CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il Pag. 89disegno di legge del Governo recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.C. 1433), assegnato per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite I e XI.
  Rammenta che il disegno di legge, approvato dal Senato il 6 dicembre scorso, è composto da sei articoli volti rispettivamente a istituire il nucleo della concretezza preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione; a contrastare l'assenteismo da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; ad adeguare i fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici; ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nonché a recare disposizioni in materia di buono pasto e disposizioni finali e clausole di salvaguardia.
  Nel rinviare alla documentazione degli uffici per una descrizione dettagliata di tutte le citate disposizioni, avverte che si soffermerà sui commi 1 e 4 dell'articolo 2, che incidono sulla competenza della Commissione Giustizia.
  Rileva preliminarmente che l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro.
  Rammenta che, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, l'introduzione dei sistemi suddetti è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso; una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato ha specificato che i sistemi si riferiscono agli accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165, e successive modificazioni) nonché i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).
  Evidenzia, inoltre, che una modifica adottata nel corso dell'esame in Senato ha introdotto inoltre, nella procedura di adozione dei nuovi sistemi, il richiamo ai princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati. La disposizione europea richiamata richiede infatti che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, secondo il cosiddetto principio di minimizzazione dei dati.
  Segnala che il comma 1 in commento prevede, quindi, attraverso l'impiego contestuale e non alternativo dei relativi sistemi, il trattamento sia di dati personali quali l'immagine della persona (attraverso l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza), sia di dati biometrici.
  Ricorda che la definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata ad un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.
  Evidenzia che, per il personale docente ed educativo, si prevede (comma 4) un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui all'articolo Pag. 909 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia in materia di trattamento dei medesimi dati biometrici, predisposte dal suddetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
  Segnala che il Regolamento UE 2016/679 all'articolo 4, paragrafo 1, n. 14), definisce i dati biometrici come quei «dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici». Per questi dati, il Regolamento (articolo 9) sancisce in linea generale il divieto di trattamento, superabile solo in presenza di alcuni presupposti tra i quali, la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato «dal diritto degli Stati membri», in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), 3, e articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
  Evidenzia che lo stesso Regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere «norme più specifiche» in materia, comprensive di «misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati» (articolo 88, paragrafi 1 e 2). I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legislativo o regolamentare a seconda dei casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate. Al riguardo con il decreto legislativo n. 108 del 2018 che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) in sede di adeguamento al Regolamento europeo, il legislatore ha previsto (con il nuovo articolo 2-septies del Codice) un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, nell'esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo.

  Enrico COSTA (FI) chiede alla relatrice ed al rappresentante del Governo se le Commissioni di merito abbiano approvato emendamenti volti a recepire le osservazioni, avanzate in sede di audizione sul provvedimento in titolo, dal Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che la Commissione è al momento chiamata ad esprimere il parere sul testo del provvedimento come trasmesso dal Senato in quanto le Commissioni di merito non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti.

  Enrico COSTA (FI) sottolinea che, nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite I e XI, il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato l'esigenza di conformarsi ai principi di necessità e proporzionalità contenuti nel regolamento europeo 2016/679 in ordine alla introduzione dei sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento è stata approvata una modifica al testo che ha previsto la necessità dell'introduzione Pag. 91dei sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni «nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

  Francesca BUSINAROLO, presidente, si riserva di verificare, anche alla luce della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, se sussistano le condizioni perché la Commissione possa pronunciarsi eventualmente sul testo come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte delle Commissioni di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 506 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2019.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che il 13 marzo scorso si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo sarà fissato a seguito delle riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà domani.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.