CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 139

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea già a partire da lunedì 13 maggio prossimo.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, illustrando il decreto-legge n. 22 del 2019 che reca disposizioni per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga senza accordo, ricorda, come peraltro emerso dai primi atti dell'indagine conoscitiva in corso assieme alla Commissione esteri, che il negoziatore unico per l'Unione europea Michel Barnier e il Governo britannico avevano stipulato un accordo di recesso, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea e sottoscritto una dichiarazione politica sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.
  Osserva altresì che, nel contesto di una vicenda parlamentare molto intricata e non priva di colpi di scena – per usare l'espressione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nelle audizioni da lui svolte – quel «pacchetto» di accordo di recesso e dichiarazione politica è stato respinto dalla Camera dei Comuni del Regno Unito per ben tre volte. Rileva che uno dei motivi per cui il Parlamento britannico ha ritenuto non ratificabile l'accordo May-Barnier è da individuare nel cosiddetto backstop irlandese, cioè la clausola per cui, nelle more della definizione dei futuri rapporti tra l'Unione europea e il Regno Unito, non verrà ricollocato un confine fisico tra l'Irlanda del Nord e la Pag. 140Repubblica d'Irlanda, che – in caso di recesso – sarebbe il confine tra Regno Unito e Unione europea. Questa clausola era stata posta onde non riacuire le tensioni passate che si ritenevano superate con gli Accordi del venerdì santo del 1998. Osserva, peraltro, che tali preoccupazioni si rivelano oggi tragicamente fondate se si considera l'uccisione il 19 aprile 2019 della giovane cronista Lyra McKee nell'Ulster.
  Rammenta che nel Consiglio europeo straordinario del 10 aprile è stata accolta la richiesta avanzata da Teresa May di prorogare l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea fino al 30 giugno 2019, pur posponendo la data al 31 ottobre 2019. Ricorda inoltre che i leader dell'Unione europea nella formazione a 27 Stati hanno altresì sottolineato in tale sede che il Regno Unito dovrà tenere elezioni per il Parlamento europeo se sarà ancora membro dell'Unione europea tra il 23 e il 26 maggio 2019. In caso contrario, il Regno Unito uscirà dall'Unione europea il 1° giugno 2019.
  Sottolinea quindi che le disposizioni del decreto-legge, relative alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, si applicheranno solo in caso di mancato accordo.
  Ricorda che il Governo italiano ha istituito un tavolo di coordinamento sulla Brexit a Palazzo Chigi per seguire e coordinare le attività inerenti alla Brexit e, in particolare, il negoziato sull'accordo di recesso e sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e le misure di preparazione e di emergenza per ogni scenario, incluso quello di un recesso senza accordo.
  Evidenzia, infine, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato da ultimo, nel mese di aprile 2019, un aggiornamento del documento, datato 11 febbraio 2019, in cui si forniscono informazioni sul quadro generale di preparazione al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, indicazioni utili e un'analisi settoriale con rinvio a tutta la documentazione disponibile.
  Per quanto riguarda il testo all'esame, segnala che il Capo I, costituito dal solo articolo 1, non regola le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ma novella la disciplina, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012, in tema di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Scopo della disposizione è l'aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.
  Osserva che il rimanente articolato attiene a una serie di profili applicativi dei princìpi europei indicati nell'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire la libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.
  Segnala quindi che al Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 19-quinquies) sono contenute specifiche misure in materia di banche, operatori finanziari ed assicurativi, nonché norme a tutela delle persone fisiche, in tema di salute, sicurezza e cittadinanza in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. La prima Sezione (articoli 2-13) reca più specificamente le disposizioni relative a banche, operatori finanziari ed assicurativi.
  Osserva che l'articolo 2, nell'individuare oggetto e ambito di applicazione di tali disposizioni, reca le definizioni rilevanti, tra cui le principali sul piano generale sono quelle contenute nel comma 2, alle lettere l) ed m), in cui viene rispettivamente offerta la nozione di data di recesso e di periodo transitorio, inteso quest'ultimo come l'arco di tempo che intercorre tra il recesso senza accordo e la scadenza dei successivi 18 mesi.
  Sottolinea che l'articolo 3 prevede che nel periodo transitorio restino valide le autorizzazioni all'attività bancaria degli Pag. 141istituti di credito e dei restanti operatori finanziari britannici operanti in Italia. Evidenzia che la norma è necessaria perché – se avvenisse il recesso – verrebbe meno il principio comunitario del mutuo riconoscimento per cui l'autorizzazione concessa in un Paese membro è valevole in tutti gli altri. Dopo il periodo transitorio i soggetti britannici diverrebbero operatori di Paese terzo e quindi dovrebbero essere autorizzati dalle autorità italiane. In tal senso il comma 3 specifica che i soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, possono invece continuare a svolgere le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti, solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto, nonché per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati in essere alla data del recesso, fino all'adozione di una «decisione di equivalenza» della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e comunque non oltre il periodo provvisorio.
  Osserva che l'articolo 4 dispone che gli istituti di pagamento e i gestori di fondi d'investimento cessino l'attività alla data del recesso. Le operazioni ancora aperte godono di un periodo più breve del transitorio, pari a sei mesi, per la relativa chiusura. In deroga a questa regola, alle banche e alle imprese d'investimenti britanniche è consentito gestire il rimanente ciclo di vita dei prodotti derivati.
  Rileva che l'articolo 5 inerisce, viceversa, ai soggetti italiani operanti nel Regno Unito: si prevede che costoro possono continuare a operare nel periodo transitorio salva notifica alle autorità britanniche.
  Segnala che l'articolo 6 concerne i gestori di sedi di negoziazione, stabilendo che i gestori italiani possano continuare la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, a condizione che entro la data di recesso chiedano l'autorizzazione all'estensione nel Regno Unito della loro attività, nel rispetto delle disposizioni britanniche ed europee e che il comma 2 della medesima disposizione prevede le stesse facoltà per i gestori britannici in Italia.
  Rileva che l'articolo 7 concerne il complesso tema della risoluzione stragiudiziale delle liti, fenomeno che per sua stessa natura si protrae nel tempo. La disposizione, pertanto, impegna tutti gli operatori a mantenere, quale che sia la decisione circa l'ambito territoriale della propria attività, l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalla direttiva 2013/11/UE.
  Osserva altresì che l'articolo 8 prevede, in modo simile, che gli operatori continuino di diritto ad aderire ai sistemi di tutela dei depositanti e degli investitori.
  Sottolinea che l'articolo 9 concerne le imprese assicurative. Anche qui, per definizione, si tratta di attività proiettata nel lungo periodo. Sicché la disposizione prevede che, alla data di recesso, le imprese assicurative britanniche siano cancellate dall'elenco degli assicuratori dell'Unione europea di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 209 del 2005. Analoga cancellazione interessa gli intermediari assicurativi britannici che operano in Italia (articolo 10).
  Quanto alle assicurazioni (e riassicurazioni) italiane nel Regno Unito, segnala che l'articolo 11 prevede che esse possono continuare la loro attività fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del predetto decreto legislativo n. 209 e nel rispetto delle disposizioni del Regno Unito.
  Evidenzia che l'articolo 12 prevede che nel periodo transitorio gli investimenti dei fondi pensione britannici siano assimilati ai fondi europei mentre l'articolo 13 fa salva per tutto il periodo transitorio la legislazione fiscale vigente. Le disposizioni derivanti dall'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia di IVA e di accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.
  Passando ad illustrare la Sezione II (articoli da 14 a 17-quater), evidenzia che essa reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani e relative alla posizione dei cittadini. L'articolo 14 riguarda il soggiorno Pag. 142dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari in Italia: premesso che costoro dopo la data di recesso diverrebbero cittadini di un Paese terzo, il comma 1 stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 essi possano chiedere un permesso per soggiornanti nell'Unione europea di lungo periodo ove iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o se in possesso di carta di soggiorno. La richiesta è accolta se il soggiorno regolare nel territorio italiano è attestato per almeno 5 anni dalla data di recesso. Ove difettasse questo requisito, i soggetti interessati possono richiedere un permesso di soggiorno «per residenza» di validità quinquennale. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo una volta maturati i cinque anni. Ricorda che i commi 6 e 7 del medesimo articolo 14 attengono al regime definitivo dei cittadini britannici in Italia, i quali, a decorrere dal primo gennaio 2012, ove non rientranti nella categoria di quanti abbiano approfittato della disciplina transitoria appena esposta, saranno trattati secondo le norme sull'immigrazione.
  Rileva che l'articolo 15 attiene alla concessione della cittadinanza italiana ai cittadini britannici. Se costoro presentino domanda entro il 31 dicembre 2020 si potrà conferire loro la cittadinanza italiana se avranno maturato il requisito della residenza legale in Italia da almeno quattro anni.
  Segnala che l'articolo 16, viceversa, riguarda la tutela dei cittadini italiani nel Regno Unito, prevedendo innanzitutto il rafforzamento delle sedi consolari italiane, disponendo all'uopo le coperture finanziarie. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, stabilisce che all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, siano rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
  Osserva che l'articolo 17 riguarda le prestazioni nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociali. Vi si prevede che il regolamento 2004/883/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si continui ad applicare fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione britannica a condizione di reciprocità.
  Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato, le norme transitorie in esame sono state estese alle altre prestazioni di sicurezza sociale previste dal medesimo regolamento (CE) n. 883/2004. Quest'ultimo concerne le seguenti prestazioni: di malattia; di maternità e paternità; d'invalidità; di vecchiaia; per i superstiti; per infortunio sul lavoro e malattie professionali; per il caso di morte; di disoccupazione; per pensionamento anticipato; di natura familiare. In tal senso ricorda che il comma 2 prevede che le autorità e le istituzioni italiane applichino nei confronti delle autorità ed istituzioni del Regno Unito le norme del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Osserva, inoltre, che i commi da 2-bis a 2-quater, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono l'autorizzazione al Ministero della salute a procedere ad assunzioni per rafforzare i propri uffici periferici per le competenze di controllo sulle importazioni dal Regno Unito.
  Osserva che l'articolo 17-bis, anch'esso aggiunto al Senato, attiene alla posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatti salvi i loro diritti e doveri a condizioni di reciprocità. Sono altresì fatte salve alle medesime condizioni di reciprocità le qualifiche professionali riconosciute e i processi di riconoscimento già avviati secondo le norme comunitarie.
  A tal proposito, segnala che, secondo i dati del Global Flow of Tertiary-Level Students dell'UNESCO, gli studenti inglesi della formazione superiore a vario titolo in mobilità in Italia sono 394, mentre gli Pag. 143studenti italiani in mobilità nel Regno Unito sono 12.086. evidenzia che tali dati sono dati confermati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella relazione che il Governo ha presentato sulla Proposta di regolamento recante «disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“Regno Unito”) dall'Unione europea», ora divenuto regolamento (UE) n. 2019/499 dopo l'adozione lo scorso 19 marzo 2019 da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, per evitare l'interruzione delle attività di mobilità del programma Erasmus+ qualora il Regno Unito dovesse lasciare l'Unione europea senza un accordo.
  Segnala altresì che gli articoli 17-ter e 17-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, riguardano rispettivamente le tariffe e i collegamenti aeroportuali. L'articolo 17-ter, in particolare, prevede che, fino all'entrata in vigore di un accordo globale sui servizi di trasporto e comunque in mancanza fino al 30 marzo 2020, continuino ad applicarsi i diritti di imbarco dei passeggeri del Regno Unito come se fossero dell'Unione europea. L'articolo 17-quater consente ai vettori di Paesi dell'Unione europea e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità. La finalità prevista dalla norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese consentendo il proseguimento dei collegamenti diretti tra Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, che altrimenti non sarebbero più possibili in quanto la disciplina vigente della ripartizione del traffico aereo su tale scalo la limita ai collegamenti tra aeroporti situati all'interno dello spazio dell'Unione europea.
  Rileva che la Sezione III, recante gli articoli da 18 a 19-quinquies, riguarda la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali. L'articolo 18 riguarda la Banca europea degli investimenti, un istituto di credito di diritto pubblico dell'Unione europea il cui capitale è detenuto dagli Stati membri: il recesso britannico libera quote di capitali e la disposizione in commento autorizza l'Italia a sottoscrivere un'ulteriore quota di 6,9 miliardi.
  Rammenta che l'articolo 19, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza assunzioni nel Ministero dell'economia e delle finanze per rafforzare le attività di negoziato europeo e internazionale, mentre gli articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, tornano ad occuparsi dell'attività bancaria e finanziaria apportando modifiche sia al testo unico bancario sia al testo unico della finanza. In particolare l'articolo 19-ter ammette la Cassa depositi e prestiti alle negoziazioni per conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato mentre gli articoli 19-quater e 19-quinquies concernono i principi contabili internazionali e l'obbligo di costituire riserve indisponibili, con ciò modificando la portata normativa del decreto legislativo n. 38 del 2005 e del decreto-legge n. 119 del 2018.
  Evidenzia che il Capo III reca disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione delle sofferenze. In tal senso l'articolo 20 definisce l'ambito di applicazione delle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze mentre l'articolo 21 apporta a tal riguardo numerose modifiche alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49; segnala, inoltre, che l'articolo 22 prevede relative disposizioni attuative di quanto disposto dal predetto articolo 21, le quali sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che l'articolo Pag. 14423 prevede le coperture finanziarie per questi ultimi interventi e, infine, che l'articolo 24 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Ricordato che il decreto-legge, emanato il 25 marzo e trasmesso dal Senato il 28 aprile, viene a scadenza il 24 maggio e che il suo esame è previsto in Assemblea a partire dal 13 maggio prossimo, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione talune osservazioni volte ad assicurare una maggiore tutela degli interessi dei cittadini italiani. Più specificamente ritiene che si dovrebbe sottolineare la necessità che, nell'ambito delle disposizioni previste nell'articolo 16 del provvedimento in esame, venga considerato prioritario il rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle sedi consolari italiane nel Regno Unito, come peraltro hanno avuto modo di segnalare i loro responsabili, e quindi venga loro assicurata la possibilità di assumere ulteriore personale. Evidenzia quindi l'opportunità di segnalare l'esigenza di mantenere l'equipollenza tra i titoli di studio conseguiti nei due Paesi. Infine rileva come sarebbe altresì opportuno compiere ogni sforzo possibile per rispondere alla richiesta di rilascio della carta d'identità elettronica proveniente dai cittadini italiani residenti nel Regno Unito, anche in considerazione del fatto che in quel Paese è già in atto la conversione digitale della pubblica amministrazione e che quindi lo svolgimento delle sue funzioni a beneficio dei fruitori dei servizi collegati avviene con le conseguenti modalità.

  Sergio BATTELLI, presidente, osserva che il parere che sarà espresso dalla Commissione dovrà contenere indicazioni su materie rientranti nel perimetro delle proprie competenze.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.