CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2019
254.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista già a partire da lunedì 21 ottobre prossimo e che la Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta di domani.

  Paolo GIULIODORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019 in tema di sicurezza cibernetica, attualmente all'esame Pag. 93delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Trasporti.
  Il decreto-legge, con finalità di sicurezza nazionale, delinea un sistema di organi, procedure e misure che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, in conformità alle più elevate e aggiornate misure di cyber security adottate a livello internazionale.
  Il provvedimento risponde inoltre all'esigenza di rendere maggiormente efficace l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56). Ciò al fine di apprestare idonee misure di tutela delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
  È proprio l'aspetto relativo ai poteri speciali governativi, oggetto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge in esame, che interessa le competenze della Commissione Finanze.
  Preannuncia quindi che si limiterà ad una breve illustrazione dei contenuti degli articoli, per soffermarsi poi sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione.
  L'articolo 1 istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.
  Si demanda ad un DPCM l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro medesimo – amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati – e si attribuiscono specifici compiti al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativi all'approvvigionamento di prodotti e servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Vengono infine definiti gli obblighi per gli operatori, i fornitori e le imprese inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonché un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge. Si prevede altresì che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).
  L'articolo 2 autorizza l'assunzione di personale presso il MISE per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e presso la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione.
  L'articolo 3 appare di interesse della Commissione, in quanto modifica la normativa vigente in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
  Il comma 1 stabilisce innanzitutto che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (che, come ricordato, ai sensi dell'articolo 1, saranno individuati con successivo D.P.C.M.), anche per i contratti o gli accordi – ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea – relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, per i quali è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012.
  Il comma 2 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento su procedure, modalità e termini per l'affidamento di forniture di beni e servizi ICT (previsto dall'articolo 1, comma 6), i poteri speciali inerenti le reti 5G (di cui all'articolo 1-bis del decreto-Pag. 94legge n. 21 del 2012 già richiamato), sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.
  Il comma 3 stabilisce una disciplina transitoria, prevedendo la possibilità di ridefinire, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni o le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati.
  Le modifiche o integrazioni contrattuali possono anche consistere in prescrizioni, ove necessario, di sostituzione di apparati o prodotti che risultino «gravemente inadeguati» sul piano della sicurezza.
  Venendo invece all'articolo 4, di più diretto interesse per la Commissione, rileva che esso estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power), contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal successivo decreto-legge n. 148 del 2017.
  Ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, ha organicamente disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.
  Il successivo decreto-legge n. 148 del 2017 ha ampliato l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta intensità tecnologica (articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge n. 21 del 2012) affidando a uno o più regolamenti il compito di individuare, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica.
  L'articolo 4, comma 1 del decreto in esame integra il disposto del comma 1-ter sotto un duplice profilo.
  In primo luogo – al comma 1 – si chiarisce che, in seno alla verifica sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, è compreso anche il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
  Viene poi ampliato l'oggetto delle richiamate norme regolamentari, per chiarire che esse individuano i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale – i quali si pongono come ulteriori rispetto a quelli individuati con riferimento al sistema di difesa e sicurezza nazionale, nonché con riferimento ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – nei settori individuati come rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza dalle norme europee, in particolare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, inclusi i settori ad alta intensità tecnologica.
  Tali ultimi settori restano dunque inclusi nell'ambito di applicazione dei regolamenti il cui contenuto, contestualmente, viene ampliato mediante l'inclusione di ulteriori situazioni che possono recare pregiudizio alla sicurezza e all'ordine pubblico.
  Il comma 2 stabilisce che – fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che dovranno individuare puntualmente i settori rilevanti – siano assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare Pag. 95l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società.
  A seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali, imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione.
  L'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo al Presidente del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica, prevedendo che questi – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  L'articolo 6 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, mentre l'articolo 7 ne dispone l'entrata in vigore.
  Si riserva in conclusione, di formulare nella seduta già convocata per la giornata di domani, una proposta di parere sul provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019.
Atto n. 106.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o ottobre scorso.

  Raffaele TRANO (M5S), relatore, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti e preso atto dei contenuti dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
C. 1973 Fragomeli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rammenta che la proposta di legge Pag. 96C. 1973, della quale la Commissione Finanze avvia l'esame in sede referente, reca misure in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, in particolare mediante:
   l'introduzione di una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, con rottamazione di veicoli aventi classe energetica inferiore (articolo 1);
   l'introduzione di una detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza, ulteriore rispetto a quella già vigente (articolo 2).

  Il provvedimento dovrebbe consentire di promuovere significativamente la nascita di un mercato dell'usato e permetterebbe di implementare l'infrastrutturazione della rete di ricarica attraverso l'installazione di colonnine ad alta potenza, soprattutto in prossimità di aree industriali e centri commerciali.
  L'articolo 1 della proposta introduce dal 1o gennaio 2020, a regime (non è infatti prevista una scadenza della misura), una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di veicoli (motoveicoli e autoveicoli) a trazione elettrica. La detrazione spetta nel caso di rottamazione di un veicolo di classe energetica inferiore e, comunque, per un solo veicolo ogni cinque anni.
  Viene a tal fine introdotto un nuovo articolo 16-quater nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali in ambito energetico. La norma intende riconoscere al contribuente una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del relativo ammontare, per le spese, documentate e sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020, relative all'acquisto in Italia o alla locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, appartenenti a specifiche categorie e con prezzo inferiore a 45.000 euro, IVA compresa (comma 1).
  Ai sensi del comma 2 la detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
  Il comma 3 specifica quali ulteriori condizioni devono sussistere per godere della detrazione. In particolare:
   deve essere consegnato contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria (omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M, e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L), di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;
   la detrazione si deve riferire alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria agevolabile, ogni cinque anni;
   alla durata della detrazione d'imposta deve corrispondere, per lo stesso periodo, la proprietà dei beni individuati dalle norme in esame, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

  Il comma 4 disciplina i casi di decadenza del beneficio.
  In caso di perdita della proprietà o del possesso del veicolo da parte dell'intestatario, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, per alienazione, furto o rapina si decade dal beneficio, ferme restando le annualità già corrisposte.
  Nel caso di perdita della proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, è prevista una deroga: il beneficio si mantiene fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di Pag. 97un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione in esame e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.
  Il comma 5 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il compito di emanare un regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
  L'articolo 2 intende modificare la vigente disciplina della detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (comma 1039 della legge n. 145 del 2018).
  Con le modifiche proposte, nell'articolo 16-ter viene introdotto un nuovo comma 3-bis il quale, insieme alle vigenti detrazioni (previste per agevolare l'infrastrutturazione delle colonnine di ricarica fino a 7kW destinate a luoghi non accessibili al pubblico e ai condomini), introduce una ulteriore agevolazione: viene reso detraibile il 20 per cento delle spese, sostenute nel periodo dal 1o marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, in particolare i parcheggi dei centri commerciali aperti al pubblico, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con potenza non inferiore a 20 kW e conformi alla normativa internazionale IEC.
  La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  In particolare, gli oneri derivanti dalle norme in esame sono quantificati in 15,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a 90 milioni di euro per l'anno 2025, a 95 milioni di euro per l'anno 2026, a 98,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  A essi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio triennale 2019-2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Propone quindi, al fine di compiere ogni utile approfondimento, di svolgere sul tema un breve ciclo di audizioni, anche nell'auspicio che le misure suggerite possano tradursi in proposte emendative ai prossimi provvedimenti in materia fiscale e di bilancio all'esame del Parlamento.

  Massimo UNGARO (IV) valuta positivamente la proposta di legge presentata dal collega Fragomeli, che reca a suo avviso misure intelligenti, che permetterebbero di creare un mercato secondario dei veicoli elettrici, peraltro con costi contenuti per l'Erario. Si tratta di un settore che richiede l'adozione di misure adeguate, anche in considerazione del fatto che la legislazione di diversi paesi europei è ben più avanzata in tale ambito.
  Si associa quindi alla richiesta del relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni, anche al fine di valutare la possibilità di inserire le citate misure nei provvedimenti di natura fiscale che la Camera esaminerà a breve.

  Carla RUOCCO, presidente, prende atto della richiesta avanzata dai colleghi di svolgere alcune audizioni sul provvedimento, che potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocata per la giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 ottobre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.05.

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