CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 199

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 9.40.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
S. 1144, approvato dalla Camera.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2019.

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che è in distribuzione la mozione approvata dal Consiglio regionale delle Marche nella seduta del 16 aprile 2019 con la quale la regione ha espresso la propria contrarietà al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e alla loro aggregazione alla regione Emilia Romagna. Tra le motivazioni della contrarietà la regione indica il lungo periodo di tempo trascorso dal referendum del 2007 e l'opposizione al distacco manifestata da molti cittadini delle comunità interessate attraverso la sottoscrizione di una petizione che ha raccolto 1.043 firme in sei giorni.
  Ricordo che comunque, ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il parere del Consiglio regionale non è vincolante. Avverte che sono in distribuzione anche le memorie depositate dai soggetti auditi dalla 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato nell'ambito dell’iter in sede referente del provvedimento.

  Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), relatore con riferimento alla raccolta di firme effettuata nei comuni interessati per sancire la contrarietà dei cittadini Pag. 200al distacco, fa presente che il sindaco del comune di Montefeltrio gli ha fatto pervenire i propri dubbi sulle modalità utilizzate nella raccolta delle firme, dubbi che condivide. Ritiene pertanto che la raccolta di firme non debba essere considerata rilevante, posto che in ogni caso una petizione non potrebbe inficiare la validità del referendum effettuato. Ricorda che i sindaci dei due comuni, da lui stesso interpellati, hanno confermato la volontà di procedere con il distacco dalla regione Marche e reputa pertanto non significativo il parere espresso dalla regione Marche. Esprime poi perplessità anche sul comportamento del consiglio regionale delle Marche che, dopo una lunghissima attesa, solo il 19 aprile scorso ha ritenuto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 132. Rileva, conclusivamente, che a suo giudizio la Commissione non può che ribadire il parere favorevole già espresso, anche in considerazione del fatto che l'osservazione contenuta nel precedente parere è stata recepita.

  Dario BOND (FI), premesso che non sa dove siano esattamente ubicati i comuni e che non conosce i sindaci, fa presente di aver più volte fatto parte di comitati per raccolta di firme in materia ambientale e di essere a conoscenza del fatto che, talvolta le firme possono non essere del tutto regolari. Rileva tuttavia che tali firme non possono in ogni caso essere ignorate perché rendono evidente un'istanza che viene dalla popolazione e che, in quanto tale, deve essere tenuta in considerazione. Chiede pertanto alla Commissione di sospendere l'esame del provvedimento per una ulteriore riflessione. Ritiene infatti che una raccolta di firme, qualunque sia stata la modalità di raccolta, non possa essere messa in discussione.

  Emanuela CORDA, presidente, dichiara che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato il 28 maggio prossimo e dunque è necessario che la Commissione esprima il proprio parere entro quella data.

  Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), relatore, con riferimento alla richiesta del deputato Bond, fa presente che un approfondimento è già stato fatto. Si dichiara invece contrario qualora il collega con la sua richiesta intendesse non esprimere il parere o procedere ad una ulteriore consultazione referendaria o, addirittura, accantonare il provvedimento. Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nell'illustrare il provvedimento in esame e rinviando per un'esposizione più esaustiva alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala in primo luogo, tra le disposizioni più significative del provvedimento, alcune disposizioni del Capo I, recante misure fiscali per la crescita economica. In particolare, l'articolo 1, che reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura del cosiddetto superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (nota come mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. L'articolo 7 dispone un regime di tassazione agevolata, con Pag. 201applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche. Con riferimento al Capo II, in materia di misure per il rilancio degli investimenti privati, merita richiamare l'articolo 20 che modifica le modalità di funzionamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla Nuova Sabatini anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Il Capo III, recante misure per la tutela del Made in Italy, introduce all'articolo 31, la definizione di marchio storico di interesse nazionale, con la previsione di un fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale; l'articolo 32 dispone un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’italian sounding. Tra le disposizioni del Capo IV (ulteriori misure per la crescita), ricorda poi l'articolo 35 che specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla legge annuale sulla concorrenza n. 124 del 2017; l'articolo 36, che proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari; l'articolo 37 che autorizza il Ministro dell'economia a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia e l'articolo 39, che prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.
  Per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione, segnala in primo luogo che nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Evidenzia pertanto l'esigenza di verificare l'esistenza nel testo di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  Nello specifico, inoltre, il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Ai sensi del comma 2, nelle regioni sul cui territorio è già disposta una limitazione dell'intervento del fondo di garanzia alla sola controgaranzia, la limitazione stessa rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge in esame, ovvero il minor termine previsto dalla delibera della Conferenza unificata. In proposito, la relazione illustrativa giustifica l'intervento al fine di evitare l'utilizzo distorto da parte di alcune regioni della facoltà concessa loro al fine di sostenere i confidi regionali in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Dichiara, al riguardo, che appare comunque opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie nella gestione del Fondo.
  L'articolo 26 prevede l'introduzione di forme di agevolazione per l'economia circolare. Pag. 202Al riguardo, il coinvolgimento delle regioni è assicurato dalla prevista intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico; segnala l'opportunità di chiarire la formulazione della disposizione che infatti fa riferimento a un’«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento.
  L'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area. Anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali. Segnala l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati.
  L'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali. Segnala l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico. Segnala l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale. Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni. In particolare, si interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. In proposito, osserva che il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare assicurato dalle previste intese in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei previsti decreti attuativi del Ministro della pubblica amministrazione. Rileva che la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025 senza però disciplinare il caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025.
  Segnala inoltre come d'interesse della Commissione l'articolo 38, che dispone il trasferimento a Roma Capitale la titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma; la norma dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti.
  Evidenzia ancora che l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», utilizzando un'espressione non chiara; segnala la necessità in proposito di fare Pag. 203riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria».
  Rileva infine che d'interesse della Commissione risulta anche l'articolo 45, il quale proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine – fissato dalla legge di bilancio 2019 – entro il quale le regioni devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  Dario BOND (FI), dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. Infatti, pur valutando positivamente alcune disposizioni del provvedimento in esame tra cui, in particolare, la reintroduzione della misura del superammortamento e l'articolo 21 che estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla Nuova Sabatini anche alle micro, piccole e medie imprese, altri aspetti attinenti il riparto di competenze tra Stato e regioni dovrebbero essere approfonditi, in considerazione del carattere concorrente di molte delle materie interessate dal provvedimento. Ciò nonostante lo sforzo, meritevole di apprezzamento, già compiuto dal relatore nella proposta di parere per valorizzare il coinvolgimento delle regioni.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 10.

Pag. 204