CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2019
223.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 16 luglio 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.35

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1603-ter e rilevato che:
   il provvedimento, derivante dallo stralcio del disegno di legge C. 1603, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione, contiene disposizioni in gran parte (articoli da 6 a 10) successivamente confluite, in un testo sostanzialmente identico, nel decreto-legge n. 53 del 2019 (articoli da 13 a 17), attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia; ferma restando quindi l'esigenza di coordinare il testo con il citato decreto-legge, si rinvia per tali disposizioni al parere reso sul decreto-legge nella seduta del 26 giugno 2019; nel presente parere ci si concentrerà invece sull'unica disposizione non confluita nel decreto-legge, vale a dire l'articolo 11, recante una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   l'articolo 11, comma 2, lettera a) prevede, come principio di delega, la ricognizione, il riordino il coordinamento Pag. 4e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, non contenuta nei codici penale e di procedura penale, apportando le opportune modifiche “volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa”; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che “qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente appare quindi opportuno specificare ulteriormente il principio di delega, anche in considerazione del fatto che in sede di attuazione della delega si potrebbe incidere anche su normativa penale e processuale;
   l'articolo 11, comma 5, prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
   l'articolo 11, comma 5, prevede, al quarto periodo, che, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e trasmetta nuovamente i testi alle Camere corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, le Commissioni parlamentari possano, nel termine di dieci giorni, “esprimersi sulle osservazioni del Governo”; al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto;
   il provvedimento, nel testo precedente allo stralcio, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:
  provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:
   al coordinamento tra le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 10 del provvedimento e quelle, sostanzialmente identiche degli articoli da 13 a 17 del decreto-legge n. 53 del 2019 (C. 1913);
   a sopprimere, all'articolo 11, comma 5, quarto periodo, le parole: “sulle osservazioni del Governo”;

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  formula altresì le seguenti osservazioni:
  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   specificare ulteriormente il principio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a);
   evitare, all'articolo 11, comma 5, secondo periodo, il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”, individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega)».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.50.