CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2019
246.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1o ottobre 2019.

Nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00258 De Toma, recante Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.
Audizione di rappresentanti di Assocostieri.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB), della Federazione gestori impianti carburanti e affini (FEGICA) e della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.10.

Audizione di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

  La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianluca BENAMATI, presidente, avverte che il deputato Marco LACARRA, del gruppo Partito Democratico, entra a far parte della Commissione.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 116.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2019.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, ribadisce il giudizio positivo sul provvedimento. Sottolinea, in particolare, la stabilizzazione per due annualità della somma di 25 milioni di euro e la maggior ampiezza di dati inseriti nella relazione sullo stato di attuazione. Esprime il proprio favore anche rispetto alla volontà dichiarata dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intensificare i controlli sui prodotti immessi sul mercato, con particolare riferimento alla sicurezza dei giochi destinati ai bambini. Nel dichiararsi disponibile a prendere in considerazione le eventuali osservazioni formulate dai colleghi, si riserva di predisporre, per la prossima seduta, una proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che la Commissione dovrà rendere il proprio parere entro martedì 8 ottobre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame concerne la ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio, già approvata dal Senato, ed investe, quindi, nel suo complesso le competenze della X Commissione.
  Ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio ha sede a Malindi, in Kenya, ed è stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza. Il Centro, gestito prima dall'Università e dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è una importante base per il controllo da terra delle missioni spaziali. L'attuale funzionamento della base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 Pag. 64marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016. L'Accordo in esame riprende quindi i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI.
  Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 18 articoli. L'articolo I definisce i termini utilizzati nel testo dell'Accordo. In particolare, i Protocolli attuativi a corredo vengono definiti strumenti stipulati per dare concretezza alle aree di collaborazione. L'articolo II fornisce le specifiche della base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso ed individua i campi di cooperazione, tra cui scienza e tecnologia dello spazio, osservazione della Terra: applicazioni e servizi, supporto ai servizi di sorveglianza, comunicazioni spaziali, telemedicina, acquisizione dei dati satellitari, servizi di tracciamento e telemetria, attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, servizi di navigazione e posizionamento, lancio e controllo di satelliti, istruzione e formazione, telerilevamento Le Parti si impegnano ad utilizzare la base per soli scopi pacifici. Dell'Accordo fa parte integrante l'Allegato 1 «Descrizione tecnica delle Attrezzature della base. L'articolo III delinea altre aree e forme di cooperazione tra le Parti, quali: il potenziamento dell'attività dell'Agenzia che il Governo della Repubblica del Kenya istituirà per occuparsi di attività di ricerca, e applicazioni, tecnologia e scienza nel settore spaziale e aerospaziale; l'istituzione in Kenya di un centro regionale per l'osservazione della Terra e la promozione del suo ruolo nell'ambito della collaborazione strategica tra Europa ed Africa in campo spaziale; l'attuazione di programmi di formazione per cittadini keniani; il sostegno allo sviluppo dell'area di Malindi. Viene inoltre sancito l'impegno delle Parti a concludere, tramite i rispettivi enti esecutori, tutti i Protocolli attuativi necessari a strutturare la collaborazione nei settori sopradetti. L'articolo IV disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio congiunto dei ministri, organo responsabile per gli indirizzi di politica strategica riguardanti la Base e le rimanenti aree di cooperazione. Vengono altresì designati gli Enti responsabili per l'attuazione dell'Accordo, che per l'Italia è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo V concerne l'istituzione, le competenze ed il funzionamento del Comitato direttivo. L'articolo VI regolamenta l'istituzione, le competenze ed il funzionamento dell'Organo di gestione congiunto della base. L'articolo VII dispone in merito alla gestione della base, affidata ad un direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI, responsabile, tra l'altro, della gestione quotidiana delle attività della base e della sua sicurezza. Viene istituita altresì la posizione di vicedirettore, che sarà nominato dal Kenya. Il Governo italiano, tramite l'ASI e di concerto con l'Organo di gestione, potrà assumere o distaccare personale tecnico presso la base. Analogamente, il Governo keniano potrà distaccare personale tecnico, previo accordo tra le parti. Il personale con profilo non tecnico sarà reclutato tra la popolazione locale opportunamente selezionata. L'articolo VIII definisce le prerogative ed obblighi del Governo italiano, che si impegna tra l'altro a: avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e promuovere progetti di sviluppo nell'area dove è ubicata la base. In particolare, tramite l'Agenzia spaziale italiana: il Governo italiano nominerà come detto il direttore della base, il personale e i rappresentanti italiani negli organi di Governo; sosterrà i costi operativi per il funzionamento quotidiano della base; contribuirà ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra; corrisponderà al Kenya una somma definita per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la base; verserà alla controparte il 50 per cento dei profitti derivanti da contratti con terzi per i servizi commerciali forniti dalla base; raccoglierà da terzi e verserà al Kenya una quota annuale per l'utilizzo della base; richiederà al Governo keniano la concessione delle radio frequenze; sottoporrà Pag. 65al medesimo Governo del Kenya e all'aviazione civile tutte le informazioni relative ad attività di lanci orbitali e suborbitali pianificati con un anticipo di almeno sessanta giorni; fornirà alla controparte dati sul personale non keniano, impiegato presso la base e sullo stato di avanzamento delle attività. L'articolo IX definisce le prerogative e gli obblighi del Governo keniano, che concernono la nomina di vicedirettore della base, del personale keniano e dei rappresentanti keniani negli organi di Governo; assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della base; fornire l'autorizzazione al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali; valutare per l'approvazione l'utilizzo di tutte le attrezzature destinate ad essere utilizzate presso la base; favorire il leasing o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi per l'espansione della base; individuare, di concerto con la controparte, progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi; facilitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad importazione, esportazione, trasporto, installazione ed utilizzo delle attrezzature da installare presso la base; facilitare il rilascio di visti e permessi di lavoro a personale non keniano impiegato presso la base; autorizzare i Protocolli per l'utilizzo della Base da parte di terzi; fornire al Governo italiano aggiornamenti sulle attività di cooperazione oggetto dell'Accordo. L'articolo X regolamenta l'utilizzo della base da parte di terzi. L'articolo XI è relativo alle responsabilità e regolamenta il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, esso sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. L'articolo XII attesta la prerogativa del Governo keniano a condurre tutte le verifiche ed ispezioni ritenute necessarie al fine di assicurare la conformità del funzionamento della base con le disposizioni dell'Accordo. L'articolo XIII è relativo alle misure di riservatezza e assoggetta il trattamento delle informazioni scambiate od originate nell'ambito di applicazione dell'Accordo alle regolamentazioni in materia di entrambe le Parti. L'articolo XIV stabilisce i criteri adottati dalle Parti per la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. L'articolo XV è relativo al conferimento di beni e dispone che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo del 1995, alla scadenza od in caso di risoluzione dell'Accordo la proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la base venga trasferita al Governo della Repubblica del Kenya. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti potranno accordarsi sull'utilizzo congiunto della Base. Il Governo italiano conserverà la proprietà dei beni e delle attrezzature nel corso della validità dell'Accordo, mentre il terreno resterà di proprietà del Governo keniano, che non potrà assoggettare i beni della base ad alcuna forma di sequestro o requisizione. L'articolo XVI, in materia di legislazione applicabile o di riferimento, prevede che tutte le attività connesse al funzionamento della base vengano regolate in conformità con le leggi keniane. Inoltre, l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, in particolare, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo XVII stabilisce i criteri adottati dalle Parti in caso di modifiche e revisioni dell'Accordo. L'articolo XVIII disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, che sarà pari a quindici anni, rinnovabile per lo stesso periodo e le modalità di denuncia e cessazione.
  L'Accordo è corredato da un Allegato che aggiorna il precedente e da cinque protocolli attuativi dedicati a: istituzione di un centro regionale per l'osservazione della terra; supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana; telemedicina; accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici; istruzione e formazione.
  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 Pag. 66contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si riserva di predisporre una proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, osserva che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica italo-dominicano, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.
  L'Accordo si compone di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 individua i settori di intervento dell'accordo, che sono cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi. Gli articoli 2 e 3 indicano quali partner dell'accordo le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche. Viene favorito lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali. L'articolo 4 prevede la possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione. A norma dell'articolo 5, le Parti si impegnano a favorire la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. L'articolo 6 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici. L'articolo 7 prevede l'erogazione di borse di studio mediante programmi di attuazione dell'accordo. L'articolo 8 contempla l'impegno delle Parti allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi. Con gli articoli 9, 10 e 11 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione. L'articolo 12 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione. L'articolo 13 concerne lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Con l'articolo 14 viene disciplinato lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
  L'articolo 15, d'interesse per le competenze della X Commissione, impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.
  L'articolo 16 instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini. L'articolo 17 prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate.
  L'articolo 18, anch'esso d'interesse della X Commissione, contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno Pag. 67di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.
  Ai sensi dell'articolo 19 viene istituita una Commissione mista, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali. Con l'articolo 20, infine, viene disciplinata l'entrata in vigore, alla ricezione della seconda delle due notifiche, e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e le autorizzazioni di spesa degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria in riferimento alle disposizioni dell'Accordo non considerate nella norma di copertura. Quanto agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 dell'Accordo, e correlati ad eventuali future modifiche del medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, dispone che l'entrata in vigore dell'accordo sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si riserva di predisporre una proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.