CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2019
208.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo in materia di turismo.
Nuovo testo C. 1698 Governo.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, che si compone di 3 articoli, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, conferisce una delega al Governo in materia di turismo. I princìpi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 2, prevedono, alla lettera a), di organizzare le disposizioni per settori omogenei o attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali, tra gli altri: il turismo sostenibile; il turismo sanitario e termale; il turismo rurale; l'ittiturismo; il turismo esperienziale; il turismo delle radici. La lettera b), richiede di coordinare il testo delle disposizioni legislative vigenti; la lettera c), di adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera c-bis), di prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo; la lettera d), di indicare esplicitamente le norme da abrogare; la lettera e), di prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale; la lettera f), di prevedere l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica; la lettera g), di armonizzare con il diritto Pag. 76europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante, tra le altre cose, il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche e la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore; la lettera h), di prevedere la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità; la lettera i), di sviluppare il modello di turismo accessibile; la lettera l), di promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici; la lettera m), di definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale; la lettera n), di promuovere progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici; la lettera o), di prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica.
  Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sono sottoposti al parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo comma 3 reca anche una delega correttiva, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo.
  L'articolo 1-bis reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.
  L'articolo 2 reca una clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega recata dall'articolo 1.
  Ricorda come la delega legislativa in esame investa, in primo luogo, la materia del «turismo» riconducibile alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione nonché, per taluni profili, le materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), e), g) e la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Rileva inoltre che in materia di turismo in diverse occasioni la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni (sentenze n. 88 del 2007 n. 94 del 2008) volte ad autorizzare uno stanziamento in favore del settore turistico senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni. La Corte ha in proposito evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia «turismo» alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un provvedimento «sentita» la Conferenza permanente Stato-regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, appare insufficiente. Con la sentenza n. 94 del 2008 la Corte ha dichiarato l'illegittimità della Pag. 77disposizione nella parte in cui non stabiliva che il decreto da esso previsto fosse preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.
  Al riguardo segnala che, come già evidenziato, il procedimento definito per l'attuazione della delega legislativa in esame prevede l'adozione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Legge di delegazione europea 2018.
S. 944 Governo.

(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice nel ricordare che il provvedimento è volto a garantire la conformità del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE rileva come, in particolare, l'articolo 1 rechi la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A. Tra queste segnala come rilevanti la direttiva 2013/59/Euratom sulle norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la direttiva 2017/1371 relativa a reati e sanzioni in materia di lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; la direttiva 2017/2102 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva 2017/2108 sulla sicurezza delle navi da passeggeri; la direttiva 2017/2398 sui rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; la direttiva 2018/410 sulle basse emissioni di carbonio; la direttiva 2018/843 sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo; la direttiva 2018/844 sull'efficienza energetica; la direttiva 2018/850 sulle discariche di rifiuti. Ricorda che molti degli articoli del provvedimento successivi (gli articoli 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23) recano specifici princìpi e criteri direttivi per le deleghe di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A. Con riferimento agli ulteriori articoli, segnala che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali e che l'articolo 3 reca i princìpi e i criteri direttivi per la delega di recepimento della direttiva 2017/1371 su reati e sanzioni in materia di lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tra i princìpi e criteri direttivi segnala la previsione della punibilità con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione e quella della configurazione come circostanza aggravante della commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale. Rileva, infine, come i rimanenti articoli del disegno di legge provvedano, con apposite deleghe al Governo, all'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti regolamenti UE, Si tratta in particolare del regolamento 2017/1939 che ha istituito la procura europea (articolo 4) competente ad individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; del regolamento 2014/655 che affronta la problematica del recupero transfrontaliero dei crediti (articolo 5); del regolamento 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro (articolo 8); del regolamento 2017/1131 sui fondi comuni monetari che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni Pag. 78pubbliche (articolo 9); del regolamento 2016/2031 (misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante) e 2017/625 (normativa nazionale sulle piante) (articolo 10); del regolamento 2017/625 in materia di legislazione sugli alimenti e sui mangimi (articolo 11); del regolamento 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto ad alto rischio (articolo 20); del regolamento 2017/1938 in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas (articolo 22).
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che la Conferenza Stato-regioni, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, lo scorso 4 ottobre, si era riservata di formulare alcune osservazioni nel corso dell'iter parlamentare; in proposito, lo scorso 21 febbraio la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha avanzato alcune osservazioni concernenti l'articolo 11 del provvedimento in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. In particolare, la Conferenza delle regioni ha richiesto che, all'articolo 11, comma 3, lettera b), non sia individuato il solo Ministero della salute come sola autorità competente in materia bensì il Ministero della salute, le regioni e le ASL che si coordinano tra loro. La Conferenza delle regioni richiede, inoltre, una modifica della successiva lettera e). Il testo attualmente prevede che gli introiti derivanti dalle tariffe pagate dagli operatori in occasione dei controlli siano assegnate ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato per poi essere trasferite alle autorità competenti (cioè le ASL, le regioni, il Ministero della salute, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i laboratori nazionali di riferimento). La Conferenza delle regioni propone, per evitare ritardi nell'acquisizione da parte di questi soggetti delle risorse necessarie per effettuare i controlli, di non procedere all'assegnazione di tali risorse al capitolo del bilancio dello Stato ed operarne invece l'assegnazione diretta alle autorità competenti.
  Chiede dunque di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter approfondire tali osservazioni.

  Carlo PIASTRA, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.45.

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