CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. – Interviene la sottosegretaria di stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 15.35.

5-01633 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento Demm di Alto Reno Terme.

  La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo e, in particolare, della parte conclusiva con cui annuncia l'estensione della Cassa integrazione straordinaria in deroga e l'impegno del Governo a riconvocare un tavolo di confronto. Tavolo assolutamente necessario a fronte di problemi sorti, legati sia al piano industriale che alla riduzione dei volumi produttivi. Su questo informa che in data 10 febbraio è stato siglato un protocollo d'intesa tra le organizzazioni sindacali e la proprietà. In questo senso è di grande ausilio la riconvocazione di un tavolo che traduca l'impegno di un'integrazione salariale a tutti i lavoratori e contribuisca a una stabilizzazione definitiva dell'azienda.

5-02857 Benamati: Sullo stabilimento del centro di ricerca dell'Enea del Brasimone.

  La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo. Sottolinea, in particolare, l'impegno del Ministero a vigilare affinché trasformazione del Centro in questione verso nuove tecnologie sia accompagnata da adeguate risorse sia economiche e umane. Riguardo a queste ultime, auspica che non siano solo prese da altri Centri dell'ENEA della Regione come quello di Bologna, anch'esso in sofferenza, ma che se ne prevedano delle nuove. Osserva inoltre che le risorse economiche non devono ricadere sulla sola Regione Emilia-Romagna e invita su questo il Ministero a vigilare.

5-03447 Vizzini: Sul piano industriale del polo siderurgico di Piombino.

  La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gloria VIZZINI (MISTO), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo. Auspica che non sia necessario prorogare la Cassa integrazione straordinaria che scade il prossimo 31 ottobre, a tutela dei lavoratori del polo siderurgico di Piombino, la cui crisi merita di essere adeguatamente monitorata, in quanto l'industria siderurgica italiana non si limita all'ex-ILVA:

  Luca CARABETTA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 16.

Sulla missione svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12a edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale europea.

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca le comunicazioni Pag. 150del presidente sulla missione del vicepresidente on. Benamati svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12o edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale.
  Al riguardo comunica che è stata predisposta dal vicepresidente Benamati una relazione che è stata messa a disposizione della Commissione (vedi allegato 4).

  Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il Presidente e desidera solo sottolineare alcuni aspetti ed avanzare una proposta.
  Evidenzia la rilevanza della Conferenza, il maggior evento del settore, che ha visto una significativa partecipazione istituzionale sia a livello europeo che dei singoli Stati. Sottolinea come da parte di tutti gli intervenuti sia stata posta la questione che la dotazione finanziaria per la politica spaziale sia almeno pari a quella proposta dalla Commissione, a fronte della proposta inferiore porta in Consiglio dalla presidenza finlandese. Evidenzia la specificità del collegamento della politica dello spazio sia con quella industriale che con quella della difesa. Rileva come il Governo degli Stati Uniti abbia stanziato ingenti somme per i programmi spaziali e per una peculiare arma spaziale in seno all'esercito, Sulla necessità di un'analoga politica europea è capofila la Francia. Altrettanta importanza è stata data al legame tra politica dello spazio e sviluppo sostenibile. Una particolare sottolineatura è stata data al tema dello sviluppo dei lanciatori di satelliti.
  Desidera infine ringraziare gli Uffici della Camera a Bruxelles per il loro supporto.
  Alla luce di quanto esposto e della competenza specifica della X Commissione nella materia della politica aerospaziale, rinnova la richiesta, già avanzata in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ascoltare in audizione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato alla politica aerospaziale, Riccardo Fraccaro. Propone, inoltre, di ascoltare l'ammiraglio Carlo Massagli, Segretario del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio, e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia.

  La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

  Luca CARABETTA, presidente, informa che la Presidenza ha già preso contatti con il Sottosegretario Fraccaro per individuare una data per la sua audizione.

  La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2020.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ricorda che nella scorsa seduta ha avanzato la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni.

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che lo svolgimento delle audizioni sarà definito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. – Interviene la sottosegretaria di stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

  Rachele SILVESTRI (MISTO), relatrice, informa di aver bisogno di ulteriore tempo per definire, anche dopo contatti con le forze di maggioranza, la sua proposta di testo base.

  Luca SQUERI (FI) chiede perché il confronto sul testo avvenga solo con le forze di maggioranza.

  Rachele SILVESTRI (MISTO), relatrice, assicura che, una volta definita la sua proposta di testo base, darà la sua più ampia disponibilità al confronto con tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione.

  Luca CARABETTA, presidente, ricorda che le proposte di legge in titolo sono inserite nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, osserva che il Protocollo oggetto del disegno di legge all'esame della Commissione, è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.
  Il Protocollo si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.
  La Sezione I, concernente le Parti contraenti, è costituita dal solo articolo 1 che stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo.
  La Sezione II, riguardante le disposizioni dell'Accordo, è formata dal solo articolo 2, che stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito, introdotte dal Protocollo aggiuntivo, che comprendono, tra l'altro, l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'Unione europea.
  La Sezione III, d'interesse per la X Commissione riguarda la Tabella di soppressione dei dazi ed è formata dagli articoli da 3 a 5. Rileva, in particolare, l'articolo 3 che prevede che all'allegato I dell'Accordo venga aggiunta, ai sensi dell'allegato II del Protocollo, la descrizione dei dazi soppressi per merci provenienti Pag. 152dall'Ecuador con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche e che nello stesso allegato I venga inserita, la Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador per linea tariffaria. L'articolo 4 prevede che sempre all'allegato I venga aggiunta, la tabella di soppressione dei dazi dell'Ecuador per le merci originarie dell'Unione europea l'Ecuador. L'articolo 5 apporta le conseguenti modifiche al titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'Accordo.
  La Sezione IV interessa anch'essa la X Commissione in quanto è riferita alle regole di origine. È costituita dal solo articolo 6, il quale prevede che l'allegato II dell'Accordo venga modificato per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento appunto alle regole d'origine.
  La Sezione V consta del solo articolo 7 e riguarda misure di salvaguardia agricola, mentre la Sezione VI, formata dagli articoli 8 e 9, concerne misure sanitarie e fitosanitarie.
  La Sezione VII investe in buona parte le sfere d'interesse della X Commissione, in quanto si occupa di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico ed è costituita dagli articoli da 10 a 19. In particolare l'articolo 10 prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato VII dell'Accordo con l'allegato IX del Protocollo, che riporta l'elenco di impegni relativi alle attività economiche liberalizzate a seguito dell'adesione dell'Ecuador. L'articolo 11 integra l'allegato VII dell'Accordo con l'elenco di impegni dell'Ecuador relativo al diritto di stabilimento. L'articolo 12 sancisce la sostituzione della sezione B dell'allegato VIII dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XI del Protocollo, che contiene l'elenco di impegni nei settori di servizi liberalizzati nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi. L'articolo 13 aggiunge all'allegato VIII dell'Accordo l'elenco di impegni nel settore dei servizi in Ecuador e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale. L'articolo 14 stabilisce la sostituzione della sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo con l'allegato XIII del Protocollo, contenente l'elenco di riserve delle attività economiche liberalizzate per le quali si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, e la precisazione di tali limitazioni. L'articolo 15 integra l'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo, con l'elenco di impegni, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche che regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali. L'articolo 16 sostituisce la sezione B dell'allegato IX, appendice 2, con l'elenco delle riserve nei settori dei servizi liberalizzati dall'Unione europea e con l'indicazione delle riserve specifiche che ad essi si applicano. L'articolo 17 aggiunge all'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo l'elenco di impegni relativi alla presenza temporanea in Ecuador di persone per motivi professionali. L'articolo 18 aggiunge all'allegato X dell'Accordo il contatto del Ministero del commercio estero dell'Ecuador. L'articolo 19 prevede che dopo l'allegato XI dell'Accordo venga inserito il testo di cui all'allegato XVII del Protocollo come allegato XI-bis dell'Accordo.
  La Sezione VIII riguarda gli appalti pubblici e consta degli articoli da 20 a 23.
  La Sezione IX, formata dagli articoli 24 e 25 concerne le indicazioni geografiche con la previsione dell'inserimento, nei relativi allegati, di due specifici prodotti a indicazione geografica dell'Ecuador.
  La Sezione X, d'interesse della X Commissione, concerne le dichiarazioni comuni ed è costituita dal solo articolo 26. Tale articolo prevede che le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE figuranti nell'allegato XX del Protocollo (che riguardano, tra l'altro precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore, previa verifica della loro necessità ogni cinque anni, delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati) vengano inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della Parte UE. Pag. 153
  La Sezione XI, composta dagli articoli 27, 28 e 29, riguarda disposizioni generali e finali.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Carlo PIASTRA (LEGA) chiede di dedicare un'altra seduta all'esame del disegno di legge di ratifica, al fine di permettere un'adeguata discussione.

  Luca CARABETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
C. 2322 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione, è volto a fornire una cornice giuridica alla cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti.
  L'Accordo è composto da dodici articoli preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.
  L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. La norma prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto aree di cooperazione, tra le quali, tra l'altro, sviluppo e ricerca e supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, rientranti negli interessi della X Commissione. Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono, tra l'altro, con riferimento agli interessi della X Commissione, nelle seguenti; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.
  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, mentre l'articolo 4 disciplina le questioni attinenti alla giurisdizione.
  L'articolo 5 stabilisce garanzie e modalità di risarcimento in caso di danni causati da una Parte ad un'altra.
  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa che sarà possibile instaurare con riferimento ai materiali specificatamente indicati. Si stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Interessa in particolare la X Commissione il fatto che l'Accordo stabilisce che le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità: ricerca scientifica, prove e progettazione; scambio di esperienze nel settore tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori identificati dalle Parti; supporto alle industrie della difesa e agli Pag. 154enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
  L'articolo 7, anch'esso d'interesse della X Commissione, riguarda la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti.
  L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni.
  L'articolo 9 definisce le modalità di risoluzione di eventuali controversie, l'articolo 10 stabilisce i requisiti per l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 11 prevede la possibilità che le Parti stipulino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione.
  L'articolo 12, infine, stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo, con effetto a novanta giorni.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, con l'esclusione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.45.

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