CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2019
276.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.40.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2019.

  Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene doveroso dare conto di un fatto recentemente accaduto, in quanto oltre a riguardare un parlamentare, attiene a materie di giustizia. Rivolge pertanto, anche a nome dei colleghi della Lega, un ideale abbraccio al capogruppo Riccardo Molinari, che nella giornata odierna è stato assolto in Cassazione. Nel chiedere a tutti i gruppi di esprimere la propria vicinanza al collega, ritiene che ciò debba essere fatto a maggior ragione dagli esponenti del Movimento 5 Stelle che, sulle pagine ufficiali del loro blog e senza attendere la sentenza della Corte di Cassazione, il 12 novembre scorso avevano pubblicato una foto dell'interessato con la scritta «condannato». Nel dichiararsi disponibile a dibattere sul tema della cosiddetta «Lega dei condannati», ritiene che i colleghi del Movimento Pag. 325 Stelle in Commissione Giustizia dovrebbero provare imbarazzo per la situazione e sollecitare gli esponenti di vertice a correggere la posizione ingiustamente assunta.

  Franco VAZIO, presidente, nel rallegrarsi per l'assoluzione di un collega, ritiene che quella attuale non sia la sede adeguata per discutere del fatto sottoposto all'attenzione della Commissione Giustizia dall'onorevole Di Muro. Sottolineando di avere l'abitudine, anche per deformazione professionale, di rispettare le sentenze, evitando di commentarle, ritiene che tutto il resto, avendo a che fare con la dialettica politica, esuli dai lavori della Commissione. Chiede pertanto se vi siano richieste di intervento con riguardo al provvedimento in titolo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente l'intenzione della collega Bartolozzi, impegnata al momento presso la Commissione Bilancio, di intervenire sul provvedimento in titolo.

  Franco VAZIO, presidente, nel ricordare che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è già previsto per la seduta di domani, precisa che la collega Bartolozzi potrà intervenire in quella sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e XI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione dei contenuti del provvedimento composto da 10 articoli, precisa che in questa sede si soffermerà sulle disposizioni che attengono alle competenze della Commissione Giustizia.
  Segnala a tal fine che l'articolo 2, comma 5, modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. In particolare viene sostituita alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli.
  Fermo restando che non può partecipare alla procedura il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, oggetto di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), si dispone ora che non possano partecipare neanche: i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale. Ricordo a tale proposito che l'articolo 600-septies.2 prevede una serie di pene accessorie per i condannati per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis del codice penale) e per uno dei delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli Pag. 33da 600 a 604-ter del codice penale, tra i quali vi sono: riduzione o mantenimento in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile; produzione e commercio di materiale pornografico minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone; traffico di organi prelevati da persona vivente. Quanto all'articolo 609-nonies del codice penale, esso prevede le pene accessorie per i condannati per: delitti di violenza sessuale (articolo 609-bis) e fattispecie aggravate (articolo 609-ter); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies); adescamento di minorenni (articolo 609-undecies). Tra le pene accessorie che gli articoli 600-septies.2 e 609-nonies prevedono per i condannati per i delitti sopra richiamati, quando commessi in danno di persona che non ha compiuto diciotto anni, vi è l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori; gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
  Precisa inoltre che alla procedura selettiva non può inoltre partecipare il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.
  Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, segnala inoltre l'articolo 3, comma 1, che esclude anche i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, previsto dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, viene interamente sostituito il comma 4 dell'articolo 2 della citata legge, che – con riguardo al personale scolastico – escludeva dall'obbligo di verifica biometrica della presenza soltanto il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, mentre i dirigenti scolastici erano soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione.
  Ricorda a tale proposito che il regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, all'articolo 9 sancisce in linea generale per determinate categorie di dati personali, tra le quali anche i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, il divieto di trattamento, superabile solo in presenza di alcuni presupposti, tra i quali la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato «dal diritto degli Stati membri», in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo. Lo stesso regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere «norme più specifiche» in materia, comprensive di «misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati». I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legislativo Pag. 34o regolamentare a seconda dei casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate. Al riguardo, ricorda che con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003) in sede di adeguamento al regolamento europeo, il legislatore ha previsto un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, nell'esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo. Tale provvedimento, assunto il 5 giugno 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio scorso.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682 Brunetta.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare la proposta di legge Brunetta C. 1682, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito.
  Ricorda che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale contesto, il cibo e il vino sono elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. La medesima relazione sottolinea, inoltre, che i prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare, considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che, per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione per i visitatori e precisa che il settore agroalimentare italiano occupa un posto di prim'ordine nell'economia nazionale, come testimoniato dall'ultimo censimento generale dell'agricoltura realizzato dall'ISTAT.
  Il testo all'esame della Commissione consta di 11 articoli, due dei quali introdotti durante l'esame in Commissione Agricoltura. Soffermandomi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, segnalo l'articolo 7 che modifica l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge n. 125 del 2001), introducendo i commi 3-bis e 3-ter recanti deroghe ai divieti, e al conseguente profilo sanzionatorio, di messaggi pubblicitari aventi ad oggetto bevande alcoliche e superalcoliche.
  Evidenzia in particolare che il comma 3-bis prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.
  Segnala che il successivo comma 3-ter del citato articolo 13 precisa che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.Pag. 35
  Rammenta che il comma 2 del citato articolo 13 della legge n. 125 del 2001 attualmente vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che: a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute; c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
  Il successivo comma 3 del medesimo articolo 13, poi, vieta la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 6 del medesimo articolo 13 punisce la violazione delle disposizioni sopra elencante con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni (quindi da euro 2.582 ad euro 10.329). La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. Ricordo, inoltre, che il successivo comma 7 prevede che tale sanzione si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché proprietari delle sale cinematografiche.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 novembre 2019.— Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.
C. 2059 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2019.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 2197 Turri, della quale è stato chiesto l'abbinamento. Considerato che quest'ultima presenta un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello della proposta di legge C. 2059 Costa, fa presente che essa potrà essere oggetto di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo in qualità di relatore nonché di presentatore della proposta di legge C. 2059, evidenzia che quest'ultima reca un intervento normativo molto preciso e limitato, volto a sopprimere le disposizioni della legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta «Spazza corrotti», che fissano al 1o gennaio 2020 l'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina della prescrizione. Sottolinea che al contrario la proposta di legge del collega Turri, che peraltro condivide per molti aspetti, introduce disposizioni attinenti a temi diversi e significativi che meriterebbero un'ampia trattazione e che potrebbero comportare un allungamento dei tempi dell'esame. Ventilando pertanto il rischio che l'abbinamento della proposta di legge C. 2197 Turri faccia il gioco di chi è contrario alla soppressione delle disposizioni relative alla prescrizione, si rimette alla volontà della Commissione. Rivolge al collega Turri l'invito a riflettere, proponendogli di separare in due distinti provvedimenti le disposizioni relative alla prescrizione e quelle attinenti ad altri argomenti.

  Roberto TURRI (LEGA) insiste per l'abbinamento della proposta di legge a Pag. 36sua prima firma C. 2197 che, oltre a correggere le disposizioni relative alla prescrizione, interviene anche su ulteriori aspetti introdotti dalla legge n. 3 del 2019. Nel ritenere che tale abbinamento non comporterà un appesantimento dell'iter di esame, si aspetta dai colleghi degli altri gruppi un atteggiamento analogo a quello tenuto in precedenti occasioni dalla Lega che, pur avendo riserve con riguardo al conseguente ampliamento del perimetro normativo, non si è opposta agli abbinamenti proposti. Nel rilevare l'impossibilità di giungere comunque all'approvazione definitiva della proposta di legge del collega Costa nei termini utili del 31 dicembre 2019, considerato che il provvedimento deve passare anche all'esame del Senato, non vede motivi ostativi all'abbinamento richiesto.

  Alfredo BAZOLI (PD) concorda con le considerazioni del collega Costa quanto all'inopportunità di abbinare una proposta di legge che reca un intervento normativo puntuale con un'altra che amplia l'oggetto in maniera poco coerente. Ritiene infatti che i molti e significativi argomenti affrontati dalla proposta di legge del collega Turri meriterebbero una trattazione ad hoc.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 2197 Turri alla proposta di legge C. 2059 Costa.

  Franco VAZIO, presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.
C. 1740 Piera Aiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o agosto 2019.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali richiesto. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a venerdì 29 novembre alle ore 12, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame.

  La Commissione consente.

  Franco VAZIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Esame emendamenti C. 1524 ed abb./A.