CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2019
193.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo in materia di turismo (C. 1698 Governo).
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fabiana DADONE, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo del disegno di legge n. 1698 e rilevato che:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante, tra le altre cose, il riordino della normativa in materia di professioni turistiche (numero 1) e la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere (numero 2); al riguardo si ricorda che, in materia, la Corte costituzionale ha affermato che “qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); appare pertanto opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;
   il comma 3 dell'articolo 1 prevede, al primo periodo, che i decreti legislativi Pag. 4siano adottati “previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997”; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;
   il comma 1 dell'articolo 1 prevede altresì che la delega al Governo in materia di turismo debba essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 3 prevede, al quarto periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
   il comma 3 dell'articolo 1 prevede, al sesto periodo, che, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e trasmetta nuovamente i testi alle Camere corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, le Commissioni parlamentari possano, nel termine di dieci giorni, “esprimersi sulle osservazioni del Governo”; al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere, all'articolo 1, comma 3, sesto periodo, le parole: “sulle osservazioni del Governo”;

  il Comitato osserva altresì:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    specificare ulteriormente il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) numeri 1 e 2;
    chiarire all'articolo 1, comma 3, primo periodo, se, per l'adozione dei decreti legislativi sia richiesta l'intesa in sede di Conferenza unificata o quella in sede di Conferenza Stato-regioni;
    evitare, all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”, individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Nuovo testo C. 1549 Cenni).
(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, presidente, in sostituzione della relatrice, illustra sinteticamente Pag. 5i contenuti del provvedimento e formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1549 adottato come testo base e rilevato che:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'entità della sanzione per la violazione del divieto d'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto, stabilito dal comma 1, sia determinata, tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 50.000 euro, in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione; al riguardo potrebbe risultare opportuno fornire ulteriori criteri per la determinazione della sanzione, ad esempio individuando una graduazione della stessa in ragione del diverso livello di fatturato, al fine di circoscrivere meglio la discrezionalità dell'autorità amministrativa competente;
   il comma 1 dell'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle “filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari”; al riguardo appare opportuno inserire nel testo un'adeguata definizione di “filiera etica di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari”;
   il comma 1 dell'articolo 4 prevede che la delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 3 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito ad introdurre, all'articolo 4, una definizione di “filiera etica di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari”;

  Il Comitato osserva altresì:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    introdurre, all'articolo 1, comma 2, una graduazione delle sanzioni in ragione dei diversi livelli di fatturato dell'azienda;
    evitare, all'articolo 4, comma 3, il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”, individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.10.