CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 giugno 2019
201.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 10 giugno 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 10 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione, urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal pomeriggio di martedì 11 giugno prossimo e che pertanto la Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la tarda mattinata di domani.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, ricorda che I Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio Pag. 100del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
  Preliminarmente, rammenta che il provvedimento originario, composto di 30 articoli, è ora – a seguito delle numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – composto di 49 articoli, suddivisi in tre Capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 5-septies) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20-bis) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
  Preannuncia che si limiterà in questa sede a richiamare le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, rinviando alla lettura del dossier di documentazione per un'analisi dettagliata delle altre disposizioni.
  Nell'ambito del Capo I, di interesse per la Commissione Finanze è innanzitutto l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contributi erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.
  Segnala inoltre l'articolo 5-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – che prevede la proroga di mutui erogati al fine del completamento di opere di interesse pubblico, trasferiti al Ministero dell'economia in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il cui piano di rimborso sia scaduto il 31 dicembre 2018 e le cui somme residue non siano state utilizzate dai soggetti mutuatari. In tal caso, la norma prevede che l'erogazione delle somme sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.
  Nel Capo II, che reca norme finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea colpiti dagli eventi sismici nel 2018, sono contenute diverse disposizioni di interesse della nostra Commissione.
  In particolare, l'articolo 9 interviene sulla disciplina della ricostruzione privata.
  Il comma 1 affida ai commissari, ai fini del riconoscimento dei contributi, il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito.
  Il comma 2 individua le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  Il comma 3 stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso – specifica la norma – va comprovato da apposita perizia asseverata.
  Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste per gli aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE.
  In base al comma 5, agli oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di ciascun Commissario.
  L'articolo 10, modificato al Senato, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.Pag. 101
  In primo luogo, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.
  Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi, la cui misura è riconosciuta fino al 100 per cento dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento.
  Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, in base al comma 3, è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o, in base ad una modifica apportata dal Senato, dall'autorità amministrativa (se non previa revoca).
  Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative.
  Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
  In base ai commi 4, 7 e 8, il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici percepiti, deve essere richiesto dichiarando il possesso dei requisiti previsti e la sua concessione è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
  Ulteriori disposizioni riguardano l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali, al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto, Per essi sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi) e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  Il comma 10 prevede l'esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che – fino ad ora, si applicava invece per lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento, di costruzione completa o parziale di edifici.
  Il comma 11 prevede norme in materia di selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 16, in materia di legalità e trasparenza.
  L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  In particolare, sono indicate le finalità dei contributi, riprendendo le analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia, integrate dalla ulteriore finalità di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati.
  L'articolo 12, modificato al Senato, disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo che sia contestualmente presentata, da parte dei soggetti legittimati, l'istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato, con i necessari allegati tecnici riferiti all'intervento e alle competenze dell'impresa (comma 1). Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, è stato precisato che il contributo sia calcolato, in base al computo metrico, sulla base del prezzario regionale in vigore e che, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, sia richiesta una documentazione attestante il possesso di Pag. 102competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.
  All'esito dell'istruttoria, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio (comma 2) e quindi trasmette al Commissario straordinario la documentazione prodotta ai fini della concessione del contributo (comma 3). La definizione del procedimento è assegnata al Commissario straordinario competente o a suo delegato, ed avviene con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua (comma 4).
  Il comma 5 prevede che il Commissario proceda con cadenza mensile – avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente – a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari, in misura non inferiore al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Tali verifiche possono condurre all'annullamento o revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi.
  Il comma 6 rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Il comma 7 prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria; ne subordina l'erogazione all'accoglimento dell'istanza medesima.
  L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati. Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, precisando che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario e che la disposizione si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti per calamità naturali.
  L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, ubicati nelle provincie di Campobasso e Catania.
  Il comma 1 esclude dalla base imponibile, nonché da IMU e TASI, i redditi dei fabbricati distrutti o inagibili fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.
  Il comma 2 quantifica gli oneri connessi.
  Il comma 3 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze per il periodo che intercorre tra l'ordinanza di inagibilità ovvero di sgombero e la revoca delle stesse (energia elettrica, acqua, gas, e telefonia) Le competenti Autorità di regolazione individuano anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni una compensazione della perdita del gettito della TARI.
  Quanto alle norme di interesse della Commissione Finanze contenute nel Capo III del provvedimento – che reca le disposizioni Pag. 103relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017 – segnalo gli articoli 22 (comma 01), 22-bis, 25 e 26-bis.
  L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce al comma 01, per quanto riguarda il sisma del 2016 in Centro Italia, una proroga al 31 dicembre 2019 delle esenzioni dalle imposte di registro e di bollo.
  L'articolo 22-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai professionisti già in attività e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Tali esenzioni sono concesse per gli anni 2019 e 2020.
  L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.
  L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
  Il comma 1, attraverso una modifica all'articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), prevede l'impignorabilità delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.
  La norma vigente prevede invece l'impignorabilità delle somme pubbliche nel caso in cui le medesime siano depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.
  La disposizione in esame sembrerebbe pertanto estendere l'impignorabilità delle risorse pubbliche in questione anche a conti correnti bancari a tale fine attivati non esclusivamente riconducibili alla gestione del Commissario delegato o straordinario.
  Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2019, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – termine fissato dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 74/2012 (e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 722, della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018) – per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
  In sostanza, la norma in esame estende l'esenzione dall'IMU – già stabilita per i comuni dell'Emilia-Romagna dalla legge di bilancio 2019 – anche ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. A tali oneri si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

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  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Nuovo testo C. 1549 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da lunedì 17 giugno prossimo. La Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la settimana corrente.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore, rammenta che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – della proposta di legge C. 1549 (Cenni ed altri), che reca limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
  Rileva che i profili di diretto interesse della Commissione Finanze sono piuttosto circoscritti. Si limiterà pertanto ad illustrare sommariamente il contenuto del provvedimento, soffermandosi più nel dettaglio sulle disposizioni che investono più direttamente le competenze della Commissione Finanze.
  Il provvedimento è articolato in due Capi.
  Il Capo I è dedicato al divieto di vendita di prodotti agroalimentari sottocosto e al contrasto alle aste a doppio ribasso.
  In particolare l'articolo 1 abroga la lettera a) contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto (decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001), che prevede la possibilità di effettuare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.
  L'articolo 2 stabilisce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari e detta le sanzioni previste in caso di violazione del divieto stesso, mentre l'articolo 3 integra la disciplina delle aste elettroniche contenuta nell'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, al fine di vietarne l'utilizzo negli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.
  Il Capo II introduce norme sul sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione e la tracciabilità dei prodotti.
  In particolare, l'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016 debbano figurare i nominativi dei soci affiliati.
  Si segnala quindi l'articolo 5, di più diretto interesse della nostra Commissione, il quale reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.
  In particolare, il comma 1 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.
  Il comma 2 detta i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Oltre alla definizione degli standard di sostenibilità Pag. 105ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1 e alla definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, il Governo dovrà prevedere:
   l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   l'introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  Infine, ai sensi del comma 4, dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.