CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 febbraio 2020
331.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Lunedì 24 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 13.35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del testo unificato, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2394 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
    il decreto-legge, composto da 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 11 commi 3 prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (decreti del Ministro della giustizia), senza peraltro recare alcun termine per la loro adozione;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    il comma 5 dell'articolo 2 prevede il ricorso a un decreto del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, di cui viene dichiarata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

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   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), nel novellare il comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni riguardanti “dati personali definiti sensibili dalla legge”, ricorre ad una espressione che appare superata alla luce dell'articolo 9 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE, che ora definisce “categorie particolari di dati personali” quelli che un tempo erano qualificati “dati sensibili”;
    l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, in data 23 gennaio 2020 e in data 4 febbraio 2020, e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1659;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si provveda a sopprimere le parole “non avente natura regolamentare,” al comma 5, dell'articolo 2;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), le parole: “dati personali definiti sensibili” con le seguenti: “categorie particolari di dati personali come definiti”».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.40.