CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 179

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
(Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma).

  Emanuela CORDA, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 11 aprile si era convenuto sull'opportunità di una proroga, fino al 31 maggio 2019, del termine – già fissato al 15 aprile – per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La proroga si rendeva necessaria perché la Commissione, per i molteplici impegni legati al Pag. 180calendario dei lavori della Camera e del Senato, non ha potuto completare le audizioni previste nel programma. L'ufficio di presidenza aveva anche convenuto sull'opportunità di integrare il programma dell'indagine stessa al fine di poter audire anche i rappresentanti della società SOSE spa (Soluzioni per il sistema economico) e Raffaele Raja, membro dell’executive board della macro euro-regione alpina EUSALP. Avverte che sulla proroga e sulla richiesta di integrazione del programma è stata acquisita la necessaria intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato. Pone quindi in votazione la deliberazione della proroga dell'indagine conoscitiva fino al 31 maggio prossimo e dell'integrazione del programma.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
S. 920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, ricorda che, in via generale, il provvedimento istituisce, all'articolo 1, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa. L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza degli orari di lavoro. L'articolo 3 interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali. Sono introdotte anche modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle commissioni. L'articolo 4 estende la possibilità di mobilità tra le pubbliche amministrazioni anche a personale non dirigenziale. L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip SPA, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 6, il quale, al comma 1, qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come princìpi generali dell'ordinamento. Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento. Il comma 5 reca la clausola Pag. 181di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome.
  Ricorda anche che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).
  Segnala infine che le modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione concernono principalmente l'esigenza di recepire condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio della Camera con riferimento al rispetto dell'articolo 81 della Commissione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Daniele MANCA (PD) ritiene che il provvedimento introduca, in particolare con l'istituzione del nucleo della concretezza, elementi di «neocentralismo» che finiscono per contrastare l'esigenza di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, in particolare con riferimento alle amministrazioni degli enti territoriali. Pur quindi apprezzando la presenza nel testo di procedure di concertazione con le autonomie territoriali, non può che ribadire la posizione contraria del suo gruppo, invitando la Commissione a porre attenzione alla crescente tendenza a creare sovrastrutture centraliste che creeranno difficoltà alle amministrazioni locali.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
C. 1648 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, osserva in primo luogo come l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007 rinnovata una prima volta nel 2012 e nuovamente nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. Tale strategia, che trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli Paesi dell'area (oltre al Kazakhstan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan), in una prospettiva di partenariato che coinvolga le rispettive società civili.
  Ricorda che l'Accordo rafforzato di partenariato è entrato in applicazione provvisoria da maggio 2016 e che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo e segnala altresì che il medesimo Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakhstan, nella quale esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, invitando altresì le autorità kazake a porre fine alle violazioni Pag. 182dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, ricorda che esso consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il Titolo I, recante i princìpi generali e obiettivi dell'Accordo, comprende gli articoli da 1 a 3 e stabilisce che il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. In tale ambito è previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti «entro i limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione».
  Con il Titolo II, concernente il dialogo politico e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, che comprende gli articoli da 4 a 13, le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse.
  Il Titolo III, rubricato «commercio e imprese», comprende gli articoli da 14 a 198 ed è suddiviso in 14 capi. Esso rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie e fitosanitarie, lo scambio di merci e lo stabilimento, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la concorrenza, le imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza e la risoluzione delle controversie. Al riguardo si rileva come a tutt'oggi il Kazakhstan non sia riconosciuto dall'Unione europea come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione; pertanto la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'Unione europea nell'instaurazione di un'economia di mercato. L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione.
  Il Titolo IV, concernente la cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile, comprende gli articoli da 199 a 234, ed è suddiviso in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute. In tale contesto assume particolare rilievo la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (di cui al Capo 15), in quanto il Kazakhstan è un importante partner commerciale per l'Unione europea e per l'Italia, specie per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale. Tale cooperazione ha per obiettivo la promozione dello sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (ai sensi dell'articolo 228). Essa comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, a favorire l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione, nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (in base all'articolo 229). L'Accordo è altresì volto a favorire lo scambio di Pag. 183esperienze sulle indicazioni geografiche (IG), sulle politiche di qualità e sui relativi meccanismi di controllo, nonché sulle misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione biologica dei prodotti agricoli ed è inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori. Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202, inserito nel Capo 3, prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali.
  Il Titolo V, in materia di cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, comprende gli articoli da 235 a 243 e riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. In tale ambito l'Accordo all'articolo 236 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato. Viene inoltre rafforzata la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. In materia migratoria, ai sensi dell'articolo 238 le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con particolare riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un «dialogo completo» sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.
  Il Titolo VI, in materia di altre politiche di cooperazione, comprende gli articoli da 244 a 260 e verte sulla cosiddetta «cooperazione settoriale». Il Titolo si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica. In tale ambito l'apparato dispositivo dell'Accordo si limita sostanzialmente a porre le premesse per ulteriori approfondimenti, nonché a recare dichiarazioni d'impegno per sviluppare la collaborazione nei settori considerati.
  Il Titolo VII, in materia di cooperazione finanziaria e tecnica, che comprende gli articoli da 261 a 267, specifica che per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria sarà basata su programmi di azione annuali.
  Il Titolo VIII, rubricato «Quadro istituzionale», comprende gli articoli da 268 a 270 e istituisce un Consiglio di cooperazione, con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Si riunisce una volta all'anno ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Il Consiglio è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati ad hoc. La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 270, che istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione, con il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze Pag. 184tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan.
  Il Titolo IX, recante disposizioni generali e finali, comprende gli articoli da 271 a 287; e regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilita il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti avranno notificato al Segretariato generale del Consiglio dell'UE, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. Fanno altresì parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 284, 7 allegati e un Protocollo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione. Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, le norme sulla copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) annuncia la propria astensione perché considera indispensabile che i Paesi con i quali l'Unione europea decida di stringere accordi di partenariato dimostrino un effettivo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, cosa che allo stato non si può dire per il Kazakistan.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
S. 1144, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del senatore Campari, relatore sul provvedimento, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) relatrice, nel ricordare che la Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 marzo scorso, ricorda altresì che nell'esprimere il parere la Commissione aveva segnalato, con un'osservazione, l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 2, che disciplina il procedimento di nomina del commissario preposto agli adempimenti amministrativi necessari al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali indicati, nonché con le conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi.
  L'osservazione è stata recepita dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel corso dell'esame in sede referente, stabilendo, come si vedrà nel corso dell'illustrazione del provvedimento, un termine di 10 giorni e prevedendo che in assenza dell'espressione del parere il ministro possa comunque procedere.
  Nel rinviare poi, per approfondimenti, alla relazione svolta in occasione dell'esame in prima lettura, ricorda che la Pag. 185proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con referendum della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra. I referendum per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ricordo, al riguardo, che in base alle informazioni acquisite nel corso dell'esame in sede consultiva nel corso dell'iter alla Camera, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007.
  Come già accennato, L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario. Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese. Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi. Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge. Al comma 5 dell'articolo 2 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017. In tale contesto segnalo come non sia necessario modificare le Pag. 186tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), della legge n. 165 del 2017). Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Rileva quindi che la materia trattata rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica. Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) informa i colleghi di essere stato contattato, dopo il parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, da alcuni Comitati di cittadini che hanno attivato una raccolta di firme per chiedere la ripetizione del referendum sul distacco dei comuni. Le firme raccolte sono, in proporzione alla popolazione dei comuni, un numero cospicuo, circa 600. Gli consta, inoltre, che anche il consiglio regionale delle Marche abbia espresso un parere contrario al distacco. Nel ricordare che nel precedente esame del provvedimento si era espresso a favore del distacco dei comuni, ritiene però che questi elementi debbano indurre a nuove valutazioni e a un approfondimento dell'istruttoria.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, ritiene che si potrebbe valutare l'ipotesi di un rinvio dell'espressione del parere.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) ritiene opportuno un approfondimento sulla raccolta di firme segnalata dal collega Acquaroli, con particolare riferimento alle modalità utilizzate, chiarendo ad esempio se si tratti di firme autenticate o meno. Ritiene comunque che si debba dare ascolto alle esigenze dei cittadini.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con l'ipotesi di un rinvio dell'espressione del parere.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nel precedente esame, il relatore aveva svolto un ampio approfondimento e che, rispetto all'esito del referendum del 2007, vi era stato un lungo stallo dovuto alla mancata espressione del parere da parte del consiglio regionale delle Marche.

  Il senatore Daniele MANCA (PD), ricorda di essersi espresso, nel precedente esame, a favore del distacco ma giudica ora opportuno un rinvio per acquisire ulteriori elementi di informazione e comprendere meglio la posizione degli enti territoriali coinvolti.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) giudica opportuno avviare anche un'interlocuzione con i parlamentari dei territori oggetto del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, essendo sopraggiunto il relatore Campari, lo invita ad assumere le funzioni di relatore.

  Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), relatore, porge le scuse alla Commissione per il suo ritardo, dovuto a concomitanti lavori di commissione del Senato. Prende poi atto dell'orientamento maturato a favore del rinvio dell'espressione del parere, pur ricordando l'ampio lavoro istruttorio svolto in occasione del precedente esame. Rileva comunque di essere a conoscenza della raccolta di un numero, in base alle sue informazioni comunque limitato, di firme; le firme peraltro non sarebbero autenticate. Ritiene dubbio che un simile strumento possa vanificare l'esito del referendum Pag. 187svolto. Ricorda peraltro che in occasione del precedente esame i sindaci dei due comuni gli avevano comunicato per le vie brevi la perdurante volontà di procedere al distacco.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) ritiene che si debbano tenere in considerazione le 600 firme raccolte.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S) concorda sul fatto che, in proporzione alla popolazione dei comuni, 600 firme non dovrebbero essere ritenute un numero trascurabile. Occorre anche tenere conto che il referendum si è svolto dodici anni fa. Conviene quindi sull'opportunità di un rinvio per compiere i necessari approfondimenti.

  Il deputato Dario BOND (FI) chiede che la Commissione acquisisca il parere del consiglio regionale della regione Marche cui ha fatto riferimento il deputato Acquaroli.

  Emanuela CORDA, presidente, si impegna a compiere approfondimenti al riguardo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
S. 867 Governo.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 2 introduce una circostanza aggravante comune penale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'istituzione, all'articolo 1, presso il Ministero della salute del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati, sono demandate a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In ogni caso, la composizione dell'organismo deve comprendere la presenza di rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento comunque denominato. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza commessi a danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno e alle situazioni di rischio e vulnerabilità nell'ambiente di lavoro; promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Osservatorio si rapporta, per le tematiche di comune interesse, con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 24 del 2017 e avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 1.
  L'articolo 2 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato «l'avere commesso Pag. 188il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».
  L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala che il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Rileva poi che l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta comunque soddisfatta dalla previsione di cui all'articolo 1 di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché dalla previsione della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.
  Osserva quindi conclusivamente che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul provvedimento, ma esprime dubbi sulla presenza di una clausola di invarianza finanziaria, in quanto senza risorse è difficile individuare una soluzione reale per i problemi. Condivide l'istituzione di un osservatorio ma osserva che rischia di trattarsi solo di propaganda in assenza di uno sblocco delle procedure concorsuali per l'assunzione dei medici e di un rafforzamento dei reparti di medicina generale per decongestionare i pronti soccorsi. Occorrerebbe poi uno stanziamento di risorse per la formazione.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva di aver raccolto sul territorio criticità per i medici fiscali e legali, ad esempio quelli dell'INPS, che sono stati addirittura oggetto di minaccia. Altra situazione critica è quella delle strutture socio-assistenziali. Chiede di chiarire se queste situazioni siano prese in considerazione dal provvedimento.

  Il senatore Daniele MANCA (PD), condivide la perplessità sulla presenza della clausola di invarianza. Anche in questo caso si è di fronte ad un provvedimento condivisibile che rischia di rimanere una «norma manifesto» per l'assenza di adeguate risorse.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) pur condividendo l'esigenza di una tutela della sicurezza delle professioni sanitarie, esprime perplessità sull'istituzione di un ulteriore osservatorio che rischia di essere un duplicato del già esistente osservatorio nazionale sulle buone pratiche e la sicurezza in Sanità. È invece necessario sbloccare le risorse per i concorsi.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) segnala che nelle audizioni svolte presso la Commissione di merito si è registrata un'ampia condivisione del testo. Ritiene poi che l'osservatorio potrà svolgere un'utile funzione di raccolta di dati per futuri interventi di razionalizzazione e di efficientamento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che l'osservatorio possa costituire una risposta all'esigenza di riconoscimento del problema; sono però anche necessarie riforme organizzative interne: ad esempio i medici legali e quelli impegnati nelle visite fiscali chiedono di non avere poi la responsabilità di sottoscrivere personalmente le certificazioni, responsabilità che dovrebbe cadere sulla struttura di appartenenza nel suo complesso.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ritiene tutte le osservazioni svolte valide ma richiama anche i colleghi a considerare lo specifico oggetto del provvedimento, vale a dire l'introduzione di Pag. 189risposte allo specifico fenomeno dell'accresciuta insicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche introducendo una specifica aggravante penale. Ricorda in proposito la sua personale esperienza di operatore in una struttura per malati psichiatrici e segnala tra le altre strutture particolarmente esposte i SERT e gli sportelli del pronto soccorso. In questo contesto, l'istituzione dell'osservatorio è utile per approfondire il fenomeno ed approntare le risposte necessarie nell'ambito di una complessiva riorganizzazione delle strutture sanitarie. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3)

  La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

Pag. 190