circoscritta al territorio comunale).
  La disposizione incide sul predetto potere di ordinanza della regione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 833, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
   presupposto giuridico, atteso che non è sufficiente l'emergenza sanitaria in corso, bensì occorre che si registri un aggravamento del rischio sanitario, a cui la regione dovrà fare riferimento nella parte motiva dell'ordinanza che intenderà adottare per farvi fronte;
   efficacia, che viene meno nel momento in cui il Governo adotta il DPCM diretto a fare fronte alla (medesima) situazione sopravvenuta, pertanto anche prima del termine di esaurimento dell'efficacia necessariamente recato nell'ordinanza. La disposizione in esame parrebbe presupporre, anche al fine di evitare che si determini incertezza in ordine a quali siano le disposizioni di volta in volta vigenti in un dato territorio, che il provvedimento governativo faccia esplicito riferimento Pag. 18alle misure della regione (rectius all'atto che le contiene) di cui si determina il venir meno dell'efficacia o, in alternativa, quanto meno alla specifica situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio regionale (o in una sua parte) da cui si possa dedurre il venir meno dell'efficacia del provvedimento regionale;
   contenuto: le misure devono essere più restrittive di quelle già vigenti, con la conseguenza che la regione non potrà «alleggerire» le misure statali adottate per la gestione dell'emergenza e afferire alle attività di competenza regionale, senza poter incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

  Il richiamo alle attività di competenza regionale parrebbe riferirsi alle competenze legislative di cui all'articolo 117, commi terzo (di tipo concorrente fra Stato e regioni) e quarto (di tipo residuale) della Costituzione, alle competenze regolamentari ai sensi del medesimo articolo 117, comma sesto (relative alle medesime materie cui è riconosciuta la competenza legislativa), della Costituzione, nonché alle competenze amministrative, ai sensi dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione (con riguardo alle funzioni non attribuite agli enti locali). Fra le competenze regionali segnala quella legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che è stata per gli aspetti che rilevano in questa sede disciplinata dallo Stato (peraltro prima della modifica del Titolo V della Costituzione nel 2001) con la più volte citata legge n. 833 del 1978.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di precisare la portata del riferimento alle «attività di competenza regionale», e, in particolare, se tale riferimento, in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo, debba essere inteso come ulteriormente limitativo delle prerogative regionali in materia sanitaria, di cui alla legge ordinaria (articolo 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978).
  Quanto al divieto dei provvedimenti regionali di incidere sulle attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l'economia, segnala come esso intersechi competenze sia statali, sia regionali, sulla base del riparto di competenze sancito dalla Costituzione. Rientrano infatti nella competenza legislativa (e regolamentare in ragione del parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari) residuale, spettante alle regioni: l'industria, il commercio e l'artigianato; mentre sono rimessi alla competenza concorrente: il commercio con l'estero e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, istituti creditizi a carattere regionale. Vi sono poi una serie di competenze, idonee a incidere, direttamente o indirettamente, sulle attività produttive, spettanti in via esclusiva allo Stato: ordinamento civile (materia a cui afferisce la disciplina dell'impresa), tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.
  Nel caso di un'emergenza epidemiologica, rilevano altresì ulteriori competenze statali, quali ad esempio la protezione dei confini nazionali e la profilassi internazionale, astrattamente idonee a riverberarsi sulle attività produttive.
  Dal quadro brevemente richiamato, il divieto previsto, per un verso parrebbe trovare fondamento nelle competenze esclusive statali e concorrenti, e per l'altro nell'articolo 120 della Costituzione, che attribuisce al Governo la facoltà di sostituirsi ad organi delle regioni (oltre che degli enti locali), fra l'altro, nel caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica».
  In tal caso la Costituzione impone alla legge di definire procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
  Quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, che consiste nell'affidamento di funzioni amministrative ad organi di livello superiore quando queste non possono essere adeguatamente svolte dal livello inferiore, esso parrebbe potersi misurare con l'invito delle autorità sanitarie ad una gestione globale (quindi persino Pag. 19sovranazionale) dell'emergenza in atto, che presuppone un forte coordinamento a livello centrale.
  Quanto al principio della leale collaborazione, segnala come l'articolo 2, comma 1, prescriva che i DPCM recanti misure di contenimento al contagio possano essere adottati previo parere (obbligatorio ancorché non vincolante):
   dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui esse riguardino una regione o alcune specifiche regioni;
   del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Inoltre ai medesimi rappresentanti delle autonomie territoriali spetta il potere di iniziativa dei DPCM.

  Il comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci, stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto «con le misure statali» «né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1».
  L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.
  In particolare, il comma 1 esclude che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale. Viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), già prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che, come già ricordato, viene abrogato.
  Chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM (ai sensi dell'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'articolo 3), è infatti soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.
  Resta invece sprovvista di sanzione la violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2.
  La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.
  In base al comma 2, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.
  La sanzione accessoria è prevista per le violazioni relative alla chiusura di cinema, teatri e altri luoghi di aggregazione (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i)), alle competizioni sportive e alla chiusura di centri sportivi (di cui al comma 2, lettera m), alla sospensione delle attività educative (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p)), delle attività commerciali (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u)), delle attività di somministrazione di bevande e alimenti (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v)), alla limitazione o sospensione delle attività professionali e di lavoro autonomo (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera z)) e alle limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa)).
  Ricorda che tale sanzione era già prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, come integrato dal successivo decreto-legge n. 14 del 2020, in base al quale la violazione degli obblighi imposti dalle misure «a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni». Anche questa previsione è abrogata dall'articolo 5 del decreto-legge.
  All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'autorità procedente può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, «ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione». Ai sensi del comma 4 tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.Pag. 20
  Inoltre, in base al comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). La sanzione aggravata è prevista «in caso di reiterata violazione della medesima disposizione».
  Le sanzioni amministrative dovranno essere applicate salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato; a tale fine il decreto-legge esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione di misure imposte per ragioni di sanità e segnatamente dunque dell'articolo 260 del regio decreto n. 1265 del 1934.
  Il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, prevedendo che l'accertamento è effettuato in base alla legge n. 689 del 1981.
  Al riguardo ricorda che, in base alla citata legge n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento: a) accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; b) pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; c) eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); d) accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); e) eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.
  La sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte dal Governo con DPCM (ai sensi dell'articolo 2), e dalle autorità regionali o comunali se ad essere violate sono le misure di contenimento introdotte dalla Regione o dal Sindaco (ai sensi dell'articolo 3).
  Il procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è sospeso fino al 15 aprile. Si applica infatti l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
  Il comma 6 introduce il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge.
  Requisito implicito della nuova fattispecie contravvenzionale è la legittimità della misura della quarantena, che il decreto-legge si limita a prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera e), senza peraltro disciplinarne direttamente tempi, modi e procedura.
  Non integra invece tale reato – bensì costituisce illecito amministrativo – l'inosservanza della «quarantena precauzionale» prevista quale misura limitativa dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrati dall'estero.
  La sanzione per il nuovo reato è individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza «di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo» prevista dall'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto n. 1265 del 1934), così come modificato dal comma 7 dell'articolo 4. Essa consiste Pag. 21dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
  Con riguardo al nuovo illecito penale, ricorda che la comminatoria delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda esclude la possibilità dell'oblazione. Trattandosi di contravvenzione, potrà essere commessa con dolo o anche solo con colpa.
  Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia).
  In merito rammenta che il citato articolo 452 del codice penale stabilisce le pene per le condotte colpose relative alle fattispecie di procurata epidemia (articolo 438 del codice penale) e di avvelenamento delle acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale). In particolare «chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» è punito, se la condotta è colposa, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (mentre se la condotta è dolosa è punita con l'ergastolo ai sensi dell'articolo 438). Rispetto al delitto di epidemia, in particolare, la contravvenzione si pone in un rapporto di gravità progressiva, sotto il profilo dell'entità del pericolo per la salute pubblica. L'epidemia colposa sarà configurabile, in luogo della contravvenzione in esame, se e quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone.
  Il comma 7 interviene sul citato articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie per inasprire le pene previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza «di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo». Le pene per il predetto reato, come risultanti dall'inasprimento, saranno quindi:
   l'arresto da 3 mesi a 18 mesi in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi;
   l'ammenda da 500 a 5.000 euro in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire.

  Resta invariata la previsione dell'aumento di pena se il fatto è commesso da persona «che esercita una professione o un'arte sanitaria».
  Il comma 8 regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame.
  Come sopra ricordato, l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 6 qualificava come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge stesso, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale.
  Il comma 8, abrogando le previsioni di cui al decreto-legge n. 6 e sostituendo le sanzioni penali con nuove sanzioni amministrative, stabilisce che queste ultime si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'intento della disposizione è di procedere a una depenalizzazione con riguardo ai fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo. Ciò significa, quanto ai fatti pregressi, che nessuno potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 2020 e che i procedimenti incardinati presso le procure dovranno essere archiviati. In assenza di tale disciplina transitoria, il principio di irretroattività, operante anche per gli illeciti amministrativi punitivi, avrebbe impedito l'applicazione delle sanzioni del nuovo illecito amministrativo ai fatti commessi prima della sua introduzione. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 196 del 2010 e n. 223 del 2018), che ha esteso la garanzia costituzionale del principio di irretroattività, di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione Pag. 22e all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in rapporto all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), alle disposizioni che introducono (o inaspriscono) sanzioni amministrative di carattere afflittivo-punitivo, come quella in esame.
  La disciplina dell'applicazione retroattiva delle sanzioni risulta compatibile con il principio di irretroattività di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, se e nella misura in cui non comporti una punizione dell'agente più severa di quella al quale lo stesso avrebbe potuto andare incontro sulla base della legge vigente al tempo del fatto, e che era da lui prevedibile e calcolabile in quel momento.
  Le violazioni pregresse oggetto della disposizione in esame saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro, che non è superiore al massimo dell'ammenda prevista per l'articolo 650 del codice penale (206 euro), alternativamente all'arresto.
  Tra le sanzioni amministrative introdotte dal comma 2 dell'articolo 4 vi è altresì, come sopra ricordato, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività. Tale norma riproduce sostanzialmente la sanzione accessoria a quella penale, già prevista nella disciplina abrogata dal decreto-legge stesso.
  Ricorda infatti che già il decreto-legge n. 6 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2020, all'articolo 3, comma 4, prevedeva che la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento del virus, a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali fosse sanzionata sempre in via accessoria con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
  Nulla è specificato in merito all'applicazione retroattiva di tali sanzioni accessorie. Tuttavia, la formulazione testuale del comma 8 riferisce l'applicazione retroattiva alle sole «sanzioni penali sostituite dalle sanzioni amministrative» e specifica che le nuove sanzioni «sono applicate nella misura minima ridotta alla metà» (formulazione difficilmente applicabile alla chiusura dai 5 ai 30 giorni).
  Al riguardo segnala l'opportunità di specificare se la nuova sanzione accessoria della chiusura debba o meno essere applicata retroattivamente.
  Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 507 del 1999 (depenalizzazione dei reati minori) prevede, all'articolo 100, analogamente a quanto previsto nel decreto-legge in esame, che le disposizioni del decreto legislativo stesso che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Lo stesso articolo 100 tuttavia prevede esplicitamente che alle violazioni anteriori non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie
  Lo stesso comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999. Il richiamo a tali articoli è operato ai fini della disciplina dei procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Inoltre, il rinvio contenuto nell'articolo 101 all'articolo 16 della legge n. 689 del 198, consente, anche per le sanzioni applicate retroattivamente, il pagamento in forma ridotta (somma ridotta di un importo pari ad un terzo del massimo della pena edittale), entro il termine di sessanta giorni.
  In particolare l'articolo 101 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 dispone che, se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal decreto legislativo stesso sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il Pag. 23decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. La disposizione fa salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
  L'articolo 102 detta la disciplina della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. La disposizione prevede inoltre (al comma 5) che entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il quale prevede che se il pagamento è effettuato entro 60 giorni, esso può essere ridotto di un terzo rispetto al massimo della pena edittale, ovvero se più favorevole al doppio del minimo. Consistendo le sanzioni amministrative retroattive nel pagamento di una somma fissa di 200 euro, la riduzione di un terzo dovrebbe essere applicata su tale importo. Per le sanzioni retroattivamente applicabili, dunque, sarà comminata una sanzione fissa di 200 euro (corrispondente alla metà del minimo della nuova sanzione). La sanzione è quindi la medesima anche per violazioni di differente gravità.
  Ricorda, al riguardo, che anche in occasione dell'intervento di depenalizzazione del 2016 (decreto legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 3) – è stata prevista l'applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte al posto di quelle penali. In tale occasione tuttavia non è stata introdotta una sanzione fissa, ma una disposizione che impediva l'irrogazione retroattiva di una sanzione amministrativa pecuniaria «per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale».
  In relazione al tema del sindacato di proporzione della pena da parte della Corte costituzionale, ricorda che la stessa ha affermato che «previsioni sanzionatorie rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbano rispondere al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 212 del 2019), dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione. La giurisprudenza costituzionale più recente ha infatti precisato come il principio, in origine enunciato con riferimento alle sanzioni penali, «di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» (sentenza n. 112 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 88 del 2019).
  Il comma 9 dell'articolo 4 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato nelle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Il richiamato personale, potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nelle operazioni di controllo del territorio di cui all'operazione «Strade sicure», da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020.
  Ricorda in merito che il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da corona virus, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5 del decreto-legge, aveva previsto la possibilità che il prefetto si avvalesse delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto.
  Il medesimo comma 9 prevede, inoltre, che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.Pag. 24
  In relazione alla disposizione, osserva come essa, così come la relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al decreto-legge, non specifichino le unità di personale militare poste a disposizione dei prefetti. Peraltro, tale dato non è evincibile dal precedente decreto-legge n. 6 del 2020, che recava un'analoga norma.
  Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:
   1) il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
   2) il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
   3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

  L'articolo 5 reca le disposizioni finali. In particolare, esso dispone, al comma 1, l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato (S. 1746).
  Rammenta che il decreto-legge n. 6 del 2020 ha rappresentato la prima cornice giuridica per l'adozione delle misure di contrasto all'epidemia, cornice ora sostituita da quella offerta dal provvedimento in esame. Quanto all'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020, la disciplina della materia è ora affidata all'articolo 3 del decreto-legge in esame.
  Sono esclusi dall'abrogazione il comma 6-bis dell'articolo 3 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020.
  Il predetto comma 6-bis dell'articolo 3 – introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge n. 18 del 2019 (cosiddetto «Cura Italia) – prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia può escludere la responsabilità del debitore e il conseguente obbligo di risarcimento del danno ex articoli 1218 e 1223 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.
  L'articolo 4, anch'esso escluso dall'abrogazione, reca l'incremento dello stanziamento per fronteggiare l'epidemia previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria.
  Con riferimento all'abrogazione di una norma di un decreto-legge ancora in corso di conversione ricorda che il Comitato per la legislazione, in una precedente analoga occasione – anteriore però all'emergenza in corso – (nel parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019) aveva raccomandato al Governo di «evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari».
  I commi 2 e 3 dell'articolo 5 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 ed è pertanto entrato in vigore il 26 marzo).Pag. 25
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente rileva come le misure recate dal decreto-legge rientrino in primo luogo nelle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
  Viene altresì in rilievo, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, la materia «attività produttive», che non può essere incisa dalle ordinanze regionali. Pur trattandosi di materia in parte riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), l'imposizione di tale limite pare potersi fondare sull'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che consente allo Stato, a determinate condizioni, di sostituirsi a organi dello Stato nel caso «di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica».
  Quanto all'articolo 4 del decreto-legge, vengono altresì in rilievo gli ambiti di competenza statale in materia di «ordinamento civile e penale» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché, per la disposizione che consente ai prefetti di avvalersi delle forze armate nell'attuazione delle misure di contenimento, la materia «difesa e Forze armate» di cui all'articolo 117, secondo comma lettera d), della Costituzione.
  Sulle misure previste dal decreto-legge assumono al contempo rilievo le previsioni stabilite nella Parte I della Carta costituzionale (Diritti e doveri dei cittadini).
  Quanto alla possibilità, con legge regionale, di concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che ciò può avvenire purché nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.
  In merito alla conformità con altri princìpi costituzionali la Corte costituzionale ha, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (sentenze n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982).
  Così, in primo luogo intervenendo in relazione a quanto sancito dall'articolo 13 della Costituzione («Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge») la Corte ha sottolineato come il nucleo irriducibile di tale diritto implichi che le eventuali restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, potranno intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali (sentenza n. 1 del 1956).
  A sua volta, in merito all'articolo 16 della Costituzione secondo cui «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di Pag. 26sanità o di sicurezza» – che come evidenziato dalla Corte (nella sentenza n. 419 del 1994) presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale – ha posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964).
  Al contempo, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
  Tale tutela implica e comprende – oltre che misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte ha evidenziato come «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996).
  In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
  La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).
  Alla luce delle misure disposte dal provvedimento in esame, richiama infine le principali previsioni costituzionali che assumono rilievo nel quadro complessivo di riferimento.
  In base all'articolo 14 della Costituzione «il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».
  L'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi.
  Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
  La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, all'articolo 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940,all'articolo 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.
  La giurisprudenza costituzionale ha in proposito posto in evidenza, a partire dalla sentenza n. 2 del 1966, come i comprovati motivi s'identifichino nella espressa motivazione, contenuta dal provvedimento di divieto che dia, in modo circostanziato, atto della «notevole probabilità del pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità» nel caso in cui si svolga una determinata riunione.
  A sua volta, l'articolo 41 della Costituzione, nell'affermare il principio di libertà Pag. 27dell'iniziativa economica privata, specifica come questa non possa svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
  La Corte costituzionale ha evidenziato come nei casi in cui le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica, essa ha il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei diritti. Tale potere concerne «la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo» (sentenze n. 63 del 1991; n. 446 del 1988; n. 20 del 1980; n. 65 del 1966).
  Formula quindi una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, rileva anzitutto, con riferimento al contenuto del decreto-legge, che si è arricchito di numerosi contenuti nel corso dell'esame al Senato, come in esso sia rifluito anche il contenuto di altri 3 decreti-legge adottati dal Governo in materia: si tratta del decreto-legge n. 9 del 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, del decreto-legge n. 11 del 2020, che ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, e del decreto-legge n. 14 del 2020, che ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Preannuncia che fornirà una sintesi del decreto-legge, ordinata secondo le molteplici materie trattate.
  In tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19.
  In sintesi:
   viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19; viene altresì incrementata di 100 milioni di euro la quota del finanziamento Pag. 28sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1);
   viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato); tali unità di personale sono destinate agli uffici periferici (articolo 2);
   viene previsto sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori sociosanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto (articolo 2-bis);
   viene consentito, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale e vengono dettate norme transitorie sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (articolo 2-ter);
   viene previsto che le Regioni (articolo 2-quater), per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   vengono dettate alcune norme transitorie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; in tale ambito temporale, si consente: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta (articolo 2-quinquies);
   viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'articolo 18 del decreto-legge (articolo 2-sexies);
   vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di Pag. 29accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3);
   viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi da questa data), di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (recate il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (articolo 4);
   al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale; per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso; le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (articolo 4-bis);
   vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (articolo 5-bis);
   vengono previsti specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido (articolo 5-ter);
   il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (5-quater):
   vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori: l'intervento è volto all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento necessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19 (articolo 5-quinquies);
   si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi, delle pause, ferie, turni notturni,), purché venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale (articolo 5-sexies);
   viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche Pag. 30di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri (articolo 10);
   per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, viene incrementato di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale (articolo 11);
   viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari; per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (articolo 12);
   viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea; le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 14 del 2020 e nei limiti delle risorse ivi previste (articolo 13);
   in considerazione della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e dell'emergenza in atto, viene considerata non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti affetti da Covid-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori (articolo 14);
   per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid-19, limitatamente al periodo dell'emergenza, viene consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura diretta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (articolo 15);
   vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti (articolo 16);
   sono previste disposizioni concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (articolo 17);
   viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge n. 14 del 2020, (articolo 18);
   viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con Pag. 31una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 22-bis);
   si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato. In particolare, si stabilisce che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo. Si introducono altresì disposizioni transitorie valide, in particolare, per gli studenti iscritti al suddetto corso di laurea alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per i laureati in medicina e chirurgia il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi; si dispone inoltre che il MUR e le università adeguano con modalità semplificate gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (articolo 102, commi da 1 a 4);
   si prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio, secondo le modalità alternative di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016 e, cioè, tramite una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; inoltre, si dispone che, per la durata dell'emergenza, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi secondo le modalità alternative sopra indicate (articolo 102, comma 5).

  Il decreto-legge inoltre conferma ed estende a tutto il territorio nazionale numerose misure introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020.
  In particolare, il citato decreto-legge n. 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale misura viene estesa al territorio nazionale ed ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
  È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68).
  Analogamente, il decreto-legge (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge n. 9 del 2020, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, e prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Ricorda in merito che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
  Si prevede inoltre, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, Pag. 32che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto del MEF sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.
  Il decreto-legge introduce inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e tesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Ricorda le seguenti misure:
   la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita IVA di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti;
   l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62);
   l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);
   la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65);
   viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto tax credit per le edicole (articolo 98);
   la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

  È anticipata dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  È differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-bis, introdotto al Senato).
  Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.
  In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati Pag. 33per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55).
  È altresì differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107).
  Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi cosiddetti Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, e la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e di quello per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69).
  L'articolo 70, che disponeva, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto liquidità»).
  Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 sia il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (all'articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (articolo 54).
  Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
  Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.
  Sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 54-quater, introdotto al Senato).
  Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge:
   autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (articolo 5);
   prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede Pag. 34o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al DPCM del 1o marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-bis, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020).
  In tale contesto segnala che l'articolo 49 del decreto-legge, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato);
   concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (articolo 56);
   concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57);
   prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al DPCM 1o marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (articolo 72-ter, che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 2020);
   autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (articolo 80).

  Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, segnala, in particolare, che il decreto-legge:
   incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale i Pesi diversi da quelli dell'UE nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia (articolo 54-bis, che riproduce il testo dell'articolo 27 decreto-legge n. 9 del 2020);
   autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59);
   prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58);
   istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (articolo 72, comma 1).

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  Per quanto attiene alle misure a tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50).
  In materia di confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) si consente di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51).
  Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).
  Sempre per quanto riguarda le assicurazioni, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. È inoltre prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125).
  In materia di diritto societario sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).
  Si consente inoltre un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106).
  Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in Pag. 36tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile.
  Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:
   vengono previste disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive – per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi da 1 a 4);
   l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto – nel 2020 e per un massimo di nove settimane – anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (articolo 19, comma 5);
   si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (articolo 20);
   si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (articolo 21);
   viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22);
   si dispone che i datori di lavoro che accedono ai suddetti trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) in deroga a determinate previsioni normative che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 19-bis, introdotto dal Senato);
   si dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario sono concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi ai datori di lavoro operanti nei comuni della cosiddetta zona rossa, individuati dal DPCM 1o marzo 2020 (articolo 19, commi da 10-bis a 10-quater, articolo 20, commi 7-bis e 7-ter, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, introdotti al Senato); ulteriori quattro settimane (non cumulabili con i predetti ulteriori tre mesi) sono invece concesse, in determinati casi, ai datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (articolo 22, comma 8-quater, introdotto dal Senato).

  Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare:
   a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica, vengono riconosciuti:Pag. 37
    ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore – un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (articolo 23, commi 1, 3 e 4, e articolo 25, comma 1);
    la possibilità (prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articolo 23, comma 8, e articolo 25, comma 3);
   ai lavoratori dipendenti privati – in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore – il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (articolo 23, comma 6);
   viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti soggetti, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:
    liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (articolo 27);
    lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28);
    lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (articolo 29);
    operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30);
    lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (articolo 38);
    titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.) (articolo 96);
   si prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);
   il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) viene equiparato a malattia (non computabile ai fini del periodo di comporto) Pag. 38per i lavoratori del settore privato e a degenza ospedaliera per i lavoratori pubblici (articoli 26 e 87);
   viene istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44);
   si dispone che fino al termine dell'emergenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono cedere le ferie e i riposi maturati fino al 31 dicembre 2019 (articolo 87, comma 4-bis, introdotto al Senato).

  In conseguenza dell'emergenza epidemiologica, viene prevista la sospensione o la proroga dei termini connessi a determinate prestazioni o attività. In particolare, vengono prorogati:
   i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola, portandoli, rispettivamente, a centoventotto giorni (in luogo di sessantotto) dalla cessazione del rapporto di lavoro e al 1o giugno 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 (articolo 32 e articolo 33);
   al 20 marzo 2020, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 (articolo 60).

  Inoltre, vengono sospesi:
   fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (articolo 37, comma 1);
   fino al 30 giugno i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2);
   fino al 1o giugno 2020, i termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (articolo 34);
   fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per determinati soggetti (imprese turistiche, federazioni sportive, teatri, bar, ecc.); i versamenti sospesi sono poi pagati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le federazioni sportive) (articolo 61);
   per due mesi dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità connesse al godimento di determinate prestazioni (quali reddito di cittadinanza, CIG, NASpI e DIS-COLL), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio; la sospensione non opera per le offerte di lavoro congruo nell'ambito del comune di appartenenza (articolo 40);
   per 60 giorni dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (articolo 46);
   per 60 giorni dal 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica (articolo 87, comma 5);
   le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS (articolo 41);
   per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 1o giugno 2020, il decorso di alcuni termini temporali relativi a prestazioni a carico dell'INAIL (ossia i termini di decadenza relativi alle domande di prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di prescrizione per le azioni giudiziali relative alle medesime prestazioni, nonché i termini per la domanda di revisione della rendita di inabilità che scadrebbero nel suddetto periodo (articolo 42).

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  Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:
   che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, commi da 1 a 4);
   che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 39);
   un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (articolo 39, comma 2);
   allo scopo di promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, l'aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, a tal fine modificando la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (articolo 87-bis, introdotto al Senato).

  In materia di politiche sociali il decreto – legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonché misure di carattere sociale, necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi:
   per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, viene prevista la non applicabilità del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato (2-septies);
   viene data facoltà ai comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità (4-ter);
   viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale (articolo 18-bis);
   a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (articoli 23 e 25);
   viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (articolo 24);
   viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore; entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni Pag. 40dell'assemblea ordinaria; per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale; nel corso dell'esame al Senato, sono state aggiunte alcune previsioni; è stato chiarito che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali; inoltre, per il solo 2020, il comma 3-bis ha modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno); il rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio nel caso in cui la scadenza di tale termine ricada all'interno del periodo emergenziale vale anche per le Associazioni e Fondazioni, le Associazioni non riconosciute e i Comitati nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, per i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, lo stesso differimento di termini è applicato alle associazioni, riconosciute o non riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 35);
   vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili; per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19; non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità (articolo 47);
   viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti; le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard, mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività; i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi (articolo 48);
   vengono estese alcune agevolazioni fiscali – ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione; viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, Pag. 41di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente (articolo 71-bis);
   viene disposta, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico); nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il rinvio al decreto – legge n. 6 del 2020 per la definizione della platea dei destinatari, aggiornando così la misura alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale; agli oneri, stimati in 500 mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia (articolo 90-bis).

  Con riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti materiali di diretta competenza della I Commissione si segnalano le misure relative alla pubblica amministrazione: in primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze (articolo 122).
  Al contempo, è disposta:
   la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020; la disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (articolo 103, commi 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
   l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; la disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali;
   sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (articolo 103, commi 2 e 6);
   la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020; resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (articolo 104).

  Al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente l degli allievi alle amministrazioni.
  Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (articolo 74, commi 7-bis e 7-ter).
  Le pubbliche amministrazioni sono anche autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e Pag. 42fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 75).
  La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
  Sono altresì confermati (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (articolo 76).
  È disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1o marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (articolo 116).
  Ancora con riferimento agli ambiti materiali di diretta competenza della I Commissione, in merito al funzionamento degli enti locali è consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (articolo 73).
  Sotto altro profilo, sempre attinente alle competenze della I Commissione, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (articolo 81).
  Interessano in parte gli ambiti di competenza della I Commissione le previsioni che autorizzano la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74) e recano norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia.
  In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi, volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:
   si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (articolo 75, già richiamato);
   si apporta una modifica al comma 18 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (articolo 91, comma 2);
   si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni Pag. 43caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (articolo 99, comma 3).

  Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:
   presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 113, comma 1, lettera a);
   presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (articolo 113, comma 1, lettera b));
   presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (articolo 113, comma 1, lettera c));
   versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (articolo 113, comma 1, lettera d)).

  Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (articolo 113-bis).
  In materia di energia si segnalano i seguenti interventi:
   si demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1o marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; l'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 72-bis, inserito dal Senato, che riproduce il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 9 del 2020);
   si prevedono proroghe di termini relativi a varie fasi delle procedure in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (articolo 125-bis, introdotto dal Senato).

  Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, disciplinare la valutazione nello stesso periodo, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale.
  In particolare:
   si prevede che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non possono Pag. 44effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità; sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (articolo 121-ter);
   si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-ter);
   si incrementano di 85 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale; l'incremento è destinato: per 10 milioni di euro, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per 70 milioni di euro, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per 5 milioni di euro a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità; per le prime due finalità sopra indicate, sono altresì stanziati 2 milioni di euro per il 2020 a favore delle scuole paritarie (articolo 120, commi da 1 a 3, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7);
   si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'anno scolastico 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi da 4 a 7);
   si prevede che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie; inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza (articolo 121);
   si autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77).

  Inoltre, si prevede:
   che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia scolastica che non hanno potuto prendere servizio il 1o marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (articolo 121-bis);
   che, fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-bis);
   è previsto un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda Pag. 45la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso); sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (articolo 88-bis, commi da 8 a 10).

  Inoltre, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lettera h)), 3 e 4).
  Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.
  In particolare:
   si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento; per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato si prevede anche che le Commissioni valutatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza; le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM. (articolo 101, commi da 2 a 4, 6-ter e 7);
   si prevede che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018/2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria; le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (articolo 101, commi 1, 5 e 7).

  Inoltre, si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (articolo 101, comma 6) e si prevede che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche (articolo 101, comma 6-bis).
  Ancora, si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a 50 milioni di euro; di tali risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati (articolo 100, comma 1).
  Quanto al settore della ricerca, oltre al Fondo, si prevede:Pag. 46
   la proroga, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza; con riferimento ai profili di competenza della I Commissione tale previsione non si applica, però, all'ISTAT, per il quale si specifica che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 (articolo 100, co. 2, primo periodo);
   la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di nomina (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009) dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa (articolo 100, comma 2, secondo periodo);
   la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 – e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento – su richiesta dei beneficiari di agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano (articolo 100, comma 3);

  Più in generale, con riferimento a un profilo di interesse anche della I Commissione si dispone una proroga di tre mesi del termine per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, per i quali l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2020 prevedeva l'adozione entro il 30 giugno 2020 (articolo 116).
  Con riferimento al settore dei trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei termini dei versamenti dell'IVA che scadono nel mese di marzo (articolo 61, comma 1), per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (articolo 61, comma 2, lettera n), per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (comma 2, lettera o) e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (comma 2, lettera p). I versamenti vanno effettuati entro il 31 maggio 2020 (articolo 61, comma 4).
  Per quanto riguarda il settore aereo:
   con riferimento alla situazione di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8);
   si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2);
   si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi Pag. 47crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94).

  Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede (articolo 92, commi da 1 a 3):
   la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020);
   la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali, fino al 31 luglio 2020, comunque con pagamento entro il 31 dicembre 2020;
   il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge;
   la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92, comma 2);
   la possibilità del comandante della nave, ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, di stipulare, fino al 31 agosto 2020, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, in forma scritta anziché per atto pubblico, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione (articolo 103-bis, secondo periodo).

  Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale:
   si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada (articolo 92, comma 4);
   si dispone un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative (articolo 93);
   si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada sia ridotto del 30 per cento anche se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti (articolo 108, comma 2);
   si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125, comma 2);
   a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-bis), nonché si attribuisce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, escluse quelle aggiudicate alla data del 23 febbraio 2020 (articolo 92, commi 4-ter e 4-quater);
   si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Pag. 48Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena (articolo 92, comma 4-quinquies);
   si differisce al 1o gennaio 2021 l'efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (articolo 92, comma 4-sexies).

  Con riferimento agli impianti a fune si prevedono:
   la proroga di dodici mesi dei termini per lo svolgimento nell'anno 2020 delle attività tecniche e amministrative (revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive) previste per funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni e ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico (articolo 62-bis);
   norme per consentire gli interventi urgenti di ripristino dell'impianto di Funivie Spa di Savona, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario, nonché la possibilità per la regione Liguria di erogare nel 2020 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a lavorare in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo tale impianto (articolo 94-bis).

  Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame in Senato, hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche.
  In particolare:
   per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, il provvedimento detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali; in particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari; specifiche disposizioni sono poi volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto; sulle scadenze dettate dall'articolo 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio;
   per la giustizia amministrativa, sono previsti la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali, la decisione con decreto monocratico per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, la decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020 di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, e l'adozione di misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 83 (articolo 84);
   in materia di giustizia contabile, oltre all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, sono previste norme specifiche in tema Pag. 49di controllo preventivo di legittimità, al quale non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica, e di controversie pensionistiche, che passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (articolo 85).

  Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge:
   autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del codice dei contratti (articolo 86);
   estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare nonché per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020;
   estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124).

  Ulteriori misure concernono:
   la possibilità che il Capo della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; sono altresì stabiliti i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione; la possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), ovvero fino al termine al quale sarà ulteriormente prorogato lo stato di emergenza (articolo 6);
   la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1);
   la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119);
   la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (articolo 118).

  Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede anzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107).
  In particolare:
   si interviene sul termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e Pag. 50degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020;
   si dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario; sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale (ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020);
   si differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva;
   si consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;
   si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;
   si prevede il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;
   si stabilisce, fino al 31 dicembre 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

  Con riferimento agli ambiti di interesse della I Commissione, si stanziano risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica (articolo 115).
  Si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (articolo 107-bis).
  Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (articolo 109).
  Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (articolo 111) e dagli enti locali (articolo 112) con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.
  Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (articolo 110).
  Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura.
  In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, Pag. 51con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di 80 milioni e di 50 milioni di euro (articolo 89).
  Con riferimento ai soggetti che lavorano in tali settori si prevede:
   la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lettere c), e), g), q), s), 3 e 4);
   il riconoscimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, la quale è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di 48,6 milioni di euro per il 2020 (articolo 38);
   la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per «copia privata» incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (articolo 90).

  Inoltre, come precisato con comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni – altre disposizioni del decreto – legge. In particolare:
   il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di 300 milioni di euro per il 2020 (articolo 44);
   gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo (articolo 27).

  Tutti i lavoratori possono altresì beneficiare del sistema di integrazione salariale.
  Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).
  Per quanto riguarda gli interventi nel settore dell'informazione, essi intendono Pag. 52garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti.
  In particolare:
   si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lettera s), e 4);
   si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto (articolo 98, comma 1);
   per il 2020, si amplia l'ambito soggettivo e oggettivo relativo alle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 145 del 2018) (c.d. tax credit edicole). In particolare, si estende la disciplina alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita; si ampliano le fattispecie di spesa compensabili includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; si incrementa (da 2.000 a 4.000 euro) l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 98, comma 2).

  Con riferimento al settore delle comunicazioni:
   si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82);
   si dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio e soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali (articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5); si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienicosanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio (comma 5). Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (articolo 82, comma 6).Pag. 53
  Con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che sia prorogato fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni; viene inoltre eliminata la limitazione ai soli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, che era inizialmente prevista nella proroga (articolo 117, modificato dal Senato).
  Con riferimento al settore postale si prevedono specifiche modalità, coerenti con l'esigenza di salvaguardare la salute degli operatori postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale (articolo 108, comma 1).
  Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna degli invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo e la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020.
  I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi (articolo 108, comma 1-bis).
  Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.
  In particolare, si dispone:
   la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 61, comma 1, 2, lettera b), e comma 5);
   la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini indicati al punto precedente, per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, comma 1, 2, lettera b), e comma 4);
   la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95);
   il riconoscimento in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro (articolo 96).

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  Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede:
   la possibilità, per le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane; il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (articolo 22);
   un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28);
   un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30);
   la proroga dal 31 marzo 2020 al 1o giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (articolo 32).

  Viene, poi, stabilito:
   la possibilità per ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 49);
   l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72);
   l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, commi 1, 1-bis e 1-ter);
   la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC; vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (articolo 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2-undecies e 3-quinquies);
   l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (articolo 78, comma 2);
   la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
   l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi Pag. 55del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-quinquies);
   la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici; è reso poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (articolo 78, commi 2-sexies e 2-decies);
   la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (articolo 78, commi 2-duodecies e 2-quaterdecies);
   la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (articolo 78, comma 2-quinquiesdecies);
   l'incremento di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3);
   l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF – Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (articolo 78, comma 3-bis);
   l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse;
   la possibilità per gli imprenditori agricoli, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (articolo 78, comma 3-ter);
   la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (articolo 78, comma 3-quater);
   la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (articolo 78, commi 3-sexies e 3-septies);
   la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (articolo 78, comma 3-octies);
   la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (articolo 78, comma 3-novies);
   la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1o marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (articolo 78, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies);
   la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1o marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-sexies);
   la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega Pag. 56agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (articolo 78, comma 4-septies);
   l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (articolo 78, comma 4-octies)
   l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 78, comma 4-novies);
   la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (articolo 103-bis);
   l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela – dal quarto al sesto grado – entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (articolo 105).

  Per quanto concerne il comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico (che interessa anche gli ambiti di competenza della I Commissione, per quanto attiene alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9).
  In particolare:
   si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (articolo 7);
   si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (articolo 8);
   si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento;
   si autorizza inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (articolo 9);

  Con ulteriori norme:
   si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19 (articolo 73-bis, introdotto al Senato);
   si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID –19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Pag. 57prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).

  Inoltre:
   viene integrato di 253 unità il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo «Strade sicure»; l'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, e a tale scopo si autorizza per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario; viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione «Strade sicure» può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19 e si introduce una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono sono posticipate al 31 maggio 2020 (articolo 74-ter, introdotto al Senato);
   sono estese ai procedimenti penali pendenti presso la magistratura militare le disposizioni previste dall'articolo 83 in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 21);
   si prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio (articolo 87, comma 6).

  In relazione agli ambiti di diretta competenza della I Commissione, segnala, in materia di immigrazione, una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-bis).
  A tale fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.
  Viene poi introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.
  Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali).
  Inoltre, viene data facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.
  In secondo luogo, il decreto-legge estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies).
  Segnala altresì la disposizione che, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo Pag. 58n. 165 del 2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.
  In materia di edilizia e urbanistica segnala le seguenti norme, introdotte durante l'esame al Senato:
   la previsione di una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (articolo 65, commi 2-ter e 2-quater);
   la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (articolo 103, comma 2-bis).

  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di conversione, il comma 1 dell'articolo 1 prevede, come di consueto, la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 con le modifiche apportate dal Senato.
  Il comma 2 dell'articolo 1 abroga i decreti – legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020, il cui contenuto è rifluito, come ricordato in precedenza, nel decreto-legge durante l'esame al Senato. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti –legge. Tale abrogazione è motivata dal venir meno delle esigenze di conversione, avendo il Governo inserito le relative previsioni nel decreto-legge n. 18 del 2020.
  In proposito segnala che già il testo originario del decreto-legge abrogava specifiche disposizioni dei decreti-legge ora integralmente abrogati e peraltro tutti ancora in corso di conversione; in particolare, l'articolo 84 abrogava l'articolo 3 del decreto-legge n. 11 del 2020; l'articolo 85 abrogava l'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2020; l'articolo 102 abrogava l'articolo 29 del decreto-legge n. 9 del 2020; per tutte queste disposizioni comunque il maxiemendamento approvato dal Senato ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento al testo del decreto-legge; inoltre ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2020 (misure urgenti per il contrasto per l'epidemia da COVID-19), entrato in vigore il 26 marzo 2020 e attualmente all'esame della Camera (C. 2447), ha abrogato un'ulteriore disposizione del decreto-legge n. 9 del 2020 (l'articolo 35).
  Con riferimento alle competenze dirette della I Commissione richiama, in tale ambito, il comma 3, il quale con disposizione di carattere generale, introdotta durante l'esame preso l'altro ramo del Parlamento, riprendendo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge C. 2442, assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevede la proroga – ovvero il differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020.
  La proroga è configurata come mobile, cioè decorre dal termine di scadenza previsto da ciascuna disposizione di delega legislativa, per i termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  Diversamente, per i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione, la proroga di tre mesi è fissa e decorre dalla predetta data di entrata in vigore della legge di conversione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi delega.
  Da un'analisi complessiva delle disposizioni di delega in scadenza nel periodo temporale previsto dalla disposizione, ovvero dal 10 febbraio al 31 agosto 2020, Pag. 59rileva come risulterebbero in particolare oggetto della proroga di 3 mesi le seguenti deleghe:
   1) legge 3 maggio 2019, n. 37, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018:
    articolo 7, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro il 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 26 maggio 2020) un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi: presentato alle Camere (AG 164).
   2) legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione:
    articolo 1, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore;
    articolo 5, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo;
    articolo 6, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
    articolo 7, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ristrutturazione e ripristino o costruzione di impianti sportivi;
    articolo 8, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile relativi a vari organismi sportivi;
    articolo 9, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

  In taluni casi le previsioni di delega legislativa prevedono termini ulteriori per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (il cui termine è previsto in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo iniziale).
  Ad esempio, per quanto riguarda l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi che il Governo può adottare, risulterebbe oggetto della proroga di tre mesi disposta dalla disposizione in esame il termine della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 32 del 2018 (strumenti assicurativi in agricoltura), il cui termine attuale di scadenza è il 28 aprile 2020.
  Ulteriori previsioni di delega, che rientrano nel campo di applicazione della proroga prevista dalla disposizione in esame, sono contenute nelle leggi annuali di delegazione europea, per il recepimento di direttive dell'Unione europea. In tali casi il termine di recepimento è, di norma, fissato sulla base del termine di attuazione previsto da ciascuna direttiva UE (4 mesi prima) oppure, nel caso tale termine sia scaduto o scada nei tre mesi successivi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.Pag. 60
  Segnala peraltro che, in considerazione del notevole impatto che la pandemia sta avendo sulle capacità delle amministrazioni degli Stati membri, la Commissione europea ha concesso la sospensione di alcuni termini previsti nell'ambito delle procedure di infrazione. In particolare, sono prorogati fino al 15 giugno 2020 i termini per le risposte alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati (notificati il 24 gennaio e il 13 febbraio 2020 ai sensi degli articoli 258, 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE), nonché per la comunicazione delle misure adottate dagli Stati membri (ai sensi del medesimo articolo 260, paragrafo 1).
  Relativamente a tali fattispecie, la gran parte delle deleghe «aperte» sono previste dalle ultime leggi di delegazione europea e, in particolare, dalla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019, entrata in vigore il 2 novembre 2019), la quale prevede:
   all'articolo 1, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui all'allegato A;
   all'articolo 4: il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);
   all'articolo 5: il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 maggio 2020) uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

  In attuazione di tale legge, taluni schemi di decreto legislativo sono già stati presentati alle Camere per l'espressione del prescritto parere parlamentare e sono in corso di esame. In taluni casi trova altresì applicazione la disposizione, prevista dalla legge di delega, sullo «scorrimento dei termini» – volta a consentire alle Camere di disporre del tempo previsto dalla legge per l'espressione del parere parlamentare anche nel caso di scadenza ravvicinata della norma di delega – il termine di scadenza della delega risulta posticipato di tre mesi. A tale ultimo termine si applicherebbe pertanto la previsione della proroga di tre mesi prevista dalla disposizione in esame.
  In tale ambito richiama, in particolare, i seguenti Atti del Governo (A.G.) di attuazione delle previsioni della legge di delegazione europea 2018 assegnati alle Camere per l'espressione del parere parlamentare per i quali la scadenza della delega è fissata al 2 febbraio 2020 (3 mesi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge di delegazione) e che risulta attualmente prorogata al 2 maggio 2020 in virtù dell'applicazione della previsione sullo scorrimento dei termini, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012:
   A.G. 147 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
   A.G. 149 – Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
   A.G. 151 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; segnala Pag. 61che è aperta la procedura di infrazione n. 2019/0279 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1371;
   A.G. 152 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;
   A.G. 153 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro;
   A.G. 156 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato; segnala che è aperta la procedura di infrazione n. 2019/0329 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/410;
   A.G. 157 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; segnala che è aperta la procedura di infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e che il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha presentato ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia (causa n. C-744/19);
   A.G. 158 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; ricorda che l'Italia è interessata a una procedura di infrazione n. 2018/2258 per violazione del diritto dell'UE con particolare riferimento alla direttiva 2012/27/UE, sull'efficienza energetica, oggetto di modifica della direttiva UE 2018 /844.

  Per tali atti, il termine per l'esercizio della delega – e quindi entro il quale deve essere emanato lo schema di decreto legislativo – sarebbe dunque prorogato al 2 agosto 2020 (3 mesi dalla scadenza della disposizione di delega, come determinata per le leggi di delegazione europea dal citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012) ovvero, qualora la legge di conversione del decreto-legge in esame entrasse in vigore dopo il 2 maggio, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge.
  Segnala altresì altri atti del Governo (A.G.) assegnati alle Camere per l'espressione del parere parlamentare per i quali la scadenza della delega rientra nella finestra temporale 10 febbraio – 31 agosto 2020:
   A.G. 155 – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario; scadenza delega: 10 giugno 2020;
   A.G. 162 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; scadenza delega: 25 maggio 2020 per le disposizioni di carattere generale e 25 giugno 2020 per le disposizioni a tutela dei consumatori (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);Pag. 62
   A.G. 166 – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020);
   A.G. 167 – Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020);
   A.G. 168 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020);
   A.G. 169 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020).

  Per tali atti, il termine per l'esercizio della delega – e quindi entro il quale deve essere emanato lo schema di decreto legislativo – sarebbe dunque prorogato di 3 mesi sulla base delle previsioni della disposizione in esame.
  Ricorda, infine, gli schemi di decreto legislativo – il cui termine di scadenza della delega rientra nella finestra temporale oggetto del provvedimento in esame – su cui è già stato espresso il parere parlamentare e che sono in attesa di concludere il proprio iter in via definitiva (quale, a titolo esemplificativo, lo schema decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea – AG 143; lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 – AG 154).
  La legge di delegazione 2018 reca, altresì, delega per l'attuazione delle seguenti direttive UE, il cui termine scade nel medesimo arco temporale (10 febbraio – 31 agosto 2020), di cui non risulta ad oggi presentato il relativo schema di decreto legislativo:
   direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
   direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

  Ricorda inoltre che anche le leggi di delegazione europea prevedono la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro un determinato termine.
  Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi risulterebbero in particolare prorogati dal disegno di legge in esame i termini per l'adozione dei seguenti decreti legislativi integrativi e correttivi:
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 230 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1143/2014 (diffusione specie esotiche invasive) termine originario: 14 febbraio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 (informazioni al consumatore sugli alimenti) termine originario: 9 maggio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 233 del 2017 di adeguamento al regolamento (UE) Pag. 63n. 760/2015 (fondi di investimento europei a lungo termine) termine originario: 28 febbraio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 234 del 2017 attuativo della direttiva 2015/637/UE (tutela consolare dei cittadini dell'Unione) termine originario: 16 febbraio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 19 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1214/UE (qualità per i servizi trasfusionali); termine originario: 21 marzo 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 25 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/844/UE (sicurezza navi da passeggeri); termine originario: 29 marzo 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/680/UE (trattamento dati personali a fini di perseguimento dei reati); termine originario: 8 giugno 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 53 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/681/UE (uso del codice PNR per prevenzione del terrorismo); termine originario: 9 giugno 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 60 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2258/UE (accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio); termine originario: 6 giugno 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 61 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/1794/UE in materia di marittimi; termine originario: 7 giugno 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 62 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/2302/UE (pacchetti turistici); termine originario: 1o luglio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 63 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/943/UE (segreti commerciali); termine originario: 22 giugno 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 65 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1148/UE (sicurezza delle reti); termine originario: 24 giugno 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 68 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/97/UE (distribuzione assicurativa); termine originario: 1o luglio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 71 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/801/UE (ingresso cittadini Paesi terzi per studio, ricerca e volontariato); termine originario: 5 luglio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione emissioni nazionali di inquinanti atmosferici); termine originario: 17 luglio 2020;
   decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 88 del 2018; attuativo della direttiva 2014/50/UE (mobilità lavoratori tra Stati membri); termine originario: 14 luglio 2020.

  In tale contesto segnala come dal 2013 si registrino otto casi di emanazione di leggi recanti una o più disposizioni di proroga di termini (non ancora scaduti) o di differimento di termini (già scaduti) per l'esercizio di deleghe legislative. Sei di queste leggi sono state approvate nella XVII legislatura e due in quella in corso. Ricorda infine come tutte le leggi riguardino i termini per l'esercizio di deleghe contenute in leggi approvate nella XVII legislatura.

  Wanda FERRO (FDI) interviene chiedendo chiarimenti circa l'osservazione riferita all'articolo 99, in tema di raccolta e Pag. 64utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a fare fronte all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, chiarisce che l'articolo 99 del decreto-legge autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a fare fronte all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che il comma 4 prevede che i maggiori introiti integrino e non assorbano i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. L'osservazione è finalizzata a specificare con quali decreti di assegnazione regionale sono stabiliti tali budget.

  Stefano CECCANTI (PD) ribadisce che l'osservazione è volta a ottenere un chiarimento del riferimento normativo al fine di indicare a quali decreti di assegnazione regionale tale disposizione faccia riferimento.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, aggiunge che si tratta di una semplice osservazione fatta alla Commissione di merito e che sarà poi questa a decidere se recepirla o meno.
  Formula quindi una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.

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