CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.15

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
S. 1638, approvato dalla Camera.

(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell’iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 20 novembre 2019, un parere favorevole con un'osservazione. In particolare, il parere rilevava che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), che assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, m) della Costituzione) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).
  L'osservazione richiedeva di approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47, comma 1, al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei Pag. 149livelli adeguati di servizio nel settore del traporto pubblico locale ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale. Infatti, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse. Nel rilevare che l'osservazione non è stata recepita propone che essa sia nuovamente inserita nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.
  Premettendo che nella relazione si soffermerà sulle modifiche inserite alla Camera di interesse per la Commissione, rinvia, per un'illustrazione più esaustiva alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 10-bis amplia l'ambito operativo del cosiddetto «ravvedimento operoso», estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie. L'articolo 11-bis prevede la destinazione di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese.
  I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 30 estendono agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro. Il comma 2-ter specifica poi che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
  L'articolo 32-quinquies dispone l'esenzione dall'IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.
  L'articolo 32-sexies istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali. All'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa (recte: di concerto) con i ministri della salute e dei beni culturali.
  Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio.
  L'articolo 38-bis modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, destinato a province e città metropolitane. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. La norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione.
  Segnala come al riguardo andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali; si ricorda inoltre che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 prevede, per l'intesa tra Stato e regioni, una diversa procedura nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).
  L'articolo 38-ter prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  Al riguardo segnala che la norma potrebbe essere suscettibile di approfondimento Pag. 150alla luce delle competenze delle regioni in materia di riscossione e accertamento della tassa stabilite dal decreto ministeriale n. 418 del 1998.
  I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 40 autorizzano la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  All'articolo 42 è stato inserito il comma 1-bis che precisa che, in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, nel caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.
  All'articolo 45, il comma 1-bis aumenta il limite di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale dal 5 al 10 per cento in ciascun anno rispetto all'anno precedente. Il comma 1-ter stabilisce inoltre che dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011. Il comma 1-quater prevede che per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
  Il comma 1-bis dell'articolo 46 dispone che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo vigente di 5 euro).
  Il comma 1-bis dell'articolo 47 esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione degli autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche «Euro 0», i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.
  Al riguardo, poiché all'attuazione della disposizione si dovrà provvedere attraverso un'integrazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti attuativi dell'articolo 1, comma 232 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che la disposizione novella, andrebbe valutata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata.
  I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 51 prevedono l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome dovranno far confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche in tale sistema informativo.
  Il comma 5-bis dell'articolo 53 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio-marittime.
  Il comma 5-ter dell'articolo 53 estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già prevista per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
  Numerose disposizioni intervengono quindi in materia di finanza degli enti territoriali. In particolare, i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 57 rideterminano la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020 con un incremento di 5,5 milioni di euro annui. Il successivo comma 1-quater estende fino al 2023 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari stessi. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 57 escludono l'applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali; i successivi commi 2-ter e 2-quater esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale; i Pag. 151commi 2-quinquies e 2-sexies prevedono che per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; il comma 2-septies amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui; il comma 2-octies prevede che l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a recenti provvedimenti normativi quali le leggi n. 221 del 2015 (cosiddetta «green economy») e n. 158 del 2017 (valorizzazione dei piccoli comuni) e il decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico sulle foreste); il comma 2-novies reca un contributo per l'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale); i commi da 2-decies a 2-quaterdecies prevedono un contributo a favore di comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (si tratta nello specifico del comune di Campione d'Italia); il comma 2-quinquiesdecies esenta le unioni di comuni dal pagamento dell'IRES per entrate di carattere commerciale; l'articolo 57-bis proroga le modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 e prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; l'articolo 57-ter modifica la disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali; l'articolo 57-quater incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e prevede l'attribuzione di una indennità in favore del presidente di provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella del sindaco; l'articolo 57-quinquies modifica la disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58-quinquies modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.
  L'articolo 58-septies incrementa poi di 40 milioni di euro la dotazione relativa all'anno 2019 del fondo per le emergenze nazionali.
  L'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. All'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
  Segnala, al riguardo, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo.
  L'articolo 59-bis reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.
  Con riferimento alle disposizioni già presenti nel testo originario, ricorda che l'articolo 27 prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia. Segnala, al riguardo l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta Pag. 152di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia, alla materia di legislazione concorrente «tutela della salute».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il deputato Roberto PELLA (FI), pur apprezzando le richieste di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza stato città, dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia per le ragioni di contrarietà al merito del provvedimento già espresse nel corso dell'esame alla Camera.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA) pur apprezzando la richiesta di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-città, annuncia il voto contrario del suo gruppo poiché il provvedimento non esprime una linea chiara su quali siano gli intendimenti del governo in ambito fiscale e poiché, in molte disposizioni, il Parlamento viene svuotato dei propri poteri rinviando la definizione concreta delle misure a provvedimenti ministeriali attuativi. Lamenta inoltre l'estrema esiguità delle risorse stanziate, che ammontano a soli 5 milioni di euro, peraltro escludendo le scuole paritarie che in alcune regioni del Nord, soprattutto per le scuole materne, suppliscono alla carenza di scuole pubbliche.

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
S. 1633, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell’iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 20 novembre scorso, un parere favorevole con condizione e osservazioni.
  Il parere ricordava che il provvedimento risulta riconducibile alla materia il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera g), m) ed n) della Costituzione).
  La condizione presente nel parere richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali alla luce delle competenze esclusive di alcune regioni a statuto speciale in materie di istruzione, competenze che si estendono anche alla materia dei concorsi del personale scolastico (si pensi per esempio all'assetto in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano).
  La condizione è stata recepita, con l'inserimento nel testo dell'articolo 9-bis.
  Le due osservazioni vertevano invece sull'articolo 3, comma 2. Il comma consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio.
  In proposito, la prima osservazione richiedeva di chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo, e non solo di quelle primarie contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi Pag. 153di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali.
  La seconda osservazione richiedeva di chiarire e, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.
  Poiché entrambe le osservazioni non sono state recepite propone di reinserirle nell'ulteriore parere che la Commissione è chiamata a rendere.
  Nel ricordare che soffermerà sulle principali tra le numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera, rileva come all'articolo 1 siano stati inseriti i commi da 17-bis a 17-novies. In particolare, con i commi da 17-bis a 17-septies si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province. Il comma 17-octies innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021. Inoltre, il comma 17-novies prevede che le predette disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fa salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021.
  Al medesimo articolo sono stati inseriti i commi da 18-bis a 18-octies. Il comma 18-bis dispone che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Il comma 18-ter prevede che siano ammessi con riserva alle selezioni per i posti di sostegno anche i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La riserva si scioglie positivamente solo in caso di conseguimento del relativo titolo entro il 15 luglio 2020. Il comma 18-quater prevede che, in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla cosiddetta «quota 100» sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina. In base al comma 18-septies, alla copertura degli oneri si fa fronte con i risparmi di spesa generati dal comma 18-sexies che stabilisce che i componenti dei gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità non sono più esonerati dalle attività didattiche. Il comma 18-quinquies prevede l'incremento, finanziato dai medesimi risparmi, del fondo «La buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Il comma 18-octies prevede infine che nei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente di scuola secondaria, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca, è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.
  L'articolo 1-bis autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
  L'articolo 1-ter prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica. Pag. 154
  L'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.
  L'articolo 1-quinquies reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato.
  L'articolo 1-sexies dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.
  Oggetto di significative modifiche alla Camera sono quindi state le lettere da a) ad e) del comma 5 dell'articolo 2. Nel testo attuale le disposizioni modificano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni. In particolare, differisce dal 1o gennaio al 1o marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli. Il comma 5-bis reca la copertura dei relativi oneri.
  La lettera f) del comma 5 dell'articolo 2 autorizza lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei confronti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.
  Il comma 1-bis dell'articolo 6 prevede la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto del personale che presso gli enti di ricerca svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione previa procedura selettiva per titoli e colloquio dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.
  Le disposizioni sopra richiamate non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel condividere le osservazioni formulate dichiara che sarebbe necessario chiarire se le previsioni per le scuole siano valide solo per le scuole statali o anche per le paritarie.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S) chiarisce che l'osservazione contenuta nel parere fa riferimento alle sole scuole statali perché applicarlo anche alle scuole paritarie – che sono scuole «d'elezione» cioè scelte dai genitori spesso anche in luoghi lontani da quello di residenza – rappresenterebbe un costo eccessivo per le finanze pubbliche. Peraltro ritiene che concretamente la questione non si ponga in quanto la riduzione delle tariffe di trasporto viene compiuta sulla base dell'isee e le scuole paritarie, in Pag. 155quanto scuole a pagamento, difficilmente annoverano tra gli iscritti bambini con i requisiti isee previsti.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA) ricorda che nei piccoli comuni della Lombardia e del Friuli sono rarissime le scuole materne pubbliche e dunque questa funzione viene assolta dalle scuole paritarie. I comuni si occupano del trasporto dei bambini a scuola e i genitori pagano una retta piuttosto bassa. Evidentemente il bambino che frequenta una scuola vicina a casa va a piedi, peraltro negli ultimi anni sono stati istituiti i pedibus i genitori o i nonni accompagnano a piedi i bambini, dunque questo servizio non serve per assecondare i capricci di chi desidera iscrivere il figlio in una scuola lontana pur avendo una scuola pubblica sotto casa.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) condivide le argomentazioni della collega Fregolent e chiarisce che il contesto scolastico non è uguale in tutta Italia. In molte zone i comuni sono privi di scuole statali e dunque i comuni si trovano costretti ad assolvere un ruolo importante. Ricorda che si tratta di un servizio che deve essere garantito a tutti.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, chiarisce che la norma è volta a garantire il trasporto scolastico in quanto connesso al diritto allo studio e dunque soltanto per il segmento obbligatorio. Ricorda che gli istituti scolastici del sistema integrato per l'educazione 0-6 anni non fanno parte del sistema obbligatorio. Valuta pertanto assolutamente irrilevante l'osservazione sollevata.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nel ricordare che molto probabilmente non sarà possibile apportare alcuna modifica al provvedimento, segnala che l'istanza avanzata dal collega Pella è di buonsenso e che inserirla nel parere rappresenterebbe più che altro un'indicazione di carattere generale per i futuri legislatori. Ricorda peraltro che nel nostro ordinamento, dopo la legge n. 62 del 2000, le scuole paritarie sono equiparate alle scuole statali. Ricorda che la disposizione deriva da una pronuncia della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte che aveva dichiarato che il servizio doveva essere coperto per intero dalle famiglie e che personalmente si è impegnato, coinvolgendo anche l'Istituto di studi sulla finanza locale (IFEL) e l'ANCI, per presentare, nell'ambito dell'esame del progetto di legge di riforma del codice della strada, proposte emendative per affrontare il problema.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) ringrazia il collega Gariglio per la ragionevole e condivisibile posizione espressa. Constata invece che la relatrice e il gruppo del Movimento 5 stelle non hanno la volontà di comprendere che si tratta di un'istanza di buonsenso proveniente dai sindaci. Per questo annuncia, la presentazione, insieme alla collega Fregolent, di un parere alternativo che, nelle premesse e nella prima osservazione, sostituisce il riferimento alle scuole dell'obbligo con quello alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie. Viene inoltre soppresso il riferimento ai meccanismi di perequazione (vedi allegato 3).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita a considerare l'ipotesi di fare riferimento anziché alle scuole materne agli istituti educativi perché in questi istituti si studia attraverso il gioco.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, ribadisce che le scuole materne non fanno parte dell'obbligo scolastico cui si lega la possibilità di graduare le tariffe per il servizio di trasporto pubblico.

  Emanuela CORDA, presidente, nel porre in votazione la proposta di parere della relatrice, constata una situazione di confusione che non consente di verificarne l'esito. Anche in considerazione del fatto Pag. 156che da parte di alcuni deputati è stato equivocato l'oggetto della votazione, ritiene opportuno revocarla al fine di consentire ai componenti della Commissione di valutare appieno le proposte di parere in esame. Poiché ha appena avuto inizio la seduta del Senato, in cui sono previste votazioni, ritiene quindi preferibile, in mancanza di obiezioni, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione competente in sede referente e dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

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