CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
C. 1538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvia COVOLO (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del disegno di legge di ratifica di due Accordi con la Repubblica di Serbia, che si inseriscono nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.
  Il primo Accordo bilaterale, aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, si colloca nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
  Il secondo Accordo, recante l'intesa in materia di estradizione, presenta invece una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti Pag. 66nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.
  Rammenta che gli Accordi in esame sono analoghi a quelli tra l'Italia e il Kenya e tra l'Italia e il Kazakhstan, già esaminati la scorsa settimana dalla nostra Commissione.
  Soffermandosi in primo luogo sull'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, ricorda che si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale e a porre in essere qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stabilito che le Parti si impegnino a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
  L'articolo 3 prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive autorità centrali.
  L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.
  L'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, merita di essere segnalato sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze.
  In particolare, l'articolo stabilisce che, a seguito di specifica domanda, la Parte richiesta accerta prontamente se una determinata persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale, è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. La richiesta di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.
  L'articolo 6 disciplina, infine, le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica.
  Quanto all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, esso si compone di 6 articoli, per l'illustrazione dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, non recando l'Accordo profili di competenza della Commissione Finanze.
  Quanto infine, al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi, essa consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la norma di Pag. 67copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria, con esclusione degli oneri di cui all'articolo precedente. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.