CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico.
C. 2229, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2229, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva innanzitutto come il Mozambico sia un Paese dell'Africa meridionale, grande circa tre volte l'Italia con meno di trenta milioni di abitanti, di cui il 45 per cento ha meno di 15 anni. Con un indice di sviluppo umano pari a 0,437 che lo pone al 180 posto su 188 Paesi, il Mozambico è tra i Paesi più poveri del mondo: oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, povertà che si concentra soprattutto nelle zone rurali.
  Fa altresì presente che le relazioni tra Italia e Mozambico poggiano su un solido e profondo legame di amicizia, iniziato fin da prima dell'indipendenza e poi significativamente rafforzato dal ruolo di mediatore svolto dall'Italia durante i negoziati che si conclusero con la firma dell'Accordo di Pace di Roma del 4 ottobre Pag. 241992, il quale pose fine a 16 anni di guerra civile che devastarono il Paese. Questi legami sono stati ribaditi nel corso della recente visita di Stato a Roma del Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, svoltasi nel luglio scorso.
  Il Mozambico è uno dei Paesi prioritari della cooperazione italiana, con l'obiettivo di sostenerne attivamente lo sviluppo, coerentemente con i principali strumenti politici e programmatici adottati dal Governo mozambicano e dalle Nazioni Unite. Dal 1992 al 2015 il Mozambico ha beneficiato di 554 milioni di Euro a dono e di 95 milioni di euro a credito d'aiuto da parte della Cooperazione italiana, in aggiunta a due cancellazioni del debito, nel 1996 (154,3 milioni di Euro) e nel 2002 (557,3 milioni). Inoltre il Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018, attualmente in corso, è stato dotato di un portafoglio complessivo di 193,9 milioni di Euro (28,9 milioni a dono e 165 milioni a credito d'aiuto). I settori di intervento prioritario sono quelli dell'educazione, della salute, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con particolare attenzione, all'interno di ciascuna area, al buon governo ed alla parità di genere.
  In tale contesto l'Accordo di cui si propone la ratifica intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo, evidenza come gli articoli 1 e 2 impegnino le Parti a promuovere e realizzare le attività di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali delle reciproche culture.
  L'articolo 3 riguarda la collaborazione tra le rispettive istituzioni di ricerca, mediante intese tra università e lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte.
  L'articolo 4 è volto a favorire l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente attraverso l'istituzione di cattedre e lettorati.
  L'articolo 5 incoraggia la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti.
  L'articolo 6 autorizza le Parti a chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi derivanti dall'Accordo.
  L'articolo 7 impegna le due Parti a favorire la creazione di proprie istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte.
  L'articolo 8 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.
  L'articolo 9 impegna le Parti a offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21.
  Con gli articoli 9, 10, 11 e 12 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, arti visive, del teatro, del cinema e del settore radiotelevisivo.
  L'articolo 13 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.
  L'articolo 14 contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.
  L'articolo 15 incoraggia lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
  L'articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle Pag. 25scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tale cooperazione sarà attuata mediante visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti.
  L'articolo 17 prevede che per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti favoriranno la stipula di accordi specifici con università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
  L'articolo 18 riguarda la cooperazione nel settore dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, nonché la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi attivi nei suddetti settori.
  L'articolo 19 prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate.
  L'articolo 20 contempla l'impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale, mediante la conclusione di un apposito Protocollo.
  L'articolo 21 istituisce una Commissione mista che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.
  L'articolo 22 impegna le Parti a non divulgare a stati terzi dati forniti da una delle Parti sulla base dell'Accordo.
  L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie saranno risolte per via diplomatica.
  L'articolo 24 prevede che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente per via diplomatica e che tali modifiche entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo 25, infine, disciplina l'entrata in vigore – prevista alla ricezione della seconda delle due notifiche – e la durata dell'Accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (si tratta della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle modifiche all'Accordo).
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

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  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate.
C. 2314.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2314, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine.
  Nel preambolo dell'Accordo le Parti dichiarano di essere mosse dal desiderio di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, e che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la pena nel proprio ambiente sociale.
  In merito segnala come l'esigenza di sottoscrivere una convenzione bilaterale in merito deriva dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 24 articoli, evidenzia come l'articolo 1 rechi le definizioni, mentre l'articolo 2 individua le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 3 riguarda i princìpi generali: in tale ambito è stabilito il principio per cui una persona condannata in uno Stato può essere trasferita nell'altro Stato per scontare la pena ed è previsto l'impegno delle Parti alla più ampia cooperazione a tal fine.
  L'articolo 4 riguarda le condizioni per il trasferimento, fra cui il consenso dell'interessato e l'accordo dei due Stati. Inoltre, la persona da trasferire deve essere cittadina dello Stato di esecuzione, la sentenza di condanna deve essere definitiva e la pena da scontare deve essere di almeno un anno.
  È previsto altresì il principio della doppia incriminazione (in base al quale i fatti per i quali è intervenuta la condanna devono costituire reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione).
  L'articolo 5 prevede l'obbligo di informare la persona condannata, alla quale può essere applicato l'Accordo, del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze legali del trasferimento, nonché, ove il trasferimento sia richiesto, dei passi compiuti e delle decisioni assunte nell'ambito della relativa procedura.
  Ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere avanzata dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione o dall'interessato (ovvero da chi ha diritto di agire per suo conto).
  L'articolo 7 concerne lo scambio di informazioni e di documentazione di sostegno.
  L'articolo 8 prevede che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche Pag. 27che ne derivano e che lo Stato di esecuzione debba esser messo in condizione di verificare, attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario, dette circostanze.
  L'articolo 9 prevede che, ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti, i rapporti socio-familiari mantenuti con l'ambiente di origine e le condizioni di salute, nonché le esigenze di sicurezza e gli interessi di ciascuno Stato. La decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e delle spese processuali e al risarcimento del danno. Si prevede altresì che l'eventuale decisione di rifiuto del trasferimento deve essere motivata.
  L'articolo 10 riguarda le modalità di consegna della persona condannata.
  L'articolo 11 disciplina la fattispecie delle persone in fuga dallo Stato di condanna, stabilendo che se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, oggetto di pena inflitta nel territorio dell'altro Stato, cerca di evitarne l'esecuzione fuggendo nel territorio del primo Stato, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena; in tal caso non è richiesto il consenso del condannato al trasferimento dell'esecuzione della pena.
  Ai sensi dell'articolo 12, le persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione possono essere trasferite, senza il loro consenso, ma valutato comunque il loro parere.
  L'articolo 13 riguarda l'effetto del trasferimento per lo Stato di condanna e prevede che la presa in carico da parte dello Stato di esecuzione abbia l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna e che quest'ultimo non possa più dare esecuzione alla pena una volta che lo Statto di esecuzione ritenga l'esecuzione completata.
  L'articolo 14, concernente l'effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione, stabilisce che tale Stato deve continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo.
  L'articolo 15 riguarda l'esecuzione della pena, prevedendo che le autorità dello Stato di esecuzione continuino a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica della durata della pena stessa determinata nella sentenza dello Stato di condanna.
  Si stabilisce inoltre che l'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, comprese quelle relative ai benefici. Lo Stato di esecuzione, con il consenso dello Stato di condanna, può adattare la pena al proprio ordinamento, fermo restando il divieto di aggravarla o di eccedere il massimo previsto dalla propria legge per lo stesso reato e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento stesso.
  Disposizioni particolari sono previste per i casi di infermità mentale del condannato e di evasione.
  L'articolo 16 stabilisce che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi e impegna lo Stato di esecuzione a informare lo Stato di condanna di ogni decisione assunta al riguardo.
  L'articolo 17 prevede che soltanto lo Stato di condanna abbia il diritto di decidere in ordine all'eventuale istanza di revisione della sentenza.
  Ai sensi dell'articolo 18, lo Stato di esecuzione dispone la cessazione dell'esecuzione della pena qualora lo Stato di condanna adotti una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.
  L'articolo 19 riguarda la comunicazione delle informazioni sull'esecuzione della pena.
  Gli articoli 20 e 21 dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di transito e in materia di lingua e spese.
  Ai sensi dell'articolo 22, concernente i rapporti con altri accordi internazionali, l'Accordo non impedisce agli Stati di cooperare Pag. 28per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti.
  L'articolo 23 concerne la composizione delle controversie, stabilendo che essa abbia luogo mediante consultazione tra le Autorità centrali e subordinatamente per via diplomatica.
  L'articolo 24 reca disposizioni in materia di entrata in vigore, modifica ed estinzione dell'Accordo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

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