CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 94

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferito al solo articolo 8.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 1, in materia di sisma Pag. 95del Centro Italia e di proroga dello stato di emergenza, atteso che la predetta proroga appare prevalentemente volta ad assicurare l'adozione delle misure previste, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione – a cadenza mensile e almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi delle disposizioni in esame – siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici, con riferimento alle previsioni del comma 1, lettere a) e c), non formula osservazioni in considerazione del loro contenuto ordinamentale. Riguardo al comma 1, lettera b), che prevede che la raccolta ed il trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione e dall'abbattimento degli edifici pericolanti possa essere effettuata anche da imprese individuate dai comuni competenti e dalle pubbliche amministrazioni coinvolte, utilizzando la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – della conformità delle previsioni all'ordinamento europeo, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono le misure denominate «Resto al Sud», volte a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno tra i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, ai residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall'agosto 2016 nelle regioni Lazio, Umbria e Marche. Rileva che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2017, le istanze di finanziamento – che si articolano in un contributo a fondo perduto erogato e in un prestito a tasso zero – possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.
  Fa presente che, non essendo stata prevista alcuna integrazione dei limiti di spesa già disposti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 (36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025), le richieste della nuova platea prevista devono trovare capienza negli stanziamenti sopra indicati, già disposti dalla previgente normativa. Ciò premesso, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito all'afflusso delle domande nei primi 21 mesi di apertura dello sportello, che determinano un assorbimento di circa il 25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a 1.250 milioni di euro. Appare peraltro opportuno, a suo avviso, acquisire dati più puntuali sulle disponibilità finanziarie residue e riguardo alla quota addizionale attesa nel numero delle richieste di finanziamento, per effetto delle disposizioni in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di comuni destinatari di contributi per la ricostruzione, rileva che le attività in questione svolte dai professionisti nelle zone colpite dal sisma del 2016 sono finanziate nel limite delle risorse già destinate agli interventi di ricostruzione. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che le risorse utilizzate siano sufficienti a garantire tali erogazioni senza pregiudicare le finalità dello stanziamento già previste dalla normativa previgente. Andrebbero inoltre acquisiti, Pag. 96a suo avviso, elementi volti a confermare che il venire meno dell'obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti non determini rischi finanziari apprezzabili per le amministrazioni interessate.
  Per quanto concerne l'articolo 8, recante proroga di termini, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo al differimento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (comma 1, lettera a)), osserva che la relazione tecnica si limita a dar conto degli effetti sui saldi, precisando che il relativo computo si basa sul nuovo profilo di ammortamento dei mutui interessati, con oneri che si registrano nelle annualità in cui si verifica la riduzione netta dell'importo delle rate trasferite dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato. Non essendo esplicitati i dati riferiti alle modifiche intervenute nei piani di ammortamento, segnala che non risulta possibile verificare la stima degli effetti onerosi imputati al differimento del pagamento delle rate. Elementi utili a tali fini non si deducono inoltre da precedenti relazioni tecniche riferite alle fattispecie in esame.
  Evidenzia altresì che la relazione tecnica ipotizza oneri anche successivi all'ultimo esercizio considerato ai fini della stima (2025), ma dichiara che la copertura disposta a decorrere dal medesimo anno assume carattere prudenziale. Anche riguardo a tale indicazione andrebbero acquisiti, a suo avviso, gli elementi necessari ai fini della verifica delle stime e delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica. Sempre con riguardo al differimento delle rate dei mutui, osserva che l'impatto finanziario è qualificato come maggiore spesa corrente su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, laddove, per il bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) gli effetti delle disposizioni sembrano più propriamente configurarsi come minori entrate di parte capitale (come previsto dagli allegati tecnici all'analoga misura contenuta nella legge di bilancio 2018): in proposito considera utile un chiarimento. Con riferimento alla proroga della sospensione dei versamenti dei tributi e dei contributi (comma 2), evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione, utilizza un dato relativo al totale dei versamenti interessati dalle modifiche (62,4 milioni di euro per le ritenute fiscali e 71 milioni di euro per i contributi previdenziali e assistenziali). Rileva che tali dati appaiono in linea con le precedenti stime.
  Con riguardo alla proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia (comma 3), segnala che il citato articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto dell'effettiva possibilità di realizzare tali effetti compensativi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8, comma 4, provvede alla copertura degli oneri, pari a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, derivanti dai seguenti commi del medesimo articolo 8: il comma 1, lettera a), relativo al differimento di due anni del pagamento delle rate, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019, dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; il comma 2, che prevede che il pagamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito al sisma Pag. 97sopra citato, siano versati nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Fa presente che ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità: quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, che reca disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche.
  Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per interventi strutturali di politica economica degli importi previsti a copertura per gli anni successivi al 2021 e che l'utilizzo delle risorse del Fondo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca informazioni in ordine alla consistenza residua, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, delle risorse, sia di parte corrente che di conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, precisando quanta parte della prima tipologia di risorse sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, posto che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla relazione tecnica, essendo tali oneri tutti classificati come oneri di parte corrente, possono essere coperti solo attraverso risorse di parte corrente. Appare inoltre necessaria, a suo avviso, una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse senza compromettere le finalità alle quali esse erano state originariamente destinate. Infine, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le ragioni per le quali non sia stata prevista la riassegnazione all'entrata delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, utilizzate a copertura dei citati oneri, e non sia stata altresì disposta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, posto che essa, quanto meno per ciò che attiene alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare invece necessaria.
  Con riferimento all'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nelle zone del cratere, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese agricole di Umbria, Lazio e Marche (essendo l'Abruzzo ricompreso nelle regioni meridionali già beneficiarie delle agevolazioni) interessate dal sisma del periodo agosto 2016-gennaio 2017. Tali misure prevedono, in particolare, la possibilità di optare – in luogo di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile – per un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.
  Al riguardo andrebbe in primo luogo chiarito, a suo avviso, se la predetta estensione debba intendersi finanziata esclusivamente all'interno dello stanziamento aggiuntivo previsto dal comma 2 (2 milioni di euro annui nel biennio 2019-2020) ovvero all'interno dei limiti di spesa già vigenti, come integrati per effetto dello stesso comma. Inoltre, pur tenendo conto Pag. 98che i benefici sono erogati nell'ambito di limiti di spesa, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a stimare il presumibile incremento delle richieste del beneficio e il connesso aumento di oneri, derivanti dalle disposizioni in esame. Evidenzia altresì che la relazione tecnica afferma che per i finanziamenti agevolati a tasso zero si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso ISMEA; pertanto le risorse aggiuntive stanziate dal provvedimento in esame sembrerebbero destinate esclusivamente all'erogazione dei contributi. In proposito ritiene utile un chiarimento, tenuto conto che tale distinzione non si evince espressamente dalla formulazione delle disposizioni. Infine, in merito all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, ritiene altresì utile acquisire chiarimenti circa la compatibilità dello sviluppo per cassa della spesa per le agevolazioni in esame, rispetto a quella scontata con riferimento alle risorse del medesimo Fondo, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Ciò in considerazione del fatto che l'erogazione dei contributi dovrebbe presentare una dinamica più accelerata rispetto a quella ordinariamente associata alla spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9, comma 2, prevede che, ai fini dell'estensione alle imprese agricole che ricadono nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 dei benefici previsti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, siano destinate parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riguardo, segnala che detto Fondo (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 6.350,75 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6.849,8 milioni di euro per l'anno 2020. In proposito, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario che il provvedimento in esame potrebbe comportare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, all'esito delle verifiche effettuate in relazione ai profili finanziari del provvedimento, esprime sullo stesso un parere di nulla osta.

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  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1o dicembre 2018, n. 132.
Atto n. 118.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 29 ottobre scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 29 ottobre 2019, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non essendo ancora in grado di fornire elementi di risposta alle richieste del relatore, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.