CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.30.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1171 Iezzi e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Leonardo TARANTINO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali – della proposta di legge C. 1171 (Iezzi ed altri), adottata come testo base dalla I Commissione e modificata nel corso dell'esame in sede referente. Alla proposta C. 1171 è abbinata la proposta C. 1019 Bignami Vietina, di analogo contenuto.
  La proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini (articolo 1). Dispongono, inoltre, in ordine agli adempimenti amministrativi da adottare per procedere all'attuazione del trasferimento dei due comuni (articolo 2).Pag. 57
  Rammenta che Montecopiolo e Sassofeltrio sono due comuni della provincia di Pesaro e Urbino che, sulla base del censimento del 2012, contano, rispettivamente, 1.175 e 1.445 abitanti.
  Il territorio dei due comuni è compreso, in parte, nell'area della Alta Val Marecchia cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello. Sono i sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117.
  Nel corso della XVII legislatura era giunta all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. 1202-915-A recante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia- Romagna, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. La proposta di legge in esame riproduce sostanzialmente il testo di tale proposta. L'abbinata proposta di legge C. 1019 (articolo 2, comma 5) adegua invece alla nuova legge elettorale, nel frattempo intervenuta, le modalità di trasferimento dei due comuni dai collegi elettorali della regione Marche a quelli della regione Emilia-Romagna, come definiti dal D.Lgs. 189/2017.
  Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con referendum della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione ad un'altra.
  Circa la sussistenza dei richiamati presupposti costituzionali, i referendum per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007; del risultato positivo è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007.
  Successivamente, il Ministro per gli affari regionali ha chiesto alle due regioni interessate di esprimere il parere previsto dall'articolo 132 Cost. (nota 3 settembre 2007, n. 2007/841). Il parere della regione Emilia Romagna è stato espresso con la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 (periodico – parte seconda): il parere è stato favorevole.
  Non risulta invece espresso il parere della regione Marche.
  L'articolo 1 stabilisce che i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
  L'articolo 2 della proposta di legge dispone la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni (comma 1).
  Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario (comma 2).
  Gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono individuati negli accordi, intese e atti congiunti.
  In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; Pag. 58la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari); la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.
  Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui l'incolumità pubblica; la tutela della salute; la parità di accesso alle prestazioni.
  Anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi (comma 3).
  Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. In caso in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge (comma 4).
  Con una disposizione in materia elettorale, di cui al comma 5, viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato).
  Si dispone, inoltre, in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (comma 6).
  Il comma 7 rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2/2010.
  L'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 2/2010, dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute al passaggio da una regione ad un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT.
  Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.
  L'articolo 3 dispone infine in ordine alla entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Anche in considerazione del fatto che il provvedimento interviene in misura limitata sui profili di competenza della Commissione Finanze, formula una proposta di parere favorevole, che potrebbe – ove i colleghi concordino – essere posto in votazione già nella seduta odierna.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene opportuno svolgere sul provvedimento ulteriori approfondimenti.

  Carla RUOCCO, presidente, preso atto della richiesta di approfondimenti formulata e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491 Baroni.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Nadia APRILE (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali – della proposta di legge C. 491, di iniziative del deputato Massimo Enrico Baroni ed altri, volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute, con la finalità di dare piena attuazione ai princìpi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.
  La proposta di legge, composta da sette articoli, e modificata nel corso dell'esame presso la Commissione Affari sociali, intende garantire il diritto alla conoscenza delle transazioni finanziarie intercorrenti tra le imprese (di farmaci, dispositivi, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari) e i soggetti e le organizzazioni che operano nel settore della salute.
  Rinvia quindi al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandomi in questa sede sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze.
  L'articolo 1 reca i princìpi generali.
  L'articolo 2 chiarisce le definizioni recate dal provvedimento.
  L'articolo 3 interviene in materia di pubblicità delle erogazioni e degli accordi. Le imprese produttrici dovranno rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie (convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità) con un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro effettuate verso un soggetto che opera nel settore della salute. Quando le transazioni finanziarie sono a favore delle organizzazioni sanitarie, l'obbligo di comunicazione scatta per un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro. Devono essere dichiarati anche gli accordi, diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici.
  L'articolo 4 impegna al comma 1 le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:
   a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
   b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

  Il comma 2 specifica che la comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:
   a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917/1986).
  In particolare il comma 4 reca le modalità di determinazione del «valore normale» di azioni ed obbligazioni ai fini fiscali e, in particolare dispone che esso sia determinato: per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, e per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.
   b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;Pag. 60
   c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;
   d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

  Ai sensi del comma 3, nella comunicazione è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
  Per «partecipazioni qualificate» come definite nel richiamato articolo 67 del TUIR si intendono le partecipazioni, i diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
  Come stabilito dal comma 4, la comunicazione è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute relativo alla struttura e alle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente» istituito dall'articolo 5, comma 7, del provvedimento in esame.
  Il comma 5 regola i casi in cui il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata (caso previsto dal comma 3 dell'articolo in esame). In tal caso, la comunicazione è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del citato registro pubblico telematico «Sanità trasparente».
  Ai sensi del comma 6, qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi delle disposizioni del comma 2 del presente articolo.
  Infine, il comma 7, stabilisce che, qualora le condizioni previste al comma 1 dell'articolo in esame, con esclusivo riferimento, per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, si verifichino nei riguardi del coniuge, del convivente o di un parente fino al secondo grado del soggetto che opera nel settore della salute, alla comunicazione dei dati previsti dai commi 2 e 3 è tenuto quest'ultimo.
  L'articolo 5 istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», definendone i contenuti, l'accessibilità, la struttura e le caratteristiche tecniche, nonché i relativi oneri.
  Si richiama, in particolare il comma 6 dell'articolo 5, che chiarisce che con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni.
  L'articolo 6 detta norme in materia di vigilanza e sanzioni, rendendo le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
  In particolare, ai sensi del comma 8 il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della legge e Pag. 61applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame, mentre ai sensi del comma 10 l'Amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute affinché eserciti le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame e applichi le sanzioni amministrative previste.
  L'articolo 7 reca le disposizioni finali, indicando la data a partire dalla quale si applicano gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 3 e 4.

  Francesco ACQUAROLI (FdI) esprime perplessità, da parte sua e del suo gruppo, sul provvedimento in esame, con particolare riferimento alla norma secondo la quale le imprese produttrici dovranno rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie con un valore unitario maggiore di 50 euro. Ritiene infatti che tale cifra rappresenti un valore eccessivamente basso – nel testo originario la cifra era addirittura di 10 euro – e che la norma, appellandosi ad un principio di trasparenza, finisca per complicare la vita dei cittadini, attraverso una sempre più spinta burocratizzazione, anziché semplificarla.

  Alessandro CATTANEO (FI) si associa alle perplessità espresse dal collega Acquaroli, evidenziando come il provvedimento denoti un approccio illiberale, che si basa sul presupposto che nel settore privato vi sia ovunque del «marcio». È evidente che si debbano elevare i livelli di controllo laddove vi siano situazioni a rischio di illegalità, ma in questo caso si finisce soltanto per complicare il lavoro di migliaia di cittadini onesti. Ribadisce la visione liberale che da sempre caratterizza il suo schieramento e sottolinea le contraddizioni della maggioranza, che da un lato sostiene di voler alleggerire il peso della burocrazia e dall'altro costruisce un vero e proprio Stato di polizia.

  Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione riferite al provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, rammenta che le proposte emendative sulle quali la Commissione Finanze esprimerà parere favorevole si riterranno accolte dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che potrà respingerle solamente per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Le proposte emendative sulle quali invece la Commissione esprimerà un parere contrario non saranno esaminate dalla XIV Commissione. Potranno, in ogni caso, essere ripresentate in Assemblea.
  Invita quindi il relatore, onorevole Grimaldi, ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (vedi allegato).

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Raffaele BARATTO (FI) interviene sul suo articolo aggiuntivo 9.01, in materia di nota di variazione IVA, precisando che la norma da esso recata è volta a riconoscere il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, senza dover attendere la conclusione della procedura fallimentare. Pag. 62Ritiene che questa norma darebbe a tutte le piccole e medie imprese del nostro Paese una boccata di ossigeno, pari complessivamente a circa 1 miliardo di euro, evitando il congelamento sine die di tali risorse, di cui le imprese hanno estrema necessità. Ricorda che sullo stesso tema il Governo ha già accolto un ordine del giorno al disegno di legge di bilancio e che per questa ragione si sarebbe aspettato in questa sede una maggiore apertura, visto che la maggioranza ha sempre affermato di voler aiutare le imprese. Conoscendo la particolare sensibilità dimostrata sul tema in precedenti occasioni dal sottosegretario Bitonci, lo invita a esprimersi su una questione di così grande rilievo per gli imprenditori italiani.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di rispondere per iscritto all'onorevole Baratto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro.
(COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.
(Doc. LXXXVI, n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.
(14518/18).

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