CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 102

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità.

  Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
  Aggiunge che nella Brigata Folgore è operativo un reparto tecnico che si occupa dello sviluppo dei materiali, le cui capacità sono riconosciute a livello internazionale e che colloca all'avanguardia nel settore.

  Davide GALANTINO (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
  Sottolinea, quindi, l'importanza dell'atto di sindacato ispettivo che mette al centro due temi cui ha sempre dedicato particolare attenzione: la sicurezza dei nostri militari e la trasparenza nell’iter di acquisizione dei mezzi di equipaggiamento, che richiede scelte oculate in quanto le risorse spese non appartengono ai privati ma bensì alla collettività pubblica e ai cittadini.
  Ciò premesso, ricorda che nel settembre 2018 il Comando Brigata Paracadutisti Folgore ha sospeso le attività di aviolanci con fune di vincolo per il ripetersi di problemi tecnici collegabili a possibili gravi malfunzionamenti.
  Condivide, quindi, la scelta operata di salvaguardare le vite dei nostri militari fermando le attività, nonostante ciò abbia comunque costituito un danno per la Folgore, le cui capacità di combattimento e di prontezza operativa sono venute meno per un periodo di circa 5 mesi.
  Infine, fa presente che la Brigata Folgore è l'unica grande unità aviotrasportata dell'Esercito italiano, impegnata, in modo particolare, al di fuori del territorio nazionale in missioni di soccorso umanitario e di mantenimento della pace in stretta collaborazione con le Nazioni Unite.
  Conclude chiedendo al Governo di poter ricevere copia della relazione dell'indagine avviata dal Comando Brigata Paracadutisti Folgore sulle cause di malfunzionamento dei paracadute T10.

5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom.

  Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) sottolineando l'importanza della presenza militare italiana in Somalia.
  In particolare, evidenzia come i nostri militari riescano in tale area ad esprimere al meglio le capacità di intervenire per supportare le istituzioni locali nei processi di transizione verso condizioni di pace, coniugando il tutto con la percezione di una presenza non invasiva.

  Nicola CARÈ (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che ritiene adeguata.
  Precisa, quindi, che per il gruppo del Partito democratico è prioritario conoscere tutti gli strumenti che il Governo vorrà mettere in campo per preservare l'incolumità dei nostri militari impegnati nelle missioni di pace e, nel caso specifico, in Somalia.
  Osserva che la Somalia, per la sua posizione strategica nel controllo dei traffici Pag. 103commerciali che passano per lo stretto di Bab el-Mandeb, è tornata ad essere meta di conquista per quelle nazioni che hanno la volontà di ergersi a potenze regionali e, in particolare, della Turchia che sembra avere ben compreso l'importanza del controllo dell'accesso nell'area del Mediterraneo allargato.
  Conclude auspicando che il Governo voglia fare di tutto per tutelare la sicurezza dei nostri militari appartenenti al contingente impegnato in Somalia.

  Gianluca RIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 9.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marica FANTUZ (Lega), relatrice, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione affari esteri in merito al disegno di legge C. 1541 che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
  Evidenzia, quindi, che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
  Ricorda che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.
  Successivamente il Montenegro, dichiaratosi indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006, ha convenuto con l'Italia sulla necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione bilaterale in campo militare, firmato il 14 settembre 2011, ratificato ai sensi della legge 16 novembre 2015, n. 213, ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016.
  Rileva, dunque, che con l'entrata in vigore dell'Accordo italo-serbo non sarà più in vigore neanche il precedente Accordo con il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro del 19 novembre 2003.
  Passando al merito dell'Intesa, segnala che l'Accordo si compone di un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli.Pag. 104
  In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.
  L'articolo 2 indica i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.
  A tale riguardo, segnala che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo status di paese candidato.
  Quanto all'articolo 3, tale disposizione disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, il paragrafo 4 prevede che i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
  L'articolo 4 individua le aree di cooperazione in cui potrà svilupparsi la cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (peace-keeping); industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari; formazione e addestramento in campo militare; polizia militare; sanità militare; storia e cultura militare; sport militare nonché altri settori di comune interesse.
  L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione, che consistono in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.
  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente.
  Sottolinea, quindi, che la relazione illustrativa precisa che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 9 luglio 1990), in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea.
  L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da attività in esso disciplinate e che l'esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi.
  Il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività previste dall'Accordo è disciplinato dall'articolo 8, mentre l'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo.
  La risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo avverrà esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti, secondo quanto previsto dall'articolo 10.Pag. 105
  Riferisce, inoltre, che l'articolo 11 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre le modalità di adozione di emendamenti all'Accordo sono disciplinate dall'articolo 12.
  Infine, l'articolo 13 prevede che l'Accordo è concluso a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità dell'eventuale notifica della risoluzione di una Parte all'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.
  Segnala, da ultimo, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge governativo evidenzia che nel testo dell'Accordo non vi sono disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their Forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell'altra Parte.
  Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 1.979 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 3, comma 4 dell'Accordo; l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria; infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

  Il sottosegretario Raffaele VOLPI richiama l'attenzione sull'importanza dell'Accordo nell'ambito della politica italiana d'intervento a favore della stabilizzazione delle aree di crisi.
  Osserva come l'Accordo in esame prosegua la cooperazione nel settore della difesa già operante tra le Parti e sottolinea come nell'area balcanica l'Italia abbia già ratificato analoghi accordi con gli altri Paesi presenti nella regione. Si tratta, dunque, di un'occasione utile per rafforzare il ruolo di mediazione che il nostro Paese può svolgere nel processo di stabilizzazione dell'area balcanica e che aiuta a riconoscere il ruolo finora svolto dall'Italia.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca FRUSONE (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento rilevando che l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo italiano e quello del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi e consolidare le rispettive capacità difensive, nell'intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
  Prima di soffermarsi più diffusamente sui contenuti dell'Accordo, ricorda che il Niger, dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, ha iniziato un processo di stabilizzazione e democratizzazione.
  Ricorda, inoltre, che l'Italia partecipa alla missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) che ha come compiti quelli di favorire la stabilizzazione dell'area e rafforzare le capacità di controllo Pag. 106del territorio delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), sostenere lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, infine, concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea della Repubblica del Niger e fornire attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative nigerine, in Italia e in Niger, al fine di incrementarne le capacità complessive.
  Passando, quindi, ai contenuti di merito, segnala che l'articolo 1 enunzia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
  L'articolo 2, relativo alla cooperazione che si intende istituire tra i due paesi, disciplina l'attuazione dell'Accordo.
  In particolare, viene attribuita ai rispettivi Ministeri della Difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani annuali e pluriennali e dell'organizzazione delle attività di cooperazione, anche attraverso eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti che si terranno, alternativamente, in Italia e in Niger. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti dagli Accordi di tale tipo.
  L'articolo 3 stabilisce che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla parte ospitante di farsi carico, se necessario, delle cure d'urgenza della parte ospitata, possibilmente in strutture militari.
  L'articolo 4 prevede che lo Stato ospitante eserciti la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale ospitato; viene comunque fatto salvo il diritto dello Stato inviante di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e del personale civile nel caso in cui i reati commessi minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso.
  Segnala, inoltre, che nei casi in cui la parte ospitata sia coinvolta in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte ospitata, tali sanzioni non saranno irrogate e se già irrogate non saranno eseguite.
  L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse.
  Particolare rilievo per le competenze della Commissione riveste l'articolo 6 che riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa. La norma enumera le categorie di armamenti previsti e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente.
  Inoltre, come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i princìpi stabiliti nella legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).
  L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, mentre l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, Pag. 107materiali, atti e cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
  L'articolo 9 riguarda le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo.
  Infine, gli articoli 10, 11 e 12 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi e la possibilità di denunciare l'Accordo che non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti, se non diversamente concordato tra le Parti.
  Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 5.140 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo; l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, ribadisce l'importanza dell'Accordo per gli effetti che questo riveste nella delicata area del Sahel, e si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

  Il sottosegretario Raffaele VOLPI concorda con il relatore sull'importanza dell'Accordo e sottolinea come sia essenziale dotarsi di un quadro giuridico di riferimento affinché la nostra presenza militare in Niger possa svolgere al meglio i delicati compiti affidati.
  Condivide anche le considerazioni sull'importanza della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed evidenzia come la nostra legislazione nazionale e gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese costituiscano un'importante garanzia affinché lo scambio di armamenti non possa condurre a transiti verso paesi terzi in stato di belligeranza.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa.
Atto n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta di ieri, martedì 26 marzo, ha rinviato l'espressione del proprio parere in seguito alla richiesta del relatore di acquisire chiarimenti dal Governo sulla sostenibilità Pag. 108finanziaria del programma per ciascun anno, a partire dalla sua concreta attuazione.
  Propone, pertanto, non essendovi obiezioni, di rinviare il seguito dell'esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Marica FANTUZ (Lega), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Luca FRUSONE (M5S), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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