CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni II e XI scadrà il 9 novembre.

  Piera AIELLO (M5S), relatrice per la II Commissione, ricorda che le Commissioni riunite II e XI avviano oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere, dello schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia (Atto n. 120), in relazione al quale il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 novembre.
  In qualità di relatore per la Commissione Giustizia, riferisce sui profili di carattere generale della materia, mentre il collega Viscomi, relatore per la Commissione Lavoro, illustrerà i contenuti specifici del provvedimento.
  Lo schema di regolamento in esame, adottato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge n. 6 del 2018, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», che ha introdotto un corpus normativo organico integralmente dedicato ai testimoni di giustizia, categoria alla quale, in passato, si estendevano alcune delle misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e successive modificazioni.
  Ricorda a tale proposito che il citato decreto-legge n.  8 del 1991 era originariamente volto a introdurre nel nostro ordinamento un sistema «premiale» per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di Pag. 23terrorismo. Con la legge n. 45 del 2001 le misure di protezione per i c.d. pentiti di mafia vengono sostanzialmente estese ai testimoni di giustizia, inserendo nel decreto-legge gli articoli 16-bis e 16-ter. Nella scorsa legislatura, dopo un'ampia indagine delle Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, e l'approvazione di una relazione nella quale si auspicava la revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc XXIII, n.  4), il Parlamento ha approvato la legge n.  6 del 2018 che ha fornito una nuova definizione di «testimone di giustizia», disciplinato le misure di protezione, le condizioni di applicabilità e riformato il procedimento di applicazione abrogando, infine, le pertinenti disposizioni del decreto-legge del 1991.
  Sulla base di tale nuova disciplina sono testimoni di giustizia coloro che, estranei alla criminalità, rendono, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni attendibili e rilevanti per le indagini o il giudizio, in quanto persone informate sui fatti (c.d. testimone terzo) o persone offese dal reato (c.d. testimone vittima) e, a seguito di tale cooperazione con la giustizia, vengono esposti a grave e attuale pericolo. In presenza di tali essenziali prerequisiti, la qualifica di testimone di giustizia può essere attribuita purché il dichiarante: non sia stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non abbia tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non sia stato sottoposto a misura di prevenzione e non sia in corso un procedimento di applicazione di detta misura; si trovi in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza. Le misure di protezione possono inoltre essere estese anche a coloro che, a causa del rapporto di convivenza o delle relazioni personali intrattenute con i testimoni di giustizia, risultano esposti al medesimo pericolo.
  Come indicato dall'articolo 3 della legge n. 6 del 2018, le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo.
  Ai nostri fini rileva in particolare la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7, cui come anticipato lo schema di decreto in esame dà attuazione, che riconosce al testimone di giustizia il diritto all'accesso a un programma di assunzioni presso la pubblica amministrazione con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, ’’fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti». Tale accesso ad un programma di assunzioni era già previsto dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 ed è stato ampliato dalla richiamata lettera h) dell'articolo 7 della legge n. 6 del 2018 che prevede per il testimone di giustizia la possibilità di accedere al suddetto programma, in alternativa alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico – riconosciuto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della medesima legge in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese – e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica. L'assunzione avviene per chiamata diretta nominativa, nei limiti dei posti vacanti e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. Il beneficio è esteso, in sostituzione dell'avente diritto che non lo eserciti, anche al coniuge e ai figli ovvero, in subordine, ai fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. La definizione delle modalità di attuazione della misura – al fine di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione – è demandata a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Pag. 24Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione centrale – vale a dire l'organo deputato alla definizione e applicazione delle speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia – previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni. Cede quindi la parola al collega Viscomi per l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto in esame.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore per la XI Commissione, riallacciandosi a quanto esposto dalla collega Aiello, relatrice per la Commissione Giustizia, passa a illustrare il contenuto del provvedimento in esame. Lo schema di decreto ministeriale consta di dodici articoli, suddivisi in due Capi. In particolare, al Capo I, l'articolo 1 reca le norme definitorie, ricorrenti nel provvedimento, mentre, sulla base dell'articolo 2, che ne delinea l'ambito di applicazione, lo schema di regolamento si applica ai testimoni di giustizia, anche non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge n. 6 del 2018.
  Segnala che il successivo articolo 3 individua i requisiti di applicazione del regolamento, disponendo, al comma 1, che l'ammissione al programma di assunzione è alternativa alla fruizione della capitalizzazione dell'assegno periodico e di altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale ed è subordinata alla mancata riacquisizione dell'autonomia lavorativa o del godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. Dal beneficio sono esclusi, ai sensi del comma 2, i testimoni di giustizia destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione.
  Passa, quindi, al Capo II, che reca disposizioni di carattere procedimentale. In particolare, l'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al programma e della loro istruttoria da parte delle Autorità competenti. Più nel dettaglio, al comma 1 si prevede la presentazione, attraverso il Servizio centrale di protezione, alla Commissione centrale, della domanda di accesso al programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione, da parte dei soggetti aventi titolo. Segnala che, ai sensi del comma 2, al programma possono accedere, in via sostitutiva del testimone di giustizia che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche il coniuge o uno dei figli ovvero, in subordine, uno dei fratelli stabilmente conviventi, purché siano a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. I successivi commi 3 e 4 disciplinano le competenze del Servizio centrale nell'istruzione della domanda, mentre il comma 5 prevede che la Commissione centrale verifichi la sussistenza dei requisiti e deliberi l'ammissione al programma.
  Segnala, quindi, che l'articolo 5 prevede la predisposizione e la tenuta, da parte del Servizio centrale, di un elenco di testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione, ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità delle misure economiche o di reinserimento sociale e lavorativo in godimento, collocando in via prioritaria coloro che non godono di alcuna di tali misure. Rileva che, ai sensi del comma 3, ai fini dell'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 6 delinea la procedura con la quale il Servizio centrale provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla ricognizione dei posti disponibili, con particolare riferimento alle consistenze numeriche, alle sedi e alla tipologia dei posti da riservare, assicurando la tutela della riservatezza degli interessati. Il successivo articolo 7 disciplina la procedura di assegnazione dei posti da parte del Servizio centrale, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale. Segnala che il comma 3, che accoglie un rilievo Pag. 25formulato dal Consiglio di Stato, prevede che, in caso di rifiuto dell'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone il collocamento dell'interessato all'ultima posizione dell'elenco di cui all'articolo 5, a meno di gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni comprovate dalla documentazione trasmessa alla Commissione medesima.
  L'articolo 8 delinea la procedura per lo svolgimento delle prove di idoneità per accedere al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, definite dal Servizio centrale d'intesa con le amministrazioni interessate. La norma precisa che il giudizio di idoneità non comporta valutazione comparativa ed è volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. Le prove di idoneità e i successivi adempimenti connessi all'assunzione sono svolte in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Segnala, infine, che, ai sensi del comma 3, la formazione propedeutica all'assunzione è garantita dal Servizio centrale mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.
  Passa all'articolo 9, che prevede, in presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai testimoni di giustizia ammessi al programma di continuare a svolgere l'attività lavorativa, l'attivazione di procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o ufficio della medesima amministrazione, ovvero la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni.
  Segnala, quindi, che l'articolo 10 prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di idonei accorgimenti che impediscano l'individuazione dei soggetti assunti e del loro luogo di lavoro, anche con riferimento ai testimoni, non più sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalità.
  Infine, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, l'abrogazione del decreto ministeriale n. 204 del 2014 e la clausola di invarianza finanziaria.

  Franco VAZIO, presidente, considerato l'impegno di entrambe le Commissioni su provvedimenti iscritti a breve nel calendario dei lavori dell'Assemblea, al fine di consentire una più adeguata e approfondita istruttoria su un provvedimento di particolare delicatezza come quello in esame, chiede al rappresentante del Governo, dopo aver verificato per le vie brevi, insieme al presidente della XI Commissione, l'orientamento in tal senso dei gruppi, la disponibilità ad attendere il parere parlamentare oltre il termine del 9 novembre.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riguardo alla richiesta avanzata, annuncia la disponibilità del Governo ad attendere fino al 21 novembre per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni II e XI.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.