CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2020
342.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere alla VII Commissione sul decreto-legge in titolo, recante disposizioni volte a facilitare l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (capo I), nonché l'organizzazione del torneo tennistico «Finali ATP Torino 2021-2025» (capo II); il provvedimento reca inoltre norme in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (capo III), mentre il capo IV, l'ultimo, contiene norme ordinamentali per il coordinamento tra Stato, regioni e province autonome nell'organizzazione dei citati eventi sportivi.
  Per quanto riguarda le olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026 (Capo I), richiama brevemente le tappe del procedimento che ha condotto alla designazione dell'Italia come Paese ospitante. Al riguardo, rammenta che il procedimento si è avviato nel 2017; il 1o agosto 2018 il CONI, all'unanimità, ha proposto la candidatura di Milano, Torino e Cortina d'Ampezzo. Successivamente, come è noto, Torino ha rinunciato a partecipare. Il 24 giugno 2019 il CIO ha infine designato vincente la candidatura italiana di Milano-Cortina. Ricorda quindi che le Olimpiadi invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo 2026.
  Per quanto concerne il testo del decreto-legge, rileva che esso innanzitutto delinea il sistema di governance dell'evento Milano-Cortina 2026. In primo luogo, l'articolo 1 istituisce un Consiglio olimpico Pag. 63congiunto Milano-Cortina 2026, al quale sono affidate le funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione dell'evento.
  Segnala poi che la concreta pianificazione e realizzazione dei Giochi è affidata dall'articolo 2 alla Fondazione «Milano-Cortina 2026», che svolge quindi il ruolo di «Comitato organizzatore dei Giochi». La Fondazione è stata costituita – in attuazione degli impegni assunti con gli organismi olimpici e paralimpici internazionali – il 9 dicembre 2019.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, fa presente che esso autorizza la costituzione e disciplina la governance della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di concretamente realizzare le opere necessarie per lo svolgimento dell'evento. La società è costituita fino al 31 dicembre 2026.
  Precisa che l'organo di amministrazione della Società è composto da 5 membri, dei quali 3 nominati a livello di Governo (tra questi il presidente e l'amministratore delegato) e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Analogamente è disposto riguardo al collegio sindacale.
  Lo scopo statutario della Società è di fungere da centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione delle opere connesse all'evento 2026, che dovranno essere individuate con decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020. Ricorda che la legge di bilancio ha previsto – per la realizzazione di opere di infrastrutturazione nelle aree olimpiche e per l'accessibilità alle stesse aree – finanziamenti per un miliardo di euro nell'arco degli anni 2020-2026. Con uno o più decreti ministeriali, previa intesa con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, dovranno essere individuate le opere infrastrutturali da realizzare.
  L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. La garanzia statale – fino ad un ammontare massimo complessivo di 58,123 milioni di euro – è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi ove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o fosse cancellato.
  Si sofferma quindi sull'articolo 5, che individua una serie di agevolazioni fiscali applicabili agli atleti partecipanti, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC. Vengono inoltre stabilite norme per favorire fiscalmente e burocraticamente l'importazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle gare olimpiche. Per quanto concerne le disposizioni di interesse della XIV Commissione segnala, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 5, che stabiliscono, tra l'altro, che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), i pagamenti intercorrenti tra, da un lato, il Comitato organizzatore e, dall'altro, CIO, enti controllati dal CIO, Cronometrista ufficiale, IPC e altri enti controllati dall'IPC, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.
  La relazione tecnica sottolinea a tale riguardo che gli interventi normativi relativi ai pagamenti, così come quelli del comma 3 in materia di regime fiscale degli atleti, pur riguardando proventi derivanti da attività commerciali connesse ai Giochi, non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando il requisito dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri.
  Evidenzia, infatti, che, nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), la Commissione richiama, tra le decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, anche quelle in materia di manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche.Pag. 64
  La relazione sottolinea, dunque, che le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata, non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri in ragione della loro notoria unicità. Cionondimeno, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale, sono opportuni ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della disposizione alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno.
  Il comma 3 introduce un regime fiscale speciale per gli atleti e per i cosiddetti membri della famiglia olimpica. In particolare, dispone che gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica (cosi’ come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento CE n. 810/2009), non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.
  Precisa che, in base al citato Regolamento, si considera membro della famiglia olimpica qualunque persona che sia membro del CIO, dell'IPC, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del CIO, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi.
  Passa quindi ad illustrare il capo II, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. Anche in questo caso, il decreto-legge delinea innanzitutto il sistema di governance dell'evento.
  In particolare, osserva che l'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025. Il Comitato – che ha sede a Torino – svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio delle attività di promozione della città di Torino e del territorio piemontese, anche favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.
  Il Comitato è composto dal sindaco di Torino o da un suo delegato, che presiedono l'organo, e da delegati del Presidente della giunta regionale del Piemonte, dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e della FIT.
  L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse all'evento e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi. È dettata inoltre una specifica disciplina per le opere pubbliche da realizzare.
  Segnala che in base all'articolo 8 i soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni che la FIT ha contratto nei confronti della società ATP Tour possono richiedere la controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti e nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea.
  L'articolo 9 contiene disposizioni contabili per il trasferimento annuale alla FIT delle somme già stanziate per l'organizzazione dell'evento Finali ATP e assegna alla Federazione altre risorse per lo stesso fine.
  Per quanto riguarda il Capo III, rileva che esso stabilisce il divieto di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto ambush marketing). In dettaglio, l'articolo 10 vieta le pubblicità parassitarie in occasione di Pag. 65eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale. Si vietano quindi le forme di pubblicità tese a far ricavare un vantaggio economico o concorrenziale collegando all'evento un marchio o prodotto in modo illecito, cioè senza l'autorizzazione dei soggetti organizzatori degli eventi. Si tratta di una disciplina generale, che non riguarda solo gli eventi sportivi e, tra gli eventi sportivi, non riguarda soltanto le Olimpiadi invernali 2026 e gli ATP di Torino.
  L'articolo 11 chiarisce che il divieto vige dal novantesimo giorno antecedente la data ufficiale di inizio dell'evento fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale di fine dello stesso.
  Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le sanzioni – si tratta di sanzioni amministrative – per chi viola il divieto di pubblicizzazione parassitaria e definiscono gli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati dalla pubblicizzazione parassitaria.
  L'articolo 14 consente di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.
  Con riferimento, infine, al Capo IV, recante le disposizioni finali, ricorda che l'articolo 15, in particolare, chiarisce che l'attuazione delle disposizioni del decreto riguardanti i Giochi di Milano Cortina 2026 le Finali ATP di Torino 2021-2025 non incide sulle competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, che sono fatte salve, e che le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte nella sua relazione, propone l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.10.