CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (C. 2211).
  Evidenzia che il decreto-legge in esame introduce misure per garantire il superamento della situazione emergenziale nei territori colpiti da eventi sismici e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Il provvedimento nasce dalla necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e quindi dall'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori.
  Nel rammentare di essere particolarmente coinvolto dal tema, vivendo in uno dei territori colpiti dal terremoto, ritiene che il provvedimento in esame costituisca un'occasione da non perdere per intervenire concretamente nelle quattro regioni che, oltre ad aver subito la distruzione provocata dal sisma, presentano al loro interno aree di crisi industriale complessa. Nel ricordare a tale proposito che la regione dalla quale proviene, vale a dire le Marche, ha visto la chiusura di oltre il 50 per cento delle aziende, sottolinea che il Pag. 81decreto-legge in esame ha tra le sue finalità lo snellimento delle procedure della ricostruzione, anche attraverso il ricorso all'autocertificazione per evitare le attuali trafile burocratiche derivanti dall'applicazione di modelli di intervento che non si addicono a un territorio complesso e variegato come quello in questione. Nel rilevare come la popolazione possa dare un fattivo contributo alla ricostruzione dell'edilizia privata, ricordando che nel primo cratere i lavori sono ancora fermi a quasi quattro anni dal sisma, evidenzia l'importanza del dialogo fra le varie forze politiche, che dovrebbero agire di concerto a livello centrale e periferico, e la necessità di coinvolgere i tecnici presenti sul territorio, che ne conoscono caratteristiche e problemi. Nel rammentare che sono state presentate nella Commissione di merito oltre 900 proposte emendative, per la gran parte derivanti da segnalazioni del territorio, precisa che egli stesso ne ha presentate numerose, volte a risolvere due aspetti particolarmente critici. A tale proposito segnala in primo luogo la necessità di introdurre deroghe ad alcune norme edilizie e urbanistiche in ragione delle caratteristiche storiche degli immobili distrutti e dei centri abitati coinvolti, che devono essere ricostruiti salvaguardando l'originaria bellezza. In secondo luogo, al fine di evitare lo spopolamento dei territori, evidenzia l'esigenza di ricostituire il tessuto industriale delle aree di crisi anche attraverso incentivi assunzionali, riprendendo la best practice sperimentata con successo in Olanda.
  Passando ad illustrare il contenuto del decreto-legge in titolo, che si compone di 10 articoli, avverte di soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 – che reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, sia a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici – prevede l'abrogazione del comma 10-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n.  189 del 2016 che dispone la trascrizione nei registri immobiliari – su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità – dell'avvenuta concessione del contributo per la ricostruzione privata. In proposito, sottolinea che la relazione illustrativa precisa che «tale abrogazione è conseguente alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-bis». La medesima lettera b) prevede, in via conseguenziale, che sia abrogato anche il comma 10-quater, in quanto disciplina l'applicazione di norme ora soppresse. Nel testo previgente all'entrata in vigore del presente, il comma 10 quater prevede che le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter in materia di alienazione di immobili distrutti o danneggiati nei comuni indicati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano «anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto» (e quindi nei comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata). Evidenzio infatti, che il comma 10-bis risulta abrogato dalla norma in esame e i che commi 10 e 10-ter sono stati in precedenza abrogati dall'articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 32 del 2019.
  Sottolinea, inoltre, che l'articolo 8 prevede la proroga di alcuni termini, al fine di agevolare la ripresa economica delle attività produttive locali nei territori colpiti dal sisma. In particolare, la lettera a) Pag. 82del comma 1, novellando l'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, differisce di due anni il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 viene differito, rispettivamente, al terzo e al quarto anno (anziché al primo e secondo anno) immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Il comma 2 stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi (cd. busta paga pesante), in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti (commi 11 e 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016) ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. In proposito segnalo che i commi 11 e 13 dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificati dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cd decreto clima), stabiliscono, tra l'altro, che i soggetti dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, e diversi dagli esercenti attività agricole, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere anche sulla base dell'eventuale dibattito che seguirà la relazione illustrativa.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.