CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2019
282.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune.
COM(2019) 580 final.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021.
COM(2019) 581 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento COM(2019)580, rinviato nella seduta del 20 novembre 2019, e inizia l'esame della proposta di regolamento COM(2019)581.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.Pag. 123
  Ricorda che nella seduta del 20 novembre scorso, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione sulla proposta di regolamento COM(2019) 580 final. Segnala quindi che è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 (COM(2019)581 final). Fa presente che anche tale proposta fa parte del pacchetto di misure che la Commissione intende adottare per definire il regime da applicare, per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027 nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea. Avverte pertanto che l'esame dei due atti proseguirà congiuntamente.

  (La Commissione prende atto)

  In qualità di relatore, introduce quindi la discussione sulla proposta di regolamento COM(2019)581 final.
  Osserva che tale proposta di regolamento si pone l'obiettivo di garantire la continuità di determinati elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027. Tali norme prevedono, in particolare, che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici nazionali della PAC a decorrere dal 1o gennaio 2021, presentandoli alla Commissione europea per la relativa approvazione entro il 1o gennaio 2020.
  Considerato che il quadro legislativo della nuova PAC e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati formalmente entro gennaio 2020, la Commissione europea ritiene necessario prorogare l'applicazione del quadro giuridico esistente e, al contempo, apportare allo stesso alcune modifiche, al fine di garantire la continuità della PAC fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.
  Inoltre, poiché la nuova PAC prevede rilevanti cambiamenti, la Commissione europea ritiene necessario garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo, attraverso specifiche norme transitorie che modificano il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, compresi i regimi di aiuti a favore di specifici settori.
  In particolare, osserva che la Commissione europea intende stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri.
  Con riferimento ai regimi di aiuti nel settore ortofrutticolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, rileva che la Commissione intende regolamentare il proseguimento e la modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.
  Venendo al contenuto dei singoli articoli della proposta di regolamento in esame, segnala che la stessa è suddivisa in tre titoli ed è corredata di tre allegati.
  In particolare, il Titolo I (Disposizioni transitorie – artt. 1-7) reca misure volte a prorogare l'attuale quadro giuridico per coprire il periodo aggiuntivo fino a quando non saranno applicabili i nuovi regimi della PAC, nonché disposizioni transitorie specifiche per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo.
  Il Titolo II (Modifiche – artt. 8-13) modifica alcune disposizioni esistenti e riguarda principalmente le disposizioni che prorogano il quadro giuridico attuale.
  Il Titolo III (Disposizioni finali – articolo 14) regola l'entrata in vigore della proposta.
  Osserva che l'articolo 1 prevede la possibilità per gli Stati membri che, a causa della mancanza di risorse finanziare, rischiano di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici, a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, di prorogare i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021.
  Fa presente, in particolare, che gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale Pag. 124possibilità, devono notificare la decisione alla Commissione che può non concedere tale proroga qualora la ritenga ingiustificata (paragrafo 1). Nel caso in cui gli Stati membri decidano di non avvalersi di tale proroga, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 si applicherebbe l'articolo 8 del regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)322), in base al quale gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali sugli anni da 2022 a 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza (paragrafo 2).
  L'articolo 2 stabilisce la proroga del regolamento (UE) n. 1303/2013 – recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – per i Paesi che decidono di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1.
  Conseguentemente, sono prorogati di un anno gli obblighi previsti per gli Stati membri ai sensi degli artt. 50, 51, 57 65 e 76 del regolamento (UE) 1303/2013, riguardanti le relazioni annuali di attuazione dei programmi, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post, l'ammissione delle spese e gli impegni di bilancio.
  Si prevede, altresì, che per gli stessi Paesi resti ferma la validità dell'accordo di partenariato valido fino al 31 dicembre 2020 che stabilisce la cornice nell'ambito della quale ogni Stato membro definisce la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020.
  L'articolo 3 prevede la possibilità per gli Stati membri, che decidano di avvalersi della proroga, di ammettere al contributo FEASR alcune tipologie di spesa e in particolare quelle di cui dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 subordinatamente ad alcune condizioni specificamente indicate.
  In particolare, ricorda che l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguarda: a) i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e dispone che la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico; b) gli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico; c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online; d) gli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura; e) gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; f) gli studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente; g) gli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
  Rammenta, inoltre, che il paragrafo 2 dell'articolo 20 stabilisce che il sostegno riguarda esclusivamente le infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia, i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso, sono stabiliti precisi criteri a garanzia Pag. 125della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
  La norma stabilisce altresì al paragrafo 3 che gli investimenti, di cui al paragrafo 1, sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.
  Ricorda poi che l'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguarda la gestione del rischio. Il sostegno, nell'ambito della presente misura, copre: a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito; d) uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.
  Rileva che l'articolo 4 della proposta di regolamento in oggetto prevede l'applicazione degli articoli da 25 a 28 della proposta di regolamento (COM(2018)375) recante disposizioni comuni applicabili a diversi fondi europei per il periodo 2021-2027. In particolare, si prevede la possibilità per il FEASR di sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo.
  L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la legittimità e la regolarità, a partire dal 1o gennaio 2021, dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2020.
  Segnala che gli articoli 6 e 7 contengono norme transitorie relative, rispettivamente, allo sviluppo rurale e al regime di aiuti.
  In particolare, l'articolo 6 garantisce l'ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel nuovo periodo di programmazione 2022-2027, ai sensi della proposta di regolamento sui piani strategici della PAC (COM(2018)392), ancora oggetto di negoziato presso le istituzioni dell'UE.
  L'articolo 7 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore ortofrutticolo, la Commissione intende stabilire la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. Si dispone che tale modifica debba essere notificata alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vitivinicolo e dell'apicoltura, è prevista la loro applicazione fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione.
  Con l'articolo 8, la Commissione intende limitare ad un periodo massimo di tre anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. Tale disposizione mira a evitare un riporto consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC.
  La norma garantisce, inoltre, la continuità del finanziamento degli impegni assunti sulla base del quadro normativo vigente, attingendo alle risorse finanziarie previste per il sostegno rurale nel prossimo periodo di programmazione.Pag. 126
  In particolare, la norma modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo che l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo di proroga (1o gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) sia, al massimo, di circa 11.2 miliardi di euro a prezzi correnti. La dotazione corrisponde a quella prevista nella proposta relativa al nuovo piano della PAC 2021-2027 (Allegato IX della proposta di regolamento sui piani strategici (COM(2018)392) ed è coerente con la proposta della Commissione sul QFP 2021-2027.
  In particolare per l'Italia, per il 2021, si prevede una dotazione finanziaria di circa 1.27 miliardi di euro contro i circa 1.5 miliardi di euro previsti per il 2020 (Allegato IX della proposta di regolamento sui piani strategici (COM(2018)392)).
  L'articolo 9 reca disposizioni per adeguare la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione propone di mantenere invariata per tutto il 2021 la riserva prevista per il periodo attuale di programmazione 2014-2020. L'importo totale attuale è pari a 2.800 milioni di euro frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011).
  Inoltre, la norma modifica una serie di scadenze regolamentari che necessitano di un adattamento per coprire il periodo transitorio.
  L'articolo 10 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013, che stabilisce i massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020 compreso (allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013).
  Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario aggiungere i massimali nazionali e netti relativi all'anno civile 2021 (e adeguare anche gli importi di riferimento per il pagamento specifico per il cotone per l'anno civile 2021). Avverte, a tale proposito, che i nuovi massimali nazionali e netti sono contenuti nell'allegato II della proposta di regolamento in oggetto e riportati nella relazione pubblicata su Geocamera.
  Evidenzia che, da un confronto delle tabelle, si evince che, per l'Italia, il massimale nazionale dei pagamenti diretti previsto per il 2021 è di circa 3.5 miliardi di euro, più basso rispetto ai circa 3.7 miliardi di euro previsti per il 2019 e per il 2020. Per quanto riguarda il massimale netto, per il 2021 è di circa 3.5 miliardi di euro contro i circa 3.7 miliardi di euro del 2019 e 2020.
  Segnala che la dotazione finanziaria complessiva proposta per la nuova PAC, sulla quale sono in corso i negoziati tra gli Stati membri, subirebbe una riduzione rispetto alla programmazione in corso. Rammenta, al riguardo, che il Governo italiano è contrario a tale riduzione e al meccanismo della convergenza esterna dei pagamenti diretti.
  L'articolo 10 introduce, altresì, la possibilità per gli Stati membri di continuare a trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale (flessibilità tra i pilastri) dopo il 2020.
  Conseguentemente, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto 2020, di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR, fino al 15 per cento dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022), fissati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013.
  Gli Stati membri che non adottano tale decisione possono stabilire di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti (FEAGA), fino al 15 per cento (e nel caso di Bulgaria, Estonia Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo. Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia fino al 25 per cento) dell'importo destinato a sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022).
  Tale decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
  La proposta stabilisce, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di proseguire il processo di convergenza interna dopo il 2019. Gli Stati membri devono comunicare annualmente la loro decisione per l'anno successivo.
  La proposta prevede, infine, una proroga del regime di pagamento unico per superficie nel periodo transitorio.Pag. 127
  L'articolo 11 sostituisce l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, prevedendo per i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola finanziamenti per il 2021 pari a circa 10,6 milioni di euro per la Grecia, 554 mila euro per la Francia e circa 34,6 milioni di euro per l'Italia (l'importo relativo al 2020 ammonta invece a 35.9 milioni di euro).
  Inoltre, l'articolo 11 sostituisce l'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, prevedendo, sempre per l'anno 2021, un finanziamento da parte dell'UE alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo della Germania pari circa 2,18 milioni di euro. Tale articolo modifica poi l'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente i limiti di bilancio dei programmi di sostegno, aggiungendo gli esercizi di bilancio dal 2021 in poi (allegato III della presente proposta di regolamento).
  Infine, l'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 228/2013, recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 13 modifica il regolamento (UE) n. 229/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, al fine di adeguarne gli importi a decorrere dal 1o gennaio 2021 in linea con il QFP 2021-2027.
  In conclusione, come ha già anticipato nella seduta del 20 novembre, comunica che la Commissione svolgerà un ciclo di audizioni sulle due proposte di regolamento in titolo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 131.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che il termine per l'espressione del parere di competenza sullo schema di decreto in titolo è fissato al prossimo 9 dicembre.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, prima di soffermarsi sul contenuto dello schema di decreto in esame, ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
  Lo schema è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
  Le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 (e alla tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 che, in relazione al dicastero agricolo, fa un generico riferimento a «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»), sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto è annualmente effettuato Pag. 128da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.
  Il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e dunque entro il 31 gennaio, termine questo nella prassi considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ai sensi del comma 43 del citato articolo 1 della legge n. 549 del 1995, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della ex legge finanziaria (poi di stabilità): tale previsione, a partire dal 2017, è da riferirsi alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il MIPAAF), in base alla recente riforma dei documenti di bilancio.
  Ciò premesso, lo schema di decreto in esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2019 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.
  In particolare, le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2019, pari, complessivamente, a 202.282 euro, sono assegnate ai seguenti 8 beneficiari (su 9 soggetti richiedenti): due Organismi internazionali che operano nel settore agricolo, ossia il Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica (che aderisce all'ICID internazionale – International Commission on Irrigation and Drainage) per 60.000 euro e la Federazione europea di zootecnia – EAAP, per 29.282 euro; il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) – Ingegneria e trasformazioni alimentari, per 8.500 euro; l'Accademia italiana della vite e del vino, per 35.000 euro; la Società italiana di agronomia, per 30.000 euro; l'Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento DAFNE (Dipartimento di scienze agrarie e forestali), per 12.500 euro; l'Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR), per 14.000 euro; l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento SAAF (Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali), per 13.000 euro.
  A tale proposito, segnala che la relazione tecnica annessa al provvedimento in esame ricorda che lo schema di riparto in oggetto è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante «criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo». La Commissione all'uopo nominata (con d.d. MIPAAFT n. 28048 del 9 luglio 2019) – prosegue la relazione tecnica – ha quindi valutato le richieste avanzate da Enti, Comitati italiani di vari settori della ricerca e della sperimentazione aderenti ad Organizzazioni internazionali, Università degli Studi, nonché Accademie e Associazioni scientifiche che svolgono attività relative all'organizzazione di attività divulgative di rilevanza internazionale ed aventi come unico oggetto «l'agricoltura», quantificando in 202.282 euro l'importo complessivo da corrispondere agli Enti in questione. È stata quindi approvata la graduatoria di merito delle richieste presentate (con d.d. MIPAAFT n. 29014 del 19 luglio 2019), con l'accoglimento delle stesse – attribuendo un contributo di importo pari a quello richiesto dagli istanti, con la sola esclusione della richiesta presentata dalla European Union Minor Uses Coordination Facility.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.