CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il decreto-legge scadrà lunedì 17 giugno e che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, il parere dovrà essere reso già nel corso della seduta odierna, e comunque entro le ore 13, in tempo utile rispetto ai tempi di esame previsti in Commissione di merito e per la sua calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da oggi, alle ore 15.30.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cosiddetto «sblocca cantieri»), all'odierno esame, è stato trasmesso dal Senato venerdì 7 giugno 2019, e che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VIII Commissione (Ambiente), competente per il merito. Evidenzia che si tratta, insieme al decreto cosiddetto «crescita» all'esame delle Commissioni riunite V e VI, di un provvedimento di fondamentale importanza per sostenere la ripresa economica nel Paese ed è, in particolare, volto a rilanciare gli investimenti pubblici e a facilitare l'apertura per la realizzazione delle opere pubbliche, anche in chiave correttiva e di semplificazione delle norme vigenti in materia di appalti. Rimarca che il Senato vi ha apportato numerose modifiche e aggiunte fino a renderlo un Pag. 257articolato molto corposo, che infatti la Commissione referente ha già cominciato a esaminare fin da venerdì 7 giugno. Rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra quindi sinteticamente il contenuto del provvedimento in esame, concentrandosi sugli aspetti di competenza della Commissione.
  Segnala che l'articolo 1 – disposizione che ha conosciuto la dilatazione maggiore rispetto al testo di prima emanazione – prevede la sospensione sperimentale dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici. Premette, al riguardo, che tale materia trova, a livello europeo, la sua disciplina nella direttiva 2014/24/UE che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto codice degli appalti) e poi dal decreto legislativo correttivo n. 56 del 2017.
  Sottolinea che la base di diritto primario dell'Unione europea della disciplina degli appalti è costituita dalle norme sul mercato interno, sulla concorrenza e sul divieto di accordi di cartello di concentrazioni e di abuso di posizioni dominanti (articoli 26, 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e segnala che l'articolo 1 del decreto-legge, come risultante dalle modifiche apportate in Senato si concentra sui seguenti aspetti. Anzitutto dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 consentendo ai comuni che non siano capoluogo di provincia di stipulare i contratti d'appalto anche senza ricorrere a centrali di committenza, a soggetti aggregatori qualificati o al sistema dell'unione di comuni o di associazioni e consorzi di comuni. Viene disposta anche la sospensione del divieto di indire appalti cosiddetti integrati, insieme di progettazione ed esecuzione di lavori, nonché sospesa la regola di cui all'articolo 77, in ordine all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti ad un apposito albo tenuto dall'Autorità anticorruzione e sul punto ricorda, peraltro, che l'albo è divenuto efficace da pochi mesi dal momento che la sua formazione è stata assai complessa.
  Ricorda altresì che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la possibilità – disposta per i settori speciali – di esaminare le offerte economiche prima dell'idoneità degli offerenti anche ai settori ordinari e che il comma 4 prevede che i soggetti attuatori possono avviare le procedure di affidamento per la progettazione anche se non dispongono dei finanziamenti per l'esecuzione: le opere così progettate sono considerate prioritariamente nell'assegnazione dei finanziamenti per la loro esecuzione.
  Rileva che il comma 6 dell'articolo 1 consente l'aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali) anche a prescindere dall'esistenza di un progetto esecutivo, che il comma 7 prevede poi l'innalzamento della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici – che, tuttavia, ove resta obbligatorio deve essere reso entro 45 giorni – e che il comma 10 inerisce all'accordo bonario di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche nei casi in cui vi sia stata la riserva attinente agli aspetti di verifica dell'interesse culturale.
  Segnala che nei commi da 11 a 14 viene previsto che possa essere convenuta la costituzione di un Collegio consultivo tecnico con la finalità di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto e la sua composizione, i cui componenti possono essere scelti dalle parti di comune accordo o mediante il sistema dell'arbitrato.
  Osserva che l'articolo 1, comma 18, detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. In particolare, osserva che il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020 e si prevede che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.Pag. 258
  Segnala che tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il quale – per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell'importo delle opere medesime.
  Sottolinea quindi che, fino alla data di operatività delle disposizioni in commento, è sospesa l'applicazione: del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligatoria indicazione di una terna di subappaltatori; del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi; dello svolgimento delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, relativamente ai requisiti di onorabilità necessari per contrarre con la pubblica amministrazione.
  Segnala che non viene invece modificato il comma 7 del citato articolo 105, che prevede la comunicazione alla stazione appaltante dei documenti e le dichiarazioni attestanti i requisiti e l'assenza delle cause di esclusione dei subappaltatori al momento dell'affidamento del lavoro.
  Rimarca che, con riguardo alle cause di esclusione, lo stesso articolo 80 del codice degli appalti subisce numerose modifiche; l'articolo 1, comma 20, del decreto-legge reca – infatti – una nutrita serie di novelle al codice degli appalti. Ritiene peraltro di particolare interesse, rispetto alle competenze della Commissione, la lettera g), numeri 1) e 2), di tale comma che modifica in più punti l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, in materia di soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, disponendo che, a tal fine, il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applichi anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, al fine di recepire quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273.
  Con riferimento alla necessità di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella medesima procedura di infrazione n. 2018/2273, segnala che l'articolo 1, comma 20, lettera u), novella l'articolo 97, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, escludendo le gare transfrontaliere da quelle per le quali sono applicabili le cause di esclusione automatica.
  Evidenzia che la successiva lettera h), volta a modificare l'articolo 36 del Codice, attiene ai metodi di scelta del contraente negli appalti di lavori, modificando le soglie entro cui è consentito l'affidamento diretto: quest'ultimo è permesso per affidamenti fino a 40 mila euro; per affidamenti da 40 mila euro a 150 mila euro l'affidamento diretto può avvenire solo previa valutazione di tre preventivi; per gli affidamenti da 150 mila a 350 mila euro è permessa la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici nel caso di appalti di lavori e di almeno cinque per gli appalti di servizi e forniture nel rispetto del criterio della rotazione.
  Osserva inoltre, sempre a proposito della scelta del contraente negli appalti di lavori, che per importi da 350 mila euro a 1 milione di euro la procedura negoziata è ammessa previa consultazione di almeno quindici operatori economici mentre per gli appalti da 1 milione fino alla soglia comunitaria dei 5 milioni e 548 mila euro si può fare ricorso alla procedura aperta, di cui all'articolo 60 del codice degli appalti.Pag. 259
  Segnala che l'articolo 1, comma 16, novella l'articolo 86 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 con l'aggiunta di un comma 2-bis con riferimento ai documenti accettati come prova dell'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di selezione, prevedendo che i relativi documenti abbiano una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio. Quanto poi ai documenti già acquisiti dall'amministrazione pubblica appaltante, che non siano scaduti da più di 60 giorni, spetta a quest'ultima chiedere conferma agli enti certificatori della mancanza di motivi di esclusione, applicandovisi, peraltro, il criterio del silenzio confermativo, decorsi 30 giorni dalla richiesta.
  Evidenzia altresì che la lettera gg), numero 4), introduce, all'articolo 216 del codice, il nuovo comma 27-octies il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà sostituire gli attuali decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC anche al fine di superare le criticità rilevate con le procedure di infrazione 2017/2090 e 2018/2273. Contestualmente, nelle more dell'emanazione del regolamento si dispone l'applicabilità dei richiamati decreti ministeriali e linee guida solo in quanto compatibili con i rilievi formulati nelle procedure di infrazione citate e si autorizzano Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC ad apportare rispettivamente le modifiche ai decreti e alle linee guida necessarie ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di infrazione.
  Infine, per quanto riguarda l'articolo 1, ricorda che al comma 27 è previsto il ruolo della società in mano pubblica Sport e Salute quale centrale unica di committenza nell'ambito delle opere di carattere sportivo.
  Illustra quindi l'articolo 2 che reca disposizioni sulle procedure di affidamento nel caso di imprese in crisi. Segnala che in esso si prevede che, nel caso di procedure fallimentari o comunque di crisi, la stazione appaltante affidi i lavori ai soggetti che risultino successivi nella graduatoria della procedura di gara alle medesime condizioni del vincitore: il curatore fallimentare comunque è autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa per eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, con l'autorizzazione del giudice delegato e che in tal caso, comunque, occorre che l'impresa fallita si avvalga di un altro soggetto che conservi i requisiti previsti dal codice degli appalti.
  Osserva che l'articolo 2-bis, al comma 1, interviene sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dal decreto-legge n. 135 del 2015, per interventi in garanzia a favore delle piccole e medie imprese titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Nel dettaglio, specifica che il comma 1 modifica le condizioni per l'intervento in garanzia della Sezione, disponendo: alla lettera a), che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali – la formulazione vigente, invece, si riferisce a finanziamenti «anche assistiti da ipoteca»; alla lettera b), che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione – la formulazione vigente invece prevede che l'entità del premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.
  Illustra quindi l'articolo 3 che reca disposizioni di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali nelle zone sismiche, principalmente nella materia dei collaudi, facilitando l'esercizio delle proprie attività da parte dei laboratori e le comunicazioni e le notificazioni tramite lo sportello unico e la posta elettronica certificata.Pag. 260
  Segnala, inoltre, che nell'articolo 4 è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari: tra questi, è inserito il MOSE di Venezia, oggetto di attenzione specifica nel comma 6-bis.
  Ricorda che l'articolo 4-bis porta modifiche alla legge di bilancio per il 2018, volta ad accelerare la messa in sicurezza di edifici e del territorio, che l'articolo 4-ter prevede la nomina di un commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, che l'articolo 4-quater, specificando la nozione di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che in essa siano comprese una serie di somme e voci analiticamente elencate, che l'articolo 4-quinquies concerne l'accelerazione degli interventi nell'edilizia sanitaria e che l'articolo 4-sexies riguarda le sedi dei vigili del fuoco autorizzando allo scopo 5 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023.
  Sottolinea che l'articolo 4-septies reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione con lo scopo anche di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181. Al riguardo, ricorda che la procedura d'infrazione 2014/2059 era stata aperta per violazione della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane: il 31 marzo 2014 la Commissione europea ha quindi aperto una procedura di infrazione (2014/2059), con riferimento ad agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE. Ricorda che si tratta di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili per i quali la violazione era già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.
  Rammenta che, con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, era stata istituita la figura di un unico Commissario straordinario del Governo («Commissario unico»), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa: il Commissario resta in carica per un triennio. Rimarca quindi che il provvedimento all'esame non è – dunque – il primo a intervenire sull'oggetto delle procedure d'infrazione, visto che già dal 2014 si sono succeduti diversi decreti d'urgenza e ribadisce che – sul punto – la Corte di giustizia ha già condannato l'Italia diverse volte. Sottolinea che la disposizione in esame prevede che le competenze del Commissario unico potranno essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Osserva quindi che l'articolo 5 reca norme in materia di rigenerazione urbana, che l'articolo 5-bis reca disposizioni di modifica della legge di bilancio per il 2019, in materia di ciclovie interurbane, che l'articolo 5-ter reca norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse stradale, e che l'articolo 5-quater concerne erogazioni da parte della cassa depositi e prestiti per la proroga di mutui scaduti.
  Segnala che l'articolo 5-quinquies istituisce la società per azioni, interamente detenuta dal ministero dell'economia e delle finanze e con capitale di 10 milioni, denominata Italia infrastrutture SPA.
  Rileva che l'articolo 5-sexies prevede che i sindaci delle città possano chiedere al Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario per i condomini particolarmente degradati.
  Sottolinea che l'articolo 5-septies contiene una norma che consente l'istallazione di sistemi di video sorveglianza a tutela dei minori, nelle aule delle scuole dell'infanzia, e degli anziani, nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali. In particolare, sulla presenza delle telecamere nelle aule, ricorda che il Garante per i dati personali – in ossequio al regolamento Pag. 2612012/679/UE – ha emanato un apposito vademecum che esclude la possibilità di attivare le video riprese in orario scolastico e nelle aule, ma solo, a tutela del patrimonio scolastico, in orario di chiusura e nelle zone comuni. Quando la scuola è aperta, il Garante ha ritenuto consentita la video sorveglianza, sempre previa indicazione a tutti con appositi cartelli, solo nelle zone perimetrali per fini di sicurezza esterna.
  Osserva che gli articoli 6, 7 e 8 concernono l'ambito di applicazione, le funzioni e la contabilità speciale dei regimi commissariali straordinari nelle zone colpite da eventi in Molise e nell'area Etnea mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 prevedono invece la nozione, i criteri e le modalità della ricostruzione privata e dei relativi contributi a carico dell'erario. Inoltre, rileva che l'articolo 13 concerne la ricostruzione pubblica nelle medesime aree, mentre l'articolo 14 individua i soggetti attuatori di tale ricostruzione pubblica.
  Segnala che l'articolo 14-bis prevede stanziamenti appositi per il personale dei Comuni interessati che presta servizio con le gestioni commissariali, mentre l'articolo 15 prevede contributi ai privati anche per beni mobili danneggiati.
  Ricorda che l'articolo 16 prevede misure di legalità e trasparenza, mentre l'articolo 17 concerne la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
  Rileva che l'articolo 18 è dedicato alla struttura dei commissari straordinari mentre l'articolo 19 prevede interventi volti alla ripresa economica delle medesime aree colpite dagli eventi in Molise e nella zona etnea.
  Segnala che l'articolo 20 prevede la sospensione di termini, mentre l'articolo 20-bis prevede i termini per la trasmissione dei bilanci degli enti locali.
  Osserva che con l'articolo 21 si apre il capo III del decreto-legge, che attiene alle zone terremotate dell'Abruzzo 2009 del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 nonché di Ischia. Tale articolo modifica i provvedimenti legislativi già assunti al proposito, per rifinanziarne gli interventi, mentre l'articolo 22 prevede misure per il personale tecnico in servizio presso gli enti locali interessati dalla ricostruzione.
  Ricorda che l'articolo 22-bis prevede l'estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti e che l'articolo 23 prevede misure di accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici appena citati.
  Sottolinea che l'articolo 23-bis prevede disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici delle zone terremotate, che l'articolo 24 proroga le disposizioni per il deposito e il trasporto di terre e rocce da scavo e che l'articolo 25 prevede ristori per i comuni a compensazione da parte dello Stato per le minori entrate dovute alle esenzioni concesse alle popolazioni terremotate.
  Evidenzia che l'articolo 26, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del cosiddetto «ponte Morandi» individui, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
  Segnala che l'articolo 26-bis, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia Pag. 262e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
  Ricorda che l'articolo 27 integra di quindici unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. Ricorda altresì, al proposito, che il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
  Osserva che l'articolo 28, modificato al Senato, interviene per consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti: il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2018/1972/UE.
  Illustra quindi l'articolo 28-bis, introdotto con una modifica del Senato, che prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Rammenta che l'articolo 29 reca – al comma 1 – la copertura finanziaria degli oneri previsti ai sensi degli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4-sexies, riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e che, infine, l'articolo 30 concerne l'entrata in vigore.
  Rileva che, nel complesso e in conclusione, il diritto primario dell'Unione europea non sembra ostare all'espressione di un parere favorevole. Ritiene inoltre che le direttive europee vigenti nella materia non sono di ostacolo a una simile conclusione, giacché la grande maggioranza delle norme sulle procedure ineriscono agli appalti esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 2014/24/UE, perché al di sotto della soglia di cui al suo articolo 4; osserva, infine, che le restanti disposizioni introdotte dal decreto-legge riguardano aspetti non prescritti dalla direttiva o comunque di più peculiare diritto interno al nostro ordinamento.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto contrario sul provvedimento evidenziando come l'idea alla base del medesimo sia l'incompatibilità tra le regole di trasparenza e di correttezza dei comportamenti con lo sviluppo economico. Ritiene altresì che le semplificazioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge nelle procedure di appalto siano tutte in danno degli interessi dei lavoratori e, in particolare, incidano sul costo del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendosi peraltro in contrasto con l'articolo 31 della Carta di Nizza, che prescrive agli Stati membri di assicurare condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
  Osserva inoltre che le deroghe alle norme sul subappalto sono, a suo avviso, in palese contrasto con gli articoli 26, 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Pag. 263europea (TFUE), in materia di mercato unico e tutela della concorrenza, poiché di fatto consentono di aggirare le regole del divieto di concentrazioni e accordi restrittivi attraverso i subappalti nonché che le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono anche in contrasto con i considerando nn. 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE, i quali affermano come parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza siano indici fondamentali di rispetto del TFUE.
  Rileva, infine, che il decreto-legge altera il procedimento decisionale nell'aggiudicazione degli appalti, così ponendosi in contrasto con il considerando n. 126 della direttiva 2014/24/UE che afferma come la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure d'appalto siano garanzia di lotta alla corruzione. Conclusivamente si riserva di presentare un parere alternativo, a nome del suo gruppo.

  Piero DE LUCA (PD) osserva preliminarmente che, da un punto di vista più generale, i tempi concessi per l'esame di un provvedimento così complesso sono da considerarsi inaccettabili perché non rendono possibili i necessari approfondimenti e non consentono il corretto esercizio della funzione legislativa parlamentare. Per tali motivi stigmatizza il metodo seguito che, peraltro, rende impossibile anche solo esaminare superficialmente gli eventuali interventi emendativi che la Commissione di merito potrebbe approvare. Invita quindi la presidenza ad attivarsi affinché sia consentito di legiferare bene e di avere a disposizione il tempo necessario per farlo.
  Da un punto di vista politico ritiene che taluni aspetti emersi in questi frangenti possano essere assai interessanti. Tra di essi spicca, a suo avviso, una sorta di nuova intesa tra i «due Governi» che sembrano comporre l'Esecutivo, considerato che una componente della maggioranza, il MoVimento 5 Stelle ha di fatto operato un notevole cambio di rotta, accettando che siano poste in essere tutte le grandi opere sollecitate dalla Lega.
  Per quanto riguarda il contenuto di particolari norme segnala la criticità di quelle che consentono ai comuni non capoluogo di provincia, anche se provvisoriamente, di non avvalersi della centrale unica per i bandi di gara, cosa che non faciliterà la redazione di nuovi bandi e quindi lo svolgimento delle attività economiche conseguenti, considerando che questi comuni generalmente sono di piccole dimensioni e non hanno le risorse adeguate per svolgere tali complesse attività. Teme quindi che più che sbloccare i cantieri queste norme finiranno per bloccarli.
  In materia di subappalti, osserva che il decreto-legge in esame produca serie problematiche. Rileva infatti che, malgrado la normativa europea non prevede di per sé limiti particolarmente stringenti, le norme unionali andrebbero interpretate nel loro insieme. In tal senso, segnala come nel testo originario del decreto-legge sia stato soppresso il divieto di conferire un subappalto ad un'impresa che abbia partecipato alla gara principale, favorendosi, in astratto, accordi obliqui e fraudolenti tra i partecipanti alle gare d'appalto, con l'effetto di aggirare il senso della gara medesima rendendola inutile. Sottolinea, peraltro, come tutto ciò possa creare confusione e ombre sul sistema delle gare, nonché costituire una violazione dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza.
  Osserva, inoltre, che vi sono altre norme che presentano notevoli criticità o comunque che creano problematiche disfunzionali. Tra di esse, ad esempio, segnala quelle che riguardano la creazione delle figure commissariali che rendono possibile agire in deroga alla normativa ordinaria senza tuttavia che sia ben chiaro quale sia la normativa sia derogata. Inoltre, osserva che si continuano a costituire strutture amministrative e societarie, con particolare riferimento alla costituzione della società Infrastrutture S.p.A., di cui non si comprende bene il fine e di funzionamento Pag. 264e delle quali non è ben chiara la composizione, quale sia la loro governance e chi effettivamente abbia il potere di nominarne i componenti. Rileva inoltre che, in questo anno di governo, l'Esecutivo ha già proceduto a creare simili strutture tuttavia non solo non hanno funzionato ma che anzi hanno bloccato procedure e attività economiche.
  Sottolinea che la tempistica dei lavori, che ha già avuto modo di stigmatizzare, non rende possibile esprimere valutazioni sulle altre norme recate dal provvedimento riservandosi quindi di tornarvi in altro momento. Ritiene tuttavia che per dare un significato effettivo al lavoro della Commissione sia quantomeno necessario rendere alla Commissione competente per il merito un parere negativo per la parte delle norme del provvedimento in titolo relative alla materia del subappalto che, ribadisce, costituiscono una violazione della normativa europea concernente la concorrenza.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, in considerazione delle richieste di chiarimento avanzate dai deputati Occhionero e De Luca, il cui contenuto è altamente tecnico, ritiene utile avere un opportuno spazio di tempo per approfondirne gli aspetti. Chiede quindi se sia possibile sospendere la seduta per poi fornire i necessari chiarimenti alla ripresa.

  Piero DE LUCA (PD) si dichiara d'accordo con la richiesta del relatore a patto che sia chiaro che gli approfondimenti richiesti non afferiscono solo alla sfera tecnica della materia in discussione ma riguardano anche precisi aspetti giuridici nonché politici.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione sospende la seduta per un'ora.

  La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 11.45.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, prima di fornire i chiarimenti richiesti dai deputati della Commissione ripercorre brevemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento ricordando che la direttiva dell'Unione europea in questione risale al 2014 e che l'Italia l'ha recepita con due distinti decreti legislativi nel 2016 i quali, tuttavia, non sembrano aver centrato perfettamente gli obiettivi europei tanto che sono state aperte due procedure di infrazione da parte dell'Unione europea a carico dell'Italia. Sottolinea quindi che da questo fatto nasce la necessità di intervenire legislativamente al fine di superare le obiezioni dell'Unione europea, ma anche per raggiungere nuovi obiettivi che si sono palesati come opportuni in conseguenza dell'emergere di nuovi aspetti dell'evoluzione della situazione prodottasi in questi anni. Osserva, peraltro, che resta personalmente perplesso dalla pretesa che la regolazione di fenomeni e attività, che assumono forme e necessità di intervento differenti a seconda della realtà e dei Paesi interessati, possa essere oggetto di una normativa sovraordinata da parte dell'Unione europea, adatta, allo stesso modo, per ciascuno Stato membro, senza tenere conto delle singole peculiarità.
  Fornisce quindi i chiarimenti richiesti e con riferimento alle osservazioni della deputata Occhionero, in merito alla tutela dei lavoratori, rileva innanzitutto che il decreto-legge all'esame non reca deroghe alla vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro, il cui rispetto resta una priorità di tutti. Ribadisce infatti che le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sullo di lavoro rappresentano una priorità per tutte le forze politiche e che non vi è quindi l'intenzione di diminuire i livelli di protezione dei lavoratori. Segnala in proposito che la regola del massimo ribasso, che comunque resta facoltativa, assicura invece una maggiore certezza nella valutazione delle offerte riducendo i margini di discrezionalità delle stazioni appaltanti, con effetti positivi in relazione al contenimento del contenzioso e rispetto alla velocità nell'aggiudicazione dell'appalto.
  Rispetto alle osservazioni dei deputati De Luca e Occhionero, relative al rispetto Pag. 265dei principi in materia di concorrenza, che a loro avviso risulterebbero messe a repentaglio dalle nuove norme in materia di subappalto, evidenzia che il decreto-legge in esame non apporta nessuna deroga né alla normativa sulla concorrenza, peraltro di derivazione europea, né a quella penale. Pertanto, le autorità preposte (Antitrust, da un lato, magistratura dall'altro) non subiscono alcuna limitazione nello svolgimento dei loro compiti di controllo ed eventualmente di sanzione di comportamenti ritenuti illeciti. Peraltro, rispetto al testo originario del decreto-legge, che aveva previsto l'abrogazione della lettera a) dell'articolo 105, comma 4, che vieta l'affidamento in subappalto a soggetti che abbiano partecipato alla gara principale, rileva che il Senato non ne ha confermato l'abrogazione e che pertanto la norma tornerà in vigore con la legge di conversione del decreto-legge in esame, impedendo comportamenti elusivi della concorrenza.
  In merito agli eventuali rischi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione, ricorda che il decreto-legge semplifica le procedure per la partecipazione alle gare, ma non esonera dall'espletamento dei controlli anticorruzione e antimafia in sede di affidamento in concreto del subappalto.
  Inoltre, rispetto a quanto lamentato dal deputato De Luca circa la sospensione delle norme che obbligano i comuni a ricorrere alla centrale di committenza, rileva che queste rappresentano solo una facoltà in più che si riconosce agli enti locali, che abbiano le strutture necessarie per attivare le relative procedure, favorendo una maggiore velocità nell'affidamento degli appalti di tali enti.
  Con riferimento infine alla società Infrastrutture S.p.A., rileva che la sua costituzione è stata prevista al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1o settembre 2019, come una società in house, dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo. Lo statuto della Società sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designerà il Consiglio di amministrazione.
  Conclude, con riferimento alla nomina dei commissari, rilevando che essi potranno garantire una maggiore celerità alle opere.

  Piero DE LUCA (PD) ringrazia il relatore per i chiarimenti forniti che ritiene confermino le perplessità in precedenza espresse. Resta comunque assai critico in relazione al metodo seguito e richiama quanto già da lui osservato in materia commissari e relativamente alla creazione di nuove società ribadendo le perplessità già evidenziate.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ringrazia il relatore per i chiarimenti forniti ribadendo tuttavia che le perplessità siate nel suo precedente intervento restano attuali, anche in considerazione di quanto dichiarato in audizione questa mattina presso la VIII Commissione (Ambiente) dal dottor Cantone, presidente dell'Autorità anticorruzione – che ha segnalato un elevatissimo numero di misure interdittive antimafia e anticorruzione a carico di oltre 2.000 imprese –, e in relazione ai requisiti richiesti alle aziende dei subappalti.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte, quindi, che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole presentata Pag. 266dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo LeU.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1) risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo LeU.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Nuovo testo C. 1549 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustrando il testo all'esame ricorda, preliminarmente, che il provvedimento si compone di cinque articoli. Osserva che l'articolo 1, che consta di un solo comma, è relativo alla regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Rileva, in particolare, che esso è volto ad autorizzare il Governo a modificare il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di ammettere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Specifica che per «invenduto a rischio deperibilità» si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la ricostruzione della normativa in materia di vendita sottocosto e di pratiche commerciali sleali, ricorda, al riguardo, che, a norma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001, si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati nonché che l'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001 disciplina inoltre i casi in cui le vendite sottocosto dei prodotti alimentari sono attualmente ammesse.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, successivamente modificato nel 2015, ha disciplinato le pratiche sleali con riferimento alla vendita di prodotti alimentari, demandandone peraltro la tutela all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Ricorda, infine, che è stata recentemente approvata la direttiva (UE) n. 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il cui termine di recepimento scade il 1o maggio 2021 (con obbligo di applicare la nuova normativa dal 1o novembre 2021), che tende proprio a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali, anche in ragione al prezzo di vendita, posti in essere dalla grande distribuzione al momento dell'acquisto. Rammenta che nelle premesse della direttiva si riconosce che «nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari».
  Osserva che la nuova normativa europea si applica alla vendita di qualsiasi prodotto agricolo o alimentare nonché alla fornitura di servizi «ancillari», quali, per Pag. 267esempio le attività promozionali. Rileva che la nuova normativa europea considera, in particolare, pratiche commerciali sleali vietate (articolo 3, paragrafo 1): i ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni) e non deperibili (oltre i 60 giorni); le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura; la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso; il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente; l'imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto; il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore; l'abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente; le ritorsioni commerciali o la sola minaccia nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti dalla direttiva; il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti.
  Sottolinea altresì che la medesima direttiva, all'articolo 3, paragrafo 2, prevede, peraltro, che gli Stati membri adottino disposizioni affinché siano vietate anche ulteriori pratiche commerciali, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, tra cui, in particolare, quella di porre a carico del fornitore, in tutto o in parte, il costo di sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione.
  Ritiene che le previsioni di cui all'articolo 1, nelle more di un compiuto recepimento della normativa europea, che dovrà avvenire con uno strumento legislativo ad hoc, non sembrano comunque porsi in contrasto con la medesima normativa, anzi risulterebbero in linea con quanto richiesto dalle richiamate disposizioni.
  Segnala quindi che l'articolo 2, prevede, al comma 1, il divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso, relativamente al prezzo di acquisto, per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Il comma 2 prevede che chiunque contravviene al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, sia punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato e il comma 3 dispone che, in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, sia disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
  Ricorda che l'articolo 3 reca una modifica al codice dei contratti pubblici volta a vietare che gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari possano essere oggetto di aste elettroniche. In proposito, ricorda che l'articolo 35 della direttiva (UE) n. 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, configura il ricorso a tale tipologia di aste come facoltativo per le amministrazioni. Rammenta, peraltro, che il considerando 67 della medesima direttiva precisa che «le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti pubblici di lavori e determinati appalti pubblici di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».
  Rileva che l'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati e che a tal fine si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco. Rileva che il decreto regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva, dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati. Illustra, infine, l'articolo 5, precisando che esso reca una delega al Governo per la disciplina delle Pag. 268filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari segnalando che, a tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

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