CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2019
239.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 70

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il deputato Carlo Sibilia, essendo cessato il suo incarico di Governo, ritorna ad essere membro effettivo della Commissione. Cessa pertanto di far parte della Commissione il deputato Marco Bella che lo sostituiva.
  Comunica, altresì, che i deputati Guido Guidesi e Franco Manzato entrano a far parte della Commissione, essendo cessato il loro incarico di Governo, mentre cessano di farne parte i deputati Dimitri Coin e Carmelo Lo Monte.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

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Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
C. 2018 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, al termine dell'esame preliminare congiunto dei disegni di legge, l’iter proseguirà distintamente e che l'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti.
  Fa presente che, nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti.
  Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.
  Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.
  È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.
  È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.
  Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
  Per quanto concerne, invece, il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.
  Ricorda, inoltre, che tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.
  Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi Pag. 72alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.
  Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
  L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti che siano stati eventualmente approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.
  Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, avverte che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza dell'11 settembre, il termine per la presentazione di emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di assestamento è fissato alle ore 16 di oggi, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre.
  Passando ad illustrare le parti di competenza della XIII Commissione del Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, in qualità di relatore, in via preliminare, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018), che ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Dicastero culturale a quello agricolo, ha disposto il trasferimento al MIPAAFT, con decorrenza 1o gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della direzione generale turismo dell'ex MIBACT. A decorrere, dunque, dall'esercizio finanziario 2019, lo stato di previsione del MIPAAFT (Tabella 12) è stato ampliato con l'inserimento della Missione 31 «Turismo» e del programma 31.1 «Sviluppo e competitività del turismo» e delle relative risorse appartenenti, fino all'esercizio finanziario 2018, allo stato di previsione del Dicastero culturale (Tabella 13). Rammenta, comunque, che la materia del turismo non è di diretta competenza della XIII Commissione agricoltura, restando di pertinenza della X Commissione attività produttive, commercio e turismo e che, in ogni caso, è stata preannunciata l'intenzione del Governo di riordinare le attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al fine di trasferire al primo le competenze in materia di turismo.
  Nel rinviare, per una più approfondita disamina dei contenuti dei disegni di legge in esame, alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che, nell'anno 2018, gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ammontavano, in termini di competenza, a 849,5 milioni di euro.
  Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano – per l'anno 2018 – a 953,3 milioni di euro, con un aumento di 103,8 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+12,2 per cento).
  Segnala che la Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018 (Vol. II), rileva che gli stanziamenti definitivi di competenza risultano superiori del 12,2 per cento rispetto a quelli iniziali e che il 66,5 per cento dello stanziamento definitivo 2018 è assorbito dalla spesa corrente (circa 634,4 milioni), nell'ambito della quale quella per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche assorbe quasi il 50 per cento delle risorse (311,3 milioni). La Corte dei conti rileva inoltre che altri trasferimenti rilevanti, tra le spese correnti, riguardano quelli ad imprese, per quasi il 27 per cento (170 milioni), evidenziando che «all'interno della spesa corrente si conferma la tendenza a privilegiare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali mediante il ricorso Pag. 73a enti ed organismi esterni» (tra i quali AGEA, CREA, ISMEA). Dalla Relazione emerge che il 33,5 per cento degli stanziamenti definitivi è destinato alla spesa in conto capitale (318,9 milioni) ed è assorbito per il 79 per cento dal programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale». La medesima Relazione rileva che l'analisi della gestione di competenza evidenzia, nel suo complesso, una capacità di impegno e di pagamento che si attesta, rispettivamente, all'87,6 per cento e al 72 per cento. In particolare, la spesa corrente presenta una capacità di impegno pari al 97 per cento e di pagamento pari al 76,6 per cento, mentre per la spesa in conto capitale gli indicatori si attestano al 69 per cento per la capacità d'impegno e al 60 per cento per quella di pagamento.
  I residui accertati al 31 dicembre 2018 ammontano a 385,7 milioni di euro (a fine esercizio 2017, ammontavano a 477,4 milioni di euro).
  Esaminando le spese per Centri di responsabilità – che fino alla fine del 2018 sono stati quattro – si evince che le dotazioni definitive in conto competenza sono assegnate nel seguente ordine di rilevanza: CDR 3. Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, che assorbe circa il 52,5 per cento dell'intero stanziamento definitivo; CDR 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, che assorbe circa il 41,3 per cento del totale; CDR 4. Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che presenta circa il 5,2 per cento delle dotazioni definitive; CDR 1. Gabinetto e uffici diretta collaborazione all'opera del Ministro, che assorbe circa l'1 per cento degli stanziamenti definitivi.
  Analizzando la spesa per missioni e programmi di interesse della Commissione Agricoltura, fa presente che l'attività del Ministero, nel 2018, risulta articolata in due missioni, con relativi 5 programmi di spesa sottesi, per uno stanziamento definitivo complessivo di competenza pari a 953,3 milioni di euro.
  Osserva che la missione che assorbe la quasi totalità delle risorse del Ministero (circa il 96 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza) è la missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che presenta nel 2018 uno stanziamento complessivo – nel bilancio dello Stato – di 916,9 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione, nel 2017, era stato di 1.027 milioni di euro), con una riduzione complessiva, come rilevato dalla Corte dei conti, del 10,7 per cento rispetto al 2017.
  Al programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» sono assegnate risorse definitive, per il 2018, pari a circa 393,8 milioni di euro (circa il 43 per cento di quelle complessive della missione 9). La Corte dei conti rileva che la riduzione degli stanziamenti per tale programma (le risorse definitive assegnate a tale programma nel 2017 ammontavano a 483,4 milioni di euro) «così come accaduto nell'esercizio precedente, grava sulle spese in conto capitale, con una contrazione del 29,1 per cento, mentre aumenta la spesa corrente del 3,2 per cento».
  Sottolinea che, nell'ambito di tale programma, la Corte dei conti segnala il finanziamento di progetti relativi al sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, alla salvaguardia della biodiversità e allo sviluppo di nuovi prodotti. La Corte sottolinea poi l'importanza del «miglioramento della gestione delle risorse idriche tramite la realizzazione del Piano irriguo nazionale ...». Inoltre, la Corte evidenzia che per «il settore zootecnico è stata completata l'attuazione a livello nazionale delle importanti misure di sostegno straordinario previste dai regolamenti comunitari anche a favore delle zone terremotate, per circa 62 milioni».
  Al programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», sono assegnati circa 49,8 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza, pari a circa il 5,4 per cento degli stanziamenti complessivi della missione Pag. 749. La Corte segnala che vi è stato per questo programma un aumento delle risorse dell'1,8 per cento rispetto all'esercizio precedente (nel 2017, le risorse definitive ammontavano a 48,9 milioni di euro), «in controtendenza rispetto alla generale contrazione delle risorse assegnate al Dicastero». La sua attuazione è demandata, come è noto, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i cui risultati operativi del 2018 – secondo la Corte – confermano la qualità del sistema dei controlli italiano e il posizionamento dell'ICQRF «tra le principali Autorità antifrode nel food e wine a livello mondiale».
  A tale riguardo segnala che la Relazione della Corte rileva che, nel 2018, i controlli antifrode sono stati 54.098, di cui 40.301 ispettivi e 13.797 analitici. Sono stati verificati 25.390 operatori e controllati 52.982 prodotti. Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 20,3 per cento degli operatori e il 12,4 per cento dei prodotti.
  Nell'ambito delle attività a tutela dei prodotti nazionali, di particolare interesse, ad avviso della Corte, è anche l'azione posta in essere dal Dicastero, per il tramite dell'Ente Nazionale Risi, nel corso del 2018, per quanto concerne la politica di salvaguardia alle importazioni di riso lavorato dalla Cambogia e dal Myanmar che ha portato in ambito comunitario all'adozione delle misure di salvaguardia nell'ambito del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo l'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate con riferimento all'importazione di riso tipo «Lungo B». Osserva a tale proposito la Corte che «la riapplicazione dei dazi potrà risultare determinante nel recupero di quote di mercato perse in Europa per il riso tipo Lungo B».
  Al programma «Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» sono assegnate risorse definitive, per il 2018, pari a circa 473,3 milioni di euro (nel 2017, erano circa 494,7 milioni), concentrando circa il 51,6 per cento dello stanziamento della missione Agricoltura.
  Nell'ambito di tale programma viene segnalata dalla Corte dei conti l'attività tesa a favorire ed accrescere la competitività delle filiere agroalimentari, dando rilevanza all'attività di finanziamento all'ISMEA per progetti riguardanti la ricerca sulla cooperazione agricola. La Corte evidenzia, poi, l'obiettivo di favorire lo sviluppo del sistema biologico, sia dal punto di vista dell'accrescimento della superficie biologica nazionale, sia dal punto di vista economico del fatturato, «proponendosi, a fine 2020, un aumento del 50 per cento della superficie coltivata a biologico (fino a raggiungere 2.100.000 ha) ed un incremento del fatturato biologico del 30 per cento (fino a raggiungere un fatturato pari a cinque miliardi)». La Corte sottolinea inoltre il ruolo del CREA nell'ambito della ricerca, raccolta, mantenimento e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, in sinergia con il Cnr e l'Associazione «Rete Semi Rurali».
  La Corte si sofferma poi sulla gestione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che annovera tra i suoi obiettivi una pesca e un'acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltre che socialmente responsabili. La dotazione finanziaria del Programma Operativo FEAMP (nel periodo di programmazione 2014-2020) è di euro 978 milioni. Con riferimento allo stato di attuazione dello stesso, al 31 dicembre 2018, si rilevano impegni totali pari a circa 341 milioni di euro. A tale proposito, la Corte osserva che un «ruolo di primo piano dovrebbe essere svolto dalle Regioni, in qualità di partner istituzionali e Organismi Intermedi del Programma (...)» e afferma che «Ciò che rileva in tale contesto è la preoccupante lentezza nell'avvio della programmazione, determinata da ritardi e inefficienze sia a livello centrale che a quello periferico...».
  Fa presente che la missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» si suddivide – nell'ambito Pag. 75dello stato di previsione del Ministero – nei due programmi 32.2 «Indirizzo politico» e 32.3 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza».
  Il programma «Indirizzo politico» in base al Rendiconto presentava una previsione iniziale per il 2018, in termini di competenza, di circa 19,4 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 9,6 milioni di euro.
  Il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» presentava una previsione iniziale di competenza di circa 25,6 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2018, si è definita in circa 26,8 milioni di euro. Lo stanziamento definitivo di competenza dell'intera missione 32, all'interno dello stato di previsione del MIPAAFT, si attesta quindi a circa 36,4 milioni di euro, a fronte dei 22,8 milioni del 2017.
  Reputa utile far presente, inoltre, che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018, la Corte dei conti segnala – tra l'altro – che, in un contesto caratterizzato da una contrazione degli stanziamenti disponibili, un ruolo significativo è assegnato all'AGEA, che, nella figura di ente di riscossione coattiva del prelievo supplementare latte, nei confronti dei produttori (cosiddette «quote latte»), consente il recupero di somme da parte dello Stato. La Corte osserva, tuttavia, che «Tale obiettivo sconta, però, le difficoltà operative di riscossioni di crediti risalenti nel tempo e con debitori a volte non facilmente identificabili ...». A tale proposito – oltre a indicare quanto è stato riscosso dell'importo complessivo dovuto di 2,3 miliardi di euro (754 milioni sono stati riscossi o in riscossione, 19 milioni sono irrecuperabili e 101 milioni non sono più dovuti, per effetto di decisioni passate in giudicato) – viene ricordato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 24 gennaio 2018, ha stabilito che la Repubblica italiana è venuta meno ai propri obblighi comunitari in materia di quote latte e relativo regime sanzionatorio nei confronti dei produttori inadempienti.
  Nella Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato 2018, relativa al MIPAAF(T), vi è – tra l'altro – una descrizione dello scenario del comparto agroalimentare in Italia durante lo scorso anno, nell'ambito del contesto internazionale, e sono indicati gli obiettivi e gli indirizzi generali di interesse dell'Amministrazione. In particolare, le priorità politiche fissate per il 2018 sono state le seguenti: 1) semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica agricola comune; 2) promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità; 3) promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca; 4) promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa; 5) tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale; 6) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.
  Venendo al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato – che, come è noto, consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente – precisa che, come di consueto, si soffermerà sulle sole parti del disegno di legge di assestamento 2019 di interesse della Commissione Agricoltura.
  Si tratta dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12), nel quale, tuttavia, come già ricordato, per l'esercizio finanziario 2019, è presente anche la missione 31 «Turismo», di competenza della X Commissione.
  Fa presente inoltre che, per avere una visione complessiva degli stanziamenti disponibili per il MIPAAFT per il corrente anno, a quanto viene indicato di seguito relativamente al disegno di legge di assestamento, vanno aggiunti gli effetti del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In Pag. 76base all'articolo 1 del predetto decreto-legge, infatti – che rimanda ad un'apposita tabella – stanziamenti per complessivi 18,05 milioni di euro di pertinenza del MIPAAFT per il 2019 sia in conto competenza sia in conto cassa, relativi alla Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» sono accantonati e resi indisponibili per la gestione, nell'attesa che tali accantonamenti siano confermati o meno per l'esercizio in corso, in base al monitoraggio degli oneri relativi alle misure del reddito di cittadinanza e della cosiddetta «quota 100» per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico. Nel dettaglio, nell'ambito della predetta missione 32, le risorse per il 2019 del programma «Indirizzo politico» sono ridotte per 17,3 milioni di euro, mentre quelle del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» sono ridotte per 0,75 milioni di euro.
  Segnala che, per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del MIPAAFT, i centri di responsabilità amministrativa per il 2019 sono cinque: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); Dipartimento del turismo.
  Le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAFT dal 2019 – con l'aggiunta della Missione Turismo - sono diventate dunque 3, alle quali sono sottesi 6 programmi di spesa. Evidenzia che, come per lo scorso anno, la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata, nell'esercizio finanziario 2019, ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.
  Osserva che, per l'anno 2019, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAFT, iscritti a legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), ammontano a circa 953,2 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 988,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 35,5 milioni di euro (+3,7 per cento).
  Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2019 ammontano invece a 1.191,6 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.227,1 milioni, con un aumento di 35,5 milioni di euro (+2,9 per cento).
  I residui, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2018 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 239,3 milioni di euro presunti a 409,5 milioni di euro accertati, con un incremento di circa 170,2 milioni di euro (+71,1 per cento).
  Secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del MIPAAFT contenuta nel disegno di legge di assestamento 2019 (Tabella 12), l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori.
  Il primo ordine di fattori è connesso a variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, e che assommano, complessivamente, a circa 39,5 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.
  Il secondo ordine di fattori è connesso a proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento pari, complessivamente, a circa –4 milioni di euro sia in termini di competenza sia di cassa e – come anticipato – a circa +170,2 milioni di euro in termini di residui.
  Conclusivamente, riservandosi di inviare nella giornata odierna ai colleghi le proposte di relazione sui due atti, anticipa che è sua intenzione porre due temi all'attenzione della Commissione Bilancio: da un lato, la necessità che il sistema delle ispezioni e dei controlli sia rafforzato attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del Pag. 77personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati e, dall'altro, la necessità che le risorse assegnate in conto competenza ciascun anno siano effettivamente impegnate ed erogate nell'anno di riferimento e non vadano in conto residui.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.
  Fa presente che, essendo il provvedimento all'esame della Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti potranno essere riferiti alle sole parti del testo modificate dal Senato o essere ad esse conseguenti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Segnala che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta ad una precisa disciplina. In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere Pag. 78presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Per quanto riguarda la tempistica, avverte che, stante la necessità che la Commissione concluda l'esame di competenza entro la seduta di domani, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza di mercoledì scorso, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per le ore 16 di oggi.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, fa presente, in via preliminare, che, a seguito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge in esame consta di 26 articoli e di un allegato A ed è volto a disporre il recepimento di 26 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei e a una decisione quadro GAI del Consiglio.
  Osserva che le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura modificate dall'altro ramo del Parlamento sono contenute nell'articolo 12 (articolo 11 nell'A.C. 1201) recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Segnala, infatti, che il Senato è intervenuto sul comma 3 di tale articolo, che stabilisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della delega, modificando le lettere b), c) e g) e inserendo due nuove lettere d) e e).
  Nel dettaglio, alla lettera b), rispetto alla precedente formulazione, si specifica che, fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, lo stesso Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, devono essere individuati, nell'ambito delle rispettive competenze, quali autorità competenti al fine di organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori oggetto della direttiva, anche con riferimento agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
  Alla lettera c), sono state apportate modifiche di carattere prevalentemente formale, volte a specificare che il Ministero della salute dovrà svolgere le funzioni di coordinamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale degli enti di cui alla lettera b).
  Di particolare interesse è la nuova lettera d) che introduce un ulteriore criterio di delega volto a prevedere che – ferma restando la competenza del Ministero della salute – il MIPAAFT è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori relativi agli alimenti e ai mangimi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) del citato regolamento, Pag. 79per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali.
  La nuova lettera d), inoltre, individua il MIPAAFT quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli e le altre attività ufficiali nei settori relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici, dell'uso e dell'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, di cui alle lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento.
  Ricorda che l'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina la designazione da parte degli Stati membri delle autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento stesso, che sono: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori; d) le prescrizioni in materia di salute animale; e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali; g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi; i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
  Osserva, inoltre, che, sempre in base alla nuova lettera d), il MIPAAFT deve essere individuato quale autorità competente deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625, per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
  Rileva che la nuova lettera e) individua inoltre il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori di competenza come individuati alla lettera d).
  Segnala, infine, che la lettera g), come modificata dal Senato, prevede infine la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) Pag. 80le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.