CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 147

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, fa presente che il termine per l'espressione del parere scadrà il 28 ottobre.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, riferendo, per i profili di competenza della Commissione, sullo schema di decreto legislativo in oggetto, rileva che esso introduce nell'ordinamento le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra. Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), e dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che delega il Governo ad adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea alla data della sua entrata in vigore.
  A tale proposito, ricorda che il regolamento (UE) n. 517/2014 prevede, all'articolo 25, che gli Stati membri definiscano un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni da esso previste; pertanto, l'intervento in esame è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per adeguare alla normativa europea l'ordinamento interno, sotto il profilo del sistema sanzionatorio, che non ha potuto essere modificato in sede di recepimento in via regolamentare delle disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 517/2014, avvenuta con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.Pag. 148
  Per completezza rammenta che i gas fluorurati (quelli, cioè, che contengono fluoro) hanno un pesante effetto in termini di emissioni in atmosfera, aggravando così l'effetto serra, che la comunità internazionale si era impegnata a ridurre l'emissione di questi gas e che l'Unione europea ha provveduto ad adottare apposite norme a tale fine con il regolamento n. 517 del 2014.
  Fa presente, al proposito, che il regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente, già previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto; più esattamente: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6).
  Osserva che i gas fluorurati sono sostanze chimiche di origine antropica che vengono utilizzate, per esempio, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche. L'uso di tali gas sta crescendo rapidamente a livello globale, a causa del maggiore impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali sostanze; anche se essi non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo: si stima, infatti, che il loro impatto sul clima – considerando l'insieme di tutte le loro applicazioni – può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione.
  Sottolinea che il regolamento (UE) n. 517/2014 mira quindi a ridurre le emissioni di gas fluorurati attraverso una serie diversificata di misure tra cui: il contenimento delle perdite; il loro recupero; la promozione di regimi di responsabilità del produttore e la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature; l'etichettatura dei gas e di prodotti e apparecchiature che li contengono; restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso.
  Evidenzia quindi che al fine di disciplinare le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea è stato emanato il già richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018. Tuttavia, lo strumento regolamentare non ha consentito l'introduzione di un apparato sanzionatorio e, conseguentemente, l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione, inviando all'Italia, lo scorso 25 luglio, una lettera di costituzione in mora per non aver notificato le misure nazionali relative alle sanzioni nei casi di violazione del regolamento (UE) n. 517/2014.
  Fa quindi presente che lo schema di decreto legislativo in esame si propone di adempiere a quanto previsto dalla legislazione europea, adeguando le disposizioni attualmente recate dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 (che viene contestualmente abrogato), con cui è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006, alle nuove e più severe norme dettate dal regolamento (UE) n. 517/2014.
  Con lo schema di decreto legislativo in esame il Governo, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi recati dalla relativa delega, e in particolare dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, provvedendo a inasprire le sanzioni pecuniarie per quanti violino gli obblighi connessi al contenimento delle emissioni di gas fluorurati.
  Evidenzia che nello schema sono previste sanzioni nell'ordine delle migliaia di euro per quanti si sottraggano agli obblighi, in particolare, di prevenzione delle emissioni, di controllo sulle perdite, di manutenzione dei sistemi di rilevamento e di tenuta dei registri, oltre che per la violazione dei numerosi altri vincoli che incombono sui produttori di questi gas e sugli operatori economici che hanno a che fare con la circolazione.Pag. 149
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per gli opportuni approfondimenti sui contenuti specifici dei singoli articoli del provvedimento in titolo, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) in considerazione della rilevanza della tematica in questione, sulla quale ritiene che gli orientamenti dei diversi Gruppi parlamentari siano di fatto convergenti, auspica una rapida conclusione dell’iter del provvedimento in esame.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.