CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 17

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 4 marzo 2020. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 10.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2407 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto originariamente da 6 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli, per un totale di 43 commi; il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di ridefinire l'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica; potrebbe essere oggetto di approfondimento la completa riconducibilità a tale perimetro delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, all'articolo 3-quater e all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, le quali, pur intervenendo in materia di istruzione e formazione, dispongono su aspetti ulteriori rispetto all'assetto del Governo; in particolare, l'articolo 3-ter infatti, al comma 1, dispone in materia di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca e, al comma 2, prevede una valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale ai fini dei concorsi del pubblico impiego; l'articolo 3-quater posticipa dall'anno accademico 2020/2021 all'anno accademico 2021/2022 l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente Pag. 18della Repubblica n. 143/2019 in materia di reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; i commi 2-bis e 2-ter dispongono un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa alle spese di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
   per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 43 commi del provvedimento 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 4 DPCM, 7 decreti ministeriali;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 1 dell'articolo 2 presenta, ai capoversi articolo 50, comma 1, e 51-ter, comma 1, una lunga elencazione delle aree funzionali, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, che sarebbe forse risultata di più facile lettura se articolata in lettere;
   il medesimo comma 1 dell'articolo 2, capoverso articolo 50, comma 1, indica, tra le aree funzionali del Ministero dell'istruzione “altre competenze assegnate dalla legge 15 luglio 2015, n. 107, nonché dalla legislazione vigente”, definizione che necessiterebbe di ulteriore specificazione; inoltre, la disposizione fa riferimento al “sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” anziché, come corretto, al “sistema integrato di educazione e istruzione”;
   la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 51-ter, comma 1, cita lo “European Research Infrastructure Consortium (ERIC)” di cui al regolamento (CE) n. 723/2009; il richiamato regolamento ha però una traduzione ufficiale in italiano che utilizza l'espressione “Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)”, espressione che dovrebbe essere utilizzata anche nel testo; si richiama in proposito il paragrafo 4, lettera m), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, il quale prescrive di evitare “l'uso di termini stranieri, salvo che non siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente”;
   la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 51-quater, comma 1-bis, prevede un incremento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR; al riguardo, a fini di maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno riportare nel testo anche la dotazione organica complessiva dell'Agenzia, indicata nella relazione tecnica in 45 unità;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il comma 1 dell'articolo 3-bis autorizza l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di disciplina delle funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi e di reclutamento mediante concorso selettivo dei medesimi dirigenti tecnici; la disposizione prevede le norme generali regolatrici della materia e individua le norme legislative da abrogare a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988; si ricorda tuttavia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149/2012, ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;
   il comma 6 dell'articolo 2 prevede che i nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una Pag. 19deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (si vedano da ultimo i pareri resi sui decreti-legge n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018, rispettivamente nelle sedute del 12 novembre 2019 e del 2 agosto 2018);
   la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3-ter prevede un DPCM adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vale a dire l'adozione di un DPCM che assume un improprio valore regolamentare;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; il Governo ha trasmesso in data 16 gennaio 2020 la dichiarazione di esenzione dall'AIR, prevista dall'articolo 7 del medesimo DPCM n. 169 del 2017;
  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, capoversi articolo 50, comma 1, 51-ter, comma 1 e 51-quater, comma 1-bis;

  Il Comitato raccomanda altresì:
   provveda il Legislatore, per le motivazioni espresse in premessa, ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  Paolo RUSSO, presidente, nell'ultima seduta del suo turno di presidenza, ringrazia i colleghi per il proficuo lavoro svolto e formula i migliori auguri di buon lavoro alla collega Maura Tomasi, che dal prossimo 6 marzo assumerà le funzioni di presidente, e al collega Stefano Ceccanti, che dalla medesima data, diverrà vicepresidente del Comitato.

  Maura TOMASI, ringrazia il presidente e si dichiara onorata di assumere la presidenza del Comitato.

  Stefano CECCANTI, presidente, ringrazia, anche a nome dei colleghi, il presidente Russo per l'impegno profuso nel suo turno di presidenza

  La seduta termina alle 10.25.