CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Pag. 33italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
C. 1988 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Piera AIELLO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1988, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016», già approvato dal Senato.
  Con riguardo al primo dei tre trattati bilaterali sottoscritti con la Nigeria, vale a dire al Trattato di estradizione, segnala che esso intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.
  Rammenta che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione si è resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.
  Con riferimento al contenuto, evidenzia che il Trattato di estradizione italo-nigeriano si compone di 25 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo (estradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (estradizione esecutiva). L'intesa individua, innanzitutto, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi (articolo 2).
  Precisa che i successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio (articolo 3) dell'estradizione e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4). In particolare, l'articolo 3 prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la Pag. 34richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, la sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto (cosiddetto principio « ne bis in idem «) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto. Quanto ai citati motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4), l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione.
  Rileva che con l'articolo 5 viene disciplinato un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'estradizione del cittadino. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione.
  Osserva che l'articolo 10 illustra l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.
  Segnala che l'articolo 11 vieta la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata. L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio. L'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona. Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16). Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione. L'articolo 20 riguarda lo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  Osserva che ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle Parti da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte. L'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte è sancito dall'articolo 22. L'articolo 23 stabilisce che le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica. A norma dell'articolo 24, le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni e l'accordo Pag. 35entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.
  Fa presente, infine che l'articolo 25, prevede che ciascuna parte possa recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica, con effetto a sei mesi.
  Rammenta che il secondo testo all'esame della Commissione è l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, il quale, composto di 31 articoli, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale. In virtù di tale Accordo, conformemente a quanto disposto da analoghi Trattati bilaterali già sottoscritti dal nostro Paese, le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulti essere di competenza dello Stato richiedente. L'articolo 1 è dedicato alle definizioni dei termini adottati nel testo. L'articolo 2, nel definire il suo ambito di applicazione, precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri.
  Osserva che con l'articolo 3 viene disciplinata la doppia incriminabilità. Le autorità centrali incaricate della trasmissione e ricezione delle domande di assistenza penale sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Procuratore Generale e il Ministero della giustizia per la Nigeria (articolo 4). I successivi articoli disciplinano forma e contenuto della domanda di assistenza (articolo 5), le sue modalità di esecuzione (articolo 6) e le circostanze per uno Stato richiesto sottese al rifiuto o al rinvio dell'assistenza (articolo 7).
  Rileva che gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione: la ricerca di persone (articolo 8), la citazione e notificazione di documenti (articolo 9), l'assunzione di prove (articoli 10 e 11), le garanzie da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (articolo 12), il trasferimento temporaneo di detenuti (articolo 13), la protezione di vittime e testimoni (articolo 14), la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (articolo 15), le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16), le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede (articolo 17), l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta, con esclusione del rifiuto a motivo del segreto bancario (articolo 18).
  Segnala che ai sensi dell'articolo 19 le Parti si concedono assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali. L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte. L'articolo 22 contempla la trasmissione di sentenze e certificati penali. I documenti e gli atti forniti non necessiteranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente (articolo 23), Ai sensi dell'articolo 24 le Parti si impegnano a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza. L'articolo 25 dispone che, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente. Le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati (articolo 26).
  Osserva, in fine, che un limite all'uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità Pag. 36centrale dello Stato richiesto è previsto dall'articolo 27. I successivi articoli dispongono in materia di: soluzione delle controversie eventualmente insorte sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo (articolo 28), entrata in vigore (articolo 29) modalità di modifica del testo (articolo 30) e recesso (articolo 31).
  Fa presente che il terzo Accordo all'esame della Commissione sul trasferimento delle persone condannate intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di un precedente accordo bilaterale sul tema, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.
  Rammenta che il testo si compone di 24 articoli, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo. Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell'Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.
  Osserva che l'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti. Una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'articolo 7, laddove alla lingua di redazione degli atti è dedicato l'articolo 8. L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso. L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata. Alla modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 11. Con l'articolo 12 è disciplinata l'esecuzione della condanna. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata.
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 13, solo lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza. L'articolo 14 prevede che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della Pag. 37pena. L'articolo 15 dispone in materia di cessazione dell'esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione, quando informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura che rendano non più eseguibile la condanna. L'articolo 16 riguarda le informazioni concernenti l'esecuzione della condanna e l'articolo 17 le disposizioni relative al transito della persona condannata. In relazione alle spese (articolo 18), è previsto le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, l'Accordo non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.
  Sottolinea, in fine, che le disposizioni finali hanno ad oggetto, come di consueto, l'ambito di applicazione dell'Accordo (articolo 20), la soluzione delle controversie (articolo 21), le modalità per l'entrata in vigore, (articolo 22), nonché la modifica e l'eventuale cessazione dell'Accordo stesso, attraverso comunicazione scritta e con effetto al 90o giorno (articolo 24).
  Fa presente, inoltre, che il disegno di legge già approvato dal Senato si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), riservandosi di fare ulteriori verifiche, evidenzia che da una rapida lettura del contenuto di alcuni dei trattati in materia di estradizione all'esame della Commissione, a cominciare da quello con la Nigeria, tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna della persona risulterebbe anche il caso in cui la stessa sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna. Sull'argomento ricorda, che nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, svoltosi nella scorsa settimana, è stato respinto un emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia, relativo al mandato d'arresto europeo, volto a considerare il caso sopra descritto come un motivo obbligatorio di rifiuto della consegna invece che facoltativo come attualmente previsto nel testo del disegno di legge. Nell'evidenziare pertanto una anomala e incomprensibile differenza di trattamento a seconda che la richiesta sia avanzata da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese extraeuropeo, ribadisce come la soluzione più appropriata e di buon senso sia quella prevista dai trattati di estradizione all'esame della Commissione.

  Franco VAZIO, presidente, nel rammentare che la Commissione sarà oggi chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in discussione nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII, evidenzia come, qualora la Commissione intenda svolgere degli approfondimenti sul provvedimento in titolo e sugli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, sia quella attuale la fase opportuna per intervenire. Osserva, inoltre, che i rilievi avanzati dalla collega Bartolozzi si riferiscano al disegno di legge di delegazione europea, il cui esame è già stato licenziato dalla Commissione, e non ai disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno della seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (C. 1909).
  Rammenta che il Centro spaziale Luigi Broglio, con sede a Malindi, in Kenia, è stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Il Centro rappresenta per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano un sito ideale sia per attività di lancio che di controllo di satelliti da terra. La struttura è composta da due segmenti: il segmento marino, rappresentato dalla piattaforma di lancio oceanica, e il segmento terrestre, rappresentato dal centro di ricezione dati. Dal 1966 sono stati lanciati 23 satelliti, di cui quattro italiani e sono state svolte numerose attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali ed all'acquisizione di dati satellitari. Il Centro – gestito prima dall'Università e poi, dal 2004, dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) – è un importante centro per il controllo da terra delle missioni spaziali. L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016.
  Sottolinea che l'Accordo in esame riprende i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'accordo, evidenzia che lo stesso si compone di un Accordo principale e di cinque protocolli attuativi, a carattere tecnico, e precisa che illustrerà esclusivamente i profili di stretta competenza della Commissione giustizia.
  In particolare, osserva che il testo dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, dispone, all'articolo XI, in materia di responsabilità e regolamenta il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, esso sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. A questo proposito l'Italia è tenuta, attraverso l'ASI, a stipulare opportune polizze assicurative con compagnie riconosciute dalle autorità locali. L'Accordo è corredato da un Allegato che aggiorna il precedente e da cinque protocolli attuativi dedicati a: istituzione di un centro regionale per l'osservazione della terra; supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana; telemedicina; accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici; istruzione e formazione.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso di compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
C. 1989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1989, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
  Rammenta che il Trattato ha l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione nel settore della giustizia tra i due Paesi, consentendo che le sentenze di condanna o relative a misure di sicurezza possano essere eseguite nello Stato di cui le persone sono cittadini. L'esigenza di un trattato bilaterale sull'argomento deriva anche dal fatto che l'Argentina non ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 21 marzo 1983; tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  Evidenzia che il Trattato si compone di un breve preambolo e di 21 articoli. Mentre l'articolo 1 è relativo alle definizioni, l'articolo 2 riguarda i principi generali e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori previsti dal Trattato, stabilendo altresì che esso è applicabile ai minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alla legge dei due Stati. L'articolo 3 individua le autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento nel Ministero della Giustizia e dei Diritti umani per l'Argentina e nel Ministero della Giustizia per l'Italia. L'articolo 4 fissa le condizioni per il trasferimento, che potrà avvenire soltanto a condizione che: il condannato sia cittadino dell'altro Stato; la sentenza di condanna sia passata in giudicato; la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito; il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento e lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
  L'articolo 5 norma l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dal Trattato e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull'iter della richiesta di trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 6 stabilisce che la richiesta di trasferimento, indirizzata all'autorità centrale prevista all'articolo 3, può essere prodotta dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione, dalla persona oggetto della misura o da terzi legittimati secondo quanto previsto dalla legge di uno dei due Stati. Mentre l'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione alle informazioni e ai documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati, l'articolo 8 riguarda lingua e legalizzazione e stabilisce che la richiesta e la consegna dei documenti, in applicazione del Trattato, sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia. L'articolo 9 prevede espressamente che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di Esecuzione debba esser messo in condizione di verificare, ove lo richieda, dette circostanze.
  Fa presente, altresì, che mentre l'articolo 10 è relativo alle modalità di assunzione della decisione in ordine al trasferimento o meno della persona condannata, l'articolo 11 stabilisce le procedure per la consegna. Altri articoli sono poi espressamente dedicati Pag. 40alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 14) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 15). Il Trattato stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 16), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale (articolo 17).
  Ricorda che l'articolo 18 precisa che la stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti. Ai sensi dell'articolo 19 il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se tale domanda si riferisce a sentenze emesse in precedenza. Mentre l'articolo 20 riguarda la soluzione delle controversie, l'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.
  Quanto al disegno di legge in esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento l'11 luglio scorso, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.
C. 1990 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1990, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017», già approvata dal Senato.
  Rammenta che l'accordo bilaterale in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. In particolare è apparso indispensabile procedere ad un aggiornamento dell'accordo in essere con la Repubblica orientale dell'Uruguay, risalente addirittura alla seconda metà del 1800 (Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata da un Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881). Nell'esaminare i contenuti del Trattato in discussione, evidenzia che lo stesso è composto da 24 articoli e preciso che mi soffermerò esclusivamente sui profili di competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, rileva che l'articolo 1 stabilisce l'impegno delle Parti a consegnarsi reciprocamente le persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Osserva che l'articolo 2 nell'accogliere il principio della doppia incriminazione, stabilisce Pag. 41che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l'estradizione deve essere previsto come reato ai sensi della legge di entrambe le Parti. A tal fine, il paragrafo 2 precisa che non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alle materie fiscale e doganale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte e dazi. È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore a due anni. Per l'estradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi.
  Segnala che l'articolo 3 norma i motivi di rifiuto obbligatorio e prevede che l'estradizione non sarà concessa oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (reati politici, motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc.), in particolare, anche: quando il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con una pena che preveda un trattamento crudele, inumano o degradante ovvero, ancora, con una pena detentiva perpetua (salvo, in quest'ultimo caso, che la Parte richiedente garantisca l'applicazione di una pena non maggiore della massima ammessa dalla legge penale della Parte richiesta); se per il reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, una delle parti ha concesso amnistia, indulto o grazia; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del ne bis in idem) ovvero, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena; se la sentenza sia stata pronunciata in contumacia e la Parte richiedente non garantisca l'esistenza di rimedi procedurali preordinati alla riapertura del processo ed alla emissione di una nuova sentenza, sì da consentire l'audizione del condannato e l'esplicazione delle sue prerogative difensive; se la Parte richiesta ritenga che la concessione dell'estradizione possa compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
  Precisa che l'articolo 4 riguarda i motivi di rifiuto facoltativi e prevede unicamente i casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e l'estradando sia (o sarà) sottoposto ad un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, mentre l'articolo 5 stabilisce che la condizione di cittadino non potrà essere invocata per negare l'estradizione. Il Trattato individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti – per l'Italia, il Ministero della Giustizia –, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9).
  Osserva che l'accordo bilaterale dispone altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pone un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).
  Rileva che l'articolo 12 dispone che, nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, inoltrando formale domanda di estradizione nei sessanta giorni successivi (prorogabili, su istanza motivata, di ulteriori dieci giorni). Il mancato rispetto di detto termine, o di quello prorogato, comporta l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta. Specifici criteri di priorità sono Pag. 42previsti per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti di una medesima persona (articolo 13).  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Se l'estradato fugge nel territorio della Parte richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, la persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione per lo stesso reato, senza la necessità di presentare la documentazione prevista.
  Sottolinea che l'articolo 15 prevede la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Un'ulteriore ipotesi di consegna differita è stata contemplata per i casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute. L'articolo 16 prevede una procedura semplificata per l'ipotesi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto ed alla presenza di un difensore, mentre l'articolo 17 stabilisce specifiche disposizioni relative alla consegna allo Stato richiedente di beni sequestrati alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto.
 Ricorda, inoltre, che fra le ulteriori norme, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19). L'articolo 20, invece, prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente, o sulla sua estradizione a uno Stato terzo e l'articolo 21 sottolinea che il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  Nel passare ad esaminare il disegno di legge di ratifica del Trattato, già approvato dal Senato nel luglio scorso, evidenzia che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 43

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 1991).
  Nell'esaminare il Trattato di estradizione, rammenta che lo stesso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.
  Nel limitarsi ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, rammenta che il Trattato di estradizione di si compone di 25 articoli. Ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (par. 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (par. 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (par. 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4). Il paragrafo 5 dell'articolo 2 prevede che l'estradizione è concessa se il reato oggetto della richiesta è stato commesso nel territorio dello Stato richiedente ovvero è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna.
  Rammenta che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare – in tal senso i numeri 1 e 2 della lettera a) dell'articolo 3 specificano che non sono considerati reati politici l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia, nonché i reati di terrorismo, i crimini contro l'umanità né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti –; quando Pag. 44si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto.
  Evidenzia che l'articolo 4 individua i motivi di rifiuto facoltativi e precisa che l'estradizione può essere rifiutata se il reato è soggetto alla giurisdizione dello Stato richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata. L'estradizione può essere altresì rifiutata se lo Stato richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che la stessa non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
  Sottolinea che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Ricorda che gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.
  Evidenzia che l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13). L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire Pag. 45la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).
  Fa presente che l'accordo bilaterale disciplina inoltre, conformemente a tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali in materia, il cosiddetto « principio di specialità » in favore della persona estradata. La persona consegnata non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente si sia protratta per oltre sessanta giorni dal momento in cui la stessa non fosse più necessaria in relazione alla procedura estradizionale ovvero quando la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente. È stata tuttavia prevista la possibilità per lo Stato richiedente, anche al di fuori dei predetti casi di cosiddetta «purgazione della specialità», di procedere al compimento degli atti irripetibili, interruttivi della prescrizione, ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata. Non sarà inoltre necessaria una nuova richiesta estradizionale in caso di modifica dell'imputazione, purché anche per il nuovo reato sussistano le condizioni per l'estradizione di cui all'articolo 2 del Trattato (articolo 10).
  Sottolinea che analogo principio opera anche in relazione alla riestradizione. In particolare il Trattato prevede che, salvo i casi di purgazione previsti dall'articolo 10, lettere a) e b), lo Stato richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona consegnata, per fatti commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).
  Precisa che l'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.
  Rammenta che l'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.Pag. 46
  Nel passare ad esaminare il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, rammenta che tale accordo intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983) sottoscritta da entrambi i Paesi (e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988). Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Ricorda che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. In particolare, con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Osserva che l'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalia General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  Rammenta che l'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).
  Precisa che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente. In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'articolo 10 del Trattato) l'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare Pag. 47a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa. L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza (di cui al successivo articolo 14 del Trattato), lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13). L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).
  Segnala che, ai sensi dell'articolo 19, sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. L'articolo 21 prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati sui procedimenti penali, mentre l'articolo 22 regolamento la trasmissione di sentenze e certificati penali.
  Con riferimento, in fine, al contenuto del disegno di legge di ratifica dei trattati in esame, già approvato dal Senato l'11 luglio scorso, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1992 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Pag. 48Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica (A.C. 1992).
  In proposito, segnala che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. I rapporti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Costa Rica sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, fatta a Roma il 6 maggio 1873, che necessita di essere abrogata e sostituita con uno strumento più completo e moderno. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi, dall'altro offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena comminata da uno di essi.
  Nel passare ad esaminare il testo del Trattato, evidenzia che lo stesso si compone di un breve preambolo e di 22 articoli.
  Fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).
  Rileva che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.
  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, segnala che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, Pag. 49ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  Rammenta che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7. L'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 9.
  Ricorda che l'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
  Rammenta che l'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).
 Fa presente che previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17. L'articolo 18, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 Pag. 50del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17.
  Ricorda che l'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 21).
  Sottolinea, in fine, che l'articolo 22 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.
  Nel passare a esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, evidenzia che lo stesso intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale. Le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
  Ricorda che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Sottolinea che l'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Oficina de Asesorìa Tecnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalìa General della Repubblica del Costa Rica le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Precisa che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, Pag. 51arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11). L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 12). Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13). Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).
  Ricorda che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
  Segnala che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22). È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23). Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24.
  Fa presente che l'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).
  Nel passare al contenuto del disegno di legge autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e Pag. 522 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione del prescritto parere sul provvedimento in titolo avrà luogo oggi, nella seduta in sede consultiva convocata al termine della sede referente delle Commissioni riunite II e XII.

  Devis DORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (A.C. 1994).
  Rammenta che l'Accordo in titolo ha l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra Italia e Cuba al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e di renderli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Intesa stessa.
  Nell'esaminare il testo dell'Accordo che si compone di un breve preambolo e di 13 articoli, specifica che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, fa presente che l'articolo 3 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di esseri umani e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione; altri reati che interessino le Parti. Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.
  Osserva che le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 4, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: lo scambio e l'analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul modus operandi, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte; lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini Pag. 53presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare; l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 5); la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia; lo scambio delle buone prassi per l'esecuzione di speciali tecniche investigative; lo scambio di esperti.
  Precisa che l'articolo 8, invece, riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali.
  Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta che lo stesso è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento l'11 luglio scorso. Un analogo disegno di legge era stato presentato, al Senato (A.S. 2106), nel corso della XVII legislatura senza che tuttavia ne venisse completato l'iter di approvazione. Il testo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.30.

Variazione nella composizione della Commissione

  Franco VAZIO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Zan, a cui dà il benvenuto.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione il testo della proposta di legge C. 1524 del collega Dori.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice di adottare come testo base la proposta di legge Dori C. 1524.

Pag. 54

  La Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Dori C. 1524.

  Franco VAZIO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testè adottato a lunedì 14 ottobre, alle ore 11.00.

  La Commissione consente.

  Devis DORI (M5S) invita i gruppi a valutare l'opportunità di procedere, in un'ottica di fattiva collaborazione, a incontri informali per proposte emendative che possano essere condivise.

  Franco VAZIO, presidente, nell'apprezzare la proposta di metodo avanzata dal collega Dori al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana, pur comprendendo che possa esserci una differenza rispetto al trattamento con i Paesi facenti parte dell'Unione europea, in quanto si tratta ordinamenti più simili a quello italiano, sottolinea come siano comunque all'esame della Commissione ben quattro disegni di legge di ratifica di trattati di estradizione, tre con Paesi dell'America e uno con la Nigeria, che prevedono tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna della persona anche il caso in cui la stessa sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna. Evidenzia, quindi, che anche tali trattati risultano essere tra loro molto difformi, e ritiene che un Esecutivo capace di affermare la propria linea politica dovrebbe essere in grado di elaborare provvedimenti simili. Dopo aver fatto uno studio comparato dei provvedimenti, fa notare, infatti, che in base ai quattro trattati si può dar luogo ad estradizione per reati per i quali sono previste pene edittali e residui differenti tra loro. Osserva, inoltre, che tali provvedimenti prevedono differenti motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo della estradizione, così come un diverso trattamento per quanto riguarda l'entrata in vigore dei trattati stessi. Stigmatizzando, quindi, l'assoluta difformità di trattamento anche sesi Pag. 55tratta di Paesi geograficamente vicini, si augura che il Governo provveda per il futuro a predisporre provvedimenti più omogenei tra loro. Ciò premesso, sottolinea come quanto rilevato, comunque, non comporti un voto contrario sui disegni di legge di ratifica dei trattati in esame e preannuncia il proprio voto favorevole.

  Piera AIELLO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
C. 1989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene per evidenziare quelle che a suo avviso costituiscono due aberrazioni giuridiche contenute nel provvedimento in discussione. In primo luogo, evidenzia come l'articolo 4 del trattato preveda che nel caso di richiesta di estradizione tra un Paese e un altro sia richiesto il consenso del detenuto. Stigmatizza poi la previsione contenuta nel trattato in base alla quale la decisione potrà essere condizionata – oltre che all'adempimento di eventuali pene pecuniarie – alla prestazione di idonea garanzia.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.
C. 1990 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Pag. 56

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che questa mattina il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

  Devis DORI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

Pag. 57

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
C. 1881 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (C. 1881 Governo).
  Sottolinea che, come riportato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo, diretto alla piena attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione sul diritto di difesa dei non abbienti, ha lo scopo di adeguare il testo unico all'evoluzione legislativa e di rimediare ad alcune disfunzioni che la prassi applicativa ha evidenziato.
  Segnala che il provvedimento in esame, attraverso i suoi 3 articoli:
   estende il patrocinio a spese dello stato alle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, quando le stesse si concludano con un accordo;
   consente l'accesso al patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, alle persone offese dal reato di tortura e ai minori offesi dai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
   apporta limitate modifiche alla disciplina della liquidazione del compenso dell'avvocato;
   coordina il lessico di alcune disposizioni del testo unico con l'evoluzione della normativa e, in particolare, con l'entrata in vigore della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) e con l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali.

  Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 interviene novellando alcuni articoli del testo unico. In particolare, il comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge, interviene sugli articoli 74 e 75 per garantire il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, purché sia raggiunto un accordo (inserimento del comma 2-bis all'articolo 74 del testo unico) ed estende l'applicabilità della relativa disciplina (inserimento del comma 2-ter all'articolo 75 del testo unico).
  Conseguentemente, quando il cittadino non abbiente esperisce un tentativo di negoziazione assistita, il compenso dell'avvocato:
   è pagato dal cittadino se la negoziazione non è obbligatoria e a prescindere dal raggiungimento o meno di un accordo;
   non è dovuto – e dunque l'assistenza dell'avvocato è gratuita – se la negoziazione è condizione di procedibilità e non si raggiunge un accordo;
   è corrisposto dallo Stato, con le modalità e i limiti dettati dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, se la negoziazione è condizione di procedibilità e si raggiunge un accordo.

  Segnala che la riforma è dunque volta ad incentivare ulteriormente il buon esito della negoziazione assistita con finalità di deflazione del giudizio civile.
  L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge interviene di conseguenza con finalità di coordinamento sull'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, Pag. 58recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), per specificare che la gratuità della prestazione dell'avvocato nella negoziazione assistita resa a favore di un indigente è circoscritta all'ipotesi in cui non trovi applicazione la nuova formulazione dell'articolo 74 del testo unico sulle spese di giustizia. Inoltre, l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge reca una disposizione transitoria in base alla quale l'accesso al patrocinio nella negoziazione assistita obbligatoria troverà applicazione solo alle procedure di negoziazione avviate successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma.
  Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 1, lettera c) del disegno di legge novella l'articolo 76 del testo unico, mediante una modifica al comma 4-ter, volta a prevedere il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, per:
   i figli minori o inabili al lavoro di colui che, violando gli obblighi di assistenza familiare, di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2) del codice penale, gli fa mancare i mezzi di sussistenza;
   i figli minori o inabili al lavoro di colui che viola gli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all'articolo 570-bis c.p.,
   la persona offesa dal reato di tortura, di cui all'articolo 613-bis c.p.

  La modifica all'articolo 76, comma 4-quater (recata dal comma 1, lettera c) numero 2) è volta a correggere un errore materiale nella numerazione dei commi dell'articolo.
  Le lettere d) ed e) del comma 1 modificano rispettivamente gli articoli 82 e 83 del testo unico sulle spese di giustizia, relativi alla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, con la modifica dell'articolo 82 la riforma adegua il testo Unico alla nuova disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014 (e successive modifiche), che ha sostituito la precedente normativa sulle tariffe professionali.
  Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 82, dunque, la lettera d):
   sostituisce al termine «onorario» il termine «compenso», fatto proprio dalla legge professionale forense. Tale modifica è apportata a numerosi articoli del testo unico (v. infra);
   sostituisce al riferimento alle tariffe quello ai parametri;
   rinvia per la determinazione delle modalità di pagamento al successivo articolo 83.

  Con la modifica dell'articolo 83, oltre all'utilizzo del termine «compenso», il disegno di legge chiarisce che il decreto di pagamento del compenso, liquidato dall'autorità giudiziaria, generalmente emesso dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, può essere emesso anche successivamente, in presenza delle seguenti condizioni:
   istanza presentata entro 3 mesi dalla pronuncia del provvedimento che chiude la fase;
   istanza presentata entro 6 mesi dalla pronuncia del provvedimento che chiude la fase, quando nel procedimento penale il difensore d'ufficio dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del testo unico) o il difensore d'ufficio ha assistito una persona irreperibile (ai sensi dell'articolo 117, comma 1).

  In entrambi i casi il giudice deve provvedere sulla richiesta entro 45 giorni.
  Con disposizione transitoria, l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge prevede che nei procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore della legge, se il giudice non ha provveduto alla liquidazione contestualmente al provvedimento di chiusura della fase, il decreto di pagamento possa Pag. 59comunque essere ancora emesso dal suddetto giudice purché gli venga presentata una istanza entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma in commento.
  Evidenzia inoltre che, inserendo il comma 3-ter all'articolo 83, il disegno di legge disciplina la liquidazione dei compensi del difensore nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria con esito positivo: il decreto di pagamento dovrà essere emesso dal tribunale del luogo in cui l'accordo è stato sottoscritto. L'istanza del difensore dovrà essere accompagnata dalla copia dell'atto di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato e dalla copia dell'accordo sottoscritto.
  La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 97 del testo unico per quanto riguarda, in particolare, la pubblicità del decreto motivato con il quale il magistrato concede (o nega) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Rispetto alla disciplina vigente – che prevede il deposito del decreto in cancelleria, con avviso all'interessato e facoltà di estrarre copia – la riforma prevede la comunicazione del decreto all'interessato.
  L'articolo 1, comma 1, lettera g) interviene sull'articolo 106 del testo unico che attualmente prevede che l'avvocato non abbia diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato se l'impugnazione è dichiarata inammissibile. Il disegno di legge aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 106 per riconoscere il diritto alla liquidazione del compenso, limitatamente alla fase di studio della controversia, al difensore – diverso da quello che aveva proposto l'impugnazione – che decida di non coltivare ulteriormente l'impugnazione stessa. La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che l'intento del legislatore è di «riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al difensore subentrato a quello che ha proposto l'impugnazione inammissibile». Dalla relazione si ricava, quindi, che la formulazione del nuovo periodo sarebbe volta a garantire il beneficio al nuovo difensore – subentrante a quello che ha presentato l'impugnazione inammissibile, presumibilmente un difensore d'ufficio – che, dopo aver a sua volta studiato le carte, decide di non coltivare l'impugnazione inammissibile.
  La disposizione riconosce un limitato diritto al compenso, esclusivamente per la fase di studio della controversia, a un avvocato diverso da colui che ha presentato un'impugnazione inammissibile. Egli, godrà della liquidazione del compenso solo se deciderà di non coltivare tale impugnazione.
  Dalla formulazione letterale non si evince il significato che attribuiscono a questa previsione la relazione illustrativa e la relazione tecnica. In particolare, non è chiaro se l'attività del nuovo difensore intervenga prima o dopo la pronuncia di inammissibilità.
  L'articolo 1, comma 1, lettera p) interviene sull'articolo 121 del testo unico, relativo alle ipotesi di esclusione dal patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
  Intervenendo su questa disposizione con l'inserimento di un comma 1-bis, il disegno di legge esclude il patrocinio anche quanto il richiedente è assistito da più di un difensore. Se il beneficio era già stato concesso, gli effetti dell'ammissione cessano alla nomina del secondo difensore. La disposizione introdotta in relazione ai processi civili, amministrativi, contabili e tributari ricalca quanto già previsto dall'articolo 91 del testo unico in relazione al processo penale.
  La lettera q) dell'articolo 1 interviene sull'articolo 124 del testo unico che disciplina l'organo competente e le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio nei giudizi civile, amministrativo, contabile e tributario.
  Rispetto alla formulazione vigente – che prevede che l'istanza possa essere presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati dall'interessato personalmente (o dal suo difensore) ovvero a mezzo raccomandata – il disegno di legge aggiunge la possibile presentazione a mezzo posta elettronica certificata.Pag. 60
  Segnala inoltre che numerose novelle apportate dall'articolo 1 al testo unico spese di giustizia hanno la finalità duplice di:
   sostituire il termine «onorario» con il termine «compenso», già utilizzato dalla legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);
   specificare che la liquidazione del compenso avviene non solo nel rispetto dell'articolo 82 del TU ma anche del successivo articolo 83, oggetto di riforma (si veda il citato articolo 1, comma 1, lettera e)).

  Svolgono questa funzione le modifiche agli articoli 107 (lettera h)), 115 (lettera i)), 115-bis (lettera l)), 116 (lettera m)), 117 (lettera n)), 118 (lettera o)), 141 (lettera r)), 142 (lettera s)) e 143 (lettera t)).
  Precisa che l'articolo 1, comma 1, lettera u) è l'unica disposizione del disegno di legge che non attiene al patrocinio a spese dello Stato. Tale previsione novella infatti l'articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia che – collocato nella parte VI, relativa ai pagamenti e, in particolare nel capo relativo al decreto di pagamento emesso dal magistrato – disciplina l'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. La disposizione vigente rinvia all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 per la disciplina dell'opposizione, che può essere presentata dal beneficiario del decreto, dalle parti processuali e dal pubblico ministero.
  Il disegno di legge specifica che il termine per proporre opposizione è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Come già ricordato, sottolinea che l'articolo 2 del disegno di legge contiene disposizioni transitorie relative (commi 1 e 3) all'applicazione del patrocinio alla negoziazione assistita e alla liquidazione dei compensi dell'avvocato quando il giudice non abbia provveduto contestualmente al provvedimento di chiusura della fase.
  L'articolo 3 contiene infine la quantificazione degli oneri della riforma, valutati in euro 2.546.032 per l'anno 2019 e in euro 5.092.064 annui a decorrere dall'anno 2020, e provvede alla relativa copertura.
  Tutto ciò premesso, nel ricordare che l'intento del provvedimento è quello di dare piena attuazione al principio costituzione del diritto alla difesa dei non abbienti, ritiene opportuno affrontare anche la questione del diritto all'equa retribuzione dei lavoratori, sancito dall'articolo 36 della Costituzione, A tale proposito, nell'evidenziare come un'interpretazione estensiva del citato articolo consenta di estendere il principio costituzionale, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai professionisti, sottolinea l'esigenza di colmare alcune lacune normative con riguardo ai soggetti che prestano la loro attività allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa. Nel ricordare a tale proposito che una nota dell'ordine degli psicologi ha segnalato un vulnus con riguardo all'equo compenso dei consulenti tecnici in ambito giudiziario civile, si augura che il tema possa essere condiviso e affrontato in piena collaborazione da maggioranza e opposizione. Nel sottoporre all'attenzione dei colleghi anche la valutazione sull'opportunità o meno di subordinare il compenso del difensore all'esito della negoziazione assistita, analogamente a quanto proposto nella seduta odierna dal collega Dori con riguardo al provvedimento C. 1524 in tema di contrasto al bullismo, si augura che si possano trovare modalità informali di collaborazione tra tutti i membri della Commissione, allo scopo di concludere l'iter del provvedimento con la soddisfazione di tutti e del Governo, che ha posto una questione prioritaria con il disegno di legge in esame.

  Franco VAZIO, presidente, nell'evidenziare che le considerazioni del collega Miceli pongono questioni legate, da un lato, all'approfondimento del contenuto del provvedimento e, dall'altro, all'ampliamento Pag. 61del perimetro dell'intervento normativo, ritiene che un ciclo di audizioni possa consentire alla Commissione di acquisire importanti e qualificati contributi a supporto delle proprie valutazioni. Rinvia comunque all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità di organizzazione del prosieguo dei lavori.

  Marzia FERRAIOLI (FI), con riguardo alle considerazioni del collega Miceli in tema di equo compenso dei professionisti del settore, suggerisce di prendere in considerazione anche i soggetti che svolgono attività di mediazione, nonché gli investigatori privati che collaborano nell'ambito giudiziario penale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda di aver presentato nel gennaio 2019 la proposta di legge C. 1510 che interviene sulla disciplina dell'intrasmissibilità agli eredi delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento dei detenuti negli istituti penitenziari, attualmente prevista dal secondo comma dell'articolo 188 del codice penale. Precisa che l'obiettivo della proposta è quello di colpire i patrimoni accumulati dagli autori di determinati ed efferati delitti con il duplice scopo di recuperare il debito sorto con lo Stato e al contempo impedire che di tali patrimoni illeciti beneficino gli eredi. Nel comprendere le difficoltà di procedere ad un abbinamento con il disegno di legge in esame, in considerazione della difformità dell'oggetto, ricorda tuttavia che, come da lei stessa rilevato nel corso della seduta di ieri, al Senato è stato consentito di estendere l'intervento normativo del decreto-legge volto ad assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ad una materia completamente estranea, come quella del golden power. Si rimette pertanto alla sensibilità dei colleghi, rilevando come la proposta di legge a sua firma affronti un tema ampiamente condiviso.

  Franco VAZIO, presidente, nel prendere atto della richiesta della collega, si riserva di svolgere i necessari approfondimenti, precisando nel contempo che, in considerazione della difformità degli oggetti, un eventuale abbinamento della proposta di legge Bartolozzi C. 1510 dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione. Rinvia ulteriori valutazioni ad un apposito ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una volta che saranno stati esperiti i necessari approfondimenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.