CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che le Commissioni riunite avviano l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
  Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva alle Commissioni riunite e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.
  Invita, quindi, i relatori, deputati Viscomi, per la XI Commissione, e Rizzo Nervo, per la XII Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore per la XII Commissione, deputato Rizzo Nervo, segnala che lo schema di decreto è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, che introduce, rispetto alla disciplina vigente, la previsione della possibilità, per il medico o l'autorità responsabile, di segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria al termine dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni per il periodo di Pag. 5tempo ritenuto necessario per la protezione della salute del lavoratore interessato. Tale previsione risulta essere già contemplata dal nostro ordinamento, in particolare dall'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'obbligo del medico competente di informare i lavoratori dell'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
  Tuttavia, la maggiore cogenza della previsione della direttiva europea ha indotto il Governo, nell'esercizio della delega, a proporre la modifica di tale disposizione con la previsione della segnalazione da parte del medico competente della necessità, ove ne ricorrano le condizioni, di proseguire la sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto necessario, non solo al termine dell'esposizione, ma anche, se ritenuto opportuno, dopo la fine dell'attività lavorativa, in considerazione dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Come specificato dalla relazione illustrativa, la soluzione prescelta ricalca la disciplina relativa all'esposizione all'amianto ed è stata approvata dalle parti sociali sentite in occasione di apposite consultazioni. La relazione medesima precisa che, mentre la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro rimane a carico del datore di lavoro, gli accertamenti successivi alla cessazione del rapporto sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
  Venendo, quindi, al merito del provvedimento, segnala che esso consta di tre articoli. In particolare, l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nei termini descritti. L'articolo 2 rinvia agli allegati I e II, che sostituiscono gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo medesimo, per adeguarli alla direttiva (UE) 2017/2398, con riferimento, rispettivamente, all'esposizione alla polvere di silice cristallina e ai nuovi limiti di esposizione professionale. La relazione illustrativa precisa che si è ritenuto di mantenere il valore limite di esposizione professionale alla polvere di silice cristallina introdotto dalla direttiva, nella consapevolezza che esso potrà essere oggetto di revisione da parte della Commissione europea, come previsto dall'articolo 18-bis della direttiva 2004/37/CE, richiamato dalla direttiva (UE)2017/2398.
  L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.