CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2019
246.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 12.20.

Variazione della composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che il deputato Gennaro Migliore, del gruppo Italia Viva, cessa di far parte della Commissione e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Marco Di Maio.
  Comunica inoltre che, per il gruppo del Partito democratico, entrano a far parte della Commissione i deputati Andrea De Maria e Maria Anna Madia, la quale sostituisce il deputato Andrea Giorgis, componente del Governo.Pag. 18
  Avverto altresì che, sempre per il gruppo del Partito democratico, il deputato Mario Fragomeli, già componente della Commissione, sostituisce il deputato Matteo Mauri, componente del Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
Emendamenti C. 1201-B Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in sostituzione del relatore, Berti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere sul fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 1201-B, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, trasmesso dall'Assemblea.
  Gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.
C. 2107 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2107, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 75 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.
  Il decreto-legge è volto ad assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre inserita, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 64 del 2019 (cosiddetto decreto golden power), non convertito in legge dal Parlamento.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, esso, al comma 1 dell'articolo 1, dispone che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 7 ottobre 2019 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione). Nel corso dell'esame in Senato il testo è stato modificato individuando il termine ultimo per l'esercizio delle funzioni del Collegio nel 31 dicembre 2019.
  Ricorda che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019. In conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 è stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di prorogatio fino al 17 agosto 2019: tale regime di prorogatio non può avere durata superiore a 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio. Il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha infatti precisato come la durata del periodo di prorogatio sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, Pag. 19della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile.
  Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa, e in vista della sua scadenza, allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio è stato adottato il decreto-legge in esame.
  L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso, oltre a recare la consueta formula di conversione e l'entrata in vigore, reca, al comma 2, una disposizione, inserita dal Senato, per fare salvi gli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power) in alcuni settori industriali e produttivi e decaduto per la sua mancata conversione in legge. In particolare, le norme dispongono che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge non convertito.
  Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato – la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Sono stati in particolare definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito, modificava la predetta disciplina dei poteri speciali prevedendo: l'allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e un arricchimento del contenuto dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli asset strategici; l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali (con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso veniva esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli asset strategici); specifiche integrazioni agli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; modifiche alla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; con riferimento ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, novelle volte a rendere la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
  Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, anche ai sensi del richiamato decreto-legge n. 64 del 2019, con riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G e l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica.
  Ricorda altresì che sulla disciplina dei poteri speciali interviene anche il decreto-legge n. 105 del 2019 in tema di sicurezza cibernetica (all'esame di questa Commissione congiuntamente alla Commissione Trasporti), che contiene specifiche disposizioni di raccordo tra le disposizioni in tema di sicurezza cibernetica e la normativa sui poteri speciali governativi, con riferimento ai servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G ed estende l'ambito operativo dei poteri speciali nei settori ad alta intensità tecnologica, ampliando il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale disciplina, nel caso in cui Pag. 20sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria.
C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1988, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
  Con riferimento al Trattato di estradizione tra Italia e Nigeria, rileva in linea generale come esso intenda promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.
  Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.
  In tale contesto segnala come l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione si sia resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.
  Per quanto concerne in particolare i flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia, dai dati ufficiali del Cruscotto statistico giornaliero curato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno emerge che hanno dichiarato nazionalità nigeriana 1.250 migranti sbarcati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018, pari al 5 per cento dei complessivi 23.370 soggetti sbarcati; nel 2017 avevano dichiarato Pag. 21di essere nigeriani 18.153 migranti (15 per cento dei 119.310 arrivi complessivi).
  I cittadini nigeriani residenti in Italia nel 2017 erano 89.000 (+14,6 per cento rispetto al 2016); tale numero è ulteriormente cresciuto nel 2018 attestandosi a 106.000 (+19,8 per cento sul 2017). Tali valori collocano la Nigeria in tredicesima posizione per Paese d'origine dei residenti stranieri in Italia.
  Per ciò che concerne le singole disposizioni del Trattato di estradizione italo-nigeriano, esso si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  Ai sensi dell'articolo 1, relativo all'obbligo di estradare, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo (estradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (estradizione esecutiva).
  Le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'articolo 2: la norma precisa che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi.
  L'articolo 3 riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio, individuandoli puntualmente.
  In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, la sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto (cosiddetto principio «ne bis in idem») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto.
  Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi, regolati dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione.
  L'articolo 5 disciplina un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'estradizione del cittadino. Al riguardo le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione.
  L'articolo 10 regola l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.
  L'articolo 11 vieta la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata.Pag. 22
  L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio.
  L'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.
  Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16).
  Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.
  L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione.
  L'articolo 20 riguarda lo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all'estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle Parti da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte.
  L'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte è sancito dall'articolo 22.
  L'articolo 23 riguarda le eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del Trattato, prevedendo che esse verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.
  A norma dell'articolo 24 riguarda entrerà in vigore del Trattato, che avverrà alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.
  L'articolo 25 prevede che ciascuna parte possa recedere in qualsiasi momento dal Trattato con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica, con effetto a sei mesi.
  Per quanto riguarda l'Accordo italo-nigeriano sul trasferimento delle persone condannate, segnala come esso intenda consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.
  L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di un precedente accordo bilaterale sul tema, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (ratificata dall'Italia con la legge n. 334 del 1988), la quale costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive ed ha l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel proprio paese d'origine.
  Ai sensi della richiamata Convenzione, il trasferimento, che, può essere richiesto sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione), è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato. La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento; quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.Pag. 23
  Passando a illustrare le singole disposizioni dell'Accordo tra Italia e Nigeria sul trasferimento delle persone condannate esso si compone di 24 articoli, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo.
  Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell'Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.
  L'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.
  L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.
  Ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti.
  Nell'articolo 7 reca una disciplina analitica circa i documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 8 riguarda la lingua di redazione degli atti.
  L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso.
  L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata.
  Alla modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 11.
  L'articolo 12 disciplina l'esecuzione della condanna, prevedendo che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata.
  Ai sensi dell'articolo 13, solo lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza.
  L'articolo 14 prevede che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena.
  L'articolo 15 dispone in materia di cessazione dell'esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione, quando è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura che rendano non più eseguibile la condanna.
  L'articolo 16 riguarda le informazioni concernenti l'esecuzione della condanna, mentre l'articolo 17 reca le disposizioni relative al transito della persona condannata.
  In relazione alle spese l'articolo 18, prevede le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.
  Ai sensi dell'articolo 19, l'Accordo non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate Pag. 24in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.
  Le disposizioni  ?finali dell'Accordo hanno ad oggetto, come di consueto, l'ambito di applicazione dell'Accordo (articolo 20), la soluzione delle controversie ad opera delle Autorità centrali o, in mancanza di accordo, per via diplomatica (articolo 21), le modalità per l'entrata in vigore, stabilita trenta giorni dopo la seconda delle due notifiche (articolo 22), nonché la modifica e l'eventuale cessazione dell'Accordo stesso, attraverso comunicazione scritta e con effetto al 90o giorno (articolo 24).
  Per quel che concerne l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, esso si compone di 31 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 è dedicato alle definizioni dei termini adottati nel testo.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo, precisando che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri. La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Con l'articolo 3 viene disciplinata la doppia incriminabilità.
  L'articolo 4 stabilisce che le autorità centrali incaricate della trasmissione e ricezione delle domande di assistenza penale sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Procuratore Generale e il Ministero della giustizia per la Nigeria.
  L'articolo 5 disciplina la forma e il contenuto della domanda di assistenza, l'articolo 6 riguarda le sue modalità di esecuzione, mentre l'articolo 7 concerne le circostanze per cui uno Stato richiesto può rifiutare o rinviare l'assistenza.
  Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione: la ricerca di persone (articolo 8), la citazione e notificazione di documenti (articolo 9), l'assunzione di prove (articoli 10 e 11), le garanzie da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (articolo 12), il trasferimento temporaneo di detenuti (articolo 13), la protezione di vittime e testimoni (articolo 14), la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (articolo 15), le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16), le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede (articolo 17), l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta, con esclusione del rifiuto a motivo del segreto bancario (articolo 18).
  Ai sensi dell'articolo 19 le Parti si concedono assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali.
  L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.
  L'articolo 22 contempla la trasmissione di sentenze e certificati penali.
  In base all'articolo 23 i documenti e gli atti forniti non necessiteranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente.
  Ai sensi dell'articolo 24 le Parti si impegnano a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza.
  L'articolo 25 dispone che, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente.
  Ai sensi dell'articolo 26 le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati.Pag. 25
  L'articolo 27 stabilisce un limite all'uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto.
  L'articolo 28 stabilisce che la soluzione delle controversie eventualmente insorte sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo avvenga attraverso contatti e consultazioni dirette tra le Autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica.
  Ai sensi dell'articolo 29 l'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
  In base all'articolo 30 l'Accordo potrà essere modificato in ogni momento per mutuo consenso degli Stati.
  Secondo l'articolo 31 ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dall'Accordo con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi novanta giorni dalla data della predetta comunicazione.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati italo-nigeriani in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti a Roma l'8 novembre 2016, esso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a:
   25.835 euro a decorrere dal 2019 (di cui 21.835 euro oneri valutati ed euro 4.000 imputati a rimanenti spese) per l'attuazione dell'Accordo di estradizione;
   53.531 euro a decorrere al 2019 (euro 36.331 oneri valutati ed euro 17.200 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale;
   121.354 euro a decorrere al 2019 (euro 118.354 oneri valutati ed euro 3.000 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate.

  A tali oneri, complessivamente ammontanti ad euro 200.720 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
  In tale contesto fa presente come la relazione illustrativa del disegno di legge, faccia presente che tutti e tre gli Accordi, essendo stati stipulati successivamente al 6 maggio 2016, assicurano il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, Pag. 26lettera a), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina.
C. 1989 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1989, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
  In linea generale rileva come il Trattato di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione nel settore della giustizia tra i due Paesi, consentendo che le sentenze di condanna o relative a misure di sicurezza possano essere eseguite nello Stato di cui le persone sono cittadini.
  Segnala inoltre come l'Argentina non abbia firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  Per quanto riguarda il contenuto del Trattato, che si compone di un breve preambolo e di 21 articoli, l'articolo 1 riguarda le definizioni e precisa i termini di: condanna, sentenza, persona condannata, persona sottoposta a misura di sicurezza, Stato di condanna, Stato di esecuzione e legale rappresentante.
  L'articolo 2 riguarda i principi generali del Trattato e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori previsti dal Trattato, stabilendo altresì che esso è applicabile ai minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alla legge dei due Stati.
  L'articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento nel Ministero della Giustizia e dei Diritti umani, per l'Argentina e nel Ministero della Giustizia per l'Italia.
  L'articolo 4 detta le condizioni per il trasferimento, che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
  L'articolo 5 regola l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dal Trattato e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull’iter della richiesta di trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato.
  L'articolo 6 stabilisce che la richiesta di trasferimento, indirizzata all'autorità centrale prevista all'articolo 3, può essere prodotta dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione, dalla persona oggetto della misura o da terzi legittimati secondo quanto previsto dalla legge di uno dei due Stati.
  L'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione alle informazioni e ai documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati.Pag. 27
  L'articolo 8 riguarda la lingua e la legalizzazione e stabilisce che la richiesta e la consegna dei documenti, in applicazione del Trattato, sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.
  L'articolo 9 prevede espressamente che lo Stato presso cui è stata adottata la condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di Esecuzione debba esser messo in condizione verificare, ove lo richieda, dette circostanze.
  L'articolo 10 prevede che, ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le «pendenze» a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte.
  La decisione potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie e, comunque, delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato; potrà, altresì, richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva – in entrambi i casi – la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo. Nel riconoscimento della sentenza, secondo le regole proprie del regime della cosiddetta «continuazione dell'esecuzione», le Autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute a rispettare «la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate». Ove la condanna, per sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può – ma solo con il consenso dello Stato di condanna – adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, curando che corrisponda il più possibile a quella originaria. In ogni caso, la condanna oggetto di modifica non potrà mai:
   a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di condanna;
   b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
   c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.

  Nel caso in cui la legge dello Stato di esecuzione non consenta di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, sia stata dichiarata, nello Stato di condanna, non penalmente responsabile del reato, è previsto che i due Stati debbano consultarsi al fine di trovare un accordo sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di esecuzione. È stato stabilito, infine, che qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame (sia essa di accettazione, differimento o rifiuto), oltre a dover essere comunicata senza indugio all'altro Stato, debba essere motivata.
  L'articolo 11 stabilisce le modalità di consegna della persona, mediante accordo tra gli Stati, stabilendo altresì che lo Stato di esecuzione è responsabile della custodia della persona durante il suo trasferimento e successivamente.
  L'articolo 12 stabilisce che lo Stato di esecuzione curerà l'esecuzione della sentenza ed adotterà le relative decisioni (ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione) in conformità alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorità competenti dello Stato di Condanna Pag. 28con riferimento alla condotta della persona condannata prima della consegna. In caso di evasione, è unicamente lo Stato di Esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di condanna procedere alla cattura e sottoporre il condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di Esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso di rintraccio sul suo territorio.
  L'articolo 13 prevede che solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
  L'articolo 14 stabilisce che lo Stato di esecuzione farà cessare la condanna o la misura di sicurezza non appena viene informato dallo Stato di condanna della decisione in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.
  L'articolo 15 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della sentenza nel caso in cui, in conformità con la propria legislazione l'esecuzione della condanna sia cessata, o nel caso di evasione della persona condannata o nell'ipotesi di violazione delle «misure di sorveglianza» applicate in caso di condanna «la cui esecuzione è sottoposta a condizioni».
  L'articolo 16 riguarda l'ipotesi di transito, laddove uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate.
  L'articolo 17 riguarda le spese e prevede che esse siano a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute nello Stato di condanna. Si prevede comunque la possibilità per lo Stato di esecuzione di recuperare in parte o in tutto le spese di trasferimento del condannato.
  L'articolo 18 precisa che la stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti.
  L'articolo 19 stabilisce che il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se tale domanda si riferisce a sentenze emesse in precedenza.
  L'articolo 20 riguarda la soluzione delle controversie e stabilisce che ogni questione di interpretazione e applicazione del Trattato formeranno oggetto di consultazione fra le Autorità Centrali, essendo rimessa ai negoziati diplomatici la risoluzione di qualsiasi controversia al riguardo.
  L'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 12.30.

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Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o agosto 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che la Commissione riprende oggi l'esame, in sede referente, rinviato nella seduta del 1o agosto scorso, della proposta di legge costituzionale C. 1585-B, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera.
  A riguardo ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione del 25 settembre scorso, ha stabilito di avviare la discussione in Assemblea sul provvedimento nella seduta di lunedì 7 ottobre: pertanto, nella seduta odierna si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, previe eventuali relative dichiarazioni di voto.
  In tale contesto ricorda che, in sede di dichiarazione di voto potranno intervenire i deputati componenti della Commissione o i deputati che li sostituiscano.

  Riccardo MAGI (MISTO-+E-CD), in coerenza con la posizione da lui assunta nel corso dell’iter di esame del provvedimento, giudica sbagliata una riduzione radicale del numero dei parlamentari che non sia accompagnata da interventi correttivi adeguati, che pongano al riparo il sistema istituzionale da eventuali disfunzioni.
  Fa notare che sul provvedimento in esame permangono forti perplessità, peraltro a suo avviso emerse anche nel corso dell'attività conoscitiva svolta in Commissione. Dichiara, al riguardo, di non sentirsi neanche rassicurato dai propositi di riforma che i gruppi di maggioranza hanno dichiarato pubblicamente di voler realizzare, sia sul piano della legge elettorale, sia su quello delle modifiche costituzionali. Fa notare, infatti, che gli interventi di riforma finora preannunciati appaiono ancora vaghi e contraddittori, non comprendendo peraltro come si possa, ad esempio, conciliare il tema della sfiducia costruttiva – sul quale sarebbe anche favorevole –, con l'esigenza di riformare il bicameralismo perfetto, laddove si propone di far votare tale sfiducia in un Parlamento convocato in seduta comune.
  Si chiede inoltre come un mero intervento sulla legge elettorale – peraltro, allo stato, ancora indefinito e generico – possa fronteggiare le rilevanti questioni riguardanti la perdita della rappresentanza territoriale e la mancata valorizzazione del pluralismo, aspetti che richiederebbero una visione organica.
  Pur essendo consapevole che la sua posizione appare ormai minoritaria ed isolata del quadro del confronto politico, preannuncia il suo voto contrario sul provvedimento in esame, facendo notare che simile riforme andrebbero affrontate in termini di maggiore definitezza, evitando di alimentare il sentimento di antipolitica.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il periodo intercorrente tra la conclusione dell'esame in sede referente e la discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea debba essere utilizzato per avviare un confronto tra le forze politiche della maggioranza volto a definire le misure da adottare al fine di porre rimedio ai profili di criticità che sono stati ripetutamente sottolineati nel corso dell'esame. Ritiene vi siano tutte le condizioni politiche per un esito positivo di tale percorso, auspicando peraltro che tale esito positivo possa consentire di superare la posizione contraria espressa dal deputato Magi.Pag. 30
  Richiama, in particolare, l'attenzione su alcuni aspetti specifici, sottolineando, in primo luogo, la necessità di riformare i Regolamenti delle Camere, in particolare per quanto concerne il numero di parlamentari necessari per la formazione dei gruppi, la partecipazione dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alla Conferenza dei presidenti di gruppo, il numero dei componenti delle Giunte e dei Comitati, nonché quanto all'esercizio di numerose facoltà attribuite a minoranze qualificate. Ritiene, inoltre, che si potrebbe altresì cogliere l'occasione per introdurre norme regolamentari che prevedano, da un lato, l'istituto del voto a data certa e, dall'altro, la limitazione del ricorso alla questione di fiducia.
  Sottolinea, inoltre, la necessità di introdurre correttivi alla legge elettorale, in mancanza dei quali la riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe, soprattutto nelle regioni più piccole, una grave limitazione della rappresentanza politica.
  Rileva altresì la necessità di altri interventi di revisione costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 57 della Costituzione, che potrebbe essere modificato nel senso di prevedere l'elezione del Senato sulla base di circoscrizioni pluriregionali, all'omogeneizzazione dell'elettorato attivo e passivo, alla riduzione del numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, alla valutazione dell'ipotesi di attribuire al Parlamento in seduta comune il potere di esprimersi sulla fiducia al Governo e all'introduzione della sfiducia costruttiva, anch'essa votata dal Parlamento in seduta comune.
  A tale ultimo proposito dichiara di essere consapevole dei problemi che l'attribuzione della titolarità del rapporto fiduciario al Parlamento in seduta comune potrebbe implicare, con particolare riferimento alla facoltà del Governo di porre la questione di fiducia in ciascuna Camera, ma ritiene che tali problemi siano superabili, anche con l'introduzione dell'istituto del voto a data certa, che renderebbe il ricorso alla questione di fiducia residuale.
  Assicura quindi come le predette considerazioni siano formulate con spirito costruttivo e senza alcun tono ultimativo, ritenendo necessario evitare fughe in avanti, come sul tema del voto ai sedicenni, nonché ribadendo l'esigenza di adottare misure volte a porre rimedio ai profili problematici che la riduzione del numero dei parlamentari, se non accompagnata da altri provvedimenti, indiscutibilmente comporta.

  Marco DI MAIO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, nel rispetto di un accordo politico che giudica necessario rispettare, ritenendo tuttavia necessario accompagnare tale misura con una serie di interventi organici, riguardanti sia modifiche costituzionali sia modifiche alla legge elettorale e ai regolamenti parlamentari. Si tratta, infatti, a suo avviso, di mitigare eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare, ai danni del principio della rappresentanza, da un mero taglio lineare del numero dei parlamentari. Giudica dunque opportuno avviare, contestualmente all'approvazione del provvedimento in esame, un ampio confronto su tematiche rilevanti, richiamando, a tal proposito, la questione della revisione del bicameralismo perfetto e della tutela dell'adeguata rappresentanza territoriale degli schieramenti.
  Ritiene altresì opportuno valutare quali conseguenze potrebbero derivare sia dal conseguente incremento del ruolo dei delegati regionali ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica, sia dalla maggiore incidenza nella dialettica parlamentare dei senatori a vita, richiamando poi l'esigenza di prendere in considerazione l'impatto che una simile riduzione del numero dei parlamentari possa produrre sui quorum necessari per la elezione dei componenti dei giudici della corte costituzionale e dei componenti del CSM.
  Ritiene altresì necessario affrontare la questione della modifica dell'elettorato attivo per l'elezione del Senato, estendendo Pag. 31tale diritto ai diciottenni, nonché quella del riconoscimento del diritto di voto agli studenti fuori sede, tema che giudica prioritario rispetto a quello del riconoscimento del diritto di voto ai sedicenni.
  Sul versante la legge elettorale, rileva la necessità di affrontare seriamente le questioni in gioco, evitando iniziative come quella di recente assunta dal partito della Lega, che ha presentato una richiesta di referendum – su cui si nutrono peraltro seri dubbi costituzionali – per l'eliminazione della quota proporzionale.
  Condivide, in conclusione, l'intervento di riduzione del numero dei parlamentari, purché sia accompagnato da altre misure di riforma, sulla scia di quanto definito nella scorsa Legislatura nell'ambito della riforma costituzionale portata avanti dal Governo Renzi.

  Federico FORNARO (LEU) osserva come rispetto alle precedenti fasi dell’iter del provvedimento in esame sia intervenuto oggettivamente un fatto nuovo, costituito dalla formazione della nuova maggioranza, e come l'accordo sul programma di Governo preveda espressamente l'approvazione definitiva della riduzione del numero dei parlamentari. Rileva, tuttavia, come in tale accordo si preveda altresì che debba essere contestualmente avviato un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale.
  Ribadisce quindi la richiesta, già avanzata nel corso dell'esame del provvedimento, di convocare una sessione della Giunta per il Regolamento dedicata alle modifiche regolamentari rese necessarie dalla riduzione del numero dei parlamentari.
  Sottolinea inoltre la necessità di affrontare il tema della distorsione della rappresentanza politica, in particolare per quanto riguarda il Senato, rilevando come possa essere presa in considerazione la possibilità, oltre che di un intervento sulla legge elettorale, anche di una revisione dell'articolo 57 della Costituzione nel senso di prevedere che l'elezione del Senato avvenga sulla base di circoscrizioni regionali o pluriregionali. Ritiene, in alternativa, che si possa altresì valutare l'ipotesi di uniformare i sistemi elettorali delle due Camere, estendendo al Senato il recupero dei resti a livello nazionale previsto dalla legge elettorale della Camera e precluso per il Senato dall'attuale formulazione dell'articolo 57 della Costituzione.
  Rileva l'opportunità di ridurre il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo nel contempo opportune garanzie, quale ad esempio la previsione del voto limitato, a tutela delle minoranze consiliari.
  Ritiene, inoltre, meritevoli di approfondimento le ulteriori questioni poste dal deputato Ceccanti e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, ribadendo tuttavia la necessità di affrontare i problemi evidenziati e sottolineando come tale voto favorevole rivesta carattere tecnico e sia finalizzato, per lealtà all'accordo sottoscritto dalle forze politiche della maggioranza, a non interrompere l’iter del provvedimento.

  Andrea DE MARIA (PD) rileva la necessità di rispettare lealmente un accordo politico, in base al quale si prevede che l'intervento di riduzione del numero dei parlamentari sia immediatamente affiancato dall'avvio di un ampio percorso di riforme, al fine di ripristinare condizioni di equilibrio sia sul versante della rappresentanza territoriale sia sul piano del funzionamento del Parlamento. Si tratta dunque, a suo avviso, di realizzare ulteriori interventi di modifica volti ad incidere sulla Costituzione, sulla legge elettorale e sui regolamenti parlamentari.
  Ritiene importante, ad esempio, valutare un intervento volto a prevedere un coinvolgimento delle regioni, attraverso la partecipazione dei loro Presidenti ai lavori del Senato nell'ambito dell'esame dei provvedimenti riguardanti l'attuazione dell'autonomia differenziata.

  Emanuele FIANO (PD) rileva come l'accordo di Governo, nel prevedere l'approvazione Pag. 32del provvedimento in esame, accolga le richieste avanzate al fine di assicurare l'equilibrio di sistema, e come ciò sia alla base del voto favorevole del proprio gruppo.
  Si associa quindi alla richiesta di convocazione di una sessione della Giunta per il Regolamento dedicata all'esame delle modifiche regolamentari rese necessarie dalla riduzione del numero dei parlamentari e ritiene opportuno che la Commissione, per il tramite del suo Presidente, si faccia promotrice di una richiesta in tal senso al Presidente della Camera.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rispondendo al deputato Fiano, assicura che rappresenterà tale richiesta al Presidente della Camera, nella convinzione che sarà fatto il possibile per garantire un'adeguata attuazione di tale riforma.
  Auspica, peraltro, che una simile iniziativa sia assunta anche al Senato, considerato anche l'impatto maggiore che gli effetti del provvedimento in esame produrrebbero in quel ramo del Parlamento.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, intervenendo anche a nome del proprio gruppo, assicura come le questioni poste, in particolare dai deputati Fornaro e Ceccanti, saranno affrontate e come non vi sia alcuna preclusione per quanto concerne l'esame di modifiche al Regolamento e alla legge elettorale.
  Si associa, inoltre, alla proposta di assumere un'iniziativa per richiedere la convocazione della Giunta per il Regolamento.

  Francesco FORCINITI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto a titolo personale, preannuncia il suo voto convintamente a favore sul provvedimento in esame, ritenendo giusto portare a compimento, con urgenza un percorso avviato da tempo. Ritiene tuttavia necessario che il Parlamento realizzi anche altre importanti riforme, richiamando, ad esempio, l'esigenza di costituzionalizzare il principio di funzionamento della legge elettorale, da declinare in termini proporzionali, scongiurando l'eventualità che la maggioranza di turno incida sulla legge elettorale solo per la propria convenienza e per il proprio tornaconto politico. Si tratta, suo avviso, di una proposta di riforma costituzionale suscettibile di conferire stabilità al sistema istituzionale, scoraggiando derive maggioritarie che potrebbero favorire l'avvicendamento degli Esecutivi e legittimare comportamenti di opportunismo elettorale. Ritiene altresì opportuno proseguire e concludere, senza disperdere il lavoro già compiuto in merito, l’iter di riforma in materia di referendum propositivo, intervento che giudica importante, in quanto, oltre a controbilanciare alcuni effetti della medesima riduzione del numero dei parlamentari, consente di realizzare una democrazia più partecipata.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, osservando come in tal modo si concluda un percorso volto a rendere il Parlamento meno costoso e più efficiente.
  Si dichiara consapevole dei profili di criticità che sono stati evidenziati ma osserva come essi potranno costituire senz'altro oggetto di interventi correttivi. Ricorda come in passato, dal 1983 a oggi, siano stati compiuti numerosi tentativi di approvare una riduzione del numero dei parlamentari e come tali tentativi non abbiano mai avuto successo proprio in quanto si è sempre ritenuto di far precedere la riduzione dei parlamentari da altri interventi. Ritiene, pertanto, come in questa circostanza sia necessario procedere approvando innanzitutto il provvedimento in esame ed intervenendo subito dopo con le misure correttive.
  Ritiene infatti che l'approvazione del provvedimento in esame costituisca un'importante occasione per acquistare maggiore credibilità presso i cittadini, i quali hanno spesso l'impressione che la politica tagli i servizi loro destinati ma non intervenga mai su sé stessa. Ritiene, inoltre, come l'approvazione della riforma in Pag. 33esame costituisca un importante segnale di sobrietà, consentendo un risparmio di 500 milioni di euro per Legislatura.

  Stefano CECCANTI (PD), rispondendo al deputato Forciniti, giudica eccessivo introdurre in Costituzione un principio in senso proporzionale della legge elettorale, ritenendo piuttosto preferibile valutare un rafforzamento della procedura necessaria per l'approvazione di tale legge, eventualmente prevedendone un'efficacia immediata o rinviata nel tempo, a seconda della maggioranza registrata in sede di approvazione.
  Invita inoltre ad affrontare la questione della riduzione del numero dei parlamentari sotto il profilo della maggiore efficienza dell'organismo parlamentare piuttosto che in chiave di mera riduzione dei costi, in tal modo intercettando un sentimento positivo dei cittadini, senza dar sfogo ad inutili sentimenti di antipolitica.

  Riccardo MAGI (MISTO-+E-CD), con riferimento alle affermazioni del deputato D'Ambrosio, ritiene che non sussista un problema di inefficienza dei lavori parlamentari dovuta a un eccessivo numero di membri del Parlamento, ma che la crisi del Parlamento derivi dalla compressione dei tempi di discussione, di cui si è avuto un esempio evidente in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019, e dall'eccessivo ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia. Osserva quindi come una diminuzione del numero dei parlamentari potrebbe semmai determinare un rallentamento dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori, Macina e Iezzi, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nonché la richiesta che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente.

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'assenza in Commissione degli schieramenti di opposizione, tra cui, in particolare, quella del relatore Iezzi. Chiede, peraltro al Presidente, se il deputato Iezzi, sia da considerare relatore di maggioranza o di minoranza, tenuto conto del recente mutamento degli assetti di maggioranza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente di non ritenere che il recente mutamento della maggioranza di Governo, possa di per sé considerarsi preclusivo della possibilità che il mandato di relatore venga affidato a un deputato passato ora all'opposizione: ciò considerando anche, nel caso di specie, che si è giunti ad una fase conclusiva dell’iter di una proposta di legge di modifica costituzionale, la quale, peraltro, in quanto tale, richiede per la sua approvazione un consenso ampio, anche al di là delle mere logiche di appartenenza politica. Segnala, inoltre, che si è ormai in prossimità della seconda deliberazione della Camera, in una fase in cui il ruolo dei relatori in Assemblea è oggettivamente molto limitato, non essendo possibile la votazione di emendamenti e, dunque, non essendo richiesta l'espressione dei relativi pareri.

  Emanuele FIANO (PD), prima di procedere alla votazione sul mandato, ritiene assolutamente necessario conoscere anche l'orientamento del deputato Iezzi, al fine di evitare di conferire tale incarico ad un relatore appartenente ad un gruppo di opposizione che potrebbe in Assemblea manifestare un orientamento contrario al provvedimento, in violazione del medesimo mandato attribuito. Non ritiene pertanto possibile votare favorevolmente al conferimento del mandato al deputato Iezzi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa notare che la questione testé posta dal deputato Fiano assumerebbe rilievo solo in caso di orientamento contrario sul provvedimento del deputato Iezzi, non potendo rilevare, al riguardo, l'orientamento degli altri deputati del gruppo della Lega.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, ritiene che la questione testé posta sia da valutare Pag. 34con attenzione, eventualmente anche riflettendo sull'opportunità di nominare un ulteriore relatore.

  Barbara POLLASTRINI (PD) rileva come l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice Macina a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame sia dettato da motivi di lealtà rispetto agli accordi sottoscritti dalle forze politiche della maggioranza e dalla presa d'atto dell'impegno, assunto all'interno della stessa maggioranza, ad affrontare i problemi che sono stati evidenziati.
  Considera pertanto stupefacente che uno dei relatori di maggioranza sia un rappresentante della Lega, che peraltro non è presente e non può dunque fornire risposte alle questioni che sono state prospettate nel corso della discussione, e rileva come l'orientamento favorevole del proprio gruppo sia condizionato a tali risposte.

  Federico FORNARO (LEU) ritiene necessario, prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato, acquisire anche l'orientamento del relatore Iezzi sul provvedimento in esame, non potendosi fare esclusivo affidamento su dichiarazioni eventualmente da esso rilasciate agli organi di stampa. Avanza quindi l'ipotesi di rinviare ad altra seduta la deliberazione sul mandato a riferire in Assemblea, anche per rispetto del ruolo dello stesso deputato Iezzi. Ritiene, infatti, che la Commissione, a fronte dei recenti mutamenti politici negli assetti di maggioranza e di Governo, abbia necessità di sapere se i relatori siano intenzionati a svolgere coerentemente il loro incarico, valutandosi poi, eventualmente, se cambiare relatore o conferire il mandato soltanto ad uno di essi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di valutare ulteriormente la questione sollevata.

  La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce delle circostanze, informa che, al fine di assicurare il buon andamento dei lavori, ritiene opportuno assumere su di sé, nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Commissione ed a garanzia della Commissione stessa nella sua totalità, la funzione di unico relatore sul provvedimento.
  Pone quindi in votazione la proposta di conferirgli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nonché la richiesta che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Brescia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La seduta termina alle 13.35.

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