CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 9 luglio 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
Audizione di rappresentanti del SIM-Guardia di Finanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
Audizione di rappresentanti del SAM-Sindacato Autonomo dei Militari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Marica FANTUZ, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 65

  Roberto Paolo FERRARI (Lega), relatore, introduce l'esame del provvedimento osservando che il decreto legge n. 53 del 2019 si compone di 18 articoli, suddivisi in tre Capi.
  In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 7) reca disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica; il Capo II (articoli da 8 a 12) contiene norme volte al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; infine, il Capo III (articoli da 13 a 18) reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
  Entrando nel merito delle disposizioni di specifico interesse della Commissione difesa, segnala che l'articolo 1 novella il Testo unico dell'immigrazione – di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 – inserendo all'articolo 11 un nuovo comma 1-ter.
  La nuova disposizione prevede che il Ministro dell'interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi, esclusi i navigli militari e le navi in servizio governativo non commerciale, nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, oppure quando ritenga necessario impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
  Ricorda che l'articolo 19 della Convenzione sul diritto del mare stabilisce che il passaggio di una nave straniera è pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero stesso.
  Precisa poi che l'adozione del provvedimento da parte del Ministro dell'interno è consentito «nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia».
  Quanto alle funzioni di coordinamento, ricorda che il comma 1 del citato articolo 11, relativamente ai controlli di frontiera, attribuisce la funzione di controllo al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che adottano il piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 12 del Testo unico immigrazione disciplina i casi che si verificano in acque territoriali (o nella zona contigua) e quelli che si verificano al di fuori di esse.
  Nel primo caso (articolo 12, comma 9-bis), è la nave italiana in servizio di polizia che può fermare la nave sospetta, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendola in un porto nazionale. Navi della Marina militare, fermo restando l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, possano concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
  Nel caso invece di intervento al di fuori delle acque territoriali (comma 9-quater) i medesimi poteri sono posti in capo sia alle navi della Marina militare, sia alle navi in servizio di polizia, e possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale.
  Le modalità di intervento delle navi militari e il raccordo tra le loro attività e quelle svolte dalle navi in servizio di polizia sono rimesse dal comma 9-quinquies a un decreto interministeriale adottato dai ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione Pag. 66è stata attuata con l'adozione del decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 che ha affidato le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina ai mezzi aereonavali della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto.
  In particolare, alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio.
  Rileva, quindi, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica apportata esplicita, con specifico riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative che la vigente normativa già attribuisce al Ministro dell'interno in via generale, il cui efficace esercizio appare particolarmente importante in un periodo storico contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale, che il Ministro dell'interno ha il dovere istituzionale di prevenire e contrastare con tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione.
  Infine, con riguardo ai requisiti di necessità ed urgenza che hanno determinato il ricorso alla decretazione d'urgenza, osserva che la relazione illustrativa precisa che l'intervento normativo si è reso necessario in considerazione dell'evidenza che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione.
  Venendo al contenuto dell'articolo 2, esso integra l'articolo 12 del Testo unico immigrazione al fine di prevedere che, salvo che si tratti di navigli militari o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave sia tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore, nonché i divieti e limitazioni eventualmente posti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro e, in caso di reiterazione, con la confisca della nave e l'immediato sequestro cautelare.
  Inoltre, la disposizione sanziona, non in solido, l'armatore e il proprietario della nave, tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato «ove possibile». Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, ad esempio in caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
  Passando al Capo II, concernente misure per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, segnala l'articolo 10 che integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
  A tal fine, la disposizione in esame autorizza la spesa di euro 1.214.141 euro per l'anno 2019.
  Ricorda che il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (operazione Strade sicure) e che tale contingente è stato da ultimo integrato di ulteriori 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 27 del decreto legge n. 32 del 2019, destinandole al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  Anche per il contingente che verrà impiegato nelle richiamate attività di vigilanza connesse allo svolgimento dell'Universiade Pag. 67Napoli sono applicate le disposizioni di carattere ordinamentale previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, in base alle quali il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Marica FANTUZ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.