CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1541 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 20, assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri. Segnala preliminarmente che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. L'Accordo rappresenta un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la controparte serba in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
  Con riguardo al contenuto dell'accordo, segnala che esso si compone di un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo. Pag. 36Con l'articolo 2 vengono indicati i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i cui rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo in esame, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
  Nell'articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione tra le quali: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; operazioni umanitarie e di pace; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari.
  L'articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale tra le quali, in particolare, anche dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze e seminari.
  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, con riguardo a una serie di categorie di armamenti. Si prevede, inoltre, che la reciproca fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti, le quali si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente. In base a tali previsioni l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
  Mentre l'articolo 7 interviene in merito agli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, l'articolo 8 regola le questioni riguardanti l'eventuale risarcimento dei danni: provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante nel corso di missioni e di esercitazioni relative alle attività di cooperazione; provocati congiuntamente a una delle Parti; provocati a terzi.
  L'articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo, specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.
  Ai sensi dell'articolo 10 le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze Parti.
  L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.
  L'articolo 12 regola le modalità per l'adozione di emendamenti al testo. L'articolo 13, infine, prevede che l'Accordo avrà durata indeterminata, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità di notificazione dell'eventuale risoluzione, su iniziativa di una Parte nei riguardi dell'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.
  Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, nel testo dell'Accordo non vi sono disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their Forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell'altra Parte.
  Il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli. Ricorda che nella scorsa legislatura, Pag. 37il 31 ottobre 2017, un analogo disegno di legge (A.C. 4716) era stato presentato alla Camera dei deputati ed assegnato alla Commissione Affari esteri che non ne aveva avviato l'esame.
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Accordo, relativo a riunioni da svolgere con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti, specificando che gli eventuali oneri connessi all'esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché degli articoli 8 e 12 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2019.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, VII, XI, XII e XIV. Avverte altresì che la V Commissione ha espresso l'intenzione di esprimere il proprio parere ai fini dell'esame in Assemblea. Segnala infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il proprio parere sul provvedimento in titolo.

  Laura BOLDRINI (LeU) esprime la convinzione che il provvidemento in esame, che interviene su un tema molto serio, rappresenta un'occasione persa, non essendo stato fatto tesoro delle considerazioni e dei suggerimenti scaturiti nel corso dell'ampio ciclo di audizoni svolto dalla Commissione Giustizia. Sottolinea in secondo luogo il fatto che il Ministro Bonafede abbia scritto una pagina non edificante, presentando le proposte emendative della relatrice in conferenza stampa, prima ancora che la Commissione Giustizia ne fosse a conoscenza, e dichiarando «blindato» il provvedimento in esame, sul quale si è comunque augurato l'assenso delle opposizioni. Nel ribadire quanto siano state provocatorie simili affermazioni, evidenzia che quello in esame rappresenta esclusivamente un «provvedimento bandiera» per il Governo e per la maggioranza, che non investono alcuna risorsa finanziaria in favore della sicurezza delle donne. Sottolinea a tale proposito come la misura che obbliga il pubblico ministero ad ascoltare la parte offesa entro 3 giorni dalla notizia di reato o la somministrazione di corsi psicologici di recupero per i soggetti violenti non abbiano la benché minima possibilità di trovare applicazione, ad invarianza di spesa. Tiene a precisare come non sia stata tenuta in alcun conto la volontà dell'opposizione, che ha presentato tra l'altro proposte emendative precise e ponderate sul revenge porn, questione che segna la vita di tanti ragazzi e ragazze e che è stata oggetto di una petizione da oltre 100 mila firme. Ritiene che quello in oggetto non sia un provvedimento che cambierà le sorti delle donne, evidenziando Pag. 38che si sarebbe potuto fare molto meglio adottando come testo base la proposta di legge C. 1403 della relatrice, di contenuto più ampio rispetto al disegno di legge del Governo. Al proposito ricorda di aver trasposto molti dei contenuti di tale proposta di legge in emendamenti che hanno visto poi il parere contrario della stessa relatrice. Con rammarico, evidenziando che alla fine non si darà risposta alle richieste di tutela e di sicurezza delle donne, preannuncia che si asterrà dalla votazione per il conferimento del mandato alla relatrice.

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, ritiene che sia stato fatto un serio ed attento lavoro di ascolto degli auditi e delle richieste dell'opposizione, accogliendo anche la gran parte delle proposte emendative presentate che recuperavano contenuti della proposta di legge a sua prima firma C. 1403. In contrasto con quanto affermato dalla collega Boldrini, esprime pertanto la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, che fornisce risposte alla necessità di tutela delle donne e che contrasta il fenomeno emergenziale della violenze di genere.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare che il Partito democratico si riserva di esprimere compiutamente le proprie posizioni nel corso dell'esame in Assemblea, evidenzia come sia stato indotto ad intervenire dalla sorprendente ricostruzione fornita dalla relatrice, per precisare che non vi è stata alcuna condivisione dei contenuti del provvedimento, ad eccezione di alcune riformulazioni di proposte emendative avanzate dalla relatrice, senza alcun coinvolgimento delle opposizioni che al contrario hanno manifestato grande apertura. Ritiene particolarmente incredibile il silenzio della relatrice, che non ha ritenuto di interloquire con le opposizioni neppure sulle proposte emendative che recuperavano molti dei contenuti della proposta di legge a sua firma C. 1403. Preannuncia pertanto che i componenti del gruppo del Partito democratico, fortemente critici sia sul metodo adottato sia nel merito, considerato che molti importanti temi sono stati disattesi, si asterranno dalla votazione per il conferimento del mandato alla relatrice. Auspica in conclusione che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento si possa sperimentare una reale disponibilità di dialogo da parte della maggioranza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, on. Ascari, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 1455 Governo, come risultante dalle proposte emendative approvate, con il nuovo titolo «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.30.