CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 506 Morani.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo della proposta di legge n. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Invita la relatrice, onorevole Legnaioli, a svolgere la relazione introduttiva.

  Donatella LEGNAIOLI (Lega), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento introduce modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio e interviene su un tema in cui la Corte di Cassazione, nel 2017, ha modificato dopo molti anni la propria precedente, consolidata giurisprudenza, sulla base della quale il presupposto per concedere l'assegno di mantenimento era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto. Tra i criteri utilizzati dal giudice per la determinazione dell'ammontare dell'assegno, ricorda, in particolare, le condizioni dei coniugi, sotto il profilo sociale Pag. 123e di salute, di età e di sistema di vita, dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale e ambientale, dal punto di vista della loro influenza sulle capacità economiche e di guadagno di entrambi i coniugi; il contributo fornito da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia; il reddito di ciascuno dei coniugi.
  Con la sentenza n. 11504 del 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto superato il parametro del diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, introducendo quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente, i cui indici di valutazione sono, principalmente, il possesso di redditi di qualsiasi specie e di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di abitazione. L'orientamento della Cassazione, stemperato tuttavia in sentenze successive con l'attribuzione all'assegno di divorzio di una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, non è stato uniformemente applicato dal giudice di merito ed è, quindi, in questo quadro che si inserisce la proposta di legge C. 506, che riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Commissione Giustizia nel 2017, all'esito di un'approfondita indagine conoscitiva.
  Venendo, quindi, al merito del provvedimento, composto di due articoli, rileva che l'articolo 1, modificando la legge n. 898 del 1970, prevede, sopprimendo il riferimento al possesso di mezzi adeguati o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive da parte del richiedente, la possibilità per il giudice di disporre, con la sentenza di divorzio, l'attribuzione a favore del coniuge di un assegno che tenga conto di precise circostanze da utilizzare quali parametri per la determinazione del suo ammontare. Tra questi, la norma, attingendo a specifici criteri di valutazione già utilizzati in sede giurisprudenziale, introduce l'impegno di cura di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. La norma prevede, inoltre, la temporaneità dell'assegno, nel caso in cui la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, nonché la non sussistenza del diritto all'assegno medesimo in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente. Il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.
  Sulla base dell'articolo 2, infine, i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

  Carlo FATUZZO (FI) sottolinea la necessità di eliminare dall'ordinamento la previsione della decadenza dal diritto alla percezione della pensione di reversibilità nel caso di nuovo matrimonio tra due vedovi. Pur consapevole della scarsa attinenza di tale argomento al contenuto del provvedimento in esame, propone alla relatrice di introdurre un'osservazione in merito nella proposta di parere che si accinge a sottoporre alla Commissione e preannuncia la presentazione di uno specifico emendamento in tal senso nel corso dell'esame in Assemblea.

  Davide TRIPIEDI, presidente, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 1789 Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato in prima lettura dal Senato.
  Invita il relatore, onorevole Caffaratto, a svolgere la relazione introduttiva.

  Gualtiero CAFFARATTO (Lega), relatore, rileva che il provvedimento, che consta di trentuno articoli suddivisi in tre Capi, è volto al rafforzamento della stabilità finanziaria e alla tutela degli investitori, alla luce di un insieme di sollecitazioni cui l'Italia è chiamata a rispondere nell'evoluzione del contesto internazionale, influenzato dalle decisioni che il Regno Unito adotterà per dare seguito al referendum che ha sancito l'uscita del Paese dall'Unione europea. Dato il tenore del decreto-legge, pertanto, avverte preliminarmente che le competenze dalla XI Commissione risultano investite solo marginalmente, con l'eccezione delle disposizioni recate dagli articoli 16 e 19.
  Iniziando, quindi, dal Capo I, osserva che l'articolo 1 introduce nel decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, la previsione di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento a tale tecnologia e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.
  Al Capo II, volto a garantire la stabilità finanziaria, segnala che la Sezione I introduce misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, il cui ambito di applicazione e il cui oggetto sono esplicitati dall'articolo 2. In particolare, l'articolo 3 disciplina, per una fase transitoria, la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, fino al termine del diciottesimo mese successivo. L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia, mentre il successivo articolo 5 individua i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. L'articolo 6 disciplina l'attività dei gestori di sedi di negoziazioni in Italia e nel Regno Unito nel corso del periodo transitorio e l'articolo 7 introduce norme in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica nei confronti della clientela. Segnala che l'articolo 8 reca disposizioni per garantire la tutela dei depositanti e degli investitori, mentre gli articoli 9 e 10 sono volti a disciplinare, rispettivamente, l'operatività delle imprese di assicurazione e quella degli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito in Italia dopo la data di recesso. Viceversa, l'articolo 11 regola la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 12, che interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione, ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei, essendo volta, in particolare, a mantenere l'assoggettamento dei primi alla disciplina europea. Infine, l'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.
  Rileva che, alla Sezione II, l'articolo 14 prevede che, in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, Pag. 125i cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia, a determinate condizioni, conseguono o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno «per residenza». Decorso il periodo transitorio, dal 1o gennaio 2021 tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. L'articolo 15 introduce una disciplina transitoria per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 16, che introduce disposizioni per il potenziamento dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani. In particolare, segnalo, al comma 1, lettera b), l'integrazione delle risorse previste a legislazione vigente per assegni e indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero e, al comma 2, l'aumento di cinquanta unità del contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. Il comma 3-bis, modificando l'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede che al personale a contratto, in aggiunta alle spese di viaggio, sia corrisposto il rimborso delle spese di vitto e di alloggio sostenute, ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
  Segnala, altresì, che l'articolo 17 reca una disciplina transitoria in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo, prevedendo l'applicazione ai cittadini del Regno Unito, fino al 31 dicembre 2020, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, delle norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Segnala, in particolare, che i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, al fine di fronteggiare l'incremento delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni, autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato, da parte del Ministero della salute, nel triennio 2019-2021 e successivamente al recesso del Regno Unito, di un contingente di massimo di 67 unità di personale, appartenenti al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione (Area III, posizione economica F1), con conseguente rideterminazione della dotazione organica. Alle assunzioni in esame si può procedere in deroga sia ai vigenti limiti in materia, sia all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.
  Osserva ancora che l'articolo 17-bis fa salvi, a condizione di reciprocità, oltre che i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020, anche le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso, restando fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti.
  Segnala, infine, che gli articoli 17-ter e 17-quater dispongono, rispettivamente, in materia di diritti di imbarco passeggeri e di distribuzione del traffico aereo da e per il Regno Unito, con riferimento, in particolare, all'aeroporto di Milano Linate.
  Osserva che la Sezione III reca disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali. Infatti, l'articolo 18 autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti, in sostituzione di quello sottoscritto dal Regno Unito.
  Passa, quindi, all'articolo 19, che al comma 1, per le attività connesse all'assunzione da parte dell'Italia della presidenza del G20 nel 2021 e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, autorizza il Ministero Pag. 126dell'economia e delle finanze, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, con modalità semplificate da definire con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga alla disciplina vigente e senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria, come previsto dall'articolo 1, commi 300 e 360, della legge n. 145 del 2018. Per le medesime finalità, inoltre, la norma dispone l'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, destinata al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato. Il comma 1-bis, con una disposizione di interpretazione autentica del comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che disciplina la revisione degli assetti organizzativi e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di una razionalizzazione organizzativa e amministrativa, stabilisce che la riduzione del numero complessivo degli uffici del medesimo Ministero, prevista dalla lettera c), è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche. Il comma 1-ter dispone, infine, che, con decorrenza a far data dal 1o gennaio 2019, sia garantita l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero, nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018. I commi 2 e 3, in relazione alla presidenza italiana del G20, introducono disposizioni finanziarie per la stipula di contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Delegazione per la presidenza italiana del G20. Il comma 4, infine, reca disposizioni di natura contabile riguardanti i conti speciali CEE.
  Dopo avere rilevato che gli articoli da 19-bis a 19-quinquies introducono disposizioni in materia bancaria e contabile nonché sulle attività della Cassa Depositi e Prestiti, segnala, in conclusione, che il Capo III, agli articoli da 20 a 23, introduce disposizioni per consentire la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. L'articolo 24, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Davide TRIPIEDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.