CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2019
129.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Nuovo testo C. 395 Gallo.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Gallo C. 395, recante «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, al fine dell'espressione del parere di competenza. La proposta di legge come modificata in sede referente – che consta di un solo articolo – intende innovare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Con riferimento al medesimo oggetto, interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia, evidenzia che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame modifica il comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare: ridefinisce l'ambito di applicazione stabilendo che esso concerne i risultati e i dati, anche parziali, Pag. 18della ricerca, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica (e non più solo i risultati documentati in articoli), comunque pubblicati su periodici a carattere scientifico; specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali; elimina la necessità di un numero minimo di uscite annue dei periodici su cui devono essere edite le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni o i materiali audio e video; nel caso della cosiddetta green road, riduce i tempi – rispettivamente, (da 18) a 6 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 24) a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito in archivi elettronici istituzionali o disciplinari.
  Ricorda che l'articolo 1, comma 2, altresì, inserisce l'articolo 42-bis nella legge in materia di diritto d'autore (legge n. 633 del 1941). In particolare, il comma 1 del nuovo articolo dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota almeno pari al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto di riprodurla, distribuirla o metterla a disposizione gratuitamente al pubblico successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo «un ragionevole periodo di tempo» dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito), «comunque non superiore» a 6 mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a 12 mesi per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore è tenuto a indicare gli estremi della prima edizione e a specificare il nome dell'editore. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Il comma 2 dispone che le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.
  Rammenta inoltre che, in base all'articolo 38 della citata legge n. 633 del 1941, nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza delle disposizioni recate dagli articoli da 39 a 43. In particolare, l'articolo 42 stabilisce che l'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione», di Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, e Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.10 alle 14.15.