CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 aprile 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 1638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 1638, già approvato dal Senato, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, in Svizzera, il 18 settembre 2014.
  Per quanto concerne il contenuto della Convenzione, essa è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive.
  Il testo si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi.
  Con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali, mentre l'articolo 2 individua i Pag. 93princìpi guida cui deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Dopo l'articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.
  Con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; l'articolo 7 incoraggia le Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione e l'articolo 8 prevede che ciascuna Parte assicuri la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 9 a 12.
  In particolare l'articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse.
  Tra tali misure si segnala:
   il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette;
   la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati;
   la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni;
   il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti;
   meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione;
   la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione.

  L'articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive, volte, al paragrafo 1, a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando:
   a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;
   b) l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l'abuso di informazioni privilegiate;
   c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse;
   d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa.

  In tale ambito, il paragrafo 2 stabilisce che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette.
  L'articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità Pag. 94con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali.
  A tal fine l'articolo indica talune ipotesi, quali:
   il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi;
   il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori;
   il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività;
   la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

  L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora esse possano essere utili ai fini della valutazione del rischio.
  L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale, che dovrà raccogliere e trasmettere i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate.
  L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali.
  Ai sensi dell'articolo 15, ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.
  L'articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.
  L'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della convenzione.
  L'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche.
  L'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17.
  Con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. L'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21.
  Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
  L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche.
  L'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa.
  Con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca.
  Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria.
  L'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.
  Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, le cui funzioni sono individuate dall'articolo 31.
  Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, Pag. 95il rapporto con gli altri strumenti internazionali (articolo 33), le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).
  Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.
  L'articolo 3 del disegno di legge individua l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni.
  L'articolo 4 richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati.
  In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, che prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.
  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno.
  L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si dia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
C. 1681 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1681, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
  La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'Istituto universitario europeo ed il Governo italiano, deriva dall'esigenza di dotare l'Istituto di adeguate strutture che gli consentano di avviare pienamente le attività della School of Transnational Governance, scuola di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; Pag. 96regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale), a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.
  Segnala – con riferimento alle competenze della Commissione Finanze – che il Governo italiano, che nell'anno di Presidenza italiana dell'Istituto (2017) ha dato un forte impulso al progetto di una scuola per la governance transnazionale, ha offerto all'IUE la concessione di un ulteriore edificio di proprietà del demanio, identificato nel Palazzo Buontalenti a Firenze, già sede della Corte d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato, per farne la sede della School of Transnational Governance (STG).
  L'edificio è stato messo a disposizione in uso gratuito. Insieme al Protocollo sono stati predisposti anche una Convenzione ed una Intesa tecnica, che assegnano all'Agenzia del Demanio il ruolo di stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, che saranno finanziati con fondi messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre le attività di progettazione saranno realizzate e finanziate dall'IUE. Il complesso si trova nel centro di Firenze e ha una superficie di circa 18 mila metri quadri.
  Il Protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli, strutturati in 3 capi, riguardanti rispettivamente le disposizioni relative a Palazzo Buontalenti (artt. 1- 4), quelle relative agli immobili in uso all'IUE (articolo 5) e le disposizioni finali (artt. 6-8).
  In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono la messa a disposizione da parte del Governo italiano all'IUE dell'immobile denominato Palazzo Buontalenti, cui si applicano le disposizioni previste dall'Accordo di sede, precisando altresì che, conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo di detto Accordo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti sarà a carico del Governo, che provvederà altresì ai lavori di sistemazione.
  L'articolo 4 prevede che dal mese successivo alla messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti, il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese derivanti dall'occupazione di parte del Convento «San Domenico» e di parte del complesso «Villa la Fonte».
  L'articolo 5 prevede il versamento di una cifra forfettaria allo IUE per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli accordi internazionali vigenti.
  L'articolo 6 consente altresì eventuali successive intese fra le parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto.
  L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.
  L'articolo 8, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 7 marzo scorso, si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Firenze il 18 giugno 2018.
  L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.