CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Susanna CENNI, presidente, comunica che la deputata Martina Loss entra a far parte della Commissione.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna in tempo utile per consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame referente in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto a partire dalle 15.30 di oggi.

  Marzio LIUNI (Lega), relatore, osserva che il provvedimento, per effetto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 49 articoli, suddivisi in 3 Capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 5-septies) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20-bis) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea (con riferimento ai territori di cui agli Allegati I e II al decreto-legge). Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Pag. 251nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
  Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose disposizioni ed è stato interamente riscritto l'articolo 1 recante modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare.
  Fa presente preliminarmente che si soffermerà esclusivamente sull'analisi delle disposizioni che recano specifici profili di interesse per la Commissione Agricoltura, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa disamina del testo.
  Al riguardo, segnala che l'articolo 4 prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e sentito il Ministro dell'economia, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari (comma 1), la cui struttura e i cui compensi saranno definiti da successivi provvedimenti governativi (comma 5). Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. Stabilisce poi, tra l'altro, che i Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.
  Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. Stabilisce poi che i Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016). In tale ambito, è fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunta la previsione secondo cui le modalità e le deroghe previste dalle richiamate disposizioni (fatta eccezione per i procedimenti di tutela di beni culturali e paesaggistici) sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici ricompresi nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). L'articolo disciplina, tra l'altro, le funzioni commissariali, anche in deroga alla normativa vigente, e reca disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti.
  Segnala poi che l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di rigenerazione urbana con l'obiettivo di «concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto, tra l'altro, della necessità di favorire lo sviluppo Pag. 252dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione».
  A tal fine, l'articolo reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) e prevede che le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
  Ricorda che l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 dispone quanto segue: «Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».
  Rammenta inoltre che la richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. «standard urbanistici», espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade.
  Osserva che l'articolo 5 interviene poi in materia di demolizione e ricostruzione degli edifici, stabilendo che tali interventi sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito (comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter), ed in materia di limiti di distanza tra i fabbricati. A tale ultimo riguardo, con una disposizione di interpretazione autentica, viene stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C), ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.
  Fa presente, infine, che l'articolo in esame reca norme in materia di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 80/2001 e di utilizzo delle risorse per la riqualificazione urbanistica di comuni (comma 1-bis).
  Rileva che altre disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura si rinvengono poi in alcuni articoli del Capo II, concernenti misure per favorire la ricostruzione privata e la ripresa delle attività economiche nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2018 in Molise e nell'area etnea, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge in esame.
  In particolare, l'articolo 9, nell'ambito della disciplina sulla ricostruzione privata, individua, tra le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, quantificati fino al 100 per cento dei costi sostenuti dai richiedenti, anche i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche.
  L'articolo 11 reca le prescrizioni tecniche generali per la ricostruzione, il ripristino, la delocalizzazione e la riparazione degli immobili, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, di edilizia privata anche ad uso agricolo. Per tali immobili, le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbono conseguire il massimo livello di Pag. 253sicurezza, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, nel rispetto della normativa di settore.
  L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica anche delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, che abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8.
  L'articolo 20 disciplina la sospensione, fino a tutto l'anno di imposta 2020, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.
  In particolare, si prevede che gli immobili distrutti o inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES né al calcolo dell'ISEE, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi fabbricati. Gli stessi fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), alle condizioni stabilite al comma 1.
  Nell'ambito del Capo III, segnala che l'articolo 26 reca misure di semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi nei territori indicati nel medesimo articolo, nell'ambito della cosiddetta «Fase 2» (commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articoli 25 e 28 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili.
  In tale contesto, il comma 2-bis, inserito durante l'esame al Senato, dispone che, ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole, continuano invece ad applicarsi le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). Come esplicitato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, la procedura disciplinata dai citati commi è infatti più agevole per le imprese agricole, atteso che sconta comunque tempistiche più lente derivanti dalla necessità di armonizzare la disciplina emergenziale con le procedure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 concernenti il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.
  Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, passa ad illustrare la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Federico FORNARO (LeU) espressa la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Maria Chiara GADDA (PD) stigmatizza i tempi ristrettissimi con i quali la Camera si trova ad esaminare il decreto-legge in oggetto, evidenziando come tra la sua approvazione in Consiglio dei ministri e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia intercorso un notevole lasso di tempo, durante il quale le misure venivano però già rivendute nella campagna elettorale, e come tra tale pubblicazione ed il suo esame alla Camera sia intercorso un lasso di tempo ancor maggiore, considerato che il decreto-legge è stato trasmesso dal Senato dieci giorni prima della sua scadenza.
  Peraltro, il decreto-legge, cosiddetto sblocca cantieri, al di là del «titolo» evocativo, contiene ben poche misure indirizzate a far ripartire il settore.Pag. 254
  Evidenziata la necessità di coniugare l'esigenza di semplificare le norme sugli appalti pubblici con quella di contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali in tale settore che, di fatto, minano la competitività del sistema produttivo del Paese, rileva come di tale necessità il decreto-legge non si faccia carico. Cita, a tale proposito, ad esempio, la disapplicazione dell'efficacia per due anni delle norme sul subappalto, sul massimo ribasso e sull'appalto integrato, manifestando grande stupore per il cambio di passo del Governo «del cambiamento», e in particolare del MoVimento 5 Stelle, che su tali aspetti aveva in precedenza assunto posizioni diverse.
  Sottolinea la mancanza di una visione complessiva e di misure strutturali volte a garantire effettivamente la trasparenza, la certezza delle regole e una reale semplificazione burocratica. Pur comprendendo le difficoltà dell'Esecutivo nell'intervenire in questo settore dell'ordinamento, denuncia una mancanza di coraggio da parte del Governo e auspica che il disegno di legge delega di riforma complessiva del sistema, da tempo fermo al Senato, sia trasmesso in tempi congrui alla Camera al fine di un esame approfondito.
  Soffermandosi poi sul tema delle nomine dei Commissari straordinari, evidenzia che – ferma restando la necessità di fare ricorso a tali figure per gestire situazioni complesse – occorre superare la logica emergenziale e derogatoria alle norme ordinarie, predisponendo un sistema di regole semplici, chiare e trasparenti. Sottolinea quindi come anche sotto questo aspetto occorra registrare un significativo cambio di passo del MoVimento 5 Stelle che nella precedente legislatura aveva criticato aspramente la scelta di alcuni Commissari straordinari.
  Rimarca che il decreto-legge non reca misure finalizzate alla riduzione dei tempi delle procedure di svolgimento degli appalti, fortemente richiesta invece dalle imprese e legata all'urgente necessità di realizzare le opere pubbliche per le quali sono stati stanziati ben 49 miliardi di euro. Evidenzia, infatti, la necessità, una volta effettuata l'analisi costi-benefici, che si mettano in opera gli interventi infrastrutturali programmati, rilevando invece l'immobilismo dell'attuale Governo.
  Con specifico riferimento al comparto agricolo, osserva che, per l'ennesima volta, l'agricoltura viene trattata come fanalino di coda dall'Esecutivo che avrebbe potuto riservare ad esso maggiore attenzione, ad esempio, nel prevedere efficaci misure a sostegno della ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici considerati.
  Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.30.

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